Mancata ammissione della prova testimoniale in appello e ricorso per cassazione

Il ricorrente in sede di legittimità non può lamentarsi della mancata ammissione della prova testimoniale se non dimostra di aver formulato in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice d’appello la relativa richiesta di ammissione già proposta in primo grado ma esclusa per superfluità.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22883/19, depositata il 13 settembre, decidendo sul ricorso avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Napoli che aveva rigettato l’originaria domanda di accertamento di inadempimento contrattuale, in relazione all’esecuzione di un contratto di appalto pubblico. Mancata ammissione delle prove. Ferma restando l’inammissibilità delle censure relative al merito della causa e all’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, il Collegio affronta la questione relativa alla mancata ammissione delle prove testimoniali che il ricorrente aveva articolato in primo grado, prova riproposta anche in secondo grado ma non ammessa per superfluità. La censura non trova accoglimento in quanto parte ricorrente ha omesso di riprodurre direttamente o indirettamente, con precisazione della parte dell’atto di appello in cui si troverebbe tale riproduzione, il contenuto dell’atto con cui è stata riproposta la prova testimoniale. In conclusione, precisano gli Ermellini, in mancanza di dimostrazione del mantenimento della richiesta di prova testimoniale in sede di precisazione delle conclusione, al giudice dell’appello non può essere rimproverato di non aver ammesso la prova. Riprendendo le parole della Suprema Corte, qualora il giudice di primo grado non abbia ammesso una prova per testi reputandola superflua, la parte che l’aveva dedotta e che è vittoriosa in primo grado, ove abbia riproposto in appello la prova e l’esito dell’appello le sia sfavorevole con la relativa sentenza, non può lamentarsi in sede di legittimità della mancata ammissione della prova se non dimostri di avere formulato in sede di precisazione della conclusioni davanti al giudice d’appello la richiesta di ammissione della prova testimoniale già riproposta . Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 11 giugno – 13 settembre 2019, n. 22883 Presidente Amendola – Relatore Frasca Rilevato che 1. La C.E.M. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro D.D.G. , avverso la sentenza del 12 luglio 2017, con la quale la Corte d’Appello di Napoli - in accoglimento del primo motivo di appello del D.D. ed in riforma della sentenza resa in prime cure inter partes dal Tribunale di Napoli nel luglio del 2009, previo assorbimento degli altri motivi dell’appello e dell’appello incidentale di essa ricorrente - ha rigettato la domanda proposta da quest’ultimo nell’aprile del 2004 per ottenere l’accertamento del suo inadempimento contrattuale, quale suo procuratore generale e quale direttore tecnico in relazione alla vicenda relativa all’esecuzione di un contratto di appalto con il Comune di Andora, nonché la condanna del medesimo al risarcimento dei danni nella misura di Euro 172.958,72 per danno emergente e dell’importo pari all’utile che la CEM avrebbe potuto realizzare dall’affare a titolo di lucro cessante, ovvero della somma maggiore o minore accertanda ed al rendimento del conto della sua gestione nella doppia veste attribuitagli. 2. Il tribunale partenopeo, sulla base delle sole risultanze documentali e ritenendo irrilevante la prova testimoniale dedotta dall’attrice, con la sua sentenza aveva riconosciuto in capo al D.D. la qualità di direttore tecnico di cantiere quanto all’indicato appalto e lo condannava in parziale accoglimento nel quantum della domanda, al pagamento della somma di Euro 109.158,33. Investita dell’appello principale del D.D. e di quello incidentale della CEM, la corte napoletana disponeva c.t.u. e, quindi, pronunciava la sentenza qui impugnata. 3. Al ricorso per cassazione ha resistito con controricorso il D.D. . 4. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 e, in vista dell’adunanza della Corte, non sono state depositate conclusioni del Pubblico Ministero, nè memorie delle parti. Considerato che 1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta Nullità della sentenza per illogicità, contraddittorietà e contrasto irriducibile di affermazioni in relazione all’art. 132 n. 4 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Il motivo si articola dalla pagina 21 sino alla metà della pagina 44. Nella illustrazione non si argomenta la censura denunciata nella intestazione nei termini indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, ma, in realtà si procede ad una critica di essa, peraltro evocata in alcuni passi, con riguardo all’apprezzamento di varie risultanze degli atti e della c.t.u. espletata in appello e, dunque delle risultanze probatorie, al fine di prospettare una diversa ricostruzione della quaestio facti relativa alla posizione del D.D. . 