Accertamento tecnico preventivo: presupposti per quello urgente e quello per fini conciliativi

Il Tribunale di Massa con l’ordinanza del 23 settembre 2019 si è pronunciato su alcune questioni processuali in materia di accertamento tecnico preventivo sia cautelare che non cautelare e, cioè, quello proposto ai fini conciliativi della controversia art. 696-bis c.p.c. .

La vicenda. Alla base del contrasto tra le parti un contratto di appalto per la bonifica di un tetto durante i lavori si era verificato il distacco del tetto che si era distaccato e volato” sulla proprietà dei vicini creando così danni anche a terzi. Il committente, quindi, aveva prospettato di voler agire per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nei confronti della ditta e non solo era necessario però acquisire o meglio anticipare la prova” relativa all’inadempimento e all’eventuale incidenza del maltempo e, cioè, se vi erano condizioni meteo particolarmente avverse . Riproposizione del ricorso ex art. 696-bis. La prima questione processuale di interesse affrontata dall’ordinanza è senz’altro quella relativa alla riproponibilità, o no, di un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nell’eventualità che – come nel caso di specie - un primo ricorso fosse stato precedentemente definito in rito. Ed infatti, era accaduto che il ricorrente avesse, in un primo tempo, proposto un ricorso ex art. 696- bis c.p.c. a fini conciliativi che, però, era stato dichiarato inammissibile il Tribunale di Massa aveva ritenuto che tra le parti non era in contestazione soltanto una o più questioni tecniche, ma anche ulteriori profili di diritto ad esempio proprio sull’ an della responsabilità . Successivamente, il ricorrente aveva deciso di ripresentare il ricorso questa volta anche con una richiesta, in via subordinata, di un provvedimento cautelare urgente ex art. 696 c.p.c. Ammissibilità. Orbene, secondo il Tribunale di Massa – direi in maniera del tutto condivisibile – deve senz’altro ammettersi la riproponibilità dell’istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. nonostante un ricorso dal contenuto analogo sia stato già dichiarato inammissibile [] tanto, sia a fronte della natura di pronuncia in rito della decisione adottata sia poiché la testé citata ordinanza non poteva essere oggetto di gravame in assenza di una specifica previsione di legge, e dell’impossibilità di estendere in maniera impropria la portata della pronuncia della Corte Costituzionale n. 144 del 2008, a seguito della quale risultano reclamabili soltanto le ordinanze di rigetto dei ricorsi con i quali si invochi l'adozione di provvedimenti in tema di istruzione preventiva per ragioni di urgenza ex art. 696 c.p.c. . Ne deriva che nel caso di specie non vi era alcuna preclusione, diciamo così, da giudicato neppure cautelare” che avrebbe potuto impedire la riproposizione del ricorso. Men che mai – ovviamente – la proposizione dell’istanza cautelare che non era stata in precedenza proposta ex art. 696 c.p.c Cautelare sì a prescindere dal tempo trascorso. La seconda questione processuale che viene chiarita molto bene dal Tribunale e che spesso rappresenta un’eccezione che le parti convenute sollevano nei giudizi di ATP è che quando il ricorso cautelare viene proposto l’urgenza del provvedere non risente dell’eventuale tempo trascorso dal fatto generatore di danno. Secondo il Tribunale sebbene gli eventi risultino risalenti nel tempo, la circostanza che siano attuali fenomeni di infiltrazioni d’acqua rende necessario ed urgente [] provvedere ad interventi di ripristino dello stato dei luoghi, che potrebbero comportare un’alterazione del quadro probatorio . Quando ricorrere al 696-bis? La terza questione processuale di sicuro interesse – anche perché attiene all’area di operatività dell’istituto dell’accertamento tecnico in funzione di conciliazione – è quali sono i presupposti che devono ricorrere affinchè la relativa richiesta sia ammissibile. In questo caso il Tribunale di Massa aderisce a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’istituto