L’autore dell’opera ha diritto a vedere pubblicato il proprio nome da parte dell’editore

L’art. 20 della c.d. legge d’autore, che riconosce il diritto morale d’autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, va interpretato nel senso che il diritto di rivendicare la paternità dell’opera consiste non soltanto in quello di impedire l’altrui abusiva auto o etero-attribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l’autore dell’opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur sempre eventuale, attribuzione ad altri.

La vicenda. L’autore G.M. trasferiva all’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. i diritti di utilizzazione economica relativi alle tavole illustrative da lui realizzate e pubblicate in un’opera co-edizione con Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. La cessione avveniva per tutti i diritti compresa la facoltà di pubblicare o meno nell’opera individuata o di utilizzare le tavole anche in altre proprie pubblicazioni, di diffondere a mezzo della televisione e di altro mezzo analogo, senza limiti di sorta. Il G.M. lamentava come in alcuni volumi dell’enciclopedia non vi fosse la menzione del proprio nome quale autore delle tavole con conseguente violazione dell’obbligo contrattuale di far sempre figurare il nome dell’autore nella diffusione delle tavole dal medesimo realizzate. Veniva pertanto accolta la domanda di liquidazione del danno per inadempimento e quantificata ai sensi dell’art. 1226 c.c Mentre veniva esclusa la liquidazione del risarcimento con riguardo al diritto morale d’autore, di cui all’art. 20, legge n. 633/1941 legge sul diritto d’autore perché l’anonimato non produce un pregiudizio, ove non si accompagni all’attribuzione usurpativa della paternità ad altri. Su tali presupposti, e in parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 9 dicembre 2014, condannava l’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. e la Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. al risarcimento del danno nella misura di Euro 10.000,00 in favore di G.M. con riguardo alla violazione del suo diritto a vedere adeguatamente indicata la paternità di alcune tavole pittoriche. Paternità dell’opera. Il G.M. proponeva ricorso in Cassazione lamentando, tra le altre, la violazione delle norme di diritto che tutelano l’omessa indicazione del nome dell’autore integrando la mancata attribuzione della paternità dell’opera una lesione del diritto morale d’autore, quale diritto della persona ad essere riconosciuto come tale nonché la violazione dell’obbligo per l’editore dell’opera collettiva di indicare perlomeno le iniziali e la sigla dell’autore all’interno dell’opera stessa e nella fattispecie a fianco, in calce o nella didascalia di ciascuna tavola, mentre la copertina dei volumi doveva essere attribuita all’autore mediante indicazione nelle pagine successive o nella c.d. quarta di copertina. Inoltre, l’autore lamentava come la dicitura Illustrazione originale tratta dall’Archivio dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana” poteva indurre il comune lettore nel convincimento che proprio la Treccani fosse titolare del relativo diritto riconducendo la paternità delle tavole alla stessa, ai suoi dipendenti oppure a un soggetto sconosciuto. Diritto sull’opera dell’ingegno. La Cassazione richiama nella sua essenza i contenuti del diritto morale d’autore quale diritto sull’opera dell’ingegno a difesa della personalità dell’autore precisando come sulla base del diritto positivo esso presenti più sfaccettature, quali il diritto a rivendicare la paternità dell’opera e ad opporsi ad ogni deformazione, mutilazione o modificazione il diritto a rivelarsi l’autore dell’opera anonima il diritto di inedito il diritto di ritirare l’opera il diritto alla indicazione del proprio nome da parte dell’editore. Tra questi, il diritto a rivendicare l’opera e quello a veder indicato il proprio nome concorrono a soddisfare l’essenziale tutela della identità personale, autorale ed artistica avendo l’editore l’obbligo di indicare il nome dell’autore dell’opera proprio in quanto ne viene rispettata l’attribuzione di paternità l’essere riconosciuto come autore dell’opera concorre alla specifica identità personale, quale componente dei più ampi ed inviolabili