Assenza di prova della notifica della sentenza impugnata ergo ricorso improcedibile

In difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata o di relata di notifica della stessa, il ricorso deve ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si sia perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. In caso contrario il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile.

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 25939/19, depositata il 15 ottobre. Nel caso da esaminare la società ricorrente una tintoria che chiedeva la condanna di una società di energia elettrica volta alla restituzione delle somme versate dà atto dell’avvenuta notifica della sentenza impugnata, nonostante dagli atti manchi la prova di ciò. L’improcedibilità del ricorso per cassazione. Al riguardo, la S.C. ribadisce che la previsione di cui all’art. 369, comma 2, c.p.c. dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1, della copia della decisione impugnata con la relata di notifica, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro da parte della Cassazione della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione che, avvenuta la notifica della sentenza, è esercitabile solo con l’osservanza del c.d. termine breve. Qualora il ricorrente alleghi che la sentenza impugnata gli sia stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notifica, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile. Proseguono poi i Supremi Giudici sottolineando che, pur in difetto di produzione di copia autentica o di relata di notifica della sentenza impugnata, il ricorso deve ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si sia perfezionata entro il 60esimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, posto che il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso assicura comunque l’obiettivo di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c Nel caso in esame, l’assenza di prova della notifica della sentenza è accompagnata dal mancato superamento della c.d. prova di resistenza e tale omissione del ricorrente non può ritenersi in alcun modo sanata. Il ricorso deve essere dunque dichiarato improcedibile.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 20 giugno – 15 ottobre 2019, n. 25939 Presidente Travaglino – Relatore Di Florio Ritenuto che 1.La Tintoria F.lli P. Srl ricorre, affidandosi ad un unico articolato motivo illustrato anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Trento che, riformando la pronuncia del Tribunale di Bolzano, aveva respinto la domanda proposta affinché venisse accertato che i costi e le spese relative ai corrispettivi per l’uso delle reti ed a copertura degli oneri di dispacciamento fossero a carico del fornitore di energia elettrica Edison Energia Spa, con condanna alla restituzione delle somme versate in eccesso. 1.1.Con successivo ricorso, anche la Rificolor Spa, parte di analogo contratto di somministrazione e del medesimo giudizio, ha chiesto la cassazione della stessa sentenza, affidandosi a cinque motivi. 2. La Edison Energia ha resistito. 3. Il ricorso della Rificolor Spa è stato oggetto di rinuncia, regolarmente accettata dal controricorrente. Considerato che 1. La posizione della Rificolor Spa - in ragione della rinuncia depositata in data 7.6.2019, regolarmente accettata dalla controricorrente - deve essere definita, ex art. 391 c.p.c., commi 1 e 3, con dichiarazione di estinzione del giudizio non accompagnata da alcuna decisione sulla regolazione delle spese. 2. Quanto alla posizione della Tintoria F.lli P. srl, si osserva che, con unico articolato motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 - 1371 c.c., nonché, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la mancata ed erronea motivazione. 2.1. Si assume che la Corte territoriale aveva erroneamente utilizzato, nell’interpretazione del contratto, come unico canone ermeneutico quello regolato dall’art. 1363, con ciò incorrendo in errore di diritto per non aver tenuto conto dell’intenzione dei contraenti prevista dall’art. 1362 c.c. era stata fatta prevalere l’interpretazione complessiva su quella letterale, con violazione di legge e vizio della motivazione visto che il percorso argomentativo utilizzato dalla Corte aveva portato ad una decisione incoerente perché aveva fatto prevalere alcune clausole su altre, senza spiegarne la maggiore rilevanza. 3. Tuttavia, preliminarmente, deve essere esaminata la questione, rilevabile d’ufficio, attinente alla procedibilità del ricorso. 3.1. Infatti, la società ricorrente da atto dell’avvenuta notifica della sentenza impugnata cfr. pag. 1 epigrafe del ricorso ma dall’esame della documentazione allegata manca del tutto la prova dell’incombente enunciato. Nè risulta che essa sia stata fornita dal controricorrente e che sia, pertanto, presente fra gli atti. 3.2. Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di affermare i seguenti principi, ormai consolidati, ai quali questo Collegio intende dare seguito a. la previsione - di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, - dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell’esigenza pubblicistica e, quindi, non disponibile dalle parti del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2 applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione cfr. Cass. 25070/2010 . b. Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima adempimento prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 , il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso emergente dalla relata di notificazione dello stesso assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 cfr. Cass. 17066/2013 . 3.3. Nel caso in esame, l’assenza della prova della notifica della sentenza, della quale è ignota anche la modalità con la quale venne effettuata, è accompagnata dal mancato superamento della c.d. prova di resistenza infatti la pronuncia impugnata è stata pubblicata in data 16.10.2017 ed il ricorso è stato notificato il 22.12.2017, e cioè oltre il termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione. In tale situazione, l’omissione del ricorrente non può ritenersi in alcun modo sanata e, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio in relazione al ricorso proposto dalla Rificolor Srl. Dichiara l’improcedibilità del ricorso proposto da Tintoria F.lli P. S.r.l Condanna la Tintoria F.lli P. Srl alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre ad accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.