Spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia: chi paga?

Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo e salvo che l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23123/19, depositata il 17 settembre. La fattispecie. Un cliente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Milano, su ricorso del proprio precedente legale, gli aveva ingiunto ii pagamento dell’importo richiesto da quest’ultimo a titolo di compenso per molteplici prestazioni professionali, giudiziali e stragiudiziali. A sostegno dell’opposizione, l’opponente ha contestato l’asserito eccessivo ammontare delle somme pretese, la loro parziale duplicazione e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per colpa professionale del legale al quale veniva addebitato il rigetto di una domanda giudiziale. Il legale opposto, resistendo in giudizio, ha chiamato in garanzia la propria assicurazione professionale per essere tenuto indenne nell’ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale dell’opponente. Il Tribunale ha accolto solo parzialmente l'opposizione rigettando altresì la domanda riconvenzionale proposta dall’opponente, ponendo a carico di quest’ultimo le spese della opposta e della terza chiamata. Detta decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello territoriale, la quale ha ridotto ulteriormente la condanna del cliente opponente e ha condannato il legale opposto a rifondere alla terzia chiamata le spese di primo grado, compensando integralmente fra le parti le spese del giudizio di appello. Per quanto qui di interesse, la Corte di Appello, pur premettendo la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il chiamante deve rispondere delle spese sostenute dal terzo chiamato solo nel caso in cui la chiamata in causa sia del tutto arbitraria, osservava che, nella specie, la mancanza di replica del legale in merito alle omissioni relative al pagamento del premio eccepite dalla terza chiamata, faceva sì che non si potesse ritenere giustificata la chiamata della stessa, non essendo dunque neppure giustificato porre le spese della parte chiamata in causa all’opponente soccombente. Solo la palese arbitrarietà della chiamata del terzo può escludere la condanna alle spese sostenute da quest’ultimo. Accogliendo il ricorso incidentale del legale opposto, la Corte di Cassazione ha analizzato i due propri princìpi di diritto in materia di ripartizione delle spese di lite in caso di chiamata del terzo. In primo luogo gli Ermellini hanno ricordato che la domanda di garanzia nei confronti del terzo chiamato, essendo funzionale a deviare verso quest’ultimo le conseguenze economiche della soccombenza del chiamante, presuppone necessariamente che sia stata accolta la domanda proposta contro di lui. In difetto, l’esame della domanda di garanzia resta assorbito. Inoltre, occorre considerare che le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo e salvo che l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. Nella specie, la Corte territoriale, pur avendo premesso in maniera corretta il secondo dei richiamati princìpi, ne ha effettuato un’applicazione incoerente laddove ha espresso non un giudizio di palese arbitrarietà ma di semplice infondatezza della domanda di garanzia, basandolo sulla mancata contestazione dell’eccezione, sollevata dall’assicurazione, intesa a negare la copertura assicurativa per effetto del tardivo pagamento del premio relativo all’annualità di riferimento e della mancata comunicazione del fatturato conseguito nell’anno precedente, sulla cui base avrebbe dovuto essere quantificato il premio per le annualità successive. Così ragionando, secondo la Corte di Cassazione, i Giudici dell’Appello, con un automatismo che la legge processuale non consente, hanno dato per ammesso non solo un fatto storico il tardivo pagamento del premio , ma anche il successivo giudizio critico il difetto di copertura assicurativa che in quanto tale non risponde alla dinamica assertiva di cui all’art. 115, comma 1, c.p.c

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 1 aprile – 17 settembre 2019, n. 23123 Presidente/Relatore Manna Svolgimento del processo S.V.R. proponeva opposizione al decreto col quale il Tribunale di Milano, su ricorso dell’avv. M.C. , gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 16.745,66 a titolo di compenso per molteplici prestazioni professionali, giudiziali e stragiudiziali, in materia condominiale. A sostegno, l’eccessività delle somme pretese, la loro parziale duplicazione e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per colpa professionale dell’avv. M. , cui addebitava il rigetto di una domanda giudiziale. Resisteva in giudizio l’opposta, che chiamava in garanzia la Fondiaria-SAI s.p.a., assicuratrice della responsabilità civile della professionista, per l’ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale. Con sentenza n. 12046/11 il