Valida la notifica presso lo studio legale con consegna a persona dichiaratasi incaricato alla ricezione degli atti

La notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte è validamente eseguita tramite la consegna, nello studio, di copia dell’atto ad un soggetto dichiaratosi incaricato alla ricezione degli atti laddove lo stesso abbia in ogni modo ricevuto l’atto senza riserva alcuna.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione ordinanza n. 21643/19, depositata il 23 agosto nell’ambito di una controversia tra un’impresa edile ed un Condominio relativa alla risoluzione di un contratto di appalto per inadempimento. Prima di analizzare i motivi del ricorso, gli Ermellini hanno sottolineato la pregiudizialità dell’eccezione sollevata dal controricorrente che lamenta l’inammissibilità del ricorso per tardività, dovendosi ritenere validamente effettuata la notifica della sentenza impugnata al procuratore costituito del Condominio tramite consegna a mani presso il suo studio. La notifica a mani di soggetto incaricato. La Corte ritiene fondata la censura in quanto la notificazione della sentenza impugnata era stata effettivamente eseguita presso il procuratore domiciliatario del Condominio con consegna da parte dell’ufficiale giudiziario di copia dell’atto a mani di soggetto incaricato alla ricezione degli atti”. In relazione a quest’ultimo, si tratta di una qualificazione assistita da fede pubblica fino a querela di falso unicamente quanto alla dichiarazione resa, in tal senso, dal consegnatario, e non quanto al contenuto della dichiarazione stessa . Ed infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte si intende comunque validamente eseguita con la consegna, nello studio, di copia dell’atto ad un soggetto dichiaratosi incaricato alla ricezione degli atti” ove lo stesso, come nella specie risulta verificatosi, abbia in ogni modo ricevuto l’atto senza riserva alcuna . L’art. 139, comma 2, c.p.c. infatti comprende tra i possibili consegnatari l’addetto all’ufficio del destinatario in virtù di una mera comunanza di rapporti che faccia presumere che egli porterà a conoscenza del destinatario l’atto ricevuto a prescindere da un vincolo di dipendenza, subordinazione o apposita preordinazione o convivenza. Il destinatario della notificazione ha comunque la possibilità di dimostrare l’inesistenza di qualsivoglia relazione con il soggetto che abbia ritirato la copia e la causalità della sua presenza presso lo studio. Non avendo nel caso di specie il difensore domiciliatario fornito adeguata motivazione, il ricorso viene rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 14 maggio – 23 agosto 2019, n. 21643 Presidente Manna – Relatore Bellini Fatti di causa Con atto di citazione notificato il 23.1.1996 il geom. A.V. , quale titolare dell’omonima impresa edile, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Avellino il CONDOMINIO di omissis per sentire 1 dichiarare risolto per inadempimento del convenuto Condominio il contratto stipulato inter partes in data 5.3.1992 con cui il Condominio gli aveva appaltato lavori di ricostruzione post-sismica dei predetti fabbricati 2 condannare il Condominio al pagamento delle somme specificate, oltre svalutazione e ulteriori interessi 3 condannare il Condominio al pagamento del corrispettivo dovuto per gli altri lavori eseguiti e non contabilizzati, con relativa rivalutazione e interessi 4 condannare il Condominio al pagamento della somma dovuta quale percentuale del 50% degli accolli spese dovuti dai condomini ancora morosi, con rivalutazione e ulteriori interessi 5 condannare il Condominio al risarcimento dei danni derivati, specie per mancato utile, dalla risoluzione del contratto d’appalto, nonché dal ritardato pagamento dei lavori eseguiti. Con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio il Condominio, il quale contestava la domanda assumendo che l’attore non aveva diritto di sospendere i lavori e di chiedere la risoluzione del contratto e formulava domanda riconvenzionale, chiedendo di dichiarare risolto il contratto per grave ed esclusiva colpa dell’appaltatore condannandolo al pagamento della penale convenuta, con interessi legali e vittoria di spese di giudizio. Il Condominio provvedeva a chiamare in causa l’ing. FU.CA. , il quale, nel costituirsi, eccepiva, in via preliminare, la nullità dell’atto di citazione per chiamata in causa per assoluta genericità e indeterminatezza dei requisiti previsti nell’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4 negava di aver eseguito male o in ritardo alcuna attività di sua competenza e concludeva per il rigetto delle domande perché inammissibili, infondate e sfornite di prova con vittoria di spese di giudizio. Nel corso del giudizio si costituivano quali eredi dell’ing. Fu. , C.C. , F.P. , F.D. , F.C. . Con sentenza n. 1204/2009, depositata in data 6.7.2009, il Tribunale di Avellino dichiarava risolto alla data del 23.3.1994, per grave inadempimento del committente, il contratto d’appalto del 5.3.1992, stipulato tra il medesimo e A.V. condannava il Condominio al pagamento in favore dell’attore, a titolo di corrispettivo del contratto di appalto e del lavori extracontrattuali eseguiti, della somma di Euro 118.102,09 Lire 228.667.537 , oltre IVA e interessi legali condannava il Condominio, in solido con ognuno degli eredi di Fu.Ca. , al pagamento, a titolo di risarcimento danni per illecito contrattuale, della somma di Euro 168.645,12, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo condannava il Condominio alla restituzione in favore dell’attore della somma di Euro 10.899,59, oltre interessi legali dal 23.1.1996 fino al soddisfo rigettava le domande proposte dal Condominio condannava, in solido tra loro, il Condominio nonché