La domanda di protezione internazionale sospende l’efficacia del decreto di espulsione precedentemente emesso

Laddove la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta a seguito della pronuncia del decreto di espulsione, quest’ultimo non subisce alcuna forma di sopravvenuta invalidità, ma resta sospeso nella sua efficacia.

È il principio affermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 5437/20, depositata il 27 febbraio, decidendo sul ricorso proposto dal Ministero dell’Interno avverso l’accoglimento, da parte del Giudice di Pace di Crotone, dell’impugnazione del decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino straniero. Secondo il Giudice, la domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente doveva prevalere rispetto al provvedimento di espulsione, anche se antecedente rispetto alla suddetta domanda. Il principio. Il Ministero sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 d.lgs. n. 286/1988, 33 e 7 d.lgs. n. 25/2008 osservando che il giudice chiamato a decidere sull’impugnazione del decreto di espulsione deve controllare unicamente l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione. Conseguentemente, la domanda di protezione internazionale proposta successivamente risulta irrilevante e non giustifica la caducazione del provvedimento in questione. La doglianza trova condivisione da parte della Suprema Corte che ricorda come la giurisprudenza si sia già espressa in tale direzione assumendo come irrilevante, ai fini della verifica di legittimità del decreto di espulsione, la circostanza che lo straniero, dopo la notifica del decreto, abbia presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale . Riepilogando gli orientamenti giurisprudenziali susseguitisi sul tema e il contesto normativo, il Collegio cristallizza il principio secondo cui nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta a seguito della pronuncia del decreto di espulsione in danno del medesimo, detto decreto non è colpito da alcuna forma di sopravvenuta invalidità, ma è solo sospeso quanto alla sua efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, non può, in ragione di tale domanda, pronunciarne l’annullamento . In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio della causa ad altro Giudice di Pace.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 22 gennaio – 27 febbraio 2020, n. 5437 Presidente De Chiara – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - Il Giudice di pace di Crotone accoglieva il ricorso con cui H.M.B. aveva impugnato il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti riteneva il detto Giudice di pace che la domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente prevalesse, nella sostanza, sul provvedimento di espulsione, e ciò anche nell’ipotesi, concretamente verificatasi, in cui la suddetta domanda fosse successiva al decreto prefettizio. 2. - Il Ministero dell’interno ha impugnato l’ordinanza del Giudice di pace con un ricorso basato su di un motivo. L’intimato non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1. - Il Ministero ricorrente censura il provvedimento impugnato per la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 33 e 7. Osserva, in sintesi, che il giudice innanzi al quale venga impugnato il decreto di espulsione è tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione onde la domanda di protezione internazionale proposta successivamente a tale emanazione dovrebbe a suo avviso ritenersi irrilevante e tale da non giustificare la caducazione del provvedimento in questione. Lo stesso istante rileva come esista contrasto, presso questa Corte, in ordine alle conseguenze giuridiche dipendenti dal fatto che a seguito dell’emissione del decreto di espulsione sia presentata dallo straniero domanda di protezione internazionale per il che ha invocato una pronuncia delle Sezioni Unite. 2. - La Corte si è recentemente espressa in senso conforme alla tesi del ricorrente, assumendo come irrilevante, ai fini della verifica di legittimità del decreto di espulsione, la circostanza che lo straniero, dopo la notifica del decreto, abbia presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale tale affermazione risulta basata sulla circostanza per cui il provvedimento di espulsione è un provvedimento obbligatorio a carattere vincolato ed il giudice ordinario dinanzi al quale il decreto è impugnato deve controllare unicamente l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione Cass. 12 novembre 2018, n. 28860 . Di opposto segno è altra pronuncia, la quale valorizza il diritto del cittadino straniero richiedente asilo di rimanere nel territorio dello Stato per tutto il tempo durante il quale la sua domanda viene esaminata, anche se è stata presentata dopo l’emissione del decreto di espulsione, fermo restando che, in presenza delle altre condizioni di legge, può comunque essere disposto il suo trattenimento, nel caso in cui la richiesta appaia del tutto strumentale Cass. 26 luglio 2018, n. 19819 . 3. - A ben vedere le due pronunce muovono dalla considerazione di dati normativi che non possono interferire, giacché si collocano su piani distinti. 