In fuga dalla patria per ragioni economiche: niente protezione in Italia

Confermato dalla Cassazione il diniego all'istanza presentata da un uomo originario del Bangladesh. Per i Giudici le motivazioni che lo hanno spinto a scappare dal Paese d’origine non sono sufficienti per ottenere la protezione richiesta.

Legittimo il desiderio di una vita dignitosa, e comprensibile umanamente la scelta di scappare dalla precaria situazione vissuta in patria. Questi dati però non bastano per spingere lo Stato a concedere protezione” allo straniero approdato in Italia Cassazione, ordinanza n. 17740/19, sez. VI Civile - 1, depositata oggi . Vita. Prima sconfitta per lo straniero – originario del Bangladesh – in Tribunale, laddove viene confermato il provvedimento di diniego della protezione internazionale . I Giudici ritengono, in particolare, che le motivazioni addotte dall’uomo per la fuga dal Paese di origine non sono idonee a giustificare il riconoscimento della protezione . Questa visione è condivisa dai magistrati della Cassazione. Infruttuosa quindi la scelta del legale dello straniero di presentare ricorso nel contesto del ‘Palazzaccio’. In sostanza, viene evidenziato che l’uomo non ha allegato vicende persecutorie connesse a motivi politici, di discriminazione razziale o religiosa , ma ha invece fatto riferimento a vicende di natura personale e privata . Inutile anche il richiamo dello straniero al fatto che il Paese di provenienza soffre di gravi carenze in termini di democrazia e di rispetto dei diritti umani . Egli sostiene che l’Italia deve garantirgli un livello di vita dignitoso e che la protezione deve essere riconosciuta anche in caso di fuga dovuta a ragioni economiche , ma per i giudici della Cassazione queste osservazioni non sono sufficienti a scalfire il no” alla sua richiesta di protezione.

Corte di Cassazione, sez. Vi Civile - 1, ordinanza 16 aprile – 2 luglio 2019, numero 17740 Presidente Scaldaferri – Relatore Tricomi Ritenuto che Il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso per l'impugnazione del provvedimento di diniego della protezione internazionale richiesta da SH. MI., proveniente dal Bangkladesh. Il Tribunale, in particolare, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione richieste. Il richiedente la protezione internazionale ricorre con due mezzi. L'Amministrazione replica con controricorso. Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex articolo 380 bis cod. proc. civ. Considerato che 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. numero 251/2007 perché il Tribunale si sarebbe basato essenzialmente sui verbali di audizione della Commissione territoriale e sulle conclusioni del procuratore, omettendo di verificare la veridicità dei fatti narrati anche mediante richiesta di chiarimenti al richiedente la protezione internazionale per l'approfondimento delle sue dichiarazioni ovvero attivando il potere istruttorio officioso. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Tribunale non si è pronunciato per la inveridicità del suo racconto, ma ha escluso che le motivazioni che lo avrebbero costretto a lasciare il paese di origine fossero idonee a giustificare il riconoscimento della protezione richiesta giacché egli non aveva allegato vicende persecutorie connesse a motivi politici, di discriminazione razziale o religiosa ed il timore paventato non assumeva i quattro connotati richiesti soggettivo, causale, ambientale personalizzazione del rischio . Ha inoltre evidenziato, sulla base dei resoconti ufficiali acquisti, che la situazione politica dell'area del Bangladesh di provenienza non fosse a rischio di violenza. Ciò posto si deve osservare che non risulta censurata l'affermazione, contenuta nel decreto impugnato, circa il carattere privato dei fatti narrati - peraltro non chiariti nel corpo del ricorso per cassazione -. Inoltre, la doglianza risulta essere assolutamente generica anche quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, priva di decisività perché non viene indicato quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l'accoglimento del proprio ricorso in tema, Cass. numero 2119 del 24/1/2019 Quanto poi alla lamentata mancanza dell'audizione, lo stesso ricorrente - contraddicendosi - dà atto in premessa fol. 2 di essere stato ascoltato dal Presidente del collegio. 2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 14, lett. c del D.Lgs. numero 251/2007, in merito al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. Il ricorrente si duole che il Tribunale abbia escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di detta forma di protezione internazionale, sulla ravvisata natura personale e privata delle ragioni che lo avevano indotto a lasciare il proprio Paese, trascurando che il Paese di provenienza soffre di gravi carenze in termini di democrazia e di rispetto dei diritti umani. Sostiene che l'Italia debba garantirgli un livello di vita dignitoso in ossequio agli obblighi internazionali che gravano sullo Stato italiano e che la protezione sussidiaria debba essere riconosciuta anche in caso di fuga dovuta a ragioni economiche. Il motivo è inammissibile, non solo perché non è specifico - non avendo indicato le fonti che attesterebbero quanto sostenuto, in contrasto con quanto accertato dal Tribunale, e precisato se e in quale momento processuale le abbia sottoposte all'attenzione del giudice, a dimostrazione dei rischi per la popolazione del Bangladesh -, ma anche perché diretto a sollecitare questa Corte ad una impropria rivisitazione di un apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa la rilevanza dei fatti narrati dal richiedente la protezione e i rischi paventati in caso di rientro nel paese di origine. 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Sussistono i presupposti di cui all'art,13, comma 1 quater, del D.P.R. numero 115/2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.050,00=, oltre spese prenotate a debito - Dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater del D.P.R. del 30.05.2002 numero 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.