gli eredi di Fu.Ca. a rimborsare all’attore le spese di lite e di CTU. Contro tale sentenza proponeva appello il Condominio chiedendo la revoca della sentenza impugnata. C.C. , F.P. , F.D. e F.C. proponevano appello autonomo chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare la nullità dell’atto di chiamata in causa in quanto generico e indeterminato. A.V. contestava le avverse impugnazioni e proponeva appello incidentale. Riuniti i due procedimenti, con sentenza n. 2500/2014, depositata in data 4.6.2014, la Corte d’Appello di Napoli, nel testo successivamente corretto, accoglieva parzialmente l’appello dichiarando la carenza di legittimazione passiva del Condominio in ordine alla domanda di pagamento dei lavori previsti nel contratto di appalto, contabilizzati ed eseguiti, e di quelli non contabilizzati ed eseguiti, ma tutti non pagati, revocando la condanna del Condominio al pagamento dell’importo di Euro 118.102,09, oltre IVA e interessi rigettava l’appello proposto dagli eredi dell’ing. Fu. , condannandoli in solido con il Condominio al pagamento dei 2/3 delle spese di lite dei due gradi di giudizio. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Condominio sulla base di 3 motivi resiste A.V. nonché C.C. , F.P. , D. e C. con rispettivi controricorsi. Il Condominio ha presentato nota di deposito documenti ex art. 372 c.p.c. e memoria illustrativa A.V. ha, a sua volta, depositato memoria difensiva. Ragioni della decisione 1. - Pregiudizialmente va esaminata l’eccezione sollevata nel controricorso dall’A. , il quale deducè l’inammissibilità del ricorso, in quanto la sentenza impugnata era stata notificata al procuratore costituito del Condominio, ex artt. 285 e 326 c.p.c., in data 2.12.2014, presso il domicilio eletto in Napoli nel grado di appello. Di conseguenza il termine per la proposizione del ricorso scadeva il 31.1.2015, mentre il Condominio notificava il ricorso solo il 17.7.2015. E rileva che la sentenza era stata contemporaneamente notificata anche ai difensori dei F. -C. nel domicilio eletto a Napoli. 1.1. - L’eccezione è fondata. 1.2. - Va premesso che, nella specie, la notificazione della sentenza impugnata da parte dell’A. , risulta effettivamente eseguita nella indicata data del 2.12.2014 presso il procuratore domiciliatario del Condominio di omissis , con la consegna ad opera dell’ufficiale giudiziario di copia dell’atto a mani di soggetto incaricato alla ricezione degli atti . Tale qualificazione del ricevente deve ritenersi assistita da fede pubblica fino a querela di falso che, peraltro, la parte destinataria non ha inteso proporre unicamente quanto alla dichiarazione resa, in tal senso, dal consegnatario, e non quanto al contenuto della dichiarazione stessa non consistendo, nella specie, la qualità di incaricato alla ricezione come un fatto avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale o da questi compiuto, sicché esso giustifica soltanto una presunzione iuris tantum dei rapporti tra ricevente e destinatario arg. da Cass. n. 6906 del 2001 Cass. n. 21817 del 2012 Cass. n. 8537 del 2018 . Orbene, secondo consolidato orientamento di questa Corte, la notifica2ione presso il prouratore domiciliatario della parte si intende comunque validamente eseguita con la consegna, nello studio, di copia dell’atto ad un soggetto dichiaratosi incaricato alla ricezione degli atti ove lo stesso, come nella specie risulta verificatosi, abbia in ogni modo ricevuto l’atto senza riserva alcuna. Ciò perché, quando l’art. 139 c.p.c., comma 2, include, fra i possibili consegnatari, l’addetto all’ufficio del destinatario, richiede unicamente una situazione di comunanza di rapporti, che, faccia presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, senza comportare necessariamente un vincolo di dipendenza, di subordinazione, di apposita preordinazione o di convivenza Cass. n. 8537 del 2018, cit. . 1.3. - Spetta, piuttosto, al destinatario della notificazione dimostrare l’inesistenza di qualsivoglia relazione con il soggetto che abbia ritirato la copia e la casualità della presenza del consegnatario presso lo studio del medesimo destinatario della notificazione Cass. sez. un. 14792 del 2005 Cass. n. 24502 del 2013 Cass. n. 4580 del 2014 . A tal fine, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., il difensore del Condominio ha depositato, in data 11.12.2015, copia fax di riscontro dell’avvocato domiciliatario in data 11.11.2015, in cui il professionista gli significava che il sig. L.M. , nato a il e residente a , che ha ricevuto in data 4.12.2014 la notifica della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2500/2014 non è un avvocato, non è laureato in legge non è delegato alla ricezione degli atti del mio studio , nè ha rapporto di lavoro con il sottoscritto . Ma anche a prescindere dalla ammissibilità della allegazione di un siffatto documento e della sua valenza probatoria, in quanto contenente una mera e informale dichiarazione da parte del domiciliatario , va ritenuto che tali affermazioni come anche relativamente agli altri due documenti depositati siano comunque inidonee a superare le suddette citate presunzioni di ritualità della notifica, non emergendo alcun riferimento - pur essendo dimostrata la consoscenza del soggetto in questione - alla ragione per cui lo stesso fosse presente nello studio professionale ed avesse ricevuto la notifica nella affermata qualità, senza farne partecipe il professionista domiciliatario. 2. - Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il Condominio ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuna di esse in complessivi Euro 3.900,00 di cui Euro 200,00 per rimborso delle spese vive, oltre, sempre per ciascuna, al rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.