dell’accertamento tecnico preventivo ai fini della conciliazione della lite [è] stato predisposto dal legislatore al precipuo fine di dirimere l’unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell’altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare . Questioni tecniche le uniche dubbie Ne deriva che, secondo questa prospettazione, il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. potrebbe essere invocato soltanto quando le parti, per così dire, concordano su tutto, ma non su una o più questioni tecniche. ma potrebbe essere efficace anche altrimenti. Se seguiamo questa interpretazione, però, l’area di operatività dell’istituto potrebbe risentirne venendo relegato a pochi casi. Ed allora, proprio perché la funzione del 696- bis c.p.c. è tentare di raggiungere una conciliazione – anche tramite l’attività del consulente tecnico nominato – non può escludersi, secondo me, che quel risultato possa venir raggiunto attraverso – prima di tutto – l’accertamento della questione tecnica dubbia fermi restando i contrasti in diritto” tra le parti . Ed infatti, come l’esperienza in materia di tecniche di mediazione insegna, la semplificazione della fattispecie litigiosa” è sicuramente un modo per poter arrivare ad una soluzione ben potrebbe essere che dopo aver risolto la questione tecnica almeno quella viene generalmente risolta in un senso o nell’altro può accadere che le questioni giuridiche si semplificano” di conseguenza perché, ad esempio, perdono valore” per una o entrambe le parti. A mio avviso, quindi, fuori dalle ipotesi di urgenza, dovrebbe essere sempre favorito il ricorso al 696- bis anche perché le spese normalmente le anticipa il ricorrente a prescindere dalla natura pacifica” o no delle restanti questioni sul tappeto e a prescindere dall’ulteriore tema connesso della natura esplorativa o no degli accertamenti .

Tribunale di Massa, sez. Civile, ordinanza 23 settembre 2019 Giudice Ottobrino Fatto e diritto - ritenuto che possa ammettersi la riproponibilità dell’istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. nonostante un ricorso dal contenuto analogo sia stato già dichiarato inammissibile con ordinanza di questo Tribunale del 7.06.2019 r.g. n. 129\2019 tanto, sia a fronte della natura di pronuncia in rito della decisione adottata che generalmente impedisce la formazione del giudicato v Cassazione civile sez. 3, 16 dicembre 2014 n. 26377 , sia poiché la testé citata ordinanza non poteva essere oggetto di gravame in assenza di una specifica previsione di legge, e dell’impossibilità di estendere in maniera impropria la portata della pronuncia della Corte Costituzionale n. 144 del 2008, a seguito della quale risultano reclamabili soltanto le ordinanze di rigetto dei ricorsi con i quali si invochi l'adozione di provvedimenti in tema di istruzione preventiva per ragioni di urgenza ex art. 696 c.p.c. in tal senso v. ex multis Tribunale Padova, 21 settembre 2018 Tribunale Roma, 29 maggio 2015 - rilevato che ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. l'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito” - rilevato che nella vicenda che ne occupa a venire in rilievo, secondo la prospettazione della ricorrente, è la responsabilità contrattuale della RED & amp CO s.a.s. di El. Ro., e del il geom. Da. Co., incaricati la prima di effettuare la bonifica del tetto ed il rifacimento con lamiera coibentata dell’immobile sito nel Comune di omissis , e di eseguire l’incarico di direttore dei lavori il secondo . La ricorrente, invero, lamenta un inesatto adempimento delle rispettive obbligazioni contrattuali posto che nella notte tra il 11 e il 12 dicembre 2017, a causa di condizioni atmosferiche avverse, ma non estreme, la copertura lato est del tetto in oggetto era stata divelta interamente andando addirittura a finire sul manto stradale, con conseguenti danni per i vicini. Ciò aveva comportato il conferimento di un nuovo incarico nei confronti della società resistente avente ad oggetto la messa in sicurezza con guaina del tetto che, tuttavia, anche in questo caso, non era stato eseguito correttamente posto che essendo stati lasciati scoperte i muri perimetrali si erano create delle infiltrazioni d’acqua, estese fino ai muri sottostanti ed al pianoterra dell’intero immobile - rilevato in particolare che, secondo la ricorrente, i danni causati all’immobile di sua proprietà sarebbero imputabili alla scorretta esecuzione dei lavori o ad un difetto dei materiali impiegati da parte della società resistente, poiché nella notte tra l’11 ed 12 dicembre 2017 non si sarebbe verificato alcun evento meteorologico di eccezionale portata, ed anche nel caso in cui i danni alla copertura fossero imputabili alla inadeguatezza dei muri perimetrali, la RED & amp CO avrebbe dovuto verificarne le condizioni all’atto dell’esecuzione dei lavori. Il geom. Co., invece, andrebbe ritenuto corresponsabile per non avere prestato la giusta consulenza sia in ordine ai materiali adoperati, che per la messa in opera dei lavori, nonché infine per non avere appurato per tempo le eventuali deficitarie condizioni dei muri perimetrali - rilevato che la RED & amp CO s.a.s nel costituirsi in giudizio ha declinato ogni responsabilità, evidenziando a sua discolpa che la copertura, nel distaccarsi dall’immobile, aveva portato con sé le travi ed i travicelli esistenti, ai quali era stata infissa, nonché parte della muratura perimetrale, chiaro indice del pessimo stato della stessa. L’oggetto dell’appalto, tuttavia, si era sostanziato nella bonifica della vecchia copertura in eternit e nella successiva posa in opera di nuova copertura in lamiera coibentata di talché, non sarebbe stato onere dell’appaltatrice verificare lo stato della struttura esistente non oggetto di intervento , attività che avrebbe dovuto essere compiuta, invece, dal committente per il tramite di propri tecnici all’uopo incaricati. Oltre alla precarietà della struttura sottostante, avevano contribuito al distacco le eccezionalmente avverse condizioni metereologiche interessanti la zona nella notte tra l’11 ed il 12 dicembre 2017, tali da sostanziare una causa di forza maggiore idonea a recidere qualsivoglia nesso causale. Quanto, invece, alle infiltrazioni dovute alla lamentata cattiva esecuzione dell’intervento successivo alla scopertura dell’immobile, la resistente ha rappresentato di essere intervenuta in via urgente al solo fine di limitare temporaneamente le infiltrazioni i muri perimetrali, nello stato esistente, non potevano essere oggetto di protezione, essendo necessario l’intervento preventivo da parte di una ditta edile che procedesse a smussare” le pareti ed a livellarle . La sig.ra Ma., tuttavia, anziché procedere all’immediato conferimento dell’incarico avente ad oggetto la realizzazione della nuova copertura, aveva temporeggiato per oltre 7/8 mesi per tentare di coinvolgere i condomini nella realizzazione dell’opera, al fine di dividere il costo necessario per il ripristino. Di talché, qualsivoglia responsabilità della RED & amp CO s.a.s. in ordine ai danni provocati dalle infiltrazioni sarebbe da escludersi - rilevato che nel costituirsi in giudizio il geom. Co. ha dato conto dell’attività asseritamente svolta in modo impeccabile a favore della ricorrente, consistente nel deposito presso il Comune di Licciana Nardi della comunicazione di inizio lavori prot. n. 5339 del 30.9.2017, e nella direzione dei lavori, iniziati il 2.10.2017 e terminati il 9.10.2017, salvo che per l’apposizione dei coppi in laterizio su espressa richiesta della Signora Ma., riservatasi di far eseguire in seguito il detto intervento, seppure nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa comunale . Il tecnico, tra l’altro, ha evidenziato di non aver ricevuto dalla ricorrente alcun compenso, e di essere stato all’oscuro dell’intervenuto di riparazione d’urgenza eseguito dalla RED & amp CO s.a.s., essendo stato chiamato solo al fine di i successivi lavori di ripristino, ai quali non si è comunque dato seguito - rilevato che nel costituirsi a sua volta in giudizio la Reale Mutua di