Tribunale di Milano accoglieva solo parzialmente l’opposizione e, revocato il decreto ingiuntivo, condannava S.V.R. al pagamento in favore dell’avv. M. della minor somma di Euro 14.345,66, rigettava la domanda riconvenzionale dell’opponente e pone a carico di lui le spese della parte opposta e della terza chiamata in causa. Tale decisione era parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Milano, che con sentenza n. 3804/14 riduceva ulteriormente la condanna del S.V. ad Euro 12.221,86, con gli accessori di legge nella percentuale in vigore all’atto del pagamento e della fatturazione , condannava l’avv. M. a rifondere alla Fondiaria Sai s.p.a. le spese di primo grado e compensava integralmente fra le parti le spese del giudizio d’appello. Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte distrettuale, pur premettendo la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il chiamante deve rispondere delle spese sostenute dal terzo chiamato solo se la chiamata in causa è del tutto arbitraria, osservava che nella specie la Fondiaria-SAI da un lato si era opposta alla riforma del regolamento delle spese operato dal primo giudice, ma dall’altro, in patente contraddizione, aveva eccepito l’inoperatività della polizza sul rilievo a che questa non coprisse il rimborso ai clienti di quanto pagato dall’assicurato a titolo di competenze professionali, e b che l’assicurata aveva corrisposto in ritardo il premio per l’annualità 2009/2010, avendo omesso di comunicare il proprio fatturato per l’anno precedente, in base al quale andava determinato il premio per le annualità successive. Rilevava, quindi, che a tale eccezione l’avv. M. aveva replicato sostenendo che il cliente non aveva proposto alcuna domanda di restituzione, ma nulla aveva dedotto sulla tardiva regolazione del premio. In tale contesto, proseguiva, la polizza era stata prodotta dalla compagnia assicuratrice in modo incompleto, con soltanto alcune pagine delle condizioni generali di assicurazione, il che non aveva consentito di consultare la clausola 3.8, e considerata la mancanza di replica dell’assicurata sulle omissioni relative al pagamento del premio, non potendosi ritenere giustificata la chiamata in causa non era neppure giustificato porre le spese della parte chiamata in causa a carico del S.V. . La cassazione di tale sentenza è chiesta sia da quest’ultimo, con ricorso affidato a cinque motivi, sia da M.C. , che propone a sua volta sei mezzi d’annullamento. La Unipolsai Assicurazioni s.p.a., risultante dalla fusione tra Unipol Assicurazioni s.p.a. e Fondiaria-SAI s.p.a., resiste con controricorso. Entrambi i ricorrenti hanno notificato rispettivi controricorsi. I ricorsi sono stati avviati alla trattazione camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., inserito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. f , convertito, con modificazioni, in L. n. 197 del 2016. In prossimità dell’adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1. - Col primo motivo del ricorso principale, proposto da S.V.R. , è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 336 c.p.c., comma 1, in relazione al n. 3 recte, 4 dell’art. 360 c.p.c., in quanto la pur parziale riforma della sentenza di primo grado determina il venir meno del capo sulle spese, che è per sua natura dipendente dalle statuizioni di merito. La sentenza impugnata, invece, si è limitata a statuire sulle sole spese d’appello, nulla disponendo in ordine a quelle di primo grado. 2. - Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene parte ricorrente che la sentenza di primo grado revocando il decreto ingiunto aveva liquidato l’importo di Euro 14.345,66 comprensivo di IVA, CPA e spese generali forfettarie, e che la sentenza d’appello, invece di disporre la riduzione proporzionale degli oneri accessori e delle spese forfettarie, ne ha paradossalmente disposto il pagamento di ulteriori in aggiunta alla somma liquidata di Euro 12.221,86. Pertanto, IVA, CPA e spese generali forfettarie avrebbero dovuto essere ricalcolate e diminuite sia proporzionalmente, in funzione della riduzione dei compensi professionali operata nella stessa sentenza d’appello, rispetto ai relativi importi liquidati nel decreto ingiuntivo e nella sentenza di primo grado, sia rispetto ai medesimi importi accessori già compresi, nelle percentuali allora vigenti, nella somma complessiva liquidata e riportata sia nel decreto ingiuntivo sia nella sentenza del Tribunale. Il motivo prosegue con l’esposizione dell’istanza di correzione della sentenza d’appello e dell’ordinanza - reiettiva - della Corte territoriale, e ne trae la conclusione che anche secondo tale ordinanza l’importo di Euro 12.221,86 non coincide con l’imponibile, sicché gli ulteriori accessori devono essere calcolati non su tale importo ma solo sull’imponibile. 