Esame autoptico inutilizzabile nel processo penale: legittima l’acquisizione nel processo civile…

Le prove raccolte nel processo possono essere utilizzate in altro giudizio di cognizione, tuttavia, ove una parte contesti la violazione del contraddittorio nella formazione di quella specifica prova nel processo di provenienza, affinché la prova non sia utilizzabile nel processo di acquisizione è necessario che questa deduca vizi del contraddittorio relativi a quest’ultimo processo, poiché a rilevare è l’effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo dove la prova viene acquisita.

E’ quanto affermato dalla terza sezione della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 32784, depositata in cancelleria il 13 dicembre 2019. Gli Ermellini hanno chiarito che nel nostro ordinamento giuridico, stante l’assenza di divieti operanti in tal senso e di una gerarchia delle prove, nonché la giurisprudenza più recente formatasi sul punto Cass. Civ. Sez. 3 n. 11555/2013 , il Giudice possa utilizzare, ai fini della formazione del proprio libero convincimento, prove raccolte in differente processo svoltosi tra le medesime parti, o tra altre parti, una volta acquisite nel processo di sua cognizione. Il fatto. Alcuni attori formulavano richiesta di risarcimento danni iure proprio e iure hereditatis per la morte di un proprio congiunto provocata dalle gravi lesioni riportate a seguito di una caduta dal motorino originata dall’aggressione di cani vaganti. La domanda era rivolta al Comune, nel cui territorio l’episodio era occorso, nonché alla competente Asl, entrambi considerati responsabili, a vario titolo, di non aver adottato ogni misura idonea alla prevenzione ed alla repressione del fenomeno del randagismo. La domanda era accolta in primo grado. L’Asl ed il Comune formulavano appello, in via principale ed incidentale, al fine di contestare il nesso di causalità tra l’evento ed il decesso. In particolare, il Comune contestava la consulenza tecnica di ufficio espletata in sede civile, la quale aveva utilizzato i risultati dell’autopsia svolta in sede penale quest’ultima, in particolare, era stata considerata inutilizzabile nel dibattimento penale per non essere stata preceduta dagli avvisi alle parti indagate e quindi svolta in violazione dell’integrità del contraddittorio. La Corte di Appello, nello specifico, aveva accolto il motivo di ricorso relativo all’inidoneità della CTU ad accertare il nesso eziologico in quanto resa avvalendosi di una consulenza inutilizzabile in sede penale. La nullità della prova per violazione del contraddittorio. La decisione era impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione dai soccombenti in appello. La motivazione principale addotta a sostegno del ricorso concerneva di nullità della prova formatasi in altro processo tra le medesime parti, nel caso di specie in quello penale, per violazione del contraddittorio. La ricorrente evidenziava come l’operatività della nullità presupponesse la concorrente presenza di due condizioni, e, quindi, che la prova fosse stata acquisita in violazione di contraddittorio, e che il difetto di contraddittorio fosse stato eccepito espressamente dalla parte. In tal senso la difesa ricorrente contestava la violazione di questo principio da parte del Comune che non aveva dedotto il difetto di contraddittorio della CTU espletata in sede civile, bensì solo la nullità della consulenza autoptica penale. La decisione della cassazione. L’Organo di legittimità accoglieva il ricorso. Osservavano gli Ermellini che, ferma l’utilizzabilità di prove formatesi in altro processo, l’approdo della prova nel processo di cognizione determinasse la sua effettiva acquisizione con la conseguente facoltà, concessa alle parti, di esprimere rispetto alla stessa le contestazioni del caso conseguentemente, se trattasi di consulenza acquisita senza il rispetto del principio del contraddittorio, sarà altresì concesso alle parti di chiederne la rinnovazione, ovvero di formulare controdeduzioni scritte, di dedurre vizi del contraddittorio rispetto al processo di acquisizione. Nel caso di specie le doglianze mosse dal Comune erano limitate alla sola contestazione del difetto di contraddittorio nel processo penale in buona sostanza il Comune in primo grado non aveva eccepito tempestivamente la nullità della CTU civile, nella misura in cui aveva acquisito risultati rivenienti dall’esame autoptico, essendosi limitato a contestare l’elaborato peritale nella sua interezza per poi chiedere ed ottenere la convocazione del consulente per chiarimenti. Con il deposito dell’atto di appello il Civico Ente aveva invece contestato l’inidoneità dell’elaborato a provare il nesso di causalità tra l’evento e la caduta da cui poi era derivata la morte del soggetto, in quanto fondata su di un esame autoptico eseguito senza il rispetto del principio del contraddittorio non aveva tuttavia offerto elementi di contestazione di quei risultati, né aveva eccepito la nullità della