4. - È risalente, ma conserva tutto il suo valore, l’affermazione, espressa da questa Corte proprio all’indomani dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 286 del 1998, secondo cui le norme già contenute nella L. n. 40 del 1998, art. 11 e confluite nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 innovano radicalmente il preesistente regime posto dal D.L. n. 416 del 1989, artt. 2 e ss. convertito in L. n. 39 del 1990 , che prevedeva la giustiziabilità innanzi al T.A.R. di tutti i provvedimenti di espulsione e infatti, nel nuovo sistema il sindacato della giurisdizione amministrativa sulla validità del provvedimento è stato mantenuto con riferimento all’espulsione disposta dal Ministro per ragioni di ordine pubblico o sicurezza art. 13, commi 1 e 11 , mentre l’accertamento della legittimità dell’espulsione disposta dal Prefetto nei casi di cui al comma 2, lett. a , b , c è stato affidato al giudice ordinario art. 13, comma 8 , il quale investe la denunciata lesione di veri e propri diritti soggettivi Cass. 9 febbraio 1999, n. 1082 . La configurazione, nella materia dell’espulsione prefettizia, di diritti soggettivi è coerente con la ritenuta insussistenza di un potere discrezionale dell’autorità amministrativa emanatrice del provvedimento lo si assume perché, come è noto, la presenza di elementi discrezionali nell’attività amministrativa sarebbe incompatibile con la sussistenza - in questa, come in altre materie -di un diritto soggettivo del privato in tal senso possono richiamarsi i risalenti insegnamenti di Cass. Sez. U. 7 aprile 1965, n. 593 e Cass. Sez. U. 14 aprile 1964, n. 894 . Al riguardo, è stato per l’appunto chiarito che nell’emettere il provvedimento espulsivo il prefetto non spende una discrezionalità amministrativa, dato che, nella disciplina dell’art. 13 cit., l’espulsione mediante atto del prefetto, a differenza di quella disposta dal Ministro dell’interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, è specificamente regolata, e configura, in presenza delle condizioni all’uopo stabilite, atto dovuto Cass. Sez. U. 12 gennaio 2005, n. 384 . Il provvedimento è in altri termini pronunciato, di necessità, al ricorrere delle condizioni prescritte dalla norma. È così operante un meccanismo di automatismo espulsivo che, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale, altro non è che il riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce anche per gli stranieri presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa Corte Cost. sent. n. 148 del 2008 Corte Cost. ord. n. 463 del 2005 Corte Cost. ord. n. 146 del 2002 . Questa connotazione del provvedimento prefettizio ha avuto chiare ripercussioni nell’individuazione dei limiti del suo sindacato giurisdizionale. In proposito, le Sezioni Unite hanno chiarito che il provvedimento di espulsione dello straniero, in quanto provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, implica che il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato sia tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego al giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Da ciò due conseguenze la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l’impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l’impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l’atto amministrativo presupposto emesso dal questore Cass. Sez. U. 16 ottobre 2006, n. 22217 e Cass. Sez. U. 16 ottobre 2006, n. 22221 . Il principio si trova riaffermato nella giurisprudenza successiva Cass. 6 agosto 2010, n. 18432 Cass. 22 giugno 2016, n. 12976 Cass. 14 giugno 2018, n. 15676 . Cass. 12 novembre 2018, n. 28860 riprende questo insegnamento adattandolo al tema che qui interessa quello della mancata presentazione, al momento della pronuncia del decreto di espulsione, di una domanda di protezione internazionale. Come si è detto, la pronuncia esclude che una successiva proposizione della domanda sia rilevante ai fini della verifica di legittimità del provvedimento e ciò fa argomentando dall’ambito di cognizione che indica essere riservato, in questa materia, al giudice dell’opposizione tenuto semplicemente a verificare l’esistenza delle condizioni che abbiano permesso l’emissione del provvedimento espulsivo, per essere presenti in quel momento . 5. - L’ordinanza si occupa solo marginalmente della disciplina - comunitaria ora unionale e nazionale - regolante i rapporti tra il provvedimento espulsivo e la domanda di protezione internazionale lo fa menzionando il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7 che è disposizione di derivazione comunitaria , negando sia rilevante, ai fini della verifica di legittimità del provvedimento, richiesta al giudice, l’eventualità di una domanda di protezione inoltrata dopo l’espulsione. Si muove, invece, nella prospettiva che assegna centralità a detta disciplina, Cass. 26 luglio 2018, n. 19819. Anche per meglio comprendere il senso di quest’ultima pronuncia, è opportuno riassumere i termini del trattamento normativo riservato allo straniero che proponga domanda di protezione internazionale. Recita il 9 considerando della dir. 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare , che, in conformità della dir. 