diritti, di rilievo costituzionale, all’identità, all’onore, alla reputazione personale e al prestigio sociale. Il diritto alla paternità dell’opera in capo al suo effettivo autore non si limita esclusivamente alla sfera privata del singolo, ma a un interesse più generale difatti, l’art. 22 l.a. che pone il divieto di alienazione del diritto morale offre sostanzialmente una garanzia della paternità dell’opera e della sua integrità non soltanto a tutela dell’autore stesso, ma anche con una finalità di natura pubblicistica e con tale connessione la Cassazione in altre occasioni ha chiarito come si possa disporre dei diritti patrimoniali, ma non di quelli morali al riconoscimento della paternità in modo tale da consentire la messa in circolazione delle opere falsamente imputabili all’autore medesimo e da pregiudicare la lealtà e la correttezza del mercato artistico, sentenza Cass. Pen. 13 marzo 2007 . Diritto morale d’autore. Con riguardo alla quantificazione del danno, se il diritto patrimoniale d’autore che corrisponde al profitto economico che si trae dalla creazione dell’opera può dare luogo al risarcimento del danno per il pregiudizio economico che ne sia derivato, il diritto morale d’autore costituisce una ricompensa non economica che consiste nell’essere riconosciuto fra il pubblico indistinto come il soggetto che l’opera stessa abbia realizzato. La mancata indicazione della paternità dell’opera viola il diritto morale d’autore, violazione del diritto che sussiste a prescindere dalla attribuzione dell’opera ad altri. Pertanto, l’omessa indicazione del nome dell’autore integra il primo presupposto dell’elemento oggettivo della fattispecie, costituito dalla condotta di lesione al diritto morale d’autore, quale danno-evento qualora, poi, da ciò derivino i danni-conseguenza del pregiudizio patrimoniale perché il mancato riconoscimento quale autore possa precludere ulteriori occasioni di guadagno o no patrimoniale, essi dovranno essere risarciti. La Corte territoriale viene censurata dalla Cassazione in quanto aveva escluso un pregiudizio al diritto morale d’autore limitando la mancata indicazione del nome dell’autore quale mera violazione contrattuale ricollegando la violazione a un danno non espressamente qualificato reputato comunque nella sostanza come non patrimoniale.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 31 maggio – 5 luglio 2019, n. 18220 Presidente Genovese – Relatore Nazzicone Fatti di causa Viene proposto ricorso, sulla base di otto motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 9 dicembre 2014, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato in solido l’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a. e la Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. al risarcimento del danno nella misura di Euro 10.000,00 in favore di M.G. , con riguardo alla violazione del suo diritto a vedere indicata adeguatamente la paternità di alcune tavole pittoriche, ed ha ordinato le restituzioni dei pagamenti in esubero eventualmente eseguiti in forza della prima sentenza. La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che a con l’accordo del 13 novembre 1991, il M. trasferì all’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a. i diritti di utilizzazione economica relativi alle tavole illustrative da lui realizzate, in seguito pubblicate nel Dizionario Enciclopedico della Salute e della Medicina, edito in co-edizione insieme alla Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., onde dovesse essere per intero riformata la sentenza di primo grado, nel capo in cui aveva condannato in solido le convenute al risarcimento del danno patrimoniale per la somma di Euro 25.000,00 ciò, in forza della clausola negoziale, secondo cui tutti i diritti furono ceduti all’editore sulle opere, compresa la facoltà di pubblicarle o meno nell’opera sopra indicata, ovvero di utilizzarle anche in altre proprie pubblicazioni, di diffonderle a mezzo della televisione e di altro mezzo analogo, senza limiti di sorta , donde il carattere omnicomprensivo della cessione e le indicazioni meramente esemplificative predette b tuttavia, l’omessa menzione del nome del M. in alcuni volumi, facenti parte del suddetto dizionario, costituisce inadempimento all’obbligo