CTU civile per aver recepito gli approdi della consulenza penale, continuando a limitare la contestazione relativa alla violazione del contraddittorio alla consulenza penale e non anche a quella civile. Concludendo. Pertanto, neppure in appello erano stati dedotti dal Comune vizi di violazione del contraddittorio relativi al processo civile. In mancanza di controdeduzioni tempestive così come di tempestiva declaratoria di nullità della CTU espletata in sede civile, i Giudici di legittimità accoglievano il motivo di ricorso formulato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 25 settembre – 13 dicembre 2019, n. 32784 Presidente Amendola – Relatore Guizzi Fatti di causa 1. R.C. , nonché C.A. , C. , G. , R. e M. ricorrono, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 5138/17, del 14 dicembre 2017, della Corte di Appello di Napoli, che - in accoglimento del gravame esperito, in via di principalità, dal Comune di Pratola Serra e in, via incidentale, dell’Azienda sanitaria Locale Avellino, avverso la sentenza n. 1165/12 del Tribunale di Avellino - ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dagli odierni ricorrenti in relazione al decesso del loro congiunto, CA.RA. . 2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di aver adito il Tribunale di Avellino per conseguire il risarcimento del danno, iure proprio e iure hereditatis , in ragione del decesso di CA.RA. , all’esito di una caduta da un ciclomotore - in data 29 luglio 1998, in Pratola Serra - provocata dall’aggressione di alcuni cani randagi, o meglio vaganti. Convenuti, pertanto, in giudizio il Comune di Pratola Serra e l’Azienda Sanitaria Locale Avellino X oggi Azienda Sanitaria Locale Avellino , assumendo che entrambi avrebbero omesso, per quanto di rispettiva competenza, le condotte imposte dalla normativa in materia di prevenzione del randagismo, gli attori vedevano accolta, sebbene in misura differente da quella quantificata, la propria pretesa risarcitoria. Esperito gravame, in via principale, dal Comune di Pratola Serra, nonché, incidentalmente, dalla Azienda Sanitaria Locale Avellino, entrambi venivano accolti, nella parte in cui ipotizzavano una erronea ricostruzione delle cause della morte del C. , quanto alla prova del nesso eziologico tra la sua caduta dal motociclo e le lesioni riportate, poi seguite dal decesso. In particolare, la Corte partenopea accoglieva lo specifico motivo di appello teso a dimostrare l’inidoneità della disposta CTU a fornire tale prova, perché il nesso di derivazione causale era stato accertato utilizzando le risultanze dell’esame autoptico non ritualmente disposto, in sede penale, dal Pubblico Ministero, in quanto non preceduto da avviso agli indagati, donde la sua declaratoria di inutilizzabilità nel dibattimento celebrato a carico del Sindaco di Pratola Serra, per il reato di omicidio colposo. 3. Avverso la sentenza della Corte di Appello partenopea hanno proposto ricorso per cassazione la R. e i C. , sulla base di cinque motivi. 3.1. Il primo motivo - proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c In via preliminare, il ricorrente ricostruisce gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di nullità, per violazione del contraddittorio, di una prova formatasi in un diverso processo tra le stesse parti o altre parti. Tale nullità - si sottolinea - può assumere rilievo solo alla duplice condizione che, nella sede processuale di acquisizione e di utilizzazione della prova, il contraddittorio su quest’ultima non sia stato esplicato e che tale evenienza sia stata eccepita, puntualmente e in espressi termini, dalla parte a ciò interessata. Tanto premesso, si rileva come la decisione della Corte di Appello oggi impugnata si porrebbe in contrasto con tali principi, considerato che, nel primo grado di giudizio, la difesa del Comune di Pratola Serra non ebbe ad eccepire la mancata esplicazione del contraddittorio, in tale sede, sulle risultanze dell’esame autoptico, limitandosi a dedurre la nullità della consulenza espletata nel procedimento penale. 3.2. Il secondo motivo - proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c Si censura, in questo caso, l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui, nella presente fattispecie, non si è verificata alcuna sanatoria del vizio denunciato dall’appellante, e ciò sia perché la sanatoria è da escludere rispetto a parti della consulenza che riproducono il contenuto di altro atto che - in ragione della violazione del principio del contraddittorio - risulta privo di qualsiasi effetto sia probatorio che indiziario, sia perché, sempre secondo la sentenza impugnata, la CTU fu oggetto di specifica contestazione, da parte del Comune, in occasione della prima difesa utile, ovvero all’udienza del 4 settembre 2007, nella quale il procuratore costituto contestò l’elaborato peritale nella sua interezza, chiedendo ed ottenendo la riconvocazione a chiarimenti dell’ausiliario. Orbene, sostengono i ricorrenti, poiché deve escludersi - sulla scorta delle osservazioni oggetto del primo motivo di ricorso qualsiasi nullità della CTU espletata in sede civile, del tutto irrilevante dovrebbe considerarsi, in tale contesto, l’eccezione del Comune di Pratola Serra innanzitutto, perché essa non ha avuto ad oggetto tale CTU, in secondo luogo, per carenza dell’oggetto stesso, non essendo la predetta consulenza affetta da alcuna nullità, per le ragioni già illustrate. 