3. - Il terzo motivo di ricorso ripropone la medesima censura di cui sopra, ma sotto il profilo della nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte territoriale omesso la pronuncia sulla domanda relativa alla determinazione dei compensi professionali dovuti all’avv. M. , rispetto al decreto ingiuntivo opposto. 4. - Il quarto mezzo d’annullamento deduce la nullità della sentenza o del procedimento per l’omessa pronuncia sulle spese processuali di primo grado, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e art. 134 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, tra il ricorrente e le altre parti processuali. 5. - Il quinto motivo espone la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia sulla domanda dell’avv. M. , la quale aveva domandato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il pagamento della somma di Euro 16.745,66 o di quell’importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre al differenziale dovuto sulla Cassa di previdenza, entrato in vigore dal 1.1.2010, e al differenziale dovuto sull’IVA dall’1.10.2013. 6. - Il primo motivo del ricorso ratione temporis incidentale della M. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., relativamente alla condanna delle spese di primo grado in favore di Unipol-SAI, poiché, respinta la riconvenzionale che S.V. aveva proposto contro l’avv. M. , era il S. a dover essere condannato alle spese verso detta compagnia di assicurazioni. 7. - Col secondo mezzo è lamentata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in ordine alla compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, non ricorrendo la reciproca soccombenza delle parti, atteso che mentre la domanda riconvenzionale del S. è stata respinta, quella principale della M. è stata accolta, sia pure con una minima riduzione rispetto al richiesto. 8. - Il terzo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 167, 183 e 184 c.p.c., in merito alla tardività e novità della proposizione di nuove domande, e la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione e di violazione del divieto di emendatio libelli, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 recte, n. 4 . Sostiene parte ricorrente incidentale che S.V. avrebbe proposto in corso di causa nuove domande intese ad ottenere la restituzione di somme di denaro inerenti a compensi già corrisposti, ma per pratiche diverse da quelle per cui l’avv. M. ha agito in giudizio in via monitoria. 9. - Il quarto motivo allega, accomunate dalla medesima esposizione, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c., per vizio di ultrapetizione, relativamente all’accertamento negativo del credito per l’attività stragiudiziale, e la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sull’onere probatorio relativo alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni riguardanti l’attività stragiudiziale, rispettivamente in rapporto ai nn. 4 e 3 dell’art. 360 c.p.c Sostiene parte ricorrente incidentale che la Corte distrettuale ha effettuato un accertamento negativo di una parte del credito dell’avv. M. per l’attività stragiudiziale, senza che ciò costituisse oggetto nè di domanda di condanna da parte dell’attrice avendo ella agito solo per compensi maturati per l’attività giudiziale , nè di domanda di accertamento negativo ad opera del S.V. . 10. - Il quinto motivo espone la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione al n. 3 recte, 4 dell’art. 360 c.p.c La Corte di merito avrebbe errato nel ritenere non nuova la domanda del S.V. , proposta solo in appello, di pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma di Euro 19.681,93 oggetto della domanda riconvenzionale di lui. 11. - Il sesto motivo allega la nullità della sentenza ex artt. 132 e 161 c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 e all’art. 111 Cost., perché nel ridurre di Euro 900,00 le parcelle dell’avv. M. , decurtando i diritti di vacazione, si è riferito allo specchietto di cui alle pagg. 21-23 dell’atto d’appello, senza tuttavia fornire alcuna ragione che consenta di vagliare l’iter logico sotteso alla decisione, in violazione del principio per cui la motivazione deve permettere di effettuare un controllo penetrante sulla legalità della pronuncia in sede di impugnazione deve essere sufficiente, nel senso che deve contenere le ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione deve essere logica, ossia coerente nelle diverse osservazioni in cui essa si articola, anche in relazione al dispositivo e infine ordinata, in quanto la legge prescrive che nella motivazione debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicate le norme di legge e i principi di diritto applicati . Con la conseguenza, si sostiene, che I a totale mancanza della motivazione è causa di nullità art. 161, comma 1 in quanto non adempie alle finalità che la legge attribuisce alla sentenza stessa . La censura prosegue con la disamina delle note allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, per evidenziare che rispetto al richiesto per consultazioni con il cliente e collazione la sentenza impugnata opera decurtazioni la cui logica non è dato di ripercorrere. 12. - Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Nel limitarsi a provvedere sulle sole spese d’appello, nonostante la riforma parziale della pronuncia di primo grado, la sentenza impugnata disattende l’effetto espansivo interno della riforma, espresso dall’art. 336 c.p.c., comma 1, e non considera il fermo e noto indirizzo di questa Corte suprema secondo cui in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese v. ex multis, Cass. nn. 1775/17, 26985/09, 12963/07 e 12413/03 . 13. - Anche il secondo motivo è fondato. In tanto il giudice di merito non è tenuto a quantificare l’importo degli accessori legali del credito nella specie IVA e CPA , derivandone l’ammontare da una pura operazione aritmetica di maggiorazione percentuale del dovuto, in quanto tale computo sia reso concretamente possibile dalla chiara enunciazione della sorte capitale accertata. Nella specie la sentenza impugnata, pur avendo premesso in narrativa che la decisione di primo grado aveva riconosciuto in favore dell’avv. M. la minor somma di Euro 14.345,66, oltre interessi , così lasciando intendere che detto importo includesse anche gli accessori diversi dagli interessi legali, vi ha poi detratto Euro 1.767,00 per diritti non dovuti e Euro 356,80 per diritti e spese imponibili, del pari non riconosciuti , così pervenendo alla somma di Euro 12.221,86. Alla quale, tuttavia, ha aggiunto gli interessi legali e gli accessori di legge da quantificare sulle somme non ancora pagate nella percentuale in vigore all’atto del pagamento e della relativa fatturazione di talché non è chiaro quale sia la sorte capitale considerata, essendo stata operata la suddetta sottrazione da un somma che comprendeva anche l’IVA e il contributo per la CPA. Così decidendo la Corte territoriale ha operato una falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, comma 1, non coerente cioè col principio che tale norma pone e che la stessa Corte mostra di voler applicare, col risultato di far gravare due volte i predetti accessori riportando a capitale quelli inclusi nell’importo complessivo liquidato dal giudice di primo grado. 14. - L’accoglimento dei suddetti motivi determina l’assorbimento del terzo e del quarto mezzo, aventi ad oggetto le medesime questioni, rispettivamente, del secondo e del primo motivo. 15. - Il quinto motivo è inammissibile per carenza d’interesse. Avendo la censura ad oggetto una domanda della parte avversa, l’odierno ricorrente principale avrebbe dovuto esplicitare le ragioni del proprio interesse a far valere il dedotto vizio di sub-petizione. 16. - Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato. Due i principi di diritto da considerare. Il primo è quello per cui la domanda di garanzia nei confronti del terzo chiamato, essendo funzionale a deviare verso quest’ultimo le conseguenze economiche della soccombenza del chiamante, presuppone necessariamente che sia stata accolta la domanda proposta contro di lui. In difetto, l’esame della domanda di garanzia resta assorbito. Il secondo afferma che le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite cfr., fra le tante, Cass. nn. 23552/11 , anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo Cass. nn. 2492/16 e 19181/03 , e salvo che l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria Cass. nn. 7431/12, 8363/10 e 6514/04 . Coordinando tra loro tali principi, si ottiene che, assorbita la domanda di garanzia per il rigetto della pretesa azionata verso il chiamante, il giudice deve operare una valutazione virtuale della palese arbitrarietà o meno della domanda di garanzia, a stregua di corrette regole di giudizio e, ovviamente, sulla sola base degli atti, senza ulteriore istruzione probatoria. Nella specie, la Corte territoriale, pur avendo premesso in maniera corretta il secondo dei richiamati principi di diritto, ne ha effettuato un’applicazione incoerente, e dunque falsa, lì dove ha espresso non un giudizio di palese arbitrarietà ma di semplice infondatezza della domanda di garanzia, basandolo sulla mancata contestazione dell’eccezione peraltro proposta in via succedanea della Unipol-Sai. Eccezione intesa a negare la copertura assicurativa per effetto del tardivo pagamento del premio relativo all’annualità 2009/2010, e della mancata comunicazione del fatturato conseguito nell’anno precedente, sulla cui base doveva essere quantificato il premio per le annualità successive. Ciò nonostante la Corte d’appello abbia, allo stesso tempo, rilevato la mancata produzione di quella parte delle condizioni generali di assicurazione contenente la clausola punto 3.8 su cui si fondava detta eccezione, della cui prova era onerata la Unipol-SAI a stregua della piana applicazione dell’art. 2697 c.c Così