Integrità del contraddittorio nel giudizio di revocazione della sentenza

La proposizione della domanda di revocazione contro i soggetti già qualificati controparti nella sentenza revocanda e contro altro, che tale qualità non aveva mai assunto in precedenza, dà luogo ad una peculiare situazione di non integrità del contraddittorio, contraddistinto dalla partecipazione di un soggetto che non aveva mai assunto la qualità di parte – in senso anche solo formale – in precedenza e dalla pretermissione invece di quello che tale qualità aveva ritualmente assunto.

È il principio affermato dalla Corte di legittimità con l’ordinanza n. 1583/20, depositata il 24 gennaio, pronunciandosi sul ricorso proposto dai Ministeri dell’Istruzione e dello Sviluppo Economico avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva accolto la domanda di revocazione di una precedente pronuncia della medesima Corte a seguito della violazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie in tema di necessaria remunerazione della frequenza delle scuole di specializzazione in medicina. Con il ricorso viene dedotta, per quanto d’interesse, violazione di legge in riferimento all’evocazione in giudizio in sede di revocazione del Ministero dello Sviluppo Economico anziché quello dell’Economia e delle Finanze, parte del giudizio concluso con il provvedimento oggetto della richiesta di revocazione. Contraddittorio. Il Collegio ricorda che le parti del giudizio di impugnazione non possono mai essere diverse da quelle del grado concluso con il provvedimento impugnato. Tale principio risulta ancor più pregante nel caso della richiesta di revocazione in quanto strumento finalizzato alla restaurazione dei presupposti per una corretta decisione in punto di fatto. La revocazione infatti comporta, eccezionalmente, la prevalenza del bisogno di giustizia sull’esigenza di stabilità . Di conseguenza, è essenziale che nel giudizio di rinnovazione del giudizio emendata dall’errore precedente prendano parte tutti e soltanto quei soggetti nei cui confronti quello aveva avuto luogo . Nel caso di specie invece, il giudizio di revocazione ha visto la partecipazione dell’Amministrazione con due degli organi la cui legittimazione era consolidata e di un altro organo non evocato nei precedenti gradi, mentre era stato pretermesso il terzo organo la cui partecipazione era consolidata. Inoltre, rileva la Corte, che malamente il giudice della revocazione non aveva rilevato la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della giusta controparte formale pretermessa . Il processo deve dunque essere ripristinato o restituito nello stato in cui si sarebbe dovuto trovare in corretta applicazione delle regole processuali e cioè con l’evocazione a giudizio delle sole giuste controparti. La sentenza in commento afferma in conclusione che poiché ai sensi dell’art. 4 l. n. 260/1958 è cristallizzata per l’intero giudizio la legittimazione dell’organo dell’Amministrazione statale centrale in concreto evocato in giudizio per il quale, costituendosi, l’Avvocatura erariale non abbia fatto constare il difetto di legittimazione, la domanda di revocazione di sentenza che quell’organo abbia considerato parti in senso anche solo formale va proposta esclusivamente contro quelle che tale veste hanno assunto nel grado di giudizio concluso con la sentenza impugnata pertanto, la proposizione della domanda di revocazione contro i differenti Ministeri già qualificati controparti nella sentenza revocanda e contro altro, che tale qualità non aveva mai assunto in precedenza, dà luogo ad una peculiare situazione di non integrità del contraddittorio, contraddistinto dalla partecipazione di un soggetto che non aveva mai assunto la qualità di parte – in senso anche solo formale – in precedenza e dalla pretermissione invece di quello che tale qualità aveva ritualmente assunto . In conclusione, la Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 31 ottobre 2019 – 24 gennaio 2020, n. 1583 Presidente Frasca – Relatore De Stefano Fatti di causa 1. I Ministeri dell’Istruzione Università e Ricerca, della Salute e dello Sviluppo Economico ricorrono, affidandosi ad atto notificato a partire da lunedì 08/06/2015, recante due motivi, per la cassazione della sentenza n. 423 del 21/01/2015, notificata il 07/04/2015, con cui la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda di revocazione di G.G.L. avverso la sentenza n. 4139/09 di quella stessa corte territoriale e condannato in solido gli odierni ricorrenti al pagamento di Euro 20.141,82 oltre interessi dal 17/12/2009 al soddisfo a seguito della violazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie in materia di necessaria remunerazione della frequenza delle scuole di specializzazione in medicina. 2. Resiste il G. con controricorso, illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1. La qui gravata decisione, nella sede rescissoria della revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 ha riconosciuto non prescritta l’azione e poi dovute le somme pretese soltanto per i tre anni del primo dei due corsi di specializzazione odontostomatologia, con iscrizione per l’anno accademico e non anche per l’altro chirurgia odontostomatologica, con iscrizione per l’anno accademico [], al quale andava applicato il nuovo regime ai sensi della L. n. 257 del 1991 , con conseguente condanna dei convenuti in revocazione, indicati come appellati. 2. Questi risultano chiaramente ed univocamente i Ministeri dell’Istruzione Università e Ricerca, della Salute e dello Sviluppo Economico, mentre la sentenza revocata era stata pronunciata all’esito di un giudizio che aveva visto come controparti del G. e di numerosissimi altri sanitari, non interessati però alla revocazione i Ministeri dell’Istruzione Università e Ricerca, della Salute e dell’Economia e delle Finanze. 3. I ricorrenti si dolgono col primo motivo, formulato ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., di violazione dell’art. 324 c.p.c., artt. 2909 e 1306 c.c., artt. 102-331-332 c.p.c. e art. 101-112 c.p.c., per essere stato malamente evocato in giudizio in sede di revocazione il Ministero per lo Sviluppo Economico anziché quello dell’Economia e delle Finanze col secondo motivo, di violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie 78/686, 78/687, 75/362 e 82/76, nonché della sentenza 29/11/2001 della Corte di giustizia, per non rientrare la specializzazione posta a base della pretesa tra quelle riconosciute. 4. Il controricorrente invoca l’inammissibilità del ricorso ed anzi la condanna di controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in particolare sostenendo sul primo motivo, anche alla stregua della contumacia serbata dall’Avvocatura erariale nel giudizio di revocazione, la carenza di qualsiasi pregiudizio, per essere il Ministero dell’Università il concreto erogatore delle somme dovute e potendo il Ministero per lo Sviluppo Economico comunque rivalersi in quanto condannato solidalmente con gli altri due sul secondo motivo, dando diritto la frequenza della scuola in odontostomatologia alle prestazioni pretese, siccome rientrante nelle previsioni della direttiva 93/16/CE. 5. Il primo motivo è fondato. Deve invero ribadirsi il principio generale di diritto processuale, secondo cui le parti del grado di impugnazione non possono mai essere diverse da quelle del grado concluso con il provvedimento impugnato principio che vale a ben maggior ragione in quella assai peculiare impugnazione che è la revocazione come da tempo affermato da questa Corte Cass. 03/04/1987, n. 3228 , finalizzata alla restaurazione dei presupposti per una decisione corretta in punto di fatto, con emenda della sentenza revocanda da un errore che abbia inficiato il relativo giudizio. 6. La revocazione, invero, sia essa ordinaria o straordinaria a seconda che i motivi per cui è ammessa siano palesi, cioè conoscibili dalla parte sin dal momento della pubblicazione della sentenza, oppure occulti, ossia conoscibili dalla parte solo a seguito della scoperta - o della definitività dell’accertamento - di fatti che, in precedenza, erano stati ignorati incolpevolmente , è generalmente ricostruita - sul piano formale - come rimedio contro preclusioni processuali e - sul piano sostanziale - come quel tipico mezzo di impugnazione dato avverso particolari vizi di formazione del giudizio di fatto sul quale, per tutte, v. Cass. Sez. U. 16/11/2016, n. 23336, punto 8 delle ragioni della decisione , in genere senza colpa della parte che li subisce, che comportano una sensibile ed evidente deviazione - o iato - tra l’esito finale di tale giudizio e quello normalmente atteso, di aderire alla realtà obiettiva dei fatti correttamente ricostruita, ove consegua ad una retta applicazione di regole di giudizio imparziali e scevre da pregiudizio. 