Assicurazioni, chiamata in manleva tanto dalla RED & amp CO s.a.s. quanto dal geom. Co., oltre a proporre eccezioni in rito ed in merito dal contenuto analogo a quelle dei manlevati, ha eccepito in ordine alla posizione di entrambi, l’inoperatività della polizza stante l’assenza di comunicazione attestante il fine lavori - ritenuto che l’istituto dell’accertamento tecnico preventivo ai fini della conciliazione della lite sia stato predisposto dal legislatore al precipuo fine di dirimere l’unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell’altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare v. in tal senso ex multis Tribunale di Roma, 14/02/2019 Tribunale di Castrovillari, 12.01.2019 Tribunale di Macerata 12.11.2015 Tribunale di Spoleto 07.05.2015 Tribunale di Barcellona Pozzo di Gozzo 03.03.2009 - ritenuto che, con riferimento alla vicenda che ne occupa, la portata delle obbligazioni a carico delle parti resistenti non sia definita con sufficiente chiarezza. Invero, non risulta essere stato depositato unitamente al ricorso né il contratto d’appalto risultano presenti in atti soltanto dei preventivi e un rendiconto , né quello relativo al conferimento dell’incarico professionale al geom. Co Documentazione utile a chiarire, tra l’altro, chi si sia occupato della progettazione dei lavori originariamente previsti il geom. Co. – secondo quanto sostiene la Reale Mutua di Assicurazioni, costituitasi in giudizio a manleva della RED & amp CO – ovvero proprio quest’ultima società, o ancora un soggetto terzo . Manca agli atti, altresì, la comunicazione di inizio e fine lavori alla esistenza della quale la Reale Mutua ha subordinato l’operativa delle polizze stipulate con RED & amp Co s.a.s. e con il Geom. Co. , nonché l’allegazione e la prova della sussistenza dei presupposti ex art. 1667 e\o 1669 c.c. con riferimento alla posizione della RED & amp CO s.a.s. . Inoltre, neppure risulta pacifico il comportamento della ricorrente, sia in ordine alla scelta di procrastinare il posizionamento dei coppi in laterizio circostanza questa che può astrattamente avere una incidenza causale che a seguito degli eventi del 12 dicembre 2017, posto che secondo le allegazioni dei resistenti, la sig.ra Ma. non avrebbe tempestivamente avvisato il geom. Co., ed avrebbe temporeggiato nel conferire alla RED & amp CO ovvero ad altra impresa l’incarico di eseguire i lavori di ripristino, limitandosi a richiedere un intervento urgente, ma soltanto provvisorio circostanza che evidentemente può avere riflessi in ordine alle responsabilità della RED & amp CO in merito alle infiltrazioni . Infine, necessita di essere approfonditamente indagata – anche da un punto di vista prettamente giuridico – la portata di fenomeni atmosferici verificatisi nella notte tra l’11 ed il 12 dicembre 2017 - ritenuto che, secondo una valutazione prognostica ex ante, l’accertamento tecnico –anche laddove ammesso – verosimilmente non definirebbe la controversia, considerato che si innesterebbe in un quadro giuridico-fattuale estremamente complesso e oggetto di rappresentazioni discordanti , tale da richiedere una approfondita istruttoria, propria del giudizio di merito - ritenuto, pertanto, che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. sia inammissibile - ritenuto, invece, che possa accogliersi l’istanza ex art. 696 c.p.c. avanzata in via subordinata dalla ricorrente, posto che sebbene gli eventi risultino risalenti nel tempo, la circostanza che siano attuali fenomeni di infiltrazioni d’acqua rende necessario ed urgente per la sig.ra Ma. provvedere ad interventi di ripristino dello stato dei luoghi, che potrebbero comportare un’alterazione del quadro probatorio del resto la stessa RED & amp CO s.a.s. ha ammesso che i muri perimetrali, nello stato esistente, non possono essere oggetto di protezione, rivelandosi necessario l’intervento da parte di una ditta edile al fine di smussare” le pareti e livellarle . Oltretutto, se effettivamente corrispondesse al vero che il materiale utilizzato dalla RED & amp CO fosse di