Inammissibile l’istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare se il precetto non è più efficace

In tema di pignoramento, il procedimento di cui all’art. 492- bis c.p.c. presuppone che il termine decadenziale prescritto dall’art. 481 c.p.c. sia rispettato.

Così il decreto n. 5121/19 del 21 maggio, il Tribunale di Busto Arsizio decidendo sulla richiesta di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare ex art. 492- bis c.p.c. e . 155- quinquies disp. att. c.p.c Istanza inammissibile. Premettendo che l’atto di precetto depositato in copia dall’istante era divenuto inefficace non essendo stata iniziata l’esecuzione nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione, il Tribunale ha sottolineato che l’art. 155- quinquies disp. att. c.p.c. richiama la disciplina di cui all’art. 492- bis che, a sua volta, afferma l’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’art. 482, comma 2 . All’ultimo comma dell’art. 492- bis è poi previsto che, una volta individuati i beni da pignorare, l’ufficiale giudiziario procede al pignoramento secondo una logica consecuzione di atti finalizzati al completamento del procedimento, il che presuppone che questi abbia la disponibilità del titolo esecutivo e del precetto . Ed infatti il legislatore prosegue precisando che tali documenti possono essere acquisiti in copia dal fascicolo informatico. Il procedimento di cui all’art. 492- bis c.p.c., sia che venga qualificato come fase di un procedimento unitario di esecuzione ovvero come un doppio procedimento – giurisdizionale ed esecutivo -, presuppone dunque che il termine decadenziale prescritto dall’art. 481 c.p.c. sia rispettato. Nel primo caso infatti l’efficacia del precetto sarebbe elemento costitutivo della fattispecie di pignoramento unitaria a formazione progressiva , mentre, nel secondo, essendo il procedimento giurisdizionale finalizzato all’accesso alle banche dati parte della struttura del pignoramento a formazione progressiva seppur non unitaria , la sua ammissibilità non potrebbe prescindere dalla presenza di un pignoramento efficace. Precisa infine il decreto che nessuna rilevanza in senso contrario può avere la notazione, concreta, riferita alla possibilità che il termine di efficacia del precetto spiri nelle more della ricerca dei beni . Per questi motivi, l’istanza proposta viene respinta.

Tribunale di Busto Arsizio, sez. II Civile, decreto 9 – 21 maggio 2019, n. 5121 Presidente Lualdi Osserva L'atto di precetto depositato in copia dalla parte istante è divenuto inefficace ai sensi dell'articolo 481 del Codice di Procedura Civile in quanto nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione. L'articolo 155 quinquies delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice di Procedura Civile richiama infatti espressamente la disciplina di cui all'articolo 492 bis del Codice di riferimento che, a sua volta, con riguardo all'atto di precetto, afferma che l’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482 secondo comma . La norma, riferendosi ad un atto formale quale è il precetto non può che fare riferimento alla sussistenza di tale atto nella sua piena validità ed efficacia. A ciò si aggiunga che, in base all'ultimo comma dello stesso articolo 492 bis, una volta individuati i beni da pignorare, L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento secondo una logica consecuzione di atti finalizzati al completamento del procedimento, il che presuppone che questi abbia la disponibilità del titolo esecutivo e del precetto, tanto che il dettato normativo prosegue precisando che tali documenti possono essere acquisiti in copia dal fascicolo informatico . La struttura e natura del procedimento ex art. 492 bis c.p.c., sia che lo si qualifichi alla stregua di fase di un procedimento unitario di esecuzione ovvero di un doppio procedimento - giurisdizionale ed esecutivo - , presuppone in ogni caso che il termine decadenziale prescritto dall'art. 481 c.p.c. sia rispettato - nel primo caso in quanto l'efficacia del precetto è elemento costitutivo della fattispecie di pignoramento unitaria a formazione progressiva - nel secondo caso in quanto il procedimento giurisdizionale, finalizzato all'accesso alle banche dati, fa parte della struttura della fattispecie pignoramento a formazione progressiva, seppure di natura non unitaria, e non può prescindere per la sua ammissibilità dalla presenza di un pignoramento efficace. Nessuna rilevanza in senso contrario può avere la notazione, concreta, riferita alla possibilità che il termine di efficacia del precetto spiri nelle more della ricerca dei beni, posto che analoga considerazione potrebbe farsi nell'ipotesi in cui la ricerca venga effettuata in assenza di precetto efficace i beni non potrebbero essere appresi immediatamente e potrebbero essere dispersi o sottratti durante il tempo necessario a notificare un nuovo precetto e ad attendere il termine di dieci giorni di cui al primo comma dell'articolo 481 del Codice di rito. P.Q.M. respinge l'istanza proposta ai sensi dell'articolo 492 bis del Codice di Procedura Civile.