contrattuale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a. di far sempre figurare il nome dell’autore nella diffusione delle tavole dal medesimo realizzate, in quanto esso fu indicato solo nel quindicesimo volume, separatamente venduto, non consentendo quindi tale modalità ai lettori di individuare agevolmente la paternità delle illustrazioni la liquidazione del danno per tale inadempimento contrattuale è stata correttamente operata dal giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 1226 c.c., nella misura di Euro 10.000,00, posta l’impossibilità di stabilire il numero preciso dei lettori che, non avendo acquistato il quindicesimo volume, non hanno potuto identificare l’autore delle illustrazioni il calcolo della debitrice è invero fondato su dati non certi e non dimostrati, e, anche se così fosse, non si può comunque applicare il criterio di Euro 0,50 per copia di cui al D.L. 22 settembre 2006, n. 259, art. 4, convertito in L. 20 novembre 2006, n. 281 c non vi è luogo, invece, alla liquidazione di un risarcimento con riguardo al diritto morale d’autore, di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 20 legge sul diritto d’autore , perché l’anonimato non produce un pregiudizio, ove, come nella specie, non si accompagni all’attribuzione usurpativa della paternità ad altri nè la didascalia Illustrazione originale tratta dall’Archivio dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana , che accompagna le tavole, indica implicita attribuzione alla società stessa delle illustrazioni per cui è causa, non fornendo nessuna informazione circa l’autore delle stesse e non sussiste nemmeno la responsabilità contrattuale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a. per l’omessa menzione del nome dell’autore sulle tavole pubblicate nell’opera Universo del Corpo Il Corpo e le sue immagini , essendo la menzione del nome del M. nel colophon dell’opera adeguata e sufficiente a consentirne l’identificazione quale autore delle tavole medesime, posto che, in mancanza di preciso accordo, valgono le forme d’uso ex art. 40 l.a Resistono con controricorsi le intimate, proponendo altresì ricorsi incidentali. La parte ricorrente e la Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. hanno depositato la memoria di cui all’art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1.1. Il ricorso principale propone otto motivi d’impugnazione, come di seguito riassunti 1 omessa pronuncia in violazione degli artt. 99, 112, 342 e 348-bis c.p.c., per non avere la corte territoriale preso in esame l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. ed incidentale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a., appelli non motivati e non contenenti a pena di inammissibilità l’indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche auspicate 2 omessa pronuncia in violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per non avere la corte territoriale preso in esame l’eccezione di inammissibilità del mutamento delle conclusioni in appello delle controparti rispetto a quelle di primo grado, che divergevano per entrambe 3 violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 6, 11, 21, 33, 35 e 117 Cost., L. n. 633 del 1941, artt. 20 e 40, art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, art. 15 del Patto Onu sui diritti economici, sociali e culturali ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881, art. 17 della Carta diritti fondamentali UE, 6-bis Convenzione dell’Unione di Berna ratificata con L. 20 giugno 1978, n. 399, perché proprio l’omessa indicazione del nome dell’autore integra la mancata attribuzione della paternità dell’opera creata, nell’ambito del Dizionario Enciclopedico della Salute e della Medicina, con lesione del contenuto precipuo del diritto morale d’autore, quale diritto della persona ad essere riconosciuto come tale e le forme d’uso , menzionate dalla L. n. 633 del 1941, art. 40 cit. pur non richiamate dalla corte territoriale nella sua decisione con riguardo all’opera de qua implicano che l’editore dell’opera collettiva ha perlomeno l’obbligo di indicare le iniziali e la sigla dell’autore all’interno dell’opera stessa nella specie, a fianco, in calce o nella didascalia di ciascuna tavola, mentre la copertina dei volumi doveva essere attribuita all’autore mediante