Legittimo il pignoramento presso terzi di somme oggetto di ordinanza di conversione e rateizzazione

Il Tribunale di Roma con l’ordinanza del 27 marzo 2019 si è pