Opposizione a decreto ingiuntivo: chi deve esperire il tentativo obbligatorio di mediazione?

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione spetta alla parte opponente, in quanto l’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 deve essere inteso in conformità al principio della ragionevole durata del processo.

Sul punto torna la Corte di Cassazione con ordinanza n. 23003/19, depositata il 16 settembre. Il caso. La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava improcedibile l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca, per mancato esperimento nel termine assegnato della mediazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 28/2010. Avverso tale sentenza la ricorrente propone ricorso per cassazione deducendo violazione del succitato art. 5 per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione nell’ipotesi di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo gravi sull’opponente e non sull’opposto, con la conseguenza che il suo mancato esperimento nei termini comporta l’improcedibilità dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il tentativo obbligatorio di mediazione. Tale pronuncia dei giudici d’appello risulta conforme al principio secondo cui, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione spetta alla parte opponente posto che l’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 deve essere inteso in conformità al principio della ragionevole durata del processo. Essendo, dunque, il tentativo obbligatorio di mediazione legato a livello strutturale ad un processo fondato sul contraddittorio, grava sulla parte che promuove il giudizio stesso l’onere di assolvere tale condizione di procedibilità. Sulla base di dette considerazioni e contrariamente a quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, la cosiddetta logica del contraddittorio viene effettivamente garantita assicurando al destinatario dell’ingiunzione la possibilità di definire la controversia, in via extragiudiziale, nella fase del giudizio di merito instaurato a seguito dell’opposizione. Il Supremo Collegio rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 4 giugno – 16 settembre 2019, n. 23003 Presidente Scaldaferri – Relatore Nazzicone Rilevato in fatto - che è stato proposto ricorso, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino 31 luglio 2017, la quale, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato improcedibile, per mancato esperimento nel termine assegnato della mediazione D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, l’opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso in favore della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù - che Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù si difende con controricorso. Ritenuto in diritto - che l’unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, per avere la corte erroneamente ritenuto che l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, in caso di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, gravi sull’opponente piuttosto che sull’opposto, con la conseguenza che il suo mancato esperimento nei termini causa l’improcedibilità dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e comunque tale onere resta soggetto all’evenienza che venga domandata la provvisoria esecuzione del decreto o la sospensione di essa - che il motivo è manifestamente infondato - che la statuizione della corte di merito risulta essere conforme al principio secondo cui in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione sulla parte opponente poiché il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, deve essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre Cass. n. 24629/2015 - che, in fatti, la peculiarità del procedimento monitorio, consente di collegare la procedibilità dell’azione alla formale introduzione del giudizio di merito - mediante la notifica dell’atto di opposizione -, piuttosto che alla introduzione della lite - mediante la notifica del ricorso e del provvedimento monitorio -, soluzione che, da un lato, appare funzionale alla logica deflattiva del processo cui tende il meccanismo conciliativo, come questa Corte ha già affermato, in quanto è con l’atto di opposizione - e non anche con il ricorso monitorio - che la parte interessata intende accedere al giudizio ordinario di cognizione Cfr. - Corte cass. Sez. 3, Sent. n. 24629 del 03/1212015 , e dall’altro, risponde alla peculiare struttura del procedimento monitorio che, nella fase sommaria, volta a conseguire agevolmente una definizione della lite senza giudizio di merito, non richiede la instaurazione di un contraddittorio, invece previsto dalla procedura conciliativa che, pertanto, se applicata anticipatamente al momento della proposizione del ricorso monitorio ex art. 633 c.p.c., priverebbe di utilità tale fase” Cass. n. 25611/2016, sia pure in obiter dictum - che, in altri termini, essendo il tentativo obbligatorio di mediazione strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio in tal senso, relativamente alla procedura conciliativa obbligatoria di cui all’oggi abrogato art. 412-bis c.p.c., Corte Cost. n. 376/2000 , grava sulla parte che promuove un simile giudizio l’onere di assolvere tale condizione di procedibilità - che nel procedimento monitorio un processo fondato sul contraddittorio, ossia il giudizio di cognizione ordinaria, consegue solo all’eventuale opposizione dell’ingiunto pertanto, spetta a quest’ultimo - e sempre a condizione che sia domandata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo o la sospensione della stessa come nella specie appunto è avvenuto cfr. la narrativa del processo, p. 4 della decisione impugnata - l’esperimento nei termini del tentativo obbligatorio di mediazione, essendo nel suo interesse definire alternativamente il giudizio da ciò logicamente consegue che, in caso di mancato assolvimento di tale condizione di procedibilità, sarà la sua azione proposta sotto forma di opposizione a rimanere travolta dalla declaratoria di improcedibilità - che, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, la logica del contraddittorio p. 12 del ricorso viene adeguatamente garantita proprio assicurando al destinatario della ingiunzione la possibilità di definire in via extragiudiziaria la controversia nella fase del giudizio di merito instaurato a seguito di opposizione la cui proposizione è soggetta a termine perentorio che, in difetto di espressa norma di legge, non viene ad essere sospeso dalla proposizione della istanza di mediazione divenendo definitivo ed irrevocabile il decreto di condanna in caso di omessa attivazione dell’opponente - che la condanna alle spese segue la regola della soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della parte costituita, delle spese di lite, liquidate in Euro 3.300,00 di cui Euro 100 per esborsi , oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.