indicazione nelle pagine successive o nella c.d. quarta di copertina, non avendo controparte provato che per le opere collettive viga un uso diverso 4 in subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 6, 11, 21, 33, 35 e 117 Cost., L. n. 633 del 1941, artt. 20 e 40, art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, art. 15 del Patto Onu sui diritti economici, sociali e culturali ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881, art. 17 della Carta dei diritti fondamentali UE, 6-bis della Convenzione dell’Unione di Berna ratificata con L. 20 giugno 1978, n. 399, in quanto il diritto morale d’autore è stato in ogni caso violato dalla fuorviante dicitura Illustrazione originale tratta dall’Archivio dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana , la quale induce nel comune lettore il convincimento che proprio la Treccani fosse titolare del relativo diritto, riconducendo la paternità delle tavole anche ai sensi degli artt. 11 e 29 l.a. alla stessa, ad uno dei suoi dipendenti oppure ad un soggetto sconosciuto, la cui opera sia confluita nell’archivio dell’Istituto medesimo 5 violazione degli artt. 1362 c.c. e ss., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che il contratto, contrariamente al vero, prevedesse la cessione di tutti i diritti di utilizzazione economica delle tavole alla Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a., sulla base di considerazioni apodittiche e non motivate 6 omessa pronuncia, in violazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c., nonché violazione dell’art. 1218 c.c. e artt. 2727 c.c. e ss., in quanto il numero dei lettori di Panorama, periodico con il quale venivano venduti i volumi per cui è causa, costituisce fatto notorio 7 in subordine, violazione dell’art. 1218 c.c. e ss. e art. 1226 c.c., laddove la sentenza impugnata ha operato la liquidazione equitativa nella misura di Euro 10.000,00, ritenendo inapplicabile il D.L. n. 259 del 2006, ’art. 4, conv. con modif. in L. n. 281 del 2006, che può costituire valido parametro stabilito dal legislatore 8 in subordine, violazione dell’art. 1298 c.c., artt. 2033 c.c. e ss. e art. 2055 c.c., in quanto il ricorrente non ha ricevuto nessun pagamento da parte della Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. in esecuzione della sentenza di primo grado, onde la corte d’appello non avrebbe potuto disporre una restituzione al riguardo. 1.2. Il controricorso dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a. resiste ai motivi avversi, e, all’interno della confutazione del sesto motivo della ricorrente, inserisce un autonomo motivo di ricorso incidentale, lamentando la violazione dell’art. 1226 c.c., artt. 20 e 40 l.a., per avere il giudice del merito ritenuto inidonee le modalità di citazione del nome del M. , inserito nel quindicesimo volume dell’opera, che resta collettiva ed unitaria, onde non vi è stato nessun inadempimento dell’obbligazione contrattuale di menzionare l’autore. Con proprio ricorso incidentale, la Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. ha dedotto 1 violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c., con nullità della sentenza, attesa la violazione del giudicato interno circa l’assenza di responsabilità della Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. per l’inadempimento contrattuale, commesso dal solo Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a., come aveva affermato il tribunale, reputando la prima estranea all’accordo contrattuale con l’autore, mentre l’esenzione da responsabilità della ricorrente incidentale non aveva formato oggetto di appello dell’autore 2 violazione dell’art. 111 Cost., art. 2909 c.c. e art. 132 c.p.c., per motivazione inesistente o assolutamente contraddittoria, perché la sentenza impugnata ha discorso sempre del solo inadempimento della Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a., ma poi ha, inspiegabilmente, concluso per la condanna in solido della Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. 3 in subordine, violazione degli artt. 1218, 1226 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., perché è mancata ogni prova del danno sofferto 4 in ulteriore subordine, omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla domanda di garanzia proposta dalla Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. contro la Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a., fondata sulle precise clausole del contratto inter partes del 2005. 2. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, che, in quanto connessi, possono essere congiuntamente trattati, vanno disattesi. Il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali, secondo orientamento costante v., e plurimis, Cass. 15 aprile 2019, n. 10422 11 ottobre 2018, n. 25154 25 gennaio 2018, n. 1876 26 settembre 2013, n. 22083 23 gennaio 2009, n. 1701 mentre neppure può sussistere il vizio di omessa pronuncia, laddove la sentenza abbia implicitamente esaminato e disatteso un’eccezione processuale nella specie, quella di mancato rispetto della specificità dei motivi e di divieto di novum in appello provvedendo all’esame del fondo delle questioni cfr. Cass. 13 agosto 2018, n. 20718 20 dicembre 2017, n. 30560 13 ottobre 2017, n. 24155 ed essendosi del resto questa Corte già espressa in termini sul punto specifico cfr. Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191 8 marzo 2007, n. 5351 . 3. Il terzo motivo del ricorso principale è fondato, con la conseguente infondatezza dell’unico motivo del ricorso incidentale di Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a. 3.1. La complessa situazione giuridica soggettiva che integra il diritto di autore si compone di diritti afferenti la sfera patrimoniale e non patrimoniale o morale onde il cd. diritto morale d’autore si delinea, se si vuole, per sottrazione dalla componente costituita dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, pure tutelati dalla legge. Il diritto morale d’autore è, invero, dalla legge speciale definito come afferente a quei diritti sull’opera a difesa della personalità dell’autore così la rubrica della sezione II del capo III, ove si descrive il contenuto del diritto . Sulla base del diritto positivo, esso presenta più sfaccettature, quali il diritto a rivendicare la paternità dell’opera e ad opporsi ad ogni deformazione, mutilazione o modificazione art. 20 l.a. il diritto di rivelarsi l’autore di un’opera anonima art. 21 l.a. il diritto di inedito art. 24 l.a. il diritto di ritirare l’opera art. 142 l.a. il diritto alla indicazione del proprio nome da parte dell’editore art. 126 l.a. . Degli indicati sottodiritti, il primo e l’ultimo artt. 20 e 126 l.a. concorrono a soddisfare l’essenziale tutela della identità personale autorale ed artistica, avendo l’editore l’obbligo di indicare il nome dell’autore dell’opera proprio in quanto, in tal modo, ne viene rispettata l’attribuzione di paternità l’essere riconosciuto come autore dell’opera concorre alla specifica identità personale, quale componente dei più ampi ed inviolabili diritti, di rilievo costituzionale, all’identità, all’onore, alla reputazione personale ed al prestigio sociale. Anche il riferimento al pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione , con cui si chiude l’art. 20 l.a., oltre che essere riferito alle modificazioni all’opera vale, invero, a richiamare il senso della stessa attribuzione di paternità, come direttamente ricollegata all’onore e alla reputazione dell’autore beni che, di contro, dal mancato riconoscimento di quella paternità sono suscettibili indirettamente di venire lesi. Si noti che il diritto alla paternità dell’opera in capo al suo effettivo autore risente di una valutazione che attiene non esclusivamente alla sfera privata del singolo, ma ad un interesse più generale basti ricordare l’art. 22 l.a., che pone il divieto di alienazione del diritto morale, con ciò palesando come la garanzia della paternità dell’opera e della sua integrità non soltanto tutela l’autore stesso, ma ha anche una finalità di natura pubblicistica. Così, questa Corte ha già sottolineato che il titolare del diritto d’autore può disporre del diritto patrimoniale all’utilizzazione dell’opera, ma non del diritto morale al riconoscimento della paternità, in modo tale da consentire la messa in circolazione di opere falsamente imputabili all’autore medesimo e da pregiudicare la lealtà e la correttezza del mercato artistico Cass. pen. 13 marzo 2007, Volpini, che ha ravvisato il reato di contraffazione di opere d’arte,sebbene l’autore o gli eredi avessero autorizzato la circolazione/opere non autentiche . 