7. La puntualizzazione sullo scopo del processo civile come teso al corretto accertamento della verità di fatti ad esso anteriori ed estranei, quali presupposti per la pronuncia sulla norma ad essi applicabile, consente di ricondurre unitariamente l’ambito di operatività della revocazione ad uno strumento di impugnazione che tende, in via eccezionale, ad elidere lo iato, che sia però immediatamente percepibile in relazione a circostanze o presupposti fissati come tali per scelta del codificatore altamente discrezionale, tra l’esito dell’accertamento formale della verità - e quindi la verità processuale che ne risulta - e la verità sostanziale, ove essa appaia appunto dalla prima divergere con plausibile probabilità, nonostante l’apparenza di una formale correttezza del procedimento seguito. 8. Con essa si appresta un rimedio particolare ad eccezionali situazioni in cui un giudizio, benché formalmente valido e finanche se concluso con un provvedimento ormai passato in cosa giudicata formale, appare affetto da sintomi gravi di ingiustizia, ravvisati in gravi circostanze, del tutto patologiche e prevalentemente nascoste, pure al giudice che ha emesso il giudizio, che ne hanno caratterizzato in profondità il corso, deviandolo o alterandolo verso esiti non corretti. 9. La revocazione comporta quindi, eccezionalmente, la prevalenza del bisogno di giustizia sull’esigenza di stabilità il tratto caratteristico comune a tutti i vizi ricondotti all’istituto - sia essa straordinaria od ordinaria - può indicarsi in ciò, che essi si sostanziano in un vizio o deviazione del giudizio espresso nella sentenza impugnata, ovvero della volontà del giudice, che si traduce in un vero e proprio errore di fatto rispetto alla verità obiettiva in sostanza, è ammessa dal codice l’opportunità di rimettere la valutazione della decisività dei fatti nuovi e degli effetti della rinnovata disamina del materiale lato sensu istruttorio già raccolto, alla luce di quei fatti ed all’esito dell’integrazione del primo coi secondi, proprio al medesimo giudicante, così riproponendo la complessiva situazione processuale nello stato in cui essa avrebbe dovuto trovarsi in mancanza di quegli elementi di turbativa del primo giudizio. 10. La revocazione ha pertanto ad oggetto quello stesso del giudizio del procedimento anteriormente svoltosi e ne comporta, se accolta, immancabilmente la caducazione, con pronuncia rescissoria affidata al medesimo giudice che ha condotto il giudizio rescindente. 11. In tale contesto, è coessenziale alla funzione stessa dello speciale mezzo di impugnazione che alla rinnovazione del giudizio emendata dall’errore che ha invece inficiato il precedente concluso con la sentenza oggetto di revocazione prendano parte tutti e soltanto quei soggetti nei cui confronti quello aveva avuto luogo, quale ulteriore ragione di inscindibilità della causa quindi, con assoluta immutabilità delle personae dei due giudizi salve, beninteso, le fattispecie successorie ai sensi degli artt. 110 e 111 c.p.c., ma in applicazione di principi generalissimi del diritto processuale . 12. La peculiarità della fattispecie processuale elide l’operatività di diversi istituti processuali, a partire da quello invocato dal G. , del cosiddetto consolidamento degli effetti nei confronti dell’Amministrazione statale con l’organo che è stato evocato e si è costituito, pur malamente evocato, in difetto di tempestiva eccezione e reazione da parte dell’Avvocatura erariale, ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4 come ricostruito, da ultimo, da Cass. Sez. U. 27/11/2018, n. 30649. 13. Tale istituto riguarda invero esclusivamente la correttezza dell’instaurazione originaria del giudizio - quando può essere ancora obiettivamente incerta l’individuazione della struttura dell’Amministrazione centrale munita delle competenze necessarie a configurarla come legittimata o destinataria della pretesa azionata - e quindi si limita al momento dell’evocazione in giudizio dell’articolazione dello Stato, ma, una volta che l’Amministrazione si sia costituita in primo grado, come nella specie, e allo stesso modo se non si sia costituita e sia rimasta contumace volontaria con l’organo evocato ed il processo sia concluso in primo grado con sentenza pronunciata nei suoi confronti con la veste formale assunta non può giustificare alcuna alterazione del principio della necessaria identità delle parti, quand’anche in senso pure solamente formale, tra diversi gradi di giudizio - anche perché, se non già solo in applicazione di questo, proprio più alcuna incertezza può, in questo punto dello sviluppo del processo, legittimamente nutrire la controparte sull’esatta identificazione dell’articolazione dell’Amministrazione statale contro cui rivolgere la pretesa - e, così, a legittimare la condanna di una parte formale costituita da un organo convenuto in revocazione che non abbia mai partecipato ai gradi di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza revocanda. 