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il soggiorno di un cittadino di un paese terzo che abbia chiesto asilo in uno Stato membro non dovrebbe essere considerato irregolare nel territorio di tale Stato membro finché non sia entrata in vigore una decisione negativa in merito alla sua domanda d’asilo o una decisione che pone fine al suo diritto di soggiorno quale richiedente asilo. L’art. 2.1 della medesima direttiva 2008/115/CE limita, correlativamente, l’ambito di applicazione di essa ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare . L’art. 7 della dir. 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato prevedeva poi che - salve le ipotesi indicate al paragrafo 2 - i richiedenti fossero autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autorità accertante non avesse preso una decisione secondo le procedure di primo grado ma l’art. 39.3 della medesima direttiva conferiva agli Stati membri la facoltà di ampliare tale diritto prevedendo che la proposizione del ricorso avverso la decisione dell’autorità avesse l’effetto di consentire ai richiedenti di restare nel territorio nazionale. L’art. 9 della dir. 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, costituente rifusione della dir. 2005/85/CE, contiene la stessa prescrizione di cui al cit. art. 7, quanto al diritto alla permanenza nello Stato membro l’art. 46.5 precisa, però, che, con le eccezioni contemplate dal par. 6, gli Stati membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell’esito del ricorso va chiarito, al riguardo, che il ricorso di cui trattasi è quello da proporsi avanti al giudice nazionale art. 46.1 . L’art. 6 della dir. 2013/33/UE, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, dispone inoltre che gli Stati membri provvedano affinché ai richiedenti stessi sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente o che attesti che il richiedente è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame. Nel dare attuazione alla dir. 2005/85/CE, il D.Lgs. n. 25 del 2008 ha previsto, all’art. 7, che il richiedente sia autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della commissione territoriale, tranne che in alcune fattispecie, indicate nel comma 2. Il D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 4, comma 1, di recepimento della dir. 2013/33/UE, riconosce poi al richiedente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo lo stesso articolo, al comma 3, attribuisce valore di premesso di soggiorno alla ricevuta attestante la presentazione della domanda. Il titolo di cui al comma 1 ha la durata di sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui egli è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 3 e 4. A quest’ultimo proposito, è il caso di ricordare che la proposizione del ricorso al tribunale sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato tranne che in alcune ipotesi, enunciate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 3, lett. a , b , c e d a fronte delle quali l’efficacia esecutiva del provvedimento può essere però sospesa dal tribunale stesso. La decisione di inammissibilità e di rigetto assunta dalla commissione territoriale comporta, infatti, alla scadenza del termine per l’impugnazione, l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale art. 32, comma 4 cfr. Cass. 22 maggio 2019, n. 13891, secondo cui sino alla scadenza del termine predetto è perciò vietata l’espulsione, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell’efficacia di tali pronunce . Limitando, ora, l’esame al tema che qui interessa, deve dunque darsi atto del diritto, da parte di chi abbia presentato richiesta di protezione internazionale, a rimanere nel territorio dello Stato nel periodo in cui il relativo ricorso è trattato avanti alla commissione territoriale per una precisa affermazione in tal senso, proprio richiamando l’arresto di Cass. 26 luglio 2018, n. 19819, cfr., di recente, Cass. 26 aprile 2019, n. 11309 . L’ipotesi della presentazione della domanda di protezione internazionale nel periodo corrente tra la pronuncia del decreto di espulsione e la decisione del giudice di pace sull’opposizione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, non è tuttavia presa in considerazione in modo espresso dalla disciplina comunitaria e nazionale. L’ordinanza n. 19819 del 2018 reputa che sul punto possa valorizzarsi il dictum di Corte giust. UE 30 maggio 2013, C-534/11, Arslan. Secondo quest’ultima pronuncia, l’art. 2.1 della dir. 2008/115, in combinato disposto con il considerando 9 sopra citato, deve essere interpretata nel senso che la direttiva non è applicabile al cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della dir. 2005/85/CE, e ciò durante il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l’adozione della decisione dell’autorità di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all’esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione tale argomento è stato poi ripreso dalla giurisprudenza di questa Corte per dar ragione del richiamato effetto sospensivo, confermato, come si è visto, dalla legislazione nazionale cfr., oltre a Cass. 26 luglio 2018, n. 19819 Cass. 30 novembre 2015, n. 24415 Cass. 31 ottobre 2018, n. 28003 . Nella medesima pronuncia la Corte di giustizia ha poi