Lettera di patronage o fideiussione? Attenzione a ciò che si dichiara

La Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con l’ordinanza n. 32026/19 depositata il 9 dicembre, si occupa dell’inquadramento giuridico delle lettere di patronage.

In particolare, la Corte di Cassazione si sofferma sulla distinzione tra lettera di patronage e fideiussione chiarendo che con la prima il c.d. patronnant mai assume, come invece il fideiussore, l'impegno di eseguire personalmente la prestazione in caso di inadempimento del patrocinato. Il patronnant, pertanto, in caso inadempimento del terzo, è tenuto a pagare solo un indennizzo e non all'integrale adempimento della prestazione del garantito. Il caso. Quattro soci prestavano a favore di una banca alcune lettere in garanzia nei confronti della loro società. Due di essi, dopo avere adempiuto nei confronti della banca, ottenevano dal Tribunale di Genova un decreto ingiuntivo per agire in regresso nei confronti degli altri due. Questi ultimi proponevano opposizione innanzi al Tribunale di Genova il quale, in accoglimento delle loro domande, qualificava le dichiarazioni rilasciate dalle parti come semplici lettere di patronage e non come garanzie fideiussorie, con la conseguenza che i soci non erano tenuti a rispondere direttamente delle esposizioni della società. La Corte d'Appello di Genova, investita del gravame della sentenza di primo grado, rigettava invece l'opposizione ritenendo che la lettera sottoscritta dalle parti - del seguente tenore vi comunico che possiedo il % del capitale della predetta società e che mi impegno a comunicarvi tempestivamente qualsiasi variazione che dovesse intervenire nella mia partecipazione, ed a far sì che, in caso di diminuzione o perdita di detta mia partecipazione, farò fronte al rimborso di eventuali esposizioni verso di voi - rientrasse nella categoria della garanzia fideiussoria, in quanto impegnandosi i soci al rimborso delle esposizioni verso la società, gli stessi avevano assunto il medesimo impegno costituente oggetto dell'obbligazione principale. I soci opponenti presentavano ricorso per Cassazione formulando molteplici motivi di doglianza. Sulla lettera di patronage. La Corte di Cassazione respinge tutti motivi di ricorso, in parte perché infondati, in parte inammissibili, trattando unitariamente le questioni ivi sollevate. Per quanto qui rileva, i Giudici si soffermano sull’inquadramento giuridico della c.d. lettera di patronage con la quale, secondo la comune accezione, si intende un documento sottoforma di lettera di intenti a contenuto variabile che una società, detta patronnant, rilascia a favore di altra società, che normalmente appartiene allo stesso gruppo societario o su cui esercita un certo potere di controllo, per agevolarla nell'ottenimento o mantenimento di finanziamenti da parte di una banca. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. n. 10235/1995 , la specifica funzione che assolvono le lettere di patronage non è tanto di quella di garantire l'adempimento altrui, nel senso in cui tale termine viene assunto nella disciplina della fideiussione ove il garante assume l'obbligo di eseguire la stessa prestazione dovuta dal debitore, quanto quella di rafforzare nel creditore cui la dichiarazione è indirizzata il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni. In sostanza, le lettere di patronage sono strumenti giuridici diretti a rafforzare la protezione dei diritti del creditore ed il loro riconoscimento nell'ordinamento si giustifica per la loro idoneità a realizzare interessi certamente meritevoli di tutela , a norma dell'art. 1322 comma 2, c.c Aggiunge la Corte che la rilevanza giuridica delle lettere di patronage varia a seconda del loro contenuto. Lettere di patronage di carattere informativo o impegnativo. Ricorda la Corte che le lettere di patronage possono avere un contenuto meramente informativo in tale caso, una eventuale responsabilità del patronnant può essere affermata alla stregua dei principi dagli artt. 1337 e 1338 c.c. in materia di responsabilità precontrattuale atteso che il patronnant medesimo si inserisce nello svolgimento di trattative avviate tra altri soggetti allo scopo di agevolarne la positiva conclusione, creando ragionevoli aspettative sul buon esito dell'operazione. Tali dichiarazioni possono avere però anche un contenuto impegnativo cioè quando il patronnant non si limita ad informare la banca in ordine alla propria posizione di influenza, ma assume degli impegni specifici in tal caso si configura