La patologia del cittadino straniero deve essere valutata a fronte della richiesta di protezione umanitaria

Ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nelle fattispecie in cui trova applicazione l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione anteriore al c.d. decreto Salvini , la vulnerabilità del richiedente può anche essere conseguenza di un’esposizione seria alla lesione del diritto alla salute adeguatamente allegata e dimostrata.

Il caso. Con l’ordinanza n. 2558/20, depositata il 4 febbraio, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto avverso il decreto con cui il Tribunale di Ancona aveva confermato il rigetto da parte della Commissione territoriale della richiesta di protezione internazionale avanzata da un cittadino del Ghana, che aveva visto altresì escludere la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria. In particolare, la problematica medica evidenziata dal ricorrente osteoma palato duro non è stata ritenuta sufficiente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitaria. Secondo il Tribunale il richiedente, iscritto al SSN, non è in pericolo di vita e non necessita di farmaci ritenuti indisponibili nel Paese di origine, potendo pur sempre avanzare richiesta per specifici permessi per la tutela della propria salute. Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie e cure mediche. Il ricorrente ha dedotto l’erroneità del rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari per la mancata valutazione delle proprie condizioni di salute. Il Collegio ha ritenuto fondata la censura sottolineando come il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisca una misura atipica e residuale, frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente al rigetto delle altre domande di protezione internazionale. La vulnerabilità del richiedente può dunque ben essere la conseguenza di un rischio concreto per il diritto alla salute. Il Tribunale non risulta dunque aver correttamente valutate le condizioni di salute del richiedente e il bisogno di cure né il possibile pregiudizio che potrebbe subire in caso di rientro in patria. In conclusione, accogliendo il ricorso, la pronuncia afferma che nelle fattispecie in cui ratione temporis sia applicabile l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 vedi Cass.SU 13 novembre 2019, n. 29459 e Cass. 19 febbraio 2019, n. 4890 ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie la vulnerabilità del richiedente può anche essere la conseguenza di un’esposizione seria alla lesione del diritto alla salute adeguatamente allegata e dimostrata, né tale primario diritto della persona può trovare esclusivamente tutela nell’art. 36 d.lgs. n. 286/1998 Ingresso e soggiorno per cure mediche in quanto la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità, come il fondamentale diritto alla salute laddove ricorrano i suddetti presupposti, e al contempo di essere posti nella condizione di integrarsi nel Paese ospitante anche attraverso lo svolgimento di un’attività lavorativa, mentre il permesso di soggiorno per cure mediche di cui all’art. 36 cit. si può ottenere esclusivamente mediante specifico visto d’ingresso e pagamento delle spese mediche da parte dell’interessato, sicché non consente di iscriversi al SSN e neppure di lavorare in Italia salvo casi particolari di cui all’art. 31 d.lgs. n. 286/1998 , avendo una durata pari al tempo definito in base alle documentate necessità di salute per le quali viene consentito il soggiorno, cioè pari alla durata presunta del trattamento terapeutico cui si riferisce essendo rinnovabile prima della scadenza esclusivamente finché durano le necessità terapeutiche indifferibili ed erogabili soltanto in Italia .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 4 dicembre 2019 – 4 febbraio 2020, n. 2558 Presidente/Relatore Tria Rilevato in fatto CHE 1. il Tribunale di Ancona, con decreto pubblicato il 13 ottobre 2018, respinge il ricorso proposto da B.I. , cittadino del , avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare umanitaria 2. il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che a il richiedente non ha allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, nè di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa oggetto di persecuzione come richiesto per la protezione internazionale nè lo stesso risulta compreso nelle categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano b pertanto, i fatti riferiti non sono riconducibili alle previsioni della Convenzione di Ginevra, anche considerando che dalle notizie apprese da fonti aggiornate e attendibili risulta che in sono state intraprese alcune iniziative per garantire la tutela dei diritti umani c neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, visto che le notizie raccolte da aggiornate fonti internazionali affidabili evidenziano che il Paese di origine del richiedente non è interessato da situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato - pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza - che possano coinvolgere il ricorrente in quanto dal suo racconto non si può desumere l’esistenza di una grave minaccia individuale e comunque nella Paese stesso non si registra una situazione tale per cui la sola presenza dei civili metta in pericolo la loro