precisato che la direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri e la cit. direttiva 2005/85 non ostano a che il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85 dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi dell’art. 15 della dir. 2008/115, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l’esecuzione della decisione di rimpatrio e che è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l’interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio. Rileva Cass. 26 luglio 2018, n. 19819 che il riferimento al periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l’adozione della decisione dell’autorità che si pronuncia su tale domanda , da una parte, e la possibilità di disporre il trattenimento del richiedente, sottoposto a procedure di rimpatrio ed allontanamento ex art. 15 dir. 2008/115, in ipotesi di ritenuta presentazione strumentale da parte sua della domanda di protezione, inducano a concludere che il principio, secondo cui il richiedente asilo ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato in pendenza di esame di tale sua domanda, non soffra eccezione allorché la stessa sia stata presentata dopo l’emissione di provvedimento di espulsione, ferma restando la possibilità, in concorso con gli altri presupposti, di disporre il suo trattenimento il che comporta l’esistenza del divieto di espulsione e dunque l’erroneità della decisione del giudice di pace che manchi di attribuire rilievo alla presentazione della domanda di protezione internazionale in pendenza del giudizio. La soluzione seguita dalla nominata pronuncia è in sostanza basata sull’ampia portata del diritto del richiedente di non abbandonare lo Stato membro nel periodo successivo alla proposizione della domanda di protezione internazionale diritto - va qui sottolineato - che trova albergo nell’art. 9 dir. 2013/32/UE, il quale consente agli Stati membri di derogare alla previsione del primo paragrafo dello stesso articolo, ma solo se l’interessato presenta una domanda reiterata ai sensi dell’art. 41, o se essi intendono consegnare o estradare, ove opportuno, una persona in altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto Europeo o altro, o in un paese terzo, o presso un giudice o un tribunale penale internazionale paragrafo 2 . Si tratta di limitazioni che sono state recepite dal legislatore italiano, anche se in una più articolata modulazione cfr. D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, comma 2, nel testo modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 132 del 2018 . Nella indicata prospettiva, il diritto del richiedente di restare in Italia andrebbe quindi sempre riconosciuto - salvo non ricorra alcuna delle ipotesi ostative di cui si è appena detto - indipendentemente dal momento in cui sia stata presentata la domanda di protezione internazionale. 6. - Reputa il Collegio che, come dedotto dall’Avvocatura dello Stato nel ricorso per cassazione, tra le richiamate pronunce della Corte vi sia un contrasto se non altro per le conseguenze che ciascuna delle due decisioni fa discendere dal dato della proposizione della domanda di protezione internazionale nel periodo successivo alla pronuncia del decreto di espulsione. Infatti, Cass. 12 novembre 2018, n. 28860 ha considerato tale evenienza inidonea a giustificare la caducazione del decreto in sede di impugnazione giurisdizionale, mentre Cass. 26 luglio 2018, n. 19819 si è mostrata di opposto avviso, ritenendo che il divieto di espulsione implicasse la necessità di annullare il decreto e ciò si è tradotto in una statuizione di cassazione con decisione nel merito decisione per l’appunto consistente nell’annullamento del provvedimento espulsivo . 7. - Ciò detto, la conclusione cui è pervenuta quest’ultima pronuncia, pur ricca di condivisibili spunti, deve essere disattesa avendo riguardo alla giurisprudenza unionale. La Corte di giustizia ha infatti escluso che la presentazione di una domanda di asilo da parte di una persona soggetta ad una procedura di rimpatrio abbia l’effetto d’invalidare de jure la relativa decisione che fosse stata precedentemente adottata ha sottolineato, in particolare, che l’effetto utile della dir. 2008/115 - che agli artt. 6 ss. si occupa specificamente delle decisioni con cui è disposto il rimpatrio dei soggiornanti irregolari - richiede che una procedura avviata in forza della menzionata direttiva, nell’ambito della quale una decisione di rimpatrio, eventualmente corredata di un divieto d’ingresso, è stata adottata, possa essere ripresa alla fase in cui è stata interrotta in conseguenza del deposito di una domanda di protezione internazionale e ciò dal momento del rigetto in primo grado della domanda stessa , precisando, al riguardo, che gli Stati membri sono tenuti a non compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla succitata direttiva, ossia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare Corte giust. UE, Grande Sezione, 15 febbraio 2016, C-601-15, 3.N., 76 . Rammentato che l’obbligo imposto agli Stati membri di procedere all’allontanamento secondo quanto prescritto dall’art. 8 della dir. 2008/115 deve essere adempiuto con la massima celerità, la stessa Corte ha osservato che detto obbligo non sarebbe rispettato se l’allontanamento fosse ritardato dalla circostanza che, dopo il rigetto in primo grado della domanda di protezione internazionale, una procedura come quella descritta al punto precedente dovesse essere ripresa non alla fase in cui è stata interrotta, bensì al suo inizio sent. cit., 77 . 