Depuratori malfunzionanti sul territorio regionale: l’inerzia dell’assessore può finire nel mirino della Corte dei Conti

Confermata la legittimità della giurisdizione contabile. L’allora esponente della giunta finisce sotto accusa per non aver assunto contromisure a tutela dell’Erario. Per i Giudici della Cassazione la verifica della responsabilità erariale può toccare anche il corretto esercizio di attività e decisioni amministrative connesse a scelte o valutazioni aventi carattere discrezionale.

Depuratori malfunzionanti sul territorio regionale il problema è noto all’assessore all’Ambiente che però non adotta alcuna contromisura a tutela delle ragioni dell’erario”, limitandosi, invece, a rappresentare le proprie preoccupazioni al presidente della Regione. Questo comportamento è sufficiente per ipotizzare un danno erariale” e legittimare, di conseguenza, il giudizio da parte della Corte dei Conti Cassazione, ordinanza n. 3809/20, Sezioni Unite Civili, depositata oggi . Depuratori. A dare il ‘la’ alla vicenda è la Procura Regionale della Corte dei Corti, che prende in esame la Campania e ipotizza un danno erariale” per il malfunzionamento dei depuratori di acque”, chiedendo di condannare diversi soggetti al ristoro dei danni” arrecati. Tra le persone sotto accusa anche un assessore regionale all’Ambiente, a cui viene addebitato di non avere assunto alcuna contromisura a tutela delle ragioni dell’erario, pur avendo rappresentato le sue preoccupazioni” al presidente della Regione” dell’epoca. Prima di arrivare a una decisione sarà ovviamente necessario valutare i dettagli della vicenda, soffermandosi sull’esistenza di adeguati poteri” e sul loro impiego”. Intanto, però, la Cassazione ribadisce la legittimità del giudizio della Corte dei Conti. Inutili le obiezioni proposte dall’ex assessore regionale, che ha sostenuto la tesi della eccedenza del potere giurisdizionale del giudice contabile”. L’uomo si è soffermato sulla distinzione tra funzioni amministrative dirigenziali e quelle tipicamente politiche di un assessore”, osservando che, in questo caso, la responsabilità addebitatagli” è connessa all’ aver omesso un impulso politico, cioè per avere tenuto un comportamento non sindacabile dalla Corte erariale”, così, di fatto, coinvolgendolo in responsabilità amministrative da cui avrebbe dovuto essere invece ritenuto del tutto estraneo”. Responsabilità. I Giudici della Cassazione, seguendo anche la linea della Procura Generale, respingono la visione proposta dall’ex assessore. In particolare, essi osservano che la Procura erariale ha sottoposto a giudizio la diversa questione della totale assenza di esercizio di attività amministrativa, idonea a porre rimedio al cattivo funzionamento e al decadimento degli impianti di depurazione”. E ciò, aggiungono i magistrati, non esce affatto dai confini della giurisdizione contabile, dovendosi ammettere la verifica della responsabilità erariale anche con riferimento al corretto esercizio di attività e decisioni amministrative connesse a scelte o valutazioni aventi carattere discrezionale”.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 28 gennaio – 14 febbraio 2020, n. 3809 Presidente Spirito – Relatore Bruschetta Rilevato 1. che la Procura Regionale della Corte dei Conti citava a giudizio, con altri concorrenti, Ga. Wa., già assessore all'ambiente della Regione Campania dal 2008 al 2010, per sentirlo condannare al ristoro di danni erariali e, questo, perché il Ga. non avrebbe assunto, in relazione al malfunzionamento dei depuratori di acque, alcuna contromisura a tutela delle ragioni dell'erario , pur avendo rappresentato le sue preoccupazioni al Presidente pro tempore della Regione 2. che Ga. si costituiva nel ricordato giudizio contabile, escludendo qualsiasi sua responsabilità 3. che, nelle more di quel processo, Ga. proponeva il presente regolamento preventivo, con il quale veniva dedotto il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, sotto il profilo della eccedenza del potere giurisdizionale del giudice contabile in particolare, secondo le difese del Ga., ferma la distinzione tra funzioni amministrative dirigenziali e quelle tipicamente politiche di un assessore, la responsabilità addebitatagli sarebbe stata per aver omesso un impulso politico , cioè per aver tenuto un comportamento non sindacabile dalla Corte erariale, di fatto coinvolgendolo in responsabilità amministrative dalle quali avrebbe dovuto essere invece ritenuto del tutto estraneo 4. che le conclusioni scritte della Procura Generale erano nel senso del rigetto del ricorso 5. che il ricorrente si avvaleva della facoltà di depositare memoria. Considerato 1. che quello che il ricorrente lamenta è un inammissibile scrutinio, ai fini dell'accertamento di responsabilità erariale, di atti discrezionali, quali potrebbero essere ad esempio quelli politici di indirizzo uno scrutinio che sarebbe quindi esorbitante i limiti della giurisdizione contabile 2. che, invece, all'evidenza, la Procura erariale ha sottoposto a giudizio la diversa questione della totale assenza di esercizio di attività amministrativa, idonea a porre rimedio al cattivo funzionamento e al decadimento degli impianti di depurazione ciò che, secondo costante giurisprudenza, non esce affatto dai confini della giurisdizione contabile, dovendosi ammettere la verifica della responsabilità erariale anche con riferimento al corretto esercizio di attività e decisioni amministrative connesse a scelte o valutazioni aventi carattere discrezionale Cass. sez. un. n. 3146 del 2018 Cass. sez. un. n. 6820 del 2017 Cass. sez. un. n. 10814 del 2016 salvo, ovviamente, il finale accertamento giudiziale di merito circa l'esistenza dei suddetti poteri e il loro corretto impiego 3. che la natura del giudizio, che vede coinvolta la sola Procura erariale, non comporta alcun regolamento di spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.