a suo carico una vera e propria responsabilità contrattuale. È stato, al riguardo, chiarito in sede di legittimità che sono riconducibili alle c.d. lettere di patronage forti quelle dichiarazioni in cui il patrocinatore ha assunto l'impegno di controllare ed adoperarsi affinché il patrocinato provveda all'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del finanziatore destinatario della lettera di patronage, o di mantenere la propria partecipazione nella patrocinata e comunque di non cederla prima che fossero rimborsati dal debitore i crediti vantati nei suoi confronti dalla banca per capitali ed interessi cfr. Cass. n. 4888/2001 vedi anche Cass. 25.9.2001 n. 11987 . Sotto poi il profilo del contenuto dell'impegno assunto dal patronnant, la lettera di patronage forte è stata, altresì, ricondotta anche all'interno della fattispecie negoziale della promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c., qualora il patronnant non assuma un impegno diretto nei confronti del creditore ma si limiti promettere che il patrocinato farà fronte alle proprie obbligazioni. Ciò comporta che qualora il terzo patrocinato non adempia a quanto promesso alla banca dal dichiarante, quest'ultimo è tenuto ad indennizzare l'istituto di credito, come previsto dal citato art. 1381 c.c Lettera di patronage e fideiussione. Alla luce di quanto sopra illustrato, concludono gli Ermellini, le differenze tra la lettera di patronage e la fideiussione sono evidenti. Il patronnant mai assume, come il fideiussore, l'impegno di eseguire personalmente la prestazione in caso di inadempimento del patrocinato. Il promettente, in caso di inadempimento e promessa del fatto del terzo, è tenuto a pagare solo un indennizzo e non all'integrale adempimento della prestazione del garantito. Si mostra dunque corretta, ad avviso della Corte di Cassazione, la riconduzione delle garanzie rilasciate dai soci nella fattispecie nell’alveo della fideiussione ciò in quanto i sottoscrittori delle lettere dedotte in lite, allo scopo di rafforzare il convincimento del creditore di essere soddisfatto, non si erano limitati ad assumere nei confronti della banca un obbligo di fare nei termini sopra illustrati , ma avevano assunto personalmente l'obbligo di rimborsare i debiti della società al ricorrere del presupposto della diminuzione o perdita della partecipazione . Alcuni precedenti giurisprudenziali sulla lettera di patronage. L’ordinanza in esame offre lo spunto per ripercorrere lo stato della giurisprudenza in ordine alla qualificazione della lettera di patronage. Per la giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. 9 febbraio 2016 , n. 2539 con riguardo alle cosiddette lettere di patronage , che una società capogruppo o controllante indirizzi ad una banca, affinché questa conceda, mantenga o rinnovi un credito a favore di una società controllata, l'indagine diretta a stabilire se le lettere medesime si limitino a contenere dati e notizie sulla situazione del gruppo o sul rapporto di controllo, rilevanti al solo fine di mettere la banca in condizione di valutare adeguatamente l'opportunità di riconoscere detto credito, ovvero implichino anche l'assunzione di garanzia fideiussoria per i debiti della società controllata, si traduce in un accertamento di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, se correttamente ed adeguatamente motivato” Cass. 25 settembre 2012, n. 16259 la lettera di patronage configura una obbligazione di garanzia atipica con promessa di risultato, sia pure a contenuto variabile. Da ciò consegue che ai fini della liberazione del patronnant dal risarcimento dei danni da inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., lo stesso dovrà fornire la prova della determinazione della impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Per la giurisprudenza di merito, tra le più recenti, cfr. Trib. Roma 14 dicembre 2018, n. 24094 è fondata la domanda attorea di nullità della lettera di patronage per la mancanza dei requisiti essenziali della fideiussione omnibus ed in particolare per l’omessa previsione dell’importo massimo garantito ed invero, l'art. 1938 c.c. ammette le garanzie omnibus purché sia ivi previsto l'importo massimo garantito, con disposizione estensibile alle lettere di patronage, quali obbligazioni a carico del solo proponente ex art. 1333 c.c.” App. Roma, 4 febbraio 2008, n. 431 l'impegno con cui taluno si impegni, nei confronti della creditrice banca finanziatrice, a mantenere inalterate le partecipazioni nella società mutuataria