Il difetto della procura alle liti

Laddove il giudice rilevi un difetto di rappresentanza ha il dovere di concedere alle parti un termine perentorio per regolarizzare la propria posizione processuale. Tale sanatoria è ex tunc, talché travolge tanto le decadenze di carattere processuale quanto quelle di carattere sostanziale.

È quanto si legge nell’ordinanza n. 6884/2020 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione depositata l’11 marzo Il caso. A.T. proponeva appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza del 29.9.2016 che respingeva le domande volte ad ottenere la richiesta di protezione internazionale ed umanitaria. La Corte d’Appello di Potenza dichiarava inammissibile il gravame in quanto sprovvisto della procura alle liti in favore del difensore, asserendo altresì la nullità dell’attività processuale fino a quel momento compiuta. In particolare, il giudice di seconde cure riteneva non applicabile il disposto dell’art. 182 co. 2 c.p.c. in quanto, nel caso di specie, non si trattava di nullità ovvero invalidità della procura ad litem, quanto piuttosto di inesistenza della stessa. A.T. proponeva ricorso per cassazione basata su un unico motivo di doglianza. In particolare, il ricorrente, lamentando ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 83, 125, 182 e 350 c.p.c., si duole della mancata concessione dei termini previsti dall’art. 182 co. 2 c.p.c. per la produzione della procura mancante. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. La funziona della procura alle liti. La procura ad litem è l’atto formale con il quale si conferisce al difensore lo ius postulandi , ovvero il ministero di rappresentare la parte in seno al processo. Si tratta di un negozio unilaterale processuale, formale ed autonomo con il quale si conferisce al difensore il potere di rappresentanza in giudizio. Ai sensi dell’art. 182 comma 2 c.p.c., quando il giudice rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione. Il comma 1 della disposizione de qua, ancora, sancisce che il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Ciò sta a significare che il giudice che rilevi l’omissione della procura alle liti speciale nel caso dell’appello è tenuto ad invitare la parte a produrre l’atto mancante. Tale invito, è bene precisare, può essere fatto in qualunque momento e solo se infruttuoso potrà essere dichiarata l’invalidità della costituzione della parte nel giudizio ex multis Cass. n. 19169/2014 . La differenza tra il primo e il secondo comma dell’art. 182 c.p.c. è evidente nel primo comma rientrano le ipotesi di procura rilasciata prima del giudizio, enunciata negli atti di causa ma non prodotta viceversa nel secondo comma rientrano quelle ipotesi di mancata costituzione delle persone cui spetta la rappresentanza o l’assistenza e di mancato rilascio delle autorizzazioni. La sanatoria. La formulazione oggi vigente dell’art. 182 comma 2 c.p.c. è il risultato delle modifiche apportate dalla L. 69/2009. Sull’interpretazione della disposizione de qua si sono pronunciate le Sezioni Unite nel 2010 in forza delle quali L'art. 182, secondo comma, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis , anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009 , secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma secondo, della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc , senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali” Cass. Sez. Un. n. 9217/2010 . Di tal guisa, il giudice, allorché rilevi un difetto di rappresentanza id est di legitimatio ad processum , deve promuovere la sanatoria in qualsiasi fase e grado del giudizio, assegnando alla parte un termine per la regolarizzazione della costituzione, con la conseguenza che l’integrazione documentale, fatta anche in appello, non potrà ritenersi tardiva. In definitiva, laddove il giudice ha il dovere di concedere alle parti un termine perentorio per regolarizzare la propria posizione processuale. Si tratta di una sanatoria ex tunc , e dunque tale da travolgere sia le decadenze di carattere processuale sia quelle di carattere sostanziale. La procura inesistente. Uno dei temi non contemplati dalla nuova formulazione dell’art. 182 c.p.c. concerne la regolarizzazione della procura inesistente”, ossia di una procura mancante ab origine. Ad onor del vero, la recente giurisprudenza di legittimità ha confermato la possibilità di estendere la previsione dell’art. 182 c.p.c. anche all’ipotesi di inesistenza del negozio rappresentativo ex multis Cass. n. 3181/2016 . Nel caso di specie la procura alle liti era stata richiamata nell’atto introduttivo