1.1. In tal modo, il contenuto argomentativo, basato non già sulla sola motivazione della sentenza per evidenziarvi intrinseche illogicità, contraddittorietà e contrasto irriducibile di affermazioni , ma sul confronto di essa con le cennate risultanze ed un loro diverso apprezzamento, palesa in modo manifesto che l’effettiva struttura del motivo è, in realtà, riconducibile al paradigma del vecchio n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e, dunque, ad un vizio che non risulta più denunciatile. Il motivo non è dunque ammissibile, in quanto ciò che vi si deduce esula dal contenuto che al detto paradigma hanno attribuito Cass. sez un. 8053 e 8054 del 2014, secondo le quali La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia . Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività , fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.”. Nel solco di dette decisioni già Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881, ha ulteriormente rilevato che da un lato, il sindacato sulla motivazione è ormai ristretto ai casi di inesistenza della motivazione in sé, cioè alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , alla motivazione apparente , al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili , alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile dall’altro lato, il controllo previsto dal nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza rilevanza del dato testuale o dagli atti processuali rilevanza anche del dato extratestuale , che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti. . A maggior ragione dopo una tale novella legislativa resta fermo il principio, già del tutto consolidato e com’è ormai ribadito da giurisprudenza tralaticia dell’esclusione del potere di questa Corte di legittimità di riesaminare il merito della causa, essendo ad essa consentito, di converso, il solo controllo - sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto - delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove e la relativa significazione , controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione salvo i casi di prove c. d. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile sicché sarebbe inammissibile perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità una nuova valutazione di risultanze di fatto ormai cristallizzate quoad effectum sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, non potendo darsi corso ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello - non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità. In particolare, opera il principio di diritto secondo cui Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio , nè in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Cass., n. 11892 del 216, seguita da numerose conformi . 1.2. Poiché l’illustrazione del motivo non si articola con i contenuti indicati dalle Sezioni Unite, il motivo è, per ciò solo, inammissibile. 1.3. Tanto non esime, sebbene solo ad abundantiam, dal rilevare che il motivo è anche inosservante dell’onere dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sia quanto alla localizzazione in questo giudizio di legittimità del ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. su cui si fonda, sia della c.t.u. la cui condivisione da parte della sentenza impugnata critica. Riguardo ad essa non dice di averne prodotto copia e nemmeno dice ai fini dell’osservanza dell’art. 366, n. 6 - di voler fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo d’ufficio della corte d’appello, come ammette, ma per esentare il ricorrente dall’onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011. 2. Con un secondo motivo si prospetta Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, art. 360 c.p.c., n. 5, nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa motivazione con riferimento agli artt. 115, 116 e 356 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 3, nonché omessa e/inesistente motivazione, artt. 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 356 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 4 . 2.1. L’illustrazione del motivo - che procede dalla metà della pagina 44 sino alla metà della pagina 53 - si risolve in una manifestazione di dissenso dalla valutazione delle emergenze probatorie documentali ed in una sollecitazione a valutarle diversamente in funzione di una critica alle conclusioni della c.t.u. fatte proprie dalla sentenza impugnata. Ne segue che il motivo difetta di quanto corrisponde secondo la già evocata giurisprudenza delle Sezioni Unite al paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5. 