e ad assicurare a questa la liquidità necessaria ad onorare il futuro debito, ha natura di lettera di patronaggio e non già di accollo. Invero la differenza saliente tra i due istituti risiede nella diversità dei soggetti nei cui confronti il terzo assume l'impegno in caso di accollo direttamente col debitore, mentre, in caso di patronage , direttamente con il creditore” App. Cagliari, 14 luglio 2004 non è configurabile un'ipotesi di lettera di patronage , bensì una comune fideiussione, quando nella dichiarazione manca qualsiasi informazione in ordine alla situazione patrimoniale del debitore e non sia, inoltre, riscontrabile l'assunzione da parte del presunto patronnant di un obbligo di fare diverso da quello avente ad oggetto la medesima prestazione alla quale è tenuta la patrocinata”.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 10 settembre – 9 dicembre 2019, n. 32026 Presidente De Chiara – Relatore Fidanzia Fatti di causa Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1804/2010 del 4/05/2010, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da P.L. e L.D.C.G. nei confronti di M.G. , M.P.F. e M.C. - decreto ingiuntivo che era stato emesso su ricorso di questi ultimi per il pagamento dell’importo di Euro 75.899,93 a favore di ciascuno dei ricorrenti, importo di cui i ricorrenti medesimi si erano prospettati creditori a titolo di regresso per avere, nella qualità di soci co-fideiussori come gli opponenti , della Cassiopea s.r.l., estinto i debiti di detta società nei confronti di Banca Carige s.p.a. - ha accolto l’opposizione, condannando gli opposti al pagamento delle spese processuali. Il giudice di primo grado ha qualificato le lettere sottoscritte dalle parti come semplici lettere di patronage e non come una garanzia fideiussoria, con la conseguenza che i soci non erano tenuti a rispondere direttamente delle esposizioni della società. La Corte d’Appello di Genova, in accoglimento dell’appello proposto da M.G. , M.P.F. e M.C. , ha rigettato l’opposizione proposta da P.L. e L.D.C.G. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova in data 21/12/2007-4/1/2008. La Corte d’Appello ha ritenuto che la lettera sottoscritta dalle parti del seguente tenore per quanto interessa Vi comunico che possiedo il % del capitale della predetta società e che mi impegno a comunicarvi tempestivamente qualsiasi variazione che dovesse intervenire nella mia partecipazione, ed a far sì che, in caso di diminuzione o perdita di detta mia partecipazione, farò fronte al rimborso di eventuali esposizioni verso di voi - rientrasse nella categoria della garanzia fideiussoria, in quanto impegnandosi i soci al rimborso delle esposizioni verso la società, gli stessi avevano assunto il medesimo impegno costituente oggetto dell’obbligazione principale. Il giudice di secondo grado non ha condiviso l’impostazione del primo giudice di ricollegare anche il secondo impegno previsto dalla lettera in questione obbligo di rimborso all’ipotesi esclusiva di cessione volontaria della partecipazione, di disinvestimento totale o parziale della medesima. In particolare, ha osservato che l’utilizzo, in relazione all’obbligo di rimborso, dei diversi termini diminuzione e perdita rispetto a quello di variazione , usato con riguardo all’obbligo informativo, è chiaro indice della volontà delle parti di ricollegare l’obbligo di rimborso ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del sottoscrittore degli impegni, che possono comportare l’azzeramento o la riduzione della partecipazione, e non ad un’ipotesi di cessione volontaria. Quanto all’eccezione sollevata dagli appellati di nullità della fideiussione per violazione dell’art. 1938 c.c., ha osservato la Corte di merito che le lettere sottoscritte contenevano la precisa indicazione delle linee di credito concesse alla società e pertanto entro quei limiti doveva ritenersi assunto l’impegno dei sottoscrittori. Infine, quanto alla dedotta dagli appellati inammissibilità dell’azione di regresso, il giudice di secondo grado ha ritenuto la sussistenza della fattispecie della confideiussione, evincibile dal collegamento tra le fideiussione e la partecipazione alla società garantita, e quindi dalla finalità comune dei soci di procurare i mezzi necessari alla società per operare, oltre che dal rilascio della fideiussione nella stessa data. Avverso la predetta hanno proposto ricorso per cassazione P.L. e L.D.C.G. affidandolo a due motivi il primo dei quali articolati in ben dieci punti . M.G. , M.P.F. e M.C. si sono