vita o la loro incolumità d neanche può essere concessa la protezione umanitaria perché la situazione del Paese di provenienza esclude la sussistenza di una condizione di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio, le condizioni individuali di vulnerabilità rappresentate dal ricorrente non consentono da sole il rilascio del permesso per motivi umanitari e nè la problematica di salute evidenziata dal ricorrente giustifica, da sola, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, visto che l’interessato è stato finora iscritto al SSN e, comunque, non è in pericolo di vita nè necessita di farmaci ritenuti indisponibili nel Paese di origine inoltre il rigetto del permesso di soggiorno per motivi umanitari non impedisce al richiedente di chiedere permessi specifici per la tutela della propria salute 3. il ricorso di B.I. domanda la cassazione del suddetto decreto per due motivi il Ministero dell’Interno resta intimato 4. il Procuratore Generale deposita conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto CHE 1. il ricorso è articolato in due motivi 1.1. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e di numerose altre disposizioni normative 1.2. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti 2. con entrambi i motivi si contesta la statuizione di rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari perché emessa senza considerare le torture e le violenze subite dal richiedente nel suo soggiorno in e senza valutare adeguatamente le precarie condizioni di salute dell’interessato affetto da osteoma palato duro, come ampiamente dimostrato 3. l’esame congiunto dei motivi di censura porta all’accoglimento del ricorso, per le ragioni di seguito esposte 4. per costante orientamento di questa Corte cui si intende dare continuità nel regime qui applicabile ratione temporis vedi Cass. SU 13 novembre 2019, n. 29459 e Cass. 19 febbraio 2019, n. 4890 il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, configurato come misura atipica e residuale, deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutare anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale e al contesto culturale e sociale di riferimento vedi, per tutte Cass. 12 novembre 2018, n. 28990 e Cass. 15 maggio 2019, n. 13088 4.1. in questo quadro normativo la vulnerabilità del richiedente può anche essere la conseguenza di un’esposizione seria alla lesione del diritto alla salute, nè tale primario diritto della persona può trovare esclusivamente tutela nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 36, Ingresso e soggiorno per cure mediche - cui, nella specie, fa riferimento il Tribunale - in quanto la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità, come il fondamentale diritto alla salute in caso di patologie gravi, e al contempo di essere posti nella condizione di integrarsi nel Paese ospitante anche attraverso lo svolgimento di un’attività lavorativa, mentre il permesso di soggiorno per cure mediche di cui all’art. 36 cit. si può ottenere mediante specifico visto d’ingresso e pagamento delle spese mediche da parte dell’interessato, sicché non consente di iscriversi al Servizio sanitario nazionale e neppure di lavorare in Italia salvo casi particolari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 , avendo una durata pari al tempo definito in base alle documentate necessità di salute per le quali viene consentito il soggiorno, ha cioè una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico cui si riferisce e se ne può chiedere il rinnovo prima della scadenza, finché durano le necessità terapeutiche indifferibili ed erogabili solo in Italia 4.2. va comunque precisato che, in base alla disciplina qui applicabile, la concedibilità della protezione umanitaria per la tutela di situazioni di vulnerabilità consistenti in seri motivi di salute presuppone che il richiedente fornisca adeguate allegazioni di elementi idonei ad integrarne i presupposti di legge, non limitandosi a prospettare solo proprie difficoltà di stampo economico vedi, per tutte Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455 e Cass. 7 febbraio 2019, n. 3681 4.3. nella specie, pur essendo pacifico che il ricorrente abbia adeguatamente allegato e dimostrato di essere affetto da osteoma palato duro, malattia tumorale del cavo orale, tuttavia il Tribunale in modo molto sintetico ha escluso che la problematica di salute evidenziata dal ricorrente possa giustificare, da sola, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, aggiungendo che l’interessato è stato finora iscritto al SSN e, comunque, non è in pericolo di vita nè necessita di farmaci ritenuti indisponibili nel Paese di origine e che comunque il rigetto del permesso di soggiorno per motivi umanitari non impedisce al richiedente di chiedere permessi specifici per la tutela della propria salute 4.4. non risulta, pertanto, che il Tribunale per giungere alla suddetta conclusione abbia adeguatamente valutato lo stato di salute e la necessità di cure di cui ha bisogno il ricorrente a causa della seria patologia da cui è affetto nè il pregiudizio alla salute che può subire in caso di rientro nel Paese di origine 4.5. d’altra parte, appare anche del tutto improprio e non adeguatamente giustificato il richiamo al permesso di soggiorno