3.2. Come per gli altri diritti della persona, anche il diritto d’autore è suscettibile di essere leso dall’illecito contrattuale o extracontrattuale altrui e, quindi, di patire un conseguente pregiudizio, vuoi al patrimonio, vuoi alla sfera personale del soggetto, che potrà risentire così di un danno patrimoniale come di un danno morale. La giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno non patrimoniale lo configura come una categoria unitaria ed omnicomprensiva, idonea a ricomprendere tutti i pregiudizi che, accomunati ontologicamente dalla loro natura non economica, in fatto possono comporsi di diversi aspetti la perdita delle possibilità di svolgere date attività nella vita, le relazioni personali pregiudicate, la sofferenza morale, e così via . Quali che siano le forme di manifestazione dei pregiudizi non patrimoniali, essi hanno natura omogenea fra loro e concorrono alla liquidazione di un unico danno. Ne deriva che colui il quale lamenti, in sede di legittimità, una sottostima del danno non patrimoniale da parte del giudice di merito ha l’onere di indicare chiaramente quali sono stati i concreti pregiudizi dedotti e provati, ma non esaminati dal medesimo cfr., fra le altre, Cass. 7 maggio 2018, n. 10912 22 febbraio 2017, n. 4535 . 3.3. Con riguardo allo specifico sottodiritto alla paternità dell’opera, può dirsi dunque che se il diritto patrimoniale d’autore corrisponde al profitto economico che egli ritrae dalla sua creazione, onde la sua lesione può dar luogo, al pari di ogni altro diritto della personalità, al risarcimento del danno per il pregiudizio economico che ne sia derivato il diritto morale d’autore costituisca quella ricompensa non economica ma almeno altrettanto importante che consiste nell’essere riconosciuto fra il pubblico indistinto come il soggetto che l’opera stessa abbia realizzato con il proprio originale apporto creativo. E come l’identità personale autorale ed artistica può essere compromessa dalla falsa attribuzione di opere non realizzate dall’autore medesimo e magari di inferiore fattura cfr. es. il precedente di Cass. 16 dicembre 2010, n. 25510 , così essa viene lesa dalla speculare e contraria mancata attribuzione della paternità di opere invero realizzate. È, pertanto, contrario alla lettera ed alla ratio legis affermare che l’inadempimento all’obbligo di menzionare il nome dell’autore allorquando sia stata positivamente accertata la circostanza di fatto che l’opera sia stata pubblicata come anonima, pur senza l’attribuzione ad altri rispetti il diritto morale d’autore. Il diritto a vedersi attribuita la paternità dell’opera, quale diritto della persona, viene leso, invece, dalla mancata indicazione di tale paternità, sia stata essa, oppure no, accompagnata dalla positiva attribuzione dell’opera ad altri. Ove, dunque, sia stata omessa l’indicazione del nome dell’autore di un’opera dell’ingegno il quale pure ne abbia, in precedenza, ceduto i diritti di utilizzazione e tanto più ove sia stata, nel contempo, concordata la puntuale riconduzione a sé della paternità mediante l’indicazione del nome dell’autore medesimo ciò integra il primo presupposto dell’elemento oggettivo della fattispecie, costituito dalla condotta di lesione al diritto morale d’autore, quale danno-evento nel caso in cui, inoltre, da ciò derivino i danni-conseguenza del pregiudizio patrimoniale perché non essere riconosciuto come autore, ad esempio, precluda ulteriori occasioni di guadagno dalle proprie opere o non patrimoniale, essi dovranno essere risarciti. Mentre privo di pregio, ed in parte inammissibile laddove vuole opporsi ad un accertamento fattuale , è l’unico motivo della ricorrente incidentale Treccani, il quale sostiene che fosse idonea a soddisfare il diritto alla paternità la citazione del nome del disegnatore solo nel quindicesimo volume, separatamente venduto, fra i diciannove di cui si compone l’opera. Al riguardo, va dunque precisato, sul punto, il principio enunciato da una non recente decisione, menzionata nella sentenza impugnata Cass. 3 marzo 2006, n. 4723 e ripresa di recente Cass. 13 febbraio 2018, n. 3445 . Invero, nel primo caso era stato utilizzato un brano musicale per accompagnare un messaggio pubblicitario, senza menzione del nome dell’autore, il quale si era doluto della violazione del diritto morale alla paternità dell’opera, per il mero fatto che le controparti avevano negato che l’opera in questione fosse la sua. La corte d’appello aveva negato la lesione del diritto alla paternità dell’opera, avendo, in fatto, accertato che essa non era stata messa in discussione nella trasmissione, per circa venti secondi, della base musicale nel messaggio pubblicitario, perché tali modalità non importavano, ha accertato il giudice del merito, secondo gli usi commerciali, l’indicazione dell’autore del brano. E la mancata menzione di questi, non può essere considerata, come vorrebbe il ricorrente, integrante una presunzione di attribuzione della paternità stessa all’utilizzatore dell’opera. Tale presunzione non è prevista dalla legge nè il giudice ha ritenuto di individuarla, anzi ha esplicitamente escluso la relativa congettura con motivazione che non merita censure Cass. 3 marzo 2006, n. 4723 . Nel caso più recente, si trattava dell’uso di alcune immagini in una mostra fotografica, delle quali non veniva indicato l’autore la S.C. ha escluso che il Comune, omettendo per un certo tempo di indicare il nominativo dell’autore della mostra, avesse inteso attribuirne a se stesso la paternità, ed ha richiamato il citato precedente, dando comunque atto che nel frattempo il Comune aveva ovviato a tale omissione Cass. 13 febbraio 2018, n. 3445 . Non vi è stata, pertanto, da parte di tali precedenti la negazione della possibile violazione del diritto morale d’autore a causa della mancata menzione del nome dell’autore stesso in un caso in virtù di conformi usi commerciali, nell’altro in sostanza per il superamento del problema in fatto. 3.4. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, dopo aver riferito la vicenda, afferma che, pur essendo pacifica la mancata indicazione del nome dell’autore in ciascun volume ove le tavole furono pubblicate, ciò sebbene integri violazione contrattuale per la quale sin dal primo grado, con conferma in appello, fu liquidata in via equitativa una somma a titolo di risarcimento del danno – non comporta tuttavia un pregiudizio al diritto morale d’autore , in quanto viola tale diritto non il semplice anonimato, ma esclusivamente l’attribuzione di paternità ad altro soggetto nè, secondo la corte del merito, rileva sul punto la didascalia Illustrazione originale tratta dall’Archivio dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana , che accompagna le tavole, perché essa, del pari, non varrebbe a una diversa attribuzione di paternità. Dunque, la corte del merito ricollega all’inadempimento al predetto obbligo un danno, da essa non espressamente qualificato, ma, nella sostanza, reputato come non patrimoniale essa lo collega al diritto a rendere noto il ruolo svolto dal M. nella stesura del Dizionario Enciclopedico ed al fatto che ciò non rende agevole al lettore, che non abbia acquistato l’ultimo volume dell’opera in parola, di identificare agevolmente il M. quale autore delle tavole su di essa pubblicate p. 9 sentenza . In tal modo, tuttavia, la sentenza impugnata ha liquidato il danno non patrimoniale solo in parte, in quanto non ha tenuto conto della lesione derivata dal forzato anonimato, pur da essa positivamente, in punto di fatto, accertato come esistente. Al contrario, come sopra esposto, l’essere sempre riconosciuto come l’autore delle tavole pubblicate, sol che il lettore vi fermasse lo sguardo, costituisce componente del diritto morale d’autore, quale diritto al positivo riconoscimento dell’esclusiva paternità dell’opera creata. 4. Il quarto motivo è assorbito. 5. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto esso, pur sotto l’egida del vizio di violazione di legge nella specie, gli artt. 1362 c.c. e ss. , propone invece una diversa interpretazione delle risultanze processuali. In particolare, la sentenza ha esaminato approfonditamente il testo contrattuale, per concludere che le espressioni usate non fossero tassative e che tutti i diritti di utilizzazione economica siano stati ceduti. Tale accertamento, pertanto, non è più suscettibile di essere rimesso in discussione in questa sede. 6. Il sesto motivo è inammissibile. Non ha pregio la pretesa del ricorrente di vedere affermata l’integrazione del fatto notorio nel numero di copie vendute della rivista Panorama, posto che la nozione di cui all’art. 115 c.p.c., comma 2, va intesa con riguardo a quei fatti che rientrano nella comune esperienza, ossia sono oggettivamente conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo deve, pertanto, trattarsi di eventi di carattere generale ed obiettivo, che, proprio perché tali, non hanno bisogno di essere provati nella loro specificità. Dunque, non è consentito far assurgere all’alveo del notorio le nozioni come quella in esame sicuramente esorbitanti da quella cultura media che rappresenta il naturale parametro del concetto si pensi, invero, alla svalutazione monetaria o ad un evento bellico fra le altre, Cass. 7 febbraio 2019, n. 3550 Cass. 6 marzo 2017, n. 5530 Cass. 18 luglio 2011, n. 15715 . 7. Il settimo motivo è infondato. Nessuna violazione concreta delle invocate disposizioni viene neppure prospettata, mentre lo stabilire se la misura del risarcimento concretamente liquidata sia stata equa in rapporto alle specifiche circostanze del caso concreto è questione di fatto, riservata al giudice di merito e non prospettabile in sede di legittimità. Nè corrisponde ad un diritto la pretesa di vedere applicato il criterio stabilito dal D.L. n. 259 del 2006, art. 4, conv., con modif., in L. n. 281 del 2006, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche, che la corte del merito ha ritenuto di non utilizzare, in quanto concernente altro ambito. 8. L’ottavo motivo è inammissibile, in quanto non tiene conto che l’impugnata decisione si è limitata ad operare condanna condizionata alle restituzioni, ovviamente solo ove i pagamenti fossero stati effettivamente eseguiti. 9. I primi due motivi del ricorso incidentale proposti da Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. sono fondati, per l’esistenza di un giudicato interno ed invero, il tribunale ha condannato solo l’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a., non l’attuale controricorrente ed il rigetto nei confronti di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. non ha formato oggetto di appello dell’autore. I motivi terzo e quarto sono, di conseguenza, assorbiti. Ne deriva, dunque, il rigetto dei motivi del ricorso principale con riguardo a detta controricorrente. 10. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, perché provveda alla integrale liquidazione a carico dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a. del pregiudizio sofferto dal ricorrente, applicando il seguente principio di diritto L’art. 20 l.a., che riconosce il diritto morale d’autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, va interpretato nel senso che il diritto di rivendicare la paternità dell’opera consiste non soltanto in quello di impedire l’altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l’autore dell’opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri . Alla corte del merito si demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità. All’accoglimento del ricorso incidentale di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. segue invece la cassazione senza rinvio della sentenza d’appello in parte qua cfr., fra le altre, Cass. 22 gennaio 2007, n. 1284 Cass. 3 dicembre 2004, n. 22771 Cass. 31 luglio 2002, n. 11367 . Si reputa di compensare, per il peculiare contenuto della sentenza impugnata al riguardo, le spese dell’intero giudizio tra il ricorrente e la controricorrente medesima. P.Q.M. La Corte 1 in relazione al rapporto tra M.G. e l’Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., rigetta il ricorso principale, accoglie il motivo primo e secondo e dichiara assorbiti il terzo ed il quarto del ricorso incidentale cassa senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo ai capi relativi alla Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. e compensa per intero tra dette parti le spese di lite 2 in relazione al rapporto tra M.G. e la Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a., accoglie il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto, inammissibili il quinto, il sesto e l’ottavo, respinti gli altri rigetta il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle relative spese di legittimità. Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.