del giudizio e la sua mancanza era stata accertata tramite lo scrutinio sia del fascicolo d’ufficio, sia del fascicolo di parte contenuto nel primo. La parte ricorrente sostiene che la procura era stata già rilasciata in primo grado anche per il giudizio di appello e che il mancato rinvenimento della stessa non poteva esserle addebitato ed anzi, qualora avesse avuto un termine da parte del giudice dell’appello, avrebbe potuto depositare l’atto di costituzione con la procura, sanando così la carenza documentale. La Corte di Cassazione accoglie quindi il ricorso in quanto il giudice di appello avrebbe dovuto rivolgere alla parte l’invito a depositare l’atto di appello munito di idonea procura.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 27 novembre 2019 – 11 marzo 2020, n. 6884 Presidente Cristiano – Relatore Amatore Rilevato che 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza - decidendo sull'appello presentato da AC. TH., cittadino del Ghana, avverso l'ordinanza emessa in data 29.9.2016 dal Tribunale di Potenza con la quale erano state respinte le domande volte ad ottenere la richiesta protezione internazionale ed umanitaria - ha dichiarato in rito inammissibile l'appello perché sprovvisto della procura ad litem in favore del difensore, dichiarando altresì la nullità dell'attività processuale compiuta dal difensore che veniva, pertanto, condannato anche al pagamento delle spese di lite del grado. La corte del merito ha osservato che, nonostante nell'atto di citazione in appello fosse stata richiamata la procura alle liti rilasciata in calce all'atto, tuttavia la stessa non era rinvenibile né nell'originale dell'atto risultante dal fascicolo d'ufficio né nella copia contenuta nel fascicolo di parte, né era stata rintracciata una eventuale procura alle liti rilasciata in primo grado ed estesa al patrocinio anche nei successi gradi impugnatori, come emergente dallo scrutinio del fascicolo d'ufficio di primo grado, che era esso stesso mancante della procura alle liti per il primo grado. La Corte ha ritenuto non applicabile il disposto normativo di cui all'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., al giudizio di appello e comunque non praticabile la sanatoria prevista dalla norma da ultimo citata, posto che non di invalidità ovvero nullità della procura si trattava quanto piuttosto di radicale inesistenza della stessa. 2. La sentenza, pubblicata il 29.5.2018, è stata impugnata da AC. TH. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura, cui l'amministrazione intimata ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo ed unico motivo la parte ricorrente - lamentando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 125, 182 e 350 cod. proc. civ. - si duole della mancata concessione del termine previsto dall'art. 182, secondo comma, codice di rito, per la produzione dell'atto la procura mancante. 2. Il ricorso è fondato. 2.1 Occorre in primo luogo ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, l'art. 182, comma 2, c.p.c. come modificato dall'art. 46, comma 2, della I. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, assegna alle parti un termine perentorio per la regolarizzazione, si applica anche al giudizio d'appello cfr. Sez. L, Sentenza n. 6041 del 13/03/2018 . 2.2 E' stato anche precisato che la procura rilasciata per il solo primo grado è nulla, quando in forza di essa venga proposto atto di appello, salvo che sia successivamente estesa al nuovo grado entro l'udienza prevista dall'art. 350, comma 2, cod. proc. civ., tenuto conto della previsione contenuta nell'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della L. n. 69 del 2009 cfr. Sez. 3, Sentenza n. 19663 del 03/10/2016 . 2.2 Ammessa, dunque, l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 182, secondo comma, anche al grado di appello, occorre altresì ricordare, in relazione all'esame della doglianza del ricorrente, che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 19169 del 11/09/2014 , l'art. 182, primo comma, cod. proc. civ., va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l'omesso deposito della procura speciale alle liti, di cui all'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., enunciata ma non rinvenuta negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante. Tale invito può essere fatto in qualsiasi momento, anche in sede di appello, e solo se infruttuoso il giudice deve dichiarare invalida la costituzione della parte in giudizio cfr. anche Cass. n. 9846/01 . 2.2.1 Come è stato, infatti, precisato nel precedente sopra ricordato, la lettera dell'art. 182 cod. proc. civ., comma 1, che impone al giudice di verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, di invitarle a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi, si distingue dalla lettera del comma 2, poiché soltanto in quest'ultimo e non anche nel primo - nel testo della norma anteriore alla sostituzione apportata dalla L. n. 69 del 2009 , art. 46, comma 2 - viene riconosciuto al giudice un potere discrezionale per la concessione del termine per sanare il difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione. La differenza tra le due ipotesi è evidente, sol che si consideri, con riferimento al caso relativo alla procura alle liti, che rientra nella previsione del comma 1, l'ipotesi della procura rilasciata prima del giudizio, enunciata negli atti di causa e non prodotta, laddove rientrano nella previsione del comma 2, le ipotesi di mancata costituzione delle persone cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e di mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni nonché, dopo la modifica normativa su citata, anche le ipotesi di nullità della procura al difensore, evidentemente diverse dall'ipotesi in cui la procura vi sia e sia valida, ma ne risulti soltanto l'omesso deposito agli atti di causa . 2.2.2 Peraltro, le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto interpretativo sulla portata del comma 2, hanno affermato il principio per il quale l'art. 182 cod. proc. civ., comma 2 nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009 , secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali Cass. S.U. n. 9217/10 . A maggior ragione, allora, è valido l'ulteriore principio secondo cui l'art. 182 cod. proc. civ., comma 1 non interessato dalla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009 va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l'omesso deposito della procura speciale alle liti rilasciata, ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., comma 3, che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice d'appello e solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso così sempre, Sez. 3, Sentenza n. 19169/2014, cit. supra sempre nello stesso senso anche Sez. L, Sentenza n. 9846 del 20/07/2001 Sez. 1, Sentenza n. 13434 del 13/09/2002 Sez. 2, Sentenza n. 9915 del 28/04/2006 Sez. 3, Sentenza n. 10123 del 09/05/2011 . 2.2.3 II principio si pone in linea di continuità con l'altro, affermato da questa Corte, nella sentenza n. 10123/11, per il quale quando nell'atto di riassunzione dopo declinatoria di competenza o nell'atto di costituzione del convenuto in riassunzione viene richiamata dal difensore la procura rilasciatagli nell'atto di costituzione davanti al giudice a quo oppure la procura rilasciata con atto separato in quel giudizio ed ivi prodotta e non venga prodotto in originale o in copia se l'originale trovasi nel fascicolo d'ufficio del giudice a quo, che la cancelleria ha l'obbligo di acquisire ai sensi dell'art. 126 disp. att. cod. proc. civ. l'atto contenente la procura o la procura stessa, il giudice della riassunzione è tenuto, ove rilevi tale mancata produzione e, quindi, il difetto della costituzione, a formulare l'invito a regolarizzare la costituzione, non potendo considerare quest'ultima invalida e, quindi, contumace la parte in difetto di invito e di ottemperanza ad esso. 2.2.4 Ciò detto, risulta circostanza non controversa di cui si dà atto anche nel provvedimento impugnato quella secondo cui la procura alle liti era stata richiamata nell'atto introduttivo del giudizio e che la sua mancanza era stata accertata tramite lo scrutinio del fascicolo d'ufficio e di quello di parte contenuto nel primo. Orbene, la parte ricorrente sostiene che la procura invece fosse in atti e che fosse stata rilasciata già in primo grado in data 2.01.2015 anche per la fase processuale dell'appello e che il mancato rinvenimento della procura dovuta ad un evidente disguido non le potesse essere addebitata ed anzi che, qualora avesse avuto un termine dal giudice di appello, avrebbe potuto depositare l'atto di costituzione con la procura, sanando in tal modo tale carenza documentale riscontrata dai giudici di appello. 2.3 La censura, così come ora proposta, è fondata, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte per come sopra ricordata , il giudice di appello avrebbe dovuto rivolgere alla parte appellante l'invito a depositare l'atto di appello munito di procura, così sanando la carenza documentale riscontrata in atti. La sentenza va dunque cassata con rinvio al giudice di appello che deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione.