Sulla notifica della cartella di pagamento tramite apposito modello ministeriale

Tale modello, contenendo l’intimazione a provvedere al saldo della somma indicata nella cartella di pagamento, manifesta la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto, vale a costituire in mora il debitore e a interrompere il decorso della prescrizione.

Sul tema torna la Corte di Cassazione con sentenza n. 16121/19, depositata il 14 giugno. La vicenda. Il giudice delegato al fallimento di una s.r.l. in liquidazione non ammetteva al passivo della procedura un credito vantato dall’ente riscossione della Sicilia in virtù della cartella di pagamento notificata, stante l’intervenuta prescrizione del diritto di cui all’art. 3 l. n. 335/1995. La società di riscossione proponeva opposizione avverso tale esclusione sostenendo che dopo la prima notifica aveva effettuato una nuova intimazione di pagamento, interrompendo così il termine di prescrizione quinquennale evocato dal curatore. Il Tribunale rigettava l’opposizione sostenendo che la società aveva omesso di produrre copia integrale dell’avviso di intimazione, limitandosi a depositare la relativa relata di notifica e copia dei propri documenti. Quest’ultima così ricorre in Cassazione. Il ricorso al modello ministeriale. Il d.P.R. n. 602/1973, all’art. 25, comma 2, dispone che la notifica da parte del concessionario della cartella esattoriale al debitore iscritto a ruolo avvenga tramite il ricorso ad apposito modello ministeriale, il quale contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, avvertendo che, in mancanza, si procedere ad esecuzione forzata. Tale modello prevede anche la relata di notifica come parte della cartella da separare all’atto della consegna di essa al destinatario cosicché gli venga consegnato in busta chiusa l’originale della cartella e non una copia della stessa. È nella relata che si ravvisa la prova della notifica dell’intimazione di pagamento e da ciò si dimostra inoltre l’intervenuta notifica di un atto contenuto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione. Pertanto, il suddetto modello, contenente l’intimazione a provvedere al saldo della somma indicata nella cartella di pagamento, manifesta la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto, vale a costituire in mora il debitore e a interrompere il decorso della prescrizione. Da ciò l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 8 maggio – 14 giugno 2019, n. 16121 Presidente Didone – Relatore Pazzi Fatti di causa 1. Il Giudice delegato al fallimento di omissis s.r.l. in liquidazione non ammetteva al passivo della procedura il credito di Euro 93.468,64 vantato da Riscossione Sicilia s.p.a. in virtù della cartella di pagamento notificata in data 14 settembre 2004, stante l’intervenuta prescrizione del diritto L. n. 335 del 1995, ex art. 3. 2. Riscossione Sicilia s.p.a. proponeva opposizione avverso questa esclusione rappresentando che l’agente di riscossione, dopo la prima notifica della cartella di pagamento alla compagine ancora in bonis, aveva notificato, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, una nuova intimazione di pagamento, interrompendo così il termine di prescrizione quinquennale evocato dal curatore. Il Tribunale di Palermo, con decreto del 23 ottobre 2014, constatava che Riscossione Sicilia s.p.a. aveva omesso di produrre la copia integrale di tale avviso di intimazione, limitandosi a depositare la relativa relata di notifica e copia della propria interrogazione documenti il collegio del merito rigettava perciò l’opposizione proposta, in quanto l’impossibilità di accertare il contenuto dell’atto inviato al contribuente impediva di verificare l’idoneità dello stesso a interrompere la prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., n. 4. 3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso Riscossione Sicilia s.p.a. affidandosi a un unico motivo di doglianza. L’intimato fallimento di omissis s.r.l. in liquidazione non ha svolto alcuna difesa. La sesta sezione, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 6 marzo 2017 ha ritenuto insussistenti i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c. e ha rimesso la causa alla pubblica udienza della prima sezione. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 3. Il motivo di ricorso presentato denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, e art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 2943 c.c. il Tribunale di Palermo avrebbe erroneamente ritenuto che la sola relata di notifica dell’intimazione di pagamento, in mancanza della copia integrale dell’intimazione stessa, fosse inidonea a provare l’interruzione della prescrizione. Il procedimento di notificazione non poteva infatti che avvenire tramite l’utilizzo del modello previsto dal D.M. 28 giugno 1999, a mente del quale l’intimazione di pagamento, stampata in un unico originale, viene posta in busta chiusa con una finestra di carta carbone coperta dalla relata di notifica il messo notificatore al momento della notifica compila la relata, dove è indicato il numero dell’intimazione a cui la stessa si riferisce, che poi stacca, lasciando al destinatario l’atto in originale in busta chiusa con copia della relata di notifica in ricalco. L’agente di riscossione, non essendo in possesso dell’unico originale dell’atto notificato e consegnato al contribuente, aveva perciò dimostrato, tramite la produzione della relata di notificazione dell’intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n. OMISSIS per cui era stata domandata l’insinuazione, di aver notificato l’atto in originale, il cui contenuto era idoneo, ai sensi dell’art. 2943 c.c., a interrompere la prescrizione. 4. Il motivo è fondato. 4.1 Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, prevede che la notifica da parte del concessionario della cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo avvenga tramite il ricorso ad apposito modello ministeriale, contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Il modello così previsto, approvato con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze del 28 giugno 1999, prevede - come già ha ricordato la giurisprudenza di questa Corte Cass. 17467/2012 - la relata di notifica come parte della cartella da separare all’atto della consegna della stessa al destinatario, sicché al contribuente viene consegnato in busta chiusa l’originale della cartella e non una copia della stessa. La relata di notifica, posta all’esterno della busta, è compilata, dalla finestra in cui è contenuta, a ricalco sull’originale da consegnare e poi staccata per la consegna all’agente per la riscossione. In questa matrice deve ravvisarsi la prova della notifica dell’intimazione di pagamento. 4.2 La medesima matrice assume anche valore dimostrativo dell’intervenuta notifica di un atto di contenuto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione. Essa infatti dimostra non solo la specifica identità dell’atto notificato, indicando espressamente - in basso a destra con la dicitura intimazione numero - il numero identificativo dell’intimazione riportato sull’originale consegnato al destinatario, ma anche il contenuto dello stesso, consistente appunto in un’ intimazione di pagamento come precisato in esordio alla relata redatta tramite la compilazione dell’apposito modello ministeriale. Una simile indicazione consente di riferire la relata di notifica all’intimazione di pagamento al suo interno menzionata e di inferirne il contenuto, come predeterminato dal modello ministeriale utilizzato. Questo modello, contenendo l’intimazione a provvedere al saldo della somma riportata nella cartella di pagamento, manifesta chiaramente la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto e vale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2943 c.c., comma 4, e art. 1219 c.c., comma 1, a costituire in mora il debitore e a interrompere il decorso della prescrizione. 5. Il decreto impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Palermo, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.