3.3. Il terzo motivo - proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - ipotizza, ancora una volta, violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c Il motivo si collega strettamente a quello che lo precede, censurando la sentenza impugnata laddove ha ritenuto erroneamente, a dire dei ricorrenti - che la nullità dell’elaborato del consulente tecnico d’ufficio fosse concettualmente non sanabile in ciò violando i principi giurisprudenziali già sopra richiamati , nonché laddove ha ritenuto che la sanatoria fosse preclusa dalla eccezione sollevata dal Comune, atteso che nessuna eccezione di violazione del principio del contraddittorio risulta essere stata, dallo stesso, mai sollevata. 3.4. Il quarto motivo - proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c Richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’eccezione suddetta, se rigettata, va riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, i ricorrenti evidenziano come tale riproposizione sia mancata nel caso di specie, considerato che il rigetto della eccezione è da ritenersi implicito nell’ordinanza resa dal Tribunale di Avellino all’udienza dell’8 ottobre 2004, laddove ha conferito al consulente tecnico d’ufficio l’incarico di accertare, sulla scorta di tutti gli atti di causa ivi comprese, dunque, le risultanze dell’esame autoptico disposto in sede penale , il nesso di causalità tra le lesioni riportate dal C. e il cd. exitus . 3.5. Il quinto motivo - proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 156 e 157 c.p.c Si rileva, in proposito, come gli odierni ricorrenti non si costituirono parte civile nel processo penale, sicché le statuizioni della sentenza intervenuta in tale sede, fra cui quella relativa alla nullità dell’esame autoptico, non sarebbero, per tale ragione, opponibili ad essi. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione il Comune di Pratola Serra, chiedendone il rigetto. A sostegno della infondatezza del ricorso, o meglio addirittura della sua inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c., si osserva che la Corte partenopea si è uniformata al principio secondo cui una consulenza tecnica d’ufficio nulla per violazione del principio del contraddittorio non è utilizzabile nè nel giudizio nel quale è stata esperita e, pertanto, neanche in appello nè in un giudizio diverso avente ad oggetto un analogo accertamento , restando priva di qualsiasi effetto probatorio, anche solo indiziario è citata, in particolare, Cass. Sez. 2, sent. 23 febbraio 2011, n. 4401, Rv. 617021-01 . In senso contrario, d’altra parte, non potrebbe richiamarsi, come hanno fatto, invece, i ricorrenti, l’arresto di questa Corte - Cass. Sez. 3, sent. 14 maggio 2013, n. 11555, Rv. 626416-01 - che ha sancito il principio secondo cui il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito . Tale pronuncia, infatti, afferma che sifatto principio convive con quello della rituale acquisizione della prova nel processo della cui cognizione è investito il giudice . In particolare, dal coordinamento dei due principi, secondo il controricorrente, deriverebbe che la rituale utilizzazione di una consulenza tecnica d’ufficio nulla, per violazione del principio del contraddittorio nel giudizio di provenienza, presuppone che vi sia stata una richiesta di rinnovazione ad opera della parte interessata ad avvalersene, richiesta, qui, invece mancante. Ciò detto, il Comune controricorrente sottolinea, poi, la correttezza della decisione della Corte di Appello, laddove ha ritenuto tempestivamente eccepita la nullità della consulenza per violazione del principio del contraddittorio, osservando, infine, come nessun obbligo di riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni fosse ipotizzabile nel caso di specie, dal momento che nessun provvedimento di rigetto dell’eccezione di nullità era stato adottato dal giudice di prime cure. 5. Anche l’Azienda Sanitaria Locale Avellino ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, svolgendo considerazioni analoghe a quelle del Comune di Pratola Serra. 6. Hanno presentato memoria i ricorrenti, insistendo nelle proprie argomentazioni e replicando a quelle avversarie. Ragioni della decisione 7. Il ricorso va accolto. 7.1. Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito precisati. 