cattiva fattura, l’ulteriore decorso del tempo porrebbe a rischio si pensi al caso di nuovi fenomeni atmosferici di rilevante portata la fruttuosità dell’accertamento anche in relazione alle parti dell’intervento non interessate direttamente dagli eventi di che trattasi, le cui qualità e\o condizioni potrebbero fornire elementi probatori utili a ricostruire la portata delle singole responsabilità in rilievo in relazione ai fatti di causa - ritenuto di porre al consulente i seguenti quesiti 1 descriva lo stato dei luoghi, ovvero le condizioni dell’immobile di proprietà della ricorrente, sito nel Comune di omissis 2 sulla base del detto accertamento e della documentazione in atti verifichi l’effettiva sussistenza dei danni all’abitazione della sig.ra Ma., nonché alle altre parti dello stabile interessato dalle infiltrazioni d’acqua nella disponibilità della stessa 3 accerti se i danni verificatisi nelle immediatezze dell’evento metereologico intervenuto tra la notte dell’11 e del 12 dicembre 2017 siano stati causati e specifichi con quale grado di probabilità da un difetto dei materiali utilizzati, da una cattiva esecuzione dei lavori, ovvero siano imputabili alle pessime condizioni dei muri perimetrali 4 verifichi se possa esserci stato un concorso tra le cause di cui sopra ed in caso di riscontro positivo indichi il rispettivo grado di incidenza di ognuna, nonché chiarisca quale incidenza causale rivesta la circostanza della mancata presenza sulla copertura dei coppi in laterizio previsti in progetto 5 rappresenti a quale grado di sollecitazioni la copertura di un immobile del tipo di quella che ne occupa sia idonea a resistere laddove correttamente realizzata e manutenuta, specificando se tra queste rientrino quelle connesse ad eventi atmosferici quali quello verificatosi nella notte tra l’11 ed il 12 dicembre 2017 6 laddove ritenga che gli eventi di che trattasi siano imputabili alle condizioni dei muri perimetrali specifichi se in relazione ad interventi di sostituzione e ripristino a regola d’arte della copertura di un edificio risulti propedeutico, in fase di progettazione, l’accertamento anche a mezzo di indagini tecniche approfondite della effettiva condizione dei muri perimetrali, ovvero se lo stesso nella prassi” sia subordinato al conferimento di uno specifico incarico, oppure alla sussistenza di determinati indici rilevatori inoltre, chiarisca se l’appaltatore, nell’eseguire con diligenza i lavori di che trattasi, fosse in grado di riscontrare nonché tenuto a farlo l’eventuale inadeguatezza della muratura 7 verifichi se le infiltrazioni d’acqua di cui è stato oggetto lo stabile a seguito della scopertura del tetto sarebbero state prevenibili a fronte di un tempestivo intervento di ripristino completo della copertura, e chiarisca se l’intervento d’urgenza realizzato tramite apposizione di guaina isolante, laddove correttamente eseguito, fosse idoneo a prevenire il verificarsi delle infiltrazioni, e ciò per quanto tempo 8 accerti se sia possibile ritenere che il direttore dei lavori laddove avesse eseguito con la dovuta diligenza la propria attività professionale avrebbe potuto/dovuto segnalare irregolarità in ordine alle condizioni originarie dell’immobile, alla qualità dei materiali utilizzati ed alla effettiva esecuzione dei lavori 8 indichi e descriva le opere utili e necessarie per il ripristino dell’immobile di proprietà della ricorrente, ivi compresa l’eliminazione delle cause delle infiltrazioni e simili, avendo cura di illustrare e determinare i relativi costi e i tempi di durata dei lavori” - ritenuto di nominare consulente tecnico d’ufficio l’Ing. Al. Ri., con studio in via omissis P.Q.M. dichiara ammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 696 c.p.c., nominando quale consulente tecnico d’ufficio l’Ing. Al. Ri Fissa l’udienza del 3 ottobre 2019, ore 13 30, per il giuramento del consulente, invitando quest’ultimo in caso di ragioni di incompatibilità ovvero di impossibilità di presenziare all’udienza, a comunicarlo tempestivamente in cancelleria