ragionando, la Corte distrettuale, con un automatismo che la legge processuale non consente, ha dato per ammesso non solo un fatto storico tardivo pagamento del premio , ma anche il successivo giudizio critico difetto di copertura assicurativa che in quanto tale non risponde alla dinamica assertiva di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, essendo mediato da altre e non provate circostanze esistenza di una comminatoria contrattuale di esclusione tout court della garanzia per il lamentato difetto di comunicazione o, alternativamente, effettiva insufficienza a termini di contratto del premio pagato rispetto al reale fatturato dell’assicurata . Ne deriva che la Corte milanese ha deciso la domanda di garanzia sulla base di regole di giudizio gli art. 115 c.p.c., comma 1, e art. 2697 c.c. non correttamente applicate e incompatibili con la mera delibazione che le era richiesta per regolare le spese. 17. - Il secondo motivo del ricorso incidentale è assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale. Stabilita la necessità di una valutazione unitaria delle spese in relazione all’esito complessivo della lite, viene automaticamente meno per l’effetto espansivo interno della cassazione parziale, ex art. 336 c.p.c., comma 1, anche l’isolato regolamento delle spese d’appello effettuato dalla Corte distrettuale. 18. - Il terzo motivo è inammissibile per difetto di interesse. Non avendo la Corte milanese accolto alcuna pretesa restitutoria del S.V. , ma solo riconosciuto due pagamenti non contestati e già considerati dal Tribunale v. pag. 11 della sentenza impugnata , con relativo giudicato interno, ogni doglianza sull’esistenza e sulla novità di tale domanda riconvenzionale è priva di decisività. 19. - Anche il quarto motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e fa commistione di concetti eterogenei. Sotto il primo profilo va osservato che la Corte d’appello ha espressamente qualificato come domanda riconvenzionale quella avente ad oggetto gli effettivi compensi spettanti all’avv. M. , indipendentemente dal fatto che l’attività stragiudiziale di lei non fosse, a sua volta, inclusa nella pretesa azionata in monitorio. Quindi la Corte distrettuale ha negato, nello specifico, il diritto dell’avv. M. a compensi stragiudiziali relativi ai medesimi affari trattati in sede giudiziale, ritenendo quelli assorbiti in questi. Sotto il secondo aspetto deve puntualizzarsi a che la domanda riconvenzionale è ammissibile ove dipendente dal titolo nella specie il contratto di prestazione d’opera intellettuale dedotto in giudizio dall’attore art. 36 c.p.c. , ovvero, ritiene la costante giurisprudenza di questa Corte suprema, se sia legata alla domanda principale da un collegamento obiettivo che ne consigli la trattazione congiunta v. per tutte, Cass. n. 27564/11 b che la domanda di accertamento negativo è altro rispetto a quanto mostra di opinare la ricorrente incidentale, poiché si realizza solo nelle ben diverse ipotesi di cui agli artt. 181 cpv., 290 e 306 c.p.c., allorquando è il convenuto a chiedere che il processo prosegua affinché sia accertata negativamente la pretesa dell’attore che, invece, di quel processo voglia disfarsi. 20. - Il quinto motivo è inammissibile per evidente difetto di interesse, atteso che a parte l’accertata non debenza di compensi per l’attività stragiudiziale la domanda riconvenzionale è stata respinta nel merito, e dunque non v’è ragione di stabilire se e quale sua componente accessoria di condanna fosse o non ammissibile in rito. 21. - Il sesto motivo del ricorso incidentale, infine, è inammissibile. Benché intitolato sub art. 360 c.p.c., n. 4 come nullità della sentenza, il mezzo nella sua effettiva esposizione mal cela il tentativo della parte di censurare la sufficienza motivazionale al riparo dei limiti imposti dal nuovo n. 5 del predetto articolo norma che la doglianza, per come esposta, non vale a eludere. Come precisato dalla nota pronuncia n. 8053/14 delle S.U. di questa Corte, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Ipotesi, queste ultime, nessuna delle quali si invera a danno della sentenza impugnata, visto che parte ricorrente non solo lamenta una motivazione insufficiente e non già omessa, ma altresì pretende di dimostrare tale difetto mediante il riferimento alla propria documentazione prodotta in particolare la nota n. 25 . 22. - Sulla base delle considerazioni fin qui svolte entrambi i ricorsi vanno accolti nei limiti indicati, e la sentenza impugnata va cassata in relazione ai soli motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che nel decidere la controversia provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, respinti o assorbiti tutti gli altri mezzi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai soli motivi accolti con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che provvederà anche sulle spese di cassazione.