8. - Una declinazione di tali principi sul piano del diritto nazionale si deve, poi, a una recente pronuncia di questa Corte Cass. 23 ottobre 2019, n. 27077 , la quale ha giustamente sottolineato come, anche sul tema che qui interessa, il giudice italiano non possa non interpretare il diritto interno in modo coerente con l’interpretazione del diritto comunitario. Con detta decisione si è ritenuto che, in virtù del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, comma 2, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modifiche, in L. n. 132 del 2018 e in conformità -appunto - alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la domanda di protezione internazionale non renda invalido il provvedimento di espulsione, ma ne sospenda l’efficacia fino a che non interviene la decisione della commissione territoriale, all’esito della quale, ove la domanda di protezione sia rigettata, la procedura di espulsione riprenderà dal punto in cui era rimasta, mentre, ove la medesima domanda sia accolta, lo straniero acquisirà un autonomo titolo di soggiorno, il quale non ne impedirà comunque l’espulsione, se ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 20 e cioè quando lo straniero è pericoloso per la sicurezza dello Stato, per l’ordine pubblico o per la sicurezza pubblica , da valutarsi caso per caso. 9. - Nel dare continuità a tale indirizzo interpretativo, va solo aggiunto che - come in precedenza ricordato - al richiedente la protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e che la stessa ricevuta attestante la presentazione della relativa domanda costituisce permesso di soggiorno provvisorio D.Lgs. n. 142 del 2015 cit., art. 4, commi 1 e 3 per il che la previsione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7 - il quale afferma il diritto del richiedente a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della commissione territoriale - si salda con l’acquisizione, da parte dello straniero che abbia presentato domanda di asilo, di un autonomo titolo di soggiorno, il quale cesserà però di produrre i suoi effetti con la pronuncia su tale domanda, salvo quanto previsto, per l’ipotesi di successivo ricorso giurisdizionale, dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 3 e 4. Va pertanto affermato che lo straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale non possa richiedere la caducazione del provvedimento espulsivo emesso in precedenza ai propri danni, giacché questo contrasterebbe con l’esigenza, ricavata dalla giurisprudenza della Corte UE, di assicurare la pronta ripresa del procedimento attuativo dell’espulsione a seguito del rigetto della domanda stessa. In presenza della proposizione di questa, il decreto di espulsione già emesso non può ritenersi, dunque, affetto da un’inedita forma di invalidità sopravvenuta che ne giustifichi l’annullamento, ma solo privo temporaneamente di efficacia, nei termini di cui si è detto. È certo astrattamente ipotizzabile che il richiedente la protezione internazionale maturi un interesse a far valere la sospensione degli effetti del decreto di espulsione, a fronte di iniziative statuali volte a darvi attuazione nonostante l’intervenuta proposizione della domanda di protezione internazionale. Si tratta però di una evenienza che non ricorre nel caso che qui interessa e che, del resto, appare poco verosimile presupponendo, in definitiva, che l’Amministrazione non sia a conoscenza della domanda del richiedente, ad essa stessa rivolta, oppure che la medesima ignori o intenda eludere gli effetti che, a mente dai citt. D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7 e D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 8 discendono, in punto di diritto, da tale domanda . Può comunque ritenersi che in un caso siffatto lo straniero, oltre ad avere sempre il potere di proporre un’ordinaria azione di accertamento vertente sul proprio diritto soggettivo di trattenersi in Italia, possa investire di un accertamento incidentale in tal senso il giudice che debba decidere sulla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis diretto a dare esecuzione all’espulsione. 10. - In conclusione, il ricorso va accolto, il decreto cassato e la causa rinviata al Giudice di pace di Siracusa, in persona di altro magistrato, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto Nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta a seguito della pronuncia del decreto di espulsione in danno del medesimo, detto decreto non è colpito da alcuna forma di sopravvenuta invalidità, ma è solo sospeso quanto alla sua efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, non può, in ragione di tale domanda, pronunciarne l’annullamento . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato rinvia la causa al Giudice di pace di Siracusa, in cui demanda di provvedere alla statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.