costituiti in giudizio con controricorso, depositando altresì la memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1. Ragioni della decisione 1. Con il motivo 1 A P.L. e L.D.C.G. hanno dedotto la violazione degli art. 1322 e 1324 c.c., art. 1325 c.c., n. 2, artt. 1933 e 1936 c.c Espongono i ricorrenti che l’art. 1936 c.c., prevede a carico del garante l’obbligo di adempimento della medesima obbligazione dell’obbligato principale. Nel caso di specie, lamentano i ricorrenti che l’impegno assunto dai medesimi non garantisce l’obbligazione principale se non nel caso di diminuzione o perdita delle loro partecipazioni, e comunque essa non costituisce un obbligo diretto, ma subordinato ad un evento quale la dismissione della loro partecipazione. Sostenere il contrario significa attribuire la natura di fideiussione a tutte le lettere di patronage in cui un evento, vuoi riconducibile al patronnant vuoi estraneo ad esso, determini in ultima battuta il suo intervento diretto nell’obbligazione del patrocinato. Ad avviso dei ricorrenti, l’errore della Corte è consistito nel ritenere che l’evento che determina il sorgere dell’obbligo del patronnant sia da ricondurre un fatto relativo alla patrocinata quale il suo inadempimento , invece che dalla semplice violazione dell’obbligo del patronnant mantenimento della sua partecipazione . 2. Con il motivo 1B è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 e 1324 c.c., art. 1325 c.c., n. 2, artt. 1333, 1337, 1218 e 2043 c.c laddove la Corte ha stabilito che le lettere di patronage presupporrebbero la responsabilità del patronnant solo in caso di danno e l’azione cui quest’ultimo si espone è di natura risarcitoria, escludendo in questo modo che le lettere sottoscritte dai ricorrenti configurino ipotesi di garanzia, così giustificando l’applicazione alle stesse di un obbligo di natura fideiussoria. 3. Con il motivo 1C è stata dedotta la violazione degli artt. 1325 e 1333 nonché dell’art. 1936 c.c. in relazione agli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., nonché nullità per assenza di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 4 e 5, in relazione all’art. 132 c.p.c., sul rilievo che la Corte di merito, in violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, ha stravolto la causa del contratto, introducendo una clausola del tutto inesistente negli impegni sottoscritti dai ricorrenti, aggiungendo un obbligo di rimborso nell’ipotesi di incapacità della società garantita di provvedere al rimborso con i propri mezzi . 4. Con il motivo 1D è stata dedotta la violazione dei criteri interpretativi ex artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. nonché artt. 1322 e 1324 c.c., e art. 1325 c.c., n. 2 e art. 1333 c.c., per aver operato la Corte di merito una totale reciproca assoluta autonomia tra l’obbligo di comunicare le variazioni delle partecipazioni e quello di rimborsare le esposizioni nel caso di perdita o diminuzione delle partecipazioni stesse, così introducendo una figura inedita di lettera di patronage i cui contenuti sono del tutto scollegati fra loro e privi di una comune funzione e scopo. 5. Con il motivo 1E è stata dedotta, oltre alla violazione delle norme indicate nel precedente motivo, anche la violazione dell’art. 1367 c.c., sul rilievo che la Corte di merito, con la propria interpretazione ha operato una mutilazione delle parti dell’impegno sopra enunciato con l’effetto di renderle inutili e prive di funzione nell’economia dell’accordo, giungendo ad una conclusione contraria alla conservazione del contratto e delle sue clausole. 6. Con il motivo 1F è stata dedotta la violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c. e, in particolare, degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 e art. 12 preleggi, che sottintendono che il primo e principale strumento dell’operazione interpretativa è costituito dalle espressioni del contratto , criterio che è stato violato laddove al termine partecipazione è stato attribuito non già il suo significato letterale di percentuale o di porzione di proprietà, ma quello invece di valore patrimoniale che invece ne rappresenta una mera conseguenza. 7. Con il motivo 1G è stata dedotta la violazione degli artt. 1363 e 1362 c.c. e art. 12 preleggi per avere equiparato la definizione di diminuzione della partecipazione a crisi e azzeramento delle quote della società, cui far conseguire un obbligo di rimborso da parte dei sottoscrittori, configurato come un vero e proprio obbligo fideiussorio. 