7.1.1. La sentenza impugnata, per vero, non è in linea con i più recenti principi enunciati da questa Corte - in particolare, da Cass. Sez. 3, sent. 14 maggio 2013, n. 11555, Rv. 626416-01 - circa condizioni e limiti di utilizzabilità, in un determinato giudizio, di una consulenza tecnica espletata, in altro procedimento nella specie, penale , in violazione del principio del contraddittorio. Difatti, si è affermato che il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito , trovando tale principio fondamento nella mancanza nell’ordinamento di un qualsiasi divieto nella assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altre nell’unità della giurisdizione e nel principio di economia processuale funzionalizzato alla ragionevole durata, prescritta dall’art. 111 Cost. così Cass. Sez. 3, sent. 11555 del 2013, cit. . Nondimeno, si è pure precisato che tale principio convive con quello della rituale acquisizione della prova nel processo della cui cognizione è investito il giudice , principio dotato anch’esso di rilievo costituzionale, visto che trova fondamento negli artt. 24 e 111 Cost. cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. 11555 del 2013, cit. . Su tali basi, dunque, si è ritenuto che una volta acquisita la prova nel nuovo processo, essa entra a far parte del thema probandum di quel processo, con tutte le facoltà concesse reciprocamente alle parti che, nell’ipotesi di consulenza, possono chiederne la rinnovazione, proprio per essere stata la consulenza svolta senza il contraddittorio, e il giudice deve provvedere alla rinnovazione, non potendo altrimenti decidere utilizzando la consulenza espletata in violazione del contraddittorio , ovvero possono ricorrere ad un perito di parte per controdeduzioni scritte o orali , o, in generale, possono svolgere valutazioni critiche o stimolare la valutazione giudiziale su di essa , laddove esse, invece, non possono dedurre in sede di legittimità semplicemente la violazione del contraddittorio rispetto al processo di provenienza, per farne ridondare la nullità nel processo di approdo, senza dedurre vizi del contraddittorio in quest’ultimo processo mancata disposizione di una nuova consulenza richiesta dalla parte mancata ammissione di controdeduzioni della parte, ecc. , visto che a rilevare, infatti, è l’effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo dove la prova del diverso processo viene acquisita cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. 11555 del 2013, cit. . 7.1.2. Ciò detto, tali principi vanno applicati al presente caso. Al riguardo, occorre muovere dalla constatazione che, nel giudizio di primo grado - secondo quanto emerge sia dalla sentenza oggi impugnata, che dagli scritti defensionali di tutte le parte del presente giudizio di legittimità - il procuratore costituito del Comune di Pratola Serra, nella prima udienza successiva al deposito della consulenza tecnica d’ufficio, espletata dall’ausiliario del giudice avvalendosi dell’esame autoptico dichiarato inutilizzabile, in sede penale, per omesso avviso del suo svolgimento agli indagati, si limitò a contestare l’elaborato peritale nella sua interezza, chiedendo ed ottenendo la riconvocazione a chiarimenti del consulente. Solo con l’atto di appello, dunque, il Comune e, per adesione, la ASL Avellino faceva valere - peraltro, nell’ambito di un motivo che contestava erronea ricostruzione delle cause della morte del C. , mancando la prova del nesso eziologico tra la sua caduta dal motociclo che conduceva e le lesioni riportate così il motivo è ricostruito nello stesso controricorso del Comune - l’inidoneità dell’espletata CTU a dimostrare il nesso causale, giacché basata su di una consulenza, disposta dal P.M. in sede penale, effettuata, a propria volta, sulla base di esame autoptico compiuto in violazione del principio del contraddittorio. Ne consegue, quindi, che - nella specie risulta effettivamente essersi lamentata, in appello, semplicemente la violazione del contraddittorio rispetto al processo di provenienza, per farne ridondare la nullità nel processo di approdo, senza dedurre vizi del contraddittorio in quest’ultimo processo . Difatti, a fronte dell’utilizzazione - nella consulenza espletata nel giudizio civile - delle risultanze dell’esame autoptico, del quale, nel procedimento di provenienza, era stata dichiarata l’inutilizzabilità per carenza degli avvisi ex art. 360 c.p.p., i soggetti convenuti in sede civile, non potendo certo richiedere il rinnovato espletamento di quell’esame data la sua natura irripetibile avrebbero dovuto operare delle controdeduzioni volte a contestare quelle risultanze, o, almeno, eccepire tempestivamente la nullità della CTU per averle recepite. Non essendo ciò avvenuto, deve, dunque, concludersi nel senso che la violazione del principio del contraddittorio è rimasta, effettivamente, confinata - fino all’iniziativa poi assunta con l’appello - al giudizio di provenienza. 7.2. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti. 7.3. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, perché decida nel merito, alla stregua del principio dianzi enunciato, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, e cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.