Il valore meramente presuntivo delle residenze anagrafiche

In tema di notifica a mani di un familiare del destinatario, qualora questa sia eseguita presso la residenza del primo, diversa da quella del secondo, non si determina l’operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 12091/19 depositata l’8 maggio. Il caso. Al termine del giudizio svolto nella contumacia del convenuto, il Tribunale lo condannava al pagamento della somma richiesta dall’attore a titolo di prezzo per la fornitura di mobili e accessori in legno. Il convenuto eccepiva in appello la nullità della notifica della citazione a giudizio, del verbale contenente l’ordinanza di ammissione dell’interrogatorio formale deferito e della sentenza di primo grado, poiché eseguite in luogo diverso dalla sua effettiva residenza, come risultava dal certificato storico di residenza, dallo storico delle utenze e delle fatture periodicamente inviate, nonché dell’atto di notorietà della compagna. Rigettato il gravame dalla Corte d’Appello sulla base del rilievo che il luogo in cui erano state eseguite le notifiche corrispondeva alla sua dimora abituale, il convenuto propone ricorso per cassazione. Residenze anagrafiche. Secondo la Cassazione, il ricorso è fondato in quanto la Corte territoriale si è limitata a riprodurre il principio ormai consolidato del valore meramente presuntivo delle residenze anagrafiche, superabili da prova contraria desumibile da qualsiasi fatto contrario, senza indicare alcuna prova che potesse dimostrare le divergenze tra la residenza anagrafica e quella di fatto del ricorrente. Inoltre, in ordine al rifiuto della madre del convenuto di ricevere l’atto, la Corte ribadisce che la notifica a mani di una familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l’operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza aliunde che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione . Pertanto, il Collegio di legittimità, ritenendo la notifica nulla perché eseguita in luogo diverso dalla residenza anagrafica del destinatario, accoglie il ricorso e cassa la sentenza rinviando al Tribunale di Velletri.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 gennaio – 8 maggio 2019, n. 12091 Presidente Petitti – Relatore Scalisi Fatti di causa Mi.El. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Albano Laziale, M.R. , chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 3.000,00, a titolo di prezzo per la fornitura di mobili e accessori in legno. Il giudizio si svolgeva nella contumacia del convenuto e, all’esito, il Tribunale adito accoglieva la domanda, condannando il M. al pagamento della somma richiesta, oltre spese processuali. M.R. proponeva appello davanti alla Corte di Appello di Roma, eccependo la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, del verbale contenente l’ordinanza di ammissione dell’interrogatorio formale deferitogli e della sentenza di prime cure, poiché eseguita in luogo diverso dalla sua effettiva residenza in omissis , come risultava dal certificato storico di residenza e dallo storico delle utenze e delle fatture periodicamente inviate nonché dall’atto di notorietà della compagna Ma.An. . Si costituiva Mi.El. , chiedendo il rigetto dell’appello proposto e la conferma della sentenza impugnata La Corte di Appello, dopo avere sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza gravata, rigettava l’appello, rilevando che il luogo in cui erano state eseguite le notifiche corrispondeva alla dimora abituale del M. . La cassazione della citata sentenza è stata chiesta da M.R. sulla base di due motivi, illustrati con memoria. Mi.El. ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione In via preliminare, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del controricorso perché tardivo avanzata dal ricorrente, perché il controricorso risulta depositato entro i quaranta giorni dalla notifica del ricorso. Ai sensi dell’art. 370 c.p.c., il termine per presentare il controricorso per cassazione è di venti giorni, che decorre dal giorno in cui scade il termine per il deposito del ricorso del ricorrente tecnicamente ricorso principale , che, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., va depositato entro venti giorni dalla notifica. Il controricorso, entro i successivi venti giorni dalla sua notifica, va depositato con i documenti e la procura speciale presso la cancelleria della Corte di Cassazione. 1.- M.R. lamenta a con il primo motivo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. e ss., in relazione all’art. 43 c.c., per avere il Tribunale ritenuto valida la notifica eseguita presso l’unica abitazione della madre del destinatario, senza aver prima effettuato alcun tentativo di notifica degli atti, ossia della citazione introduttiva del giudizio di prime cure, del verbale contenente l’ordinanza di ammissione dell’interrogatorio formale deferito e della sentenza di primo grado, presso l’effettiva residenza e dimora di tale destinatario. b con il secondo motivo l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ossia circa la reale residenza o dimora del destinatario. 1.1.- I motivi che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati. La Corte distrettuale si è limitata a riproporre un principio giurisprudenziale consolidato, quale quello del valore meramente presuntivo delle residenze anagrafiche, superabili da prova contraria desumibile da qualsiasi fatto contrario, ma non ha indicato alcuna prova che dimostrasse le divergenze, nel caso di specie, tra residenza anagrafica e quella di fatto. Ove tale discrasia fosse stata fatta poggiare sul luogo di consegna dei mobili, va rilevato il carattere meramente apparente della motivazione, altrettanto dicasi in ordine al rifiuto della madre dell’odierno ricorrente di ricevere l’atto, ben potendo tale rifiuto essere giustificato dalla mancata convivenza della consegnataria rifiutante con il destinatario della notifica. Né questa prova atta a ribaltare le risultanze anagrafiche che né il Tribunale né la Corte di appello indicano, potrebbe essere desunta dalla recezione della notificazione della sentenza resa dalla Corte di Appello, dalla madre dell’odierno ricorrente, trattandosi di un comportamento non inequivoco e, comunque, occorso a rilevante distanza temporale della notificazione della citazione di primo grado, che ben potrebbe conciliarsi con un mutato stato di cose. Come è stato già detto da questa Corte in altra occasione Cass. n. 25391 del 2017 la notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l’operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza aliunde che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto nulla la notifica di un decreto ingiuntivo eseguita presso la madre dell’ingiunto, residente in luogo diverso né convivente con questa . Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, nel caso specifico, la notifica doveva essere ritenuta nulla non sanata dalla mancata costituzione in giudizio perché eseguita in luogo diverso dalla residenza anagrafica del destinatario. In definitiva, il ricorso va accolto la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Velletri in persona di altro Magistrato, il quale provvederà alla liquidazione delle spese, anche del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Velletri in persona di altro Magistrato anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.