8. Con il motivo 1H è stata dedotta la violazione degli artt. 1363 e 1362 c.c. e dell’art. 1367 c.c. che sulla incontrovertibilità del dato testuale fonda la propria ratio laddove configura come fideiussione un impegno che non ne contiene alcuna menzione, nè dal punto di vista letterale che descrittivo, trascurando la ricerca della comune intenzione delle parti. 9. I motivi da 1 A fino a 1H , da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono in parte infondati ed in parte inammissibili. Va preliminarmente osservato che per lettera di patronage, secondo la comune accezione, si intende un documento sottoforma di lettera di intenti a contenuto variabile che una società, detta patronnant, rilascia a favore di altra società, che normalmente appartiene allo stesso gruppo societario o su cui esercita un certo potere di controllo, per agevolarla nell’ottenimento o mantenimento di finanziamenti da parte di una banca. Come evidenziato dalla sentenza n. 10235/1995 di questa Corte, che è la sentenza che, per prima, ha affrontato tale problematica, la specifica funzione che assolvono le lettere di patronage non è tanto di quella di garantire l’adempimento altrui, nel senso in cui tale termine viene assunto nella disciplina della fideiussione, nelle quali il garante assume l’obbligo di eseguire la stessa prestazione dovuta dal debitore, quanto quella di rafforzare nel creditore cui la dichiarazione è indirizzata il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni. In sostanza, le lettere di patronage sono strumenti giuridici diretti a rafforzare la protezione dei diritti del creditore ed il loro riconoscimento nell’ordinamento si giustifica per la loro idoneità a realizzare interessi certamente meritevoli di tutela , a norma dell’art. 1322 c.c., comma 2. Come sopra anticipato, la rilevanza giuridica delle lettere di patronage varia a seconda del loro contenuto. Tali dichiarazioni possono avere un contenuto meramente informativo ad es. circa l’esistenza di una posizione di influenza della società che rilascia la dichiarazione sull’altra, con il solo impegno di comunicare eventuali cambiamenti nella detenzione della partecipazione, o circa le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie del patrocinato . In tale caso, una eventuale responsabilità del patrocinante può essere affermata alla stregua dei principi dagli artt. 1337 e 1338 c.c., in materia di responsabilità pre contrattuale atteso che il patronnant si inserisce nello svolgimento di trattative avviate tra altri soggetti allo scopo di agevolarne la positiva conclusione, creando ragionevoli aspettative sul buon esito dell’operazione. Incorre, a titolo di esempio, nella responsabilità pre-contrattuale il dichiarante che attesta falsamente di detenere una partecipazione nella patrocinata o dichiara mendacemente la solvibilità del debitore. Se il patrocinante non si limita ad informare la banca in ordine alla propria posizione di influenza, ma assume dei veri e propri impegni si configura a suo carico una vera e propria responsabilità contrattuale. È stato, pertanto, ritenuto da questa Corte che avessero natura impegnativa e fossero quindi riconducibili alle c.d. lettere di patronage forti quelle dichiarazioni in cui il patrocinatore aveva assunto l’impegno di controllare ed adoperarsi affinché il patrocinato provvedesse all’adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del finanziatore destinatario della lettera di patronage, o di mantenere la propria partecipazione nella patrocinata e comunque di non cederla prima che fossero rimborsati dal debitore i crediti vantati nei suoi confronti dalla banca per capitali ed interessi vedi Cass. n. 4888/2001 vedi anche Cass. 25.9.2001 n. 11987 . Dunque, nelle fattispecie esaminate dalle sentenze sopra citate, l’impegno assunto dal patronnant è consistito nell’assunzione di una determinata obbligazione di fare controllo sull’adempimento del patrocinato ed il mantenimento della partecipazione fino all’estinzione del debito , la cui violazione ha esposto il patrocinante inadempiente ad un’azione risarcitoria. Sotto il profilo del contenuto dell’impegno assunto dal patronnant, la lettera di patronage forte è stata, altresì, ricondotta anche all’interno della fattispecie negoziale della promessa del fatto del terzo art. 1381 c.c. , ove il patronnant non assuma un impegno diretto nei confronti del creditore seppure solo attinente ad un obbligo di fare, come nelle ipotesi esaminate dalle sentenze nn. 4888/2001 e 11987/2001 , ma si limiti a promettere che il