2.2. Non corrisponde a maggior ragione alla sostanza della censura di violazione dell’art. 132, n. 4, peraltro nemmeno evocato nella illustrazione. 2.3. Inoltre, in disparte che gli artt. 115 e 116 nemmeno vengono evocati nella illustrazione, si rileva che Cass., Sez. Un. 16598, nella motivazione non massimata ha pienamente avallato i principi di diritto affermati da Cass. n. 11892 del 2016, già citata, statuendo che per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c. , mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla valutazione delle prove Cass. n. 11892 del 2016 . 2.4. Nella parte finale della illustrazione il motivo si duole che la corte territoriale non abbia ammesso le prove testimoniali che la ricorrente aveva articolato in primo grado al fine di superare i dubbi sulla posizione rivestita dal D.D. . Detta prova - i cui capitoli vengono trascritti - si assume dedotta in primo grado e riproposta in secondo grado, in quanto, si dice, non era stata ammessa per superfluità dal tribunale. La censura, evidentemente riconducibile - ancorché non lo si dica all’indicata violazione dell’art. 356 c.p.c., non può trovare accoglimento parte ricorrente omette di riprodurre direttamente o indirettamente, con precisazione della parte dell’atto di appello nella quale troverebbe corrispondenza l’indiretta riproduzione, il contenuto dell’atto di appello in cui aveva riproposto la prova testimoniale. In tale modo il motivo viola l’art. 366 c.p.c., n. 6. Non solo si omette di precisare, dato che si assume che il giudice d’appello, se non fosse stato convinto della prospettazione della CEC all’esito della c.t.u., avrebbe potuto dare corso alla prova ed ammetterla, di dire se all’esito dell’istruzione disposta in appello con l’espletamento della c.t.u. le cui conclusioni assume negli altri motivi di avere criticato e comunque in sede di precisazione delle conclusioni si era richiesta l’ammissione della prova per testi. La sentenza nulla dice al riguardo. Ne consegue che, in mancanza di dimostrazione del mantenimento della richiesta di prova testimoniale in sede di precisazione delle conclusioni, al giudice d’appello non può essere imputato di non avere ammesso la prova. Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente qualora il giudice di primo grado non abbia ammesso una prova per testi reputandola superflua, la parte che l’aveva dedotta e che è vittoriosa in primo grado, ove abbia riproposto in appello la prova e l’esito dell’appello le sia sfavorevole con la relativa sentenza, non può lamentarsi in sede di legittimità della mancata ammissione della prova se non dimostri di avere formulato in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice d’appello la richiesta dei ammissione della prova testimoniale già riproposta. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 1218, 1223, 1292 e 1294 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 . Si assume che, poiché la Corte d’Appello sarebbe pervenuta alla conclusione che il D.D. aveva rivestito la carica di direttore tecnico non in via esclusiva, ma insieme all’ingegner S. , avrebbe dovuto ritenerlo solidalmente responsabile insieme al medesimo. 3.1. Il motivo è privo di fondamento, in quanto non si correla all’effettiva motivazione della sentenza impugnata. Essa, nello scrutinare il significato delle pretese ammissioni che il primo giudice aveva ritenuto esistenti nel ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. ha detto effettivamente che esse non potevano suffragare la conclusione che il D.D. fosse il direttore tecnico del cantiere di Andora o che lo fosse quantomeno in via esclusiva, così adombrano la possibilità che ricorresse questa seconda ipotesi. Senonché, ha poi, sempre a pagina 6, detto che non risultava decisivo verificare che il D.D. fosse direttore tecnico o direttore tecnico di cantiere, in quanto era necessario verificare se allo stesso fosse affidata la gestione del cantiere e le relative scelte decisionali ed ha, poi concluso, con la motivazione successiva fino alla pagina 8 che la CEM non lo aveva provato. 4. Conclusivamente il ricorso è rigettato. 5. Le spese, tenuto conto del regime dell’art. 92 operante con riferimento all’introduzione del giudizio in primo grado, avvenuta nel 2004, e considerato l’esito opposto dei gradi di merito, possono compensarsi in ciò ravvisandosi giusti motivi. Tenuto conto che il dispositivo della presente decisione è di rigetto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto che giustifica la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bis del citato art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto che il presente dispositivo giustifica la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bis del citato art. 13.