Come sanare il vizio di nullità (e non di inesistenza) della notificazione dell’atto di appello

Si ritiene nulla e non inesistente la notifica dell’atto di appello effettuata presso il procuratore domiciliatario costituito nel primo grado di giudizio, anziché presso il nuovo difensore che lo aveva sostituito nel corso della causa. In che modo sanare tale vizio di nullità della notificazione?

Sul tema la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 21704/19, depositata il 26 agosto. La vicenda processuale. Il Tribunale, pronunciandosi su una richiesta di pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo per il saldo del prezzo per l’esecuzione di un contratto di appalto nei confronti di un Condominio, che formulava a sua volta domanda per il pagamento di un ingente importo necessario per l’eliminazione dei vizi riscontrati nelle opere realizzate, condannava la società attrice a corrispondere al Condominio convenuto la somma di circa 35.000 euro per la ragione dedotta in giudizio. La Corte d’Appello, adita in secondo grado, individuava la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello per difetto di notifica sollevata dal Condominio. Questo perché nel corso del giudizio di primo grado si era costituito, in sostituzione del primo, un nuovo difensore del Condominio con l’elezione di un nuovo domicilio e l’avvenuta notifica dell’atto di appello presso il domicilio eletto dal precedente difensore si sarebbe dovuta considerare inesistente con conseguente inammissibilità del gravame. Intervengono così, sul punto, i Giudici di legittimità. La validità della notificazione dell’atto di appello. Occorre in primis affermare che, pur se l’atto di appello era stato notificato nel domicilio eletto dal precedente difensore costituito, esso comunque è stato ricevuto e conosciuto dall’appellato Condominio, che si è costituito e difeso nel giudizio di secondo grado. È dunque intervenuta la sanatoria del vizio di notificazione, posto che la notifica dell’atto di appello ha raggiunto il suo scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., essendosi ritualmente costituito il Condominio appellato nel giudizio di secondo grado, difendendosi anche nel merito. Atteso che il luogo in cui la notificazione dell’atto di impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, da ciò deriva che i vizi relativi alla sua individuazione ricadono nell’ambito della nullità dell’atto stesso, come tale sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, dopo la costituzione della parte destinataria dell’impugnazione. Definitivamente pronunciando la S.C. accoglie così il motivo di ricorso con cassazione e rinvio alla competente Corte territoriale della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 maggio – 26 agosto 2019, n. 21704 Presidente Campanile – Relatore Carrato Fatti di causa Con sentenza n. 146/2010, il Tribunale di Monza, pronunciando sulla domanda di pagamento dell’importo di Euro 36.680,90, richiesto a titolo di corrispettivo per il saldo del prezzo dovuto per l’esecuzione di un contratto di appalto nei confronti del Condominio omissis sito in omissis , che formulava - a sua volta - domanda riconvenzionale per il pagamento dell’importo di Euro 150.000,00 necessario per l’eliminazione dei vizi riscontrati nelle opere realizzate, accoglieva per quanto di ragione quest’ultima domanda avanzata in via riconvenzionale e, per l’effetto, previa parziale compensazione tra i rispettivi crediti delle parti, condannava la società attrice a corrispondere al convenuto Condominio la somma di Euro 35.368,16, oltre interessi legali, per la ragione dedotta in giudizio. Decidendo sull’appello formulato dalla Edil Donato & amp c. s.n.c. e nella costituzione dell’appellato Condominio, che eccepiva, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di notifica, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2781/2014 depositata il 17 luglio 2014 , ravvisava la fondatezza della suddetta eccezione pregiudiziale processuale e, per l’effetto, dichiarava l’inammissibilità del gravame. A fondamento dell’adottata decisione la Corte territoriale riteneva che, poiché nel corso del giudizio di primo grado si era costituito in sostituzione del primo un nuovo difensore nell’interesse del Condominio omissis con l’elezione di un nuovo e, quindi diverso domicilio circostanza della quale la Edil Donato & amp c. s.n.c. aveva avuto cognizione durante lo svolgimento del giudizio di prime cure , l’avvenuta notificazione dell’atto di appello presso il domicilio eletto dal precedente difensore costituito si sarebbe dovuta considerare inesistente, donde la declaratoria di inammissibilità del gravame. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la Edil Donato & amp c. s.n.c., al quale ha resistito con controricorso il Condominio omissis . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto - in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - la nullità della sentenza della Corte di appello di Milano n. 2781/2014 e del procedimento per violazione degli artt. 170, 330 e 85 c.p.c., denunciando l’illegittimità della dichiarazione di inammissibilità dell’appello pronunciata sul presupposto della ritenuta inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado siccome effettuata presso il domicilio del precedente difensore costituito in primo grado per conto dell’appellato Condominio, poi sostituto da altro difensore nel corso del medesimo grado giudizio, con elezione di un nuovo domicilio. 2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - la nullità dell’impugnata sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 156, 160, 170 e 330 c.p.c., lamentando la stessa illegittimità della pronuncia di inammissibilità del gravame siccome dichiarata nonostante l’appellato Condominio si fosse ritualmente costituito nel giudizio di secondo grado, così sanando il vizio di notificazione dell’atto di appello, che avrebbe dovuto, in ogni caso, essere qualificato come vizio di nullità e non di inesistenza. 3. Rileva il collegio che è fondato il secondo motivo del ricorso, il cui esame assume una valenza, sul piano della preliminarità logico-giuridica, preponderante rispetto al primo, derivando dalla sua fondatezza l’assorbimento di ogni altra questione. In punto di fatto risulta incontestata la circostanza che il nuovo difensore del Condominio si era costituito - in sostituzione del precedente e non in aggiunta nel corso del giudizio di primo grado con comparsa di costituzione depositata in data 24 settembre 2008 previa rinuncia fuori udienza del precedente difensore , con conferimento di relativa procura ed elezione di nuovo domicilio. Tuttavia, è altrettanto pacifico che l’atto di appello, pur essendo stato notificato - ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, - presso il domicilio eletto dal precedente difensore del Condominio costituito per esso al momento dell’introduzione del giudizio in primo grado , è stato ricevuto - e, quindi, conosciuto - dall’appellato Condominio, che si è costituito nel giudizio di secondo grado e che, oltre a formulare l’eccezione di inammissibilità del gravame, si è pure difeso sul merito del gravame concludendo, all’esito del giudizio di appello, anche per il rigetto dell’impugnazione, come si evince dal foglio di precisazioni delle conclusioni allegato alla stessa sentenza della Corte di appello di Milano, qui impugnata . Sulla base di questi indiscussi accertamenti fattuali, è da ritenersi palesemente degna di accoglimento la seconda censura proposta trovando univocamente applicazione il principio dell’operatività dell’intervenuta sanatoria del vizio della notificazione riconducibile, invero, ad un’ipotesi idi nullità e non di inesistenza , avendo la notificazione dell’atto di appello - ancorché eseguita presso il domicilio designato dal precedente difensore, poi sostituito dal nuovo con elezione di diverso domicilio - raggiunto il suo scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, essendosi il Condominio appellato ritualmente costituito nel giudizio di secondo grado, difendendosi anche nel merito. Devono, al riguardo, ribadirsi i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte ai quali dovrà uniformarsi il giudice di rinvio secondo cui - per un verso, la notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità, con la conseguenza che è ritenersi nulla e non inesistente la notificazione dell’atto di appello effettuata come verificatosi nella fattispecie - presso il procuratore domiciliatario costituito nella prima fase del primo grado di giudizio, anziché presso il nuovo difensore che lo aveva sostituito in corso di causa cfr. Cass., in modo specifico, n. 6470/2011, nonché, in generale, Cass. n. 17555/2006 e Cass. n. 16759/2011 - per altro verso, il luogo in cui la notificazione dell’atto di impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc , per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte destinataria dell’impugnazione v. Cass. SU n. 14916/2016 . 4. In definitiva, per le spiegate ragioni, deve essere accolto il secondo motivo del ricorso con assorbimento del primo. Ne consegue la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Milano che, oltre a conformarsi agli enunciati principi, provvederà, anche a regolare le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.