patrocinato farà fronte alle proprie obbligazioni. Ciò comporta che qualora il terzo patrocinato non adempia quanto promesso alla banca dal dichiarante, quest’ultimo è tenuto ad indennizzare l’istituto di credito, come previsto dal citato art. 1381 c.c Alla luce di quanto sopra illustrato, le differenze tra la lettera di patronage e la fideiussione sono evidenti. Il patronnant non assume mai, come il fideiussore, l’impegno di eseguire personalmente la prestazione in caso di inadempimento del patrocinato. Il promettente, in caso inadempimento e promessa del fatto del terzo, è tenuto a pagare solo un indennizzo e non all’integrale adempimento della prestazione del garantito. Nel caso di specie, la Corte di merito ha ricondotto alla fattispecie della fideiussione il secondo dei due impegni assunti dai sottoscrittori della lettera per cui è procedimento - si ricorda che il primo era quello di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che dovesse intervenire nella partecipazione, mentre il secondo quello di far fronte, in caso di diminuzione o perdita di detta partecipazione, al rimborso di eventuali esposizioni verso la banca - avendo coerentemente evidenziato che l’impegno al rimborso delle esposizioni della società verso la banca costituisce proprio l’assunzione del medesimo costituente oggetto dell’obbligazione principale . Nel caso in esame, dunque, il sottoscrittore della lettera, allo scopo di rafforzare il convincimento del creditore di essere soddisfatto, non si è limitato ad assumere nei confronti della Banca un obbligo di fare nei termini sopra illustrati o ha promesso l’adempimento di un terzo, ma ha assunto personalmente l’obbligo di rimborsare i debiti della società Cassiopea s.r.l. al ricorrere del presupposto della diminuzione o perdita della partecipazione . Peraltro, è infondata la censura dei ricorrenti secondo cui sarebbe stato violato il disposto dell’art. 1937 c.c., - che impone che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa - atteso che la volontà inequivocabile di garantire l’adempimento dell’obbligazione altrui, come emerge dalla sentenza impugnata, può ben risultare dall’assunzione del medesimo impegno costituente oggetto dell’obbligazione principale, indipendentemente dal fatto che nel testo contrattuale sia stato espressamente utilizzato il termine fideiussione . Nè può condividersi l’assunto di parte ricorrente secondo cui non ricorrerebbe la fattispecie della fideiussione in quanto l’impegno assunto dai medesimi i sottoscrittori non garantisce l’obbligazione principale se non nel caso di diminuzione o perdita delle loro partecipazioni, e comunque essa non costituisce un obbligo diretto, ma subordinato ad un evento quale la dismissione della loro partecipazione . Sul punto, deve osservarsi che se, da un lato, l’istituto della della fideiussione è caratterizzato dal rilievo che il garante si impegna ad eseguire la medesima prestazione del debitore principale più comunemente di dare , dall’altro, l’obbligazione assunta dal fideiussore non necessariamente deve essere di contenuto identico a quella del debitore principale. L’obbligazione del fideiussore può divergere da quella del debitore principale purché sia rispettato il principio sancito dall’art. 1941 c.c., secondo cui la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè può essere prestata a condizioni più onerose. A norma dell’art. 1941 c.c., comma 2, la fideiussione può quindi prestarsi a condizioni meno onerose, subordinando - come nel caso di specie - l’adempimento del fideiussore al verificarsi di una condizione, non prevista per il debitore principale. Non vi è dubbio quindi che la Corte di merito, nel ricondurre il secondo impegno assunto dai sottoscrittori della lettera per cui è procedimento all’istituto della fideiussione, non sia incorsa in alcuna violazione di legge. 10. Esaminando, a questo punto, il contenuto dell’impegno assunto dai soci della Cassipea s.r.l. con la sottoscrizione della lettera di cui al presente procedimento, e, soprattutto della condizione al verificarsi della quale è stato collegato il loro obbligo di rimborso delle esposizioni debitorie della predetta società verso la banca, si appalesano sia infondate che inammissibili le censure formulate dai ricorrenti in ordine all’attività di interpretazione del testo contrattuale posta in essere dal giudice di secondo grado. Posto che l’opera di interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, che è incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di emeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., o in caso di vizio di motivazione rilevante nei termini consentiti dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5, n. 1, va osservato, in primo luogo, che le violazioni dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., lamentate dai ricorrenti sono insussistenti. In particolare, non è stato, in primis, affatto violato, come, invece, invocato dai ricorrenti, il criterio di interpretazione letterale del contratto. La Corte di merito, con una motivazione che soddisfa pienamente il minimo costituzionale , e che non può quindi considerarsi certo omessa o apparente o perplessa o frutto del contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili e come tali incomprensibili secondo i principi di cui alla sentenza del Supremo Collegio n. 8053/2014 , ha confutato l’impostazione del giudice di primo grado di ricollegare, nell’interpretazione del testo contrattuale, anche il secondo impegno previsto dalla lettera più volte citata obbligo di rimborso all’ipotesi esclusiva di cessione volontaria della partecipazione, di disinvestimento totale o parziale della medesima. Secondo il giudice d’appello, come già riportato nella parte narrativa, non è affatto casuale che, con riferimento al primo impegno, sia stato utilizzato il termine variazione , mentre, con riferimento al secondo impegno sia stato fatto ricorso ai sostantivi perdita o diminuzione . Si fossero voluti ricollegare entrambi gli impegni, e quindi sia quello informativo che quello di rimborso, all’ipotesi del disinvestimento totale o parziale , si sarebbe in entrambi i casi utilizzato lo stesso termine, vale a dire, la parola variazione , che appare più appropriata per descrivere l’eventuale cessione volontaria, totale o parziale, del partecipazione. Pertanto, con l’utilizzo dei termini perdita o diminuzione , dato il loro significato letterale, secondo la ricostruzione della Corte d’Appello, si è voluto far riferimento ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del sottoscrittore degli impegni, che possono comportare l’azzeramento o la riduzione del valore patrimoniale della partecipazione, e non ad una ipotesi di cessione volontaria. Nè può condividersi la prospettazione di parte ricorrente secondo cui, con una tale interpretazione, la Corte di merito, con riferimento al secondo impegno, avrebbe stravolto il significato di partecipazione , non più inteso come quota del capitale sociale, bensì come valore reale della partecipazione. Tale affermazione, non tiene conto, in primo luogo, del rilievo che, come osservato dalla Corte d’Appello, durante la vita di una società, la perdita della partecipazione può derivare non solo dalla cessione volontaria della medesima, dal suo disinvestimento totale, ma anche dall’azzeramento del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo legale, che determina il conseguente azzeramento della quota. Inoltre, non appaiono affatto illogiche ed in contrasto con il principio di interpretazione letterale le argomentazioni con cui la Corte d’Appello ha evidenziato che i termini perdita e diminuzione evochino l’azzeramento e la riduzione del valore patrimoniale della partecipazione e presuppongano - come nel caso di specie - uno stato di crisi della società. Infondata è, altresì, la censura che, con una siffatta interpretazione, la Corte d’Appello avrebbe violato il principio di conservazione del contratto di cui all’art. 1367 c.c., atteso che ricondurre il secondo impegno della lettera di cui al presente procedimento allo schema legale della fideiussione privare il contratto di qualche suo effetto. In conclusione, accertato che la Corte di merito non ha affatto violato le norme di ermeneutica contrattuale, non vi è dubbio che i ricorrenti, con la dedotta violazione di legge, non abbiano fatto altro che prospettare, in realtà, una diversa ricostruzione, ai medesimi congeniale, del testo contrattuale, non consentita in sede di legittimità e, come, tale inammissibile. 11. Con il motivo 1 I è stata dedotta la violazione degli artt. 1299 e 1954 relativi all’azione di regresso e solidarietà tra condebitori, ammettendo l’iniziativa dei M. nei confronti dei ricorrenti per una somma costituita dalla frazione aritmetica e paritetica di quanto versato alla banca, e non in proporzione alla partecipazione di ciascuno. 12. Il motivo è inammissibile. Va osservato che, in primo luogo, i ricorrenti hanno lamentato in modo apodittico, senza quindi illustrarne le ragioni, che gli odierni controricorrenti, che hanno pagato l’intero debito nei confronti della Banca, avrebbero dovuto esercitare a tutto concedere l’azione di rivalsa e non quella di regresso. In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte che il ricorso per cassazione esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata nonché l’analitica precisazione delle considerazioni che giustificano la cassazione della sentenza v. Cass., 19/8/2009, n. 18421 . Ne consegue che è inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito cfr., Cass., 2/4/2014, n. 7692 . Inammissibile è anche la doglianza con cui i ricorrenti hanno lamentato di essere stati condannati, in sede di regresso, al pagamento di una somma aritmetica e paritetica di quanto versato alla banca, e non in proporzione alla partecipazione di ciascuno . Il giudice di secondo grado non ha fatto altro che applicare il principio di diritto elaborato dall’art. 1298 c.c., comma 2, secondo cui nei rapporti interni tra debitori le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente. I ricorrenti, nell’invocare il diverso criterio di ripartizione interna del debito, sul rilievo del collegamento tra la fideiussione e la partecipazione alla società - elemento valorizzato anche dalla Corte di merito, ma al solo fine di ritenere sussistente la fattispecie della confideiussione - hanno chiaramente formulato censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa interpretazione del testo contrattuale rispetto a quella operata dalla sentenza impugnata. 13. Con il motivo 1L è stata dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., e, in particolare, degli artt. 1363 e 1364 c.c., in rapporto all’art. 1938 c.c., che impone l’espressa dichiarazione di volontà dell’importo massimo garantito, laddove ritiene ricorrente tale requisito nella mera informazione fornita dai ricorrenti sull’entità della esposizione attuale della società. 14. Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale, come già anticipato nella parte narrativa, ha rigettato l’eccezione sollevata dagli appellati di nullità della fideiussione per violazione dell’art. 1938 c.c., osservando che le lettere sottoscritte contenevano la precisa indicazione delle linee di credito concesse alla società e pertanto, entro quei limiti, doveva ritenersi assunto l’impegno dei sottoscrittori. Si tratta di un’argomentazione svolta all’esito dell’attività di interpretazione del testo contrattuale che, come più volte ricordato, spetta in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue la evidente inammissibilità, per la loro natura di merito, delle censure con cui i ricorrenti hanno lamentato che dall’esame delle lettere sottoscritte dai ricorrenti risulta evidente come l’indicazione delle linee di credito concesse alla società non sono affatto stabilite come limite di operatività della garanzia. Trattasi di un’informazione preliminare circa l’attualità dell’esposizione, che non viene in alcun modo richiamata nella seconda parte della lettera, dove viene assunto l’impegno del rimborso . Va, peraltro, osservato che i ricorrenti non hanno neppure lamentato un vizio motivazionale che può comunque essere eventualmente denunciato nei soli limiti consentiti dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nelle argomentazioni con cui la sentenza impugnata ha ritenuto l’avvenuta indicazione nel testo contrattuale per cui è procedimento del limite massimo garantito a norma dell’art. 1938 c.c 15. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per assenza totale di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., ed omesso esame di punti decisivi della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5. Lamentano i ricorrenti che l’interpretazione della lettera dagli stessi sottoscritta, operata dalla Corte di Appello, è contorta, illogica, priva di motivazione, addivenendosi alla configurazione di un obbligo fideiussorio a carico dei ricorrenti con affermazioni inconciliabili fra loro ed una motivazione obiettivamente incomprensibile. 16. Il motivo è inammissibile. I ricorrenti, dopo aver riportato nel testo del secondo motivo di ricorso un solo frammento della corposa ed articolata motivazione della sentenza impugnata, senza neppure illustrarne le ragioni, ha apoditticamente censurato il vizio motivazionale a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5. L’estrema genericità delle censure ne comporta l’inammissibilità. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 10.200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.