di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 36 4.6. ne deriva che il decreto impugnato non risulta conforme ai su riportati principi affermati da questa Corte in materia 5. a ciò può aggiungersi che nel decreto impugnato non è contenuto alcun riferimento alle torture e alle violenze che nel ricorso si riferisce che il richiedente abbia subito nel suo soggiorno in Libia Paese di transito 5.1. come più volte affermato da questa Corte a l’allegazione da parte del richiedente la protezione internazionale che in un Paese di transito nella specie la Libia si consumi un’ampia violazione dei diritti umani non integra di per sé un fattore di vulnerabilità, se non viene evidenziata dall’interessato quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, salvo il caso in cui i maltrattamenti subiti nel Paese di transito abbiano inciso profondamente sulla persona del richiedente, sì da comportare un trauma psichico o fisico bisognoso di cure mediche adeguate vedi, per tutte Cass. 12 settembre 2019, n. 25879 Cass. 20 novembre 2018, n. 29875 Cass. 6 dicembre 2018, n. 31676 Cass. 6 febbraio 2018, n. 2861 b comunque l’anzidetta allegazione da parte del richiedente - anche se priva della evidenziazione del tipo di connessione tra il trattamento subito nel Pese di transito e il contenuto della domanda di protezione - può costituire circostanza rilevante ai fini della ricostruzione della vicenda individuale e, di conseguenza, della credibilità del dichiarante e della sua condizione di fragilità vedi, per tutte Cass. 6 febbraio 2018, n. 2861 Cass. 14 novembre 2019, n. 29603 c in simili casi l’accertamento della situazione di disagio psico-fisico del richiedente e di vulnerabilità potrà essere presa in considerazione quanto meno ai fini della protezione umanitaria, che nella configurazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, - qui applicabile ratione temporis - è una misura atipica e residuale destinata a coprire situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica status di rifugiato o protezione sussidiaria , tuttavia non possa disporsi il rimpatrio e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità vedi, per tutte Cass. 9 ottobre 2017, n. 23604 Cass. 15 maggio 2019, n. 13079 5.2. ne consegue che, anche da questo punto di vista, il decreto impugnato non risulta conforme ai suindicati principi affermati da questa Corte in merito ai presupposti per l’attribuzione di rilevanza di eventuali trattamenti inumani o degradanti subiti dal richiedente in un Paese di transito in particolare Libia , nell’ambito della valutazione complessiva della situazione dell’interessato 5.3. infatti, a causa dell’omessa menzione delle violenze che il ricorrente afferma di avere subito in Libia, dal decreto non risulta se l’interessato abbia, o meno, evidenziato una connessione tra il trattamento subito in Libia e il contenuto della domanda di protezione o se comunque il suddetto trattamento abbia o meno inciso sul quadro clinico complessivo del richiedente, come accertabile dal Tribunale anche attraverso l’esercizio dei propri poteri officiosi, ricorrendone i presupposti vedi, per tutte Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336 Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016 6. per le suindicate ragioni, il ricorso deve essere accolto e il decreto impugnato deve essere cassato, in relazione alle censure accolte riguardanti il rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Ancona che, in diversa composizione, si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche al seguente nelle fattispecie in cui ratione temporis sia applicabile il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, vedi Cass. SU 13 novembre 2019, n. 29459 e Cass. 19 febbraio 2019, n. 4890 ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie la vulnerabilità del richiedente può anche essere la conseguenza di un’esposizione seria alla lesione del diritto alla salute adeguatamente allegata e dimostrata nè tale primario diritto della persona può trovare esclusivamente tutela nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 36, Ingresso e soggiorno per cure mediche in quanto la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità, come il fondamentale diritto alla salute laddove ricorrano i suddetti presupposti, e al contempo di essere posti nella condizione di integrarsi nel Paese ospitante anche attraverso lo svolgimento di un’attività lavorativa, mentre il permesso di soggiorno per cure mediche di cui all’art. 36 cit. si può ottenere esclusivamente mediante specifico visto d’ingresso e pagamento delle spese mediche da parte dell’interessato, sicché non consente di iscriversi al Servizio sanitario nazionale e neppure di lavorare in Italia salvo casi particolari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 , avendo una durata pari al tempo definito in base alle documentate necessità di salute per le quali viene consentito il soggiorno, cioè pari alla durata presunta del trattamento terapeutico cui si riferisce essendo rinnovabile prima della scadenza esclusivamente finché durano le necessità terapeutiche indifferibili ed erogabili soltanto in Italia . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato, in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Ancona, in diversa composizione.