L’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato è riservato al giudice di merito

La valutazione della situazione dedotta dal cittadino straniero a fondamento della richiesta dello status di rifugiato e relativa al fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, integra un apprezzamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito.

Il caso. Sul tema la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 1376/20 depositata il 22 gennaio, ha rigettato il ricorso proposto da un cittadino nigeriano avverso il rigetto dalla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato politico e, in subordinata, di protezione sussidiaria. Secondo il racconto del richiedente, l’impossibilità di tornare in Nigeria dipendeva dal timore di essere ucciso dallo zio con cui era in conflitto per la proprietà di un terreno. Secondo il Tribunale non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in quanto la vicenda non era riconducibile a ragioni di persecuzione razziale, religiosa o etnica. Allo stesso modo veniva negata la protezione sussidiaria per l’insussistenza di un’esposizione al rischio di subire condanne a morte o trattamenti inumani o degradanti. Veniva negato anche il permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto in via ulteriormente subordinata, non potendone ravvisa i presupposti. L’istante ha dunque proposto ricorso per cassazione. Status di rifugiato. Lo status di rifugiato costituisce la forma maggiore di protezione per i casi in cui lo straniero non possa o non voglia fare ritorno nel Pese in cui dimorava abitualmente per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita . La situazione socio politica o normativa di Paese di provenienza è dunque rilevante solo nei limiti in cui si correli con la posizione del singolo richiedente. Tale valutazione integra un apprezzamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito. Nel caso in esame, la motivazione offerta dal giudice di merito si presenta sufficientemente e adeguatamente argomentata e il ricorrente non ha fornito alcun fatto decisivo, omesso in sede di merito, per la diversa valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della misura di protezione in parola. Il Collegio perviene alla medesima conclusione anche per la doglianza relativa alla richiesta di protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Per questi motivi, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 25 ottobre 2019 – 22 gennaio 2020, n. 1376 Presidente Giancola – Relatore Ghinoy Fatti di causa 1. Il Tribunale di Perugia rigettava la domanda proposta da O.G. , nato nella città di Orlu, ubicata nell’Imo State in Nigeria, e trasferitosi all’età di 4 anni nell’Edo State dove aveva vissuto fino a quando il 20.1.2016 aveva lasciato il paese, volta ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e ss. in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, nel testo applicabile ratione temporis . 2. Il Tribunale riferiva che il richiedente aveva raccontato di non poter tornare in Nigeria avendo timore di essere ucciso dallo zio, con il quale era in conflitto per la proprietà di un terreno, che aveva espresso il proposito di eliminare tutta la sua famiglia ed era considerato un sicario di cui i personaggi politici si servono per eliminare gli oppositori e che apparteneva alla confraternita degli [] e ai culti omissis . 3. Il Tribunale riteneva che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in quanto la vicenda narrata non era riconducibile a ragioni di persecuzione di tipo razziale, religioso, di appartenenza ad una comunità nazionale o politica. In merito alla protezione sussidiaria, negava la sussistenza di un’esposizione del ricorrente al rischio di subire una condanna a morte od essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b , risultando inverosimile che lo zio volesse accusarlo dell’omicidio del padre della sorella, ipotesi che nel caso neppure risultava essersi realizzata, ed inoltre la veridicità della storia non era corredata da prove e non poteva considerarsi veritiera alla luce degli specifici parametri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non essendo circostanziata la vicenda neppure con riferimento alle caratteristiche delle sette cui apparterrebbe lo zio, spesso in conflitto tra loro lo stesso ricorrente peraltro aveva ammesso di non avere certezze in ordine al fatto che lo zio fosse davvero il mandante dell’omicidio dei familiari. Non sussisteva la condizione prevista dalla lettera c del comma 1 dell’art. 14, in quanto dalle COI disponibili EASO, informazioni sul paese di origine, Nigeria, giugno 2017 e sito del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it non si evinceva che l’Edo State, zona di effettiva provenienza, pur essendo attraversato da fenomeni di conflittualità anche violenta e con gravi problemi di carattere socio-economico, versasse in una situazione riscontrabile invece in altre zone della Nigeria di conflitto armato tale da produrre violenza indiscriminata. Non ricorrevano infine ad avviso del Tribunale i presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerato che non poteva ipotizzarsi una situazione di vulnerabilità dovuta ad una compressione del nucleo fondamentale dei diritti umani del richiedente, in quanto i seri motivi idonei al rilascio del permesso avrebbero dovuto richiamarsi alla gravità delle condizioni economico-sociali, che tuttavia a loro volta presuppongono che sia considerato veritiero il racconto del richiedente. Non sussisteva inoltre un effettivo percorso di integrazione del ricorrente nel tessuto sociale del nostro paese, non risultando prova che egli svolgesse attività lavorativa, nè che conoscesse la lingua italiana, a distanza di quasi un biennio dal suo arrivo. 4. Per la Cassazione del decreto O.G. ha presentato ricorso, affidato a quattro motivi il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione. Ragioni della decisione 5. A fondamento del primo motivo di ricorso il richiedente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e in ordine al rigetto dei presupposti per lo status di rifugiato. Lamenta che la valutazione del Tribunale sia stata apodittica e non abbia tenuto conto del fatto che l’elencazione contenuta nella lettera della legge va interpretata in modo estensivo ed evolutivo. 6. Il motivo non è fondato. Va ribadito che la forma maggiore di protezione, costituita dallo status di rifugiato, si caratterizza per la circostanza che lo straniero non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale in precedenza dimorava abitualmente, per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita sicché la situazione socio politica o normativa del paese di provenienza in tanto è rilevante in quanto si correla alla posizione del singolo richiedente, il quale sia personalmente esposto al rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica cfr. Cass. n. 10177 del 2011, e sulla personalizzazione del rischio, Cass. n. 14157 del 2016, e Cass. n. 30105 del 2018 . Tale condivisibile principio va qui riaffermato, dovendo ulteriormente precisarsi che l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato integra un apprezzamento di fatto, riservato in quanto tale al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei ristretti limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposizione che ha introdotto nell’ordinamento il vizio di omesso esame di un fatto storico , che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia Cass. SU n. 8053 del 2014 . Nella specie, non avendo il ricorrente indicato alcun fatto decisivo relativo alla sua specifica posizione il cui esame sarebbe stato omesso e che avrebbe condotto ad una decisione diversa, la situazione legittimante il riconoscimento della massima protezione, non emersa nel giudizio di merito, non può essere dimostrata in sede di legittimità. 7. Come secondo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e lamenta che la narrazione non sia stata considerata credibile dandosi troppo peso ad aspetti che risultano essere frutto di difficoltà di comunicazione verbale e culturale. 8. Il motivo è inammissibile qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c , ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento di fatto così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. v. ex multis Cass., 21/11/2018, n. 30105, Cass. 12-11-2019, n. 29279 . Nel caso, la critica formulata nel motivo costituisce una mera contrapposizione alla valutazione che il giudice di merito ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5. 9. Come terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c e valorizza la situazione del paese di origine sotto il profilo dell’esistenza di gruppi criminali e della corruzione dell’attività della polizia, riportate dal sito Human Right Watch del 2010. 10. Il motivo è inammissibile. Ai fini della valutazione della situazione oggettiva indicata al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c , deve farsi riferimento, soprattutto in un paese molto vasto e differenziato, come la Nigeria, alla regione di provenienza del richiedente, dovendo escludersi la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria qualora nella suddetta regione non sussista una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato Cass. 28433/2018 . 11. Il Tribunale ha puntualmente valutato la situazione del paese di origine del richiedente, giungendo ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c all’esito di un’articolata valutazione desunta da siti internazionali aggiornati e accreditati. La situazione di incertezza, l’esistenza di atti di terrorismo e la mancanza di affidabilità delle forze di polizia valorizzati nel ricorso non contrastano tali valutazioni, essendo stati valutati dal giudice di merito che li ha ritenuti non tali, anche per la diversa collocazione territoriale rispetto alla zona di provenienza della richiedente, da integrare una situazione di violenza generalizzata. 12. Il motivo si sostanzia in una censura di merito all’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito ed in tal senso risulta inammissibile, considerato che il vizio di motivazione rappresentato dal travisamento di fatti decisivi non è riconducibile al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. 13. Come quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 comma 1, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1 c-ter e lamenta il diniego della protezione umanitaria, che ribadisce essere volta a tutelare proprio le situazioni di chi tornando nel proprio paese di origine si troverebbe, come il ricorrente, in uno stato di vulnerabilità. Sostiene che il Tribunale avrebbe ignorato la documentazione prodotta relativa alla partecipazione ad attività di volontariato sociale e ad iniziative culturali. 14. Il motivo è infondato. Questa Corte ha chiarito v. Cass.23/02/2018, n. 4455 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 29459, n. 29460 e n. 29461 del 13.11.2019 , che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su un’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza. 15. Non può essere dunque riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale. 16. Nel caso, il Tribunale ha compiuto tale valutazione comparativa, rendendo contezza nella motivazione del percorso logico seguito. Nè sono prospettati fatti decisivi che sarebbero stati in proposito ignorati tali non essendo la partecipazione ad attività di volontariato sociale e ad iniziative culturali valorizzati nel ricorso , sicché il motivo neppure è idoneamente censurato sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5. 17. Segue coerente il rigetto del ricorso. 18. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo svolto il Ministero attività difensiva. 19. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.