14. Nel caso di specie è accaduto che nel giudizio di revocazione l’Amministrazione è stata evocata con un atto diretto contro due degli organi la cui legittimazione era rimasta consolidata in primo grado e, quindi, in appello, ma anche contro un altro organo che non era mai stato evocato nei gradi precedenti, mentre è stato pretermesso il terzo organo nei confronti del quale quel consolidamento era avvenuto e nei confronti del solo quale il processo si era svolto fino alla pronuncia della sentenza di cui era stata chiesta la revocazione sentenza che ha espressamente considerato parti quegli organi e cioè i tre Ministeri, tanto da condannarli in solido. 15. Per la peculiare natura della revocazione, che mira a restaurare il processo nelle condizioni in cui avrebbe dovuto trovarsi quello concluso con la sentenza revocanda se l’errore revocatorio non ci fosse stato, deve affermarsi allora come indefettibile la perfetta identità delle personae in relazione a tutte le parti processuali della sentenza revocanda anche nel giudizio di revocazione nella quale, ove non si sia disposta l’integrazione del contraddittorio se del caso, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. o dell’art. 332 c.p.c., a seconda dei casi nei confronti della giusta controparte anche solo in senso formale pretermessa, non si determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità di disporre la restaurazione dell’integrità del contraddittorio nei confronti della parte anche solo in senso formale pretermessa, a pena di nullità del procedimento di impugnazione e della sentenza che l’ha concluso rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità v., in tal senso, Cass. Sez. U. 20/03/2019, n. 7927 . 16. La qualificazione dei Ministeri quali parti in senso formale, che nella controversia in esame è resa evidente dalla loro solidale condanna, comporta che l’impugnazione dispiegata contro uno dei Ministeri che però non aveva mai assunto alcuna qualità di parte in senso anche solo formale nei gradi precedenti, in particolare in quello concluso con la sentenza impugnata per revocazione, è atto che è privo di qualunque presupposto giustificativo, in quanto tale allora insuscettibile di riparazione e riguardo al quale, pertanto, non può venire in gioco la categoria della nullità. 17. La conseguenza è che, restando contumace nel giudizio avviato pure nei suoi confronti per la revocazione di una sentenza di cui non era stato parte in senso anche solo formale , il Ministero non si viene a trovare nella situazione regolata dall’art. 157 c.p.c., comma 3 trasmodando in un vizio di gravità tale da inquadrarsi nell’inesistenza giuridica, anche nell’accezione molto rigorosa accolta ormai definitivamente dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916 . 18. Infatti, l’atto di impugnazione da rivolgersi contro una determinata parte in senso anche solo formale che sia rivolto invece verso un soggetto diverso integra una inesistente vocatio in ius della prima, proprio perché diretto verso altro soggetto del tutto estraneo al giudizio fino a quel momento ed attesa la radicale ed insanabile carenza di uno degli elementi strutturali dell’atto da notificare, cioè il destinatario. 19. Da tanto discende l’ulteriore conseguenza che, esso, pure alla stregua del principio di diritto di cui a Cass. 30/08/2018, n. 21381, ha conservato la legittimazione ad impugnare la sentenza malamente resa nei suoi confronti, senza che il non essersi esso costituito nel giudizio di revocazione per rilevare l’inesistenza dell’impugnazione nei sui riguardi ed il non avere rilevato tale inesistenza il giudice della revocazione possa considerarsi come situazione riconducibile al detto principio di diritto, che, com’è noto, legge l’art. 157 c.p.c., comma 3 nel senso che, nei casi di nullità rilevabili d’ufficio il potere della parte di rilevare la nullità anche se essa ha concorso a provocarla non rilevandola come sarebbe stato se di nullità si fosse trattato si estende fino a che dura il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità e, dunque, fino alla decisione del grado in cui la nullità si è verificata e non può invece esercitarsi con l’impugnazione salvi i casi in cui la nullità sia di violazione dell’art. 102 o dell’art. 107 c.p.c. o sia la legge a dirla rilevabile in ogni stato e grado del processo . 20. Le considerazioni svolte giustificano l’accoglimento del motivo, siccome proposto dal Ministero che si è visto malamente attribuire la qualità di parte, benché la revocazione non potesse giammai proporsi nei suoi confronti e non fosse stata proposta invece nei confronti della giusta controparte in senso anche solo formale che tale qualità aveva assunto nella sentenza gravata. 21. Al contempo, va rilevato che malamente il giudice della revocazione non aveva rilevato la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della giusta controparte formale pretermessa ed il carattere assorbente e preliminare della diversità dei soggetti in concreto evocati in sede di revocazione rispetto a quelli del grado concluso con la sentenza oggetto della relativa domanda impone la cassazione di tale ultima sentenza, in quanto resa a contraddittorio erroneamente instaurato, siccome è stata coinvolta una parte - in senso anche solo formale - che tale non era nel grado precedente e non è stata invece coinvolta altra parte - in senso anche solo formale - che tale era stata nel grado precedente. 22. Il processo va, in definitiva, ripristinato o restituito nello stato in cui si sarebbe dovuto trovare in ipotesi di corretta applicazione, ad opera dell’impugnante, delle regole processuali vale a dire, al momento dell’instaurazione del contraddittorio in quel peculiare grado di impugnazione straordinario che è la revocazione, con l’evocazione in giudizio delle sole giuste controparti, cioè quelle che erano state tali in senso anche solo formale nel grado concluso con la sentenza soggetta a gravame e con esclusione del Ministero malamente evocato spettando al giudice di rinvio vigilare sulla corretta ed effettiva restaurazione del contraddittorio nei termini suddetti, a norma dell’art. 331, o, se del caso e ricorrendone i diversi specifici presupposti, dell’art. 332 c.p.c 23. Si impone così l’accoglimento del primo motivo in applicazione del seguente principio di diritto poiché, ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4 è cristallizzata per l’intero giudizio la legittimazione dell’organo dell’Amministrazione statale centrale in concreto evocato in giudizio per il quale, costituendosi, l’Avvocatura erariale non abbia fatto constare il difetto di legittimazione, la domanda di revocazione di sentenza che quell’organo abbia considerato parti in senso anche solo formale va proposta esclusivamente contro quelle che tale veste hanno assunto nel grado di giudizio concluso con la sentenza impugnata pertanto, la proposizione della domanda di revocazione contro i differenti Ministeri già qualificati controparti nella sentenza revocanda e contro altro, che tale qualità non aveva mai assunto in precedenza, dà luogo ad una peculiare situazione di non integrità del contraddittorio, contraddistinto dalla partecipazione di un soggetto che non aveva mai assunto la qualità di parte - in senso anche solo formale - in precedenza e dalla pretermissione invece di quello che tale qualità aveva ritualmente assunto . 24. Tanto impone la cassazione della sentenza resa sulla domanda di revocazione così proposta, con rinvio al medesimo giudice adito per la revocazione, in diversa composizione ed anche per la regolazione delle spese pure del presente giudizio di legittimità, affinché la riesamini nel contraddittorio tra le sole stesse parti - in senso anche solo formale - del grado di giudizio concluso con la sentenza revocanda, applicando, se del caso e ricorrendone presupposti, gli artt. 331 o 332 c.p.c. 25. Per essere stato accolto il ricorso e del resto essendo i ricorrenti esenti ab origine dal relativo versamento, non ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. P.Q.M. Accoglie il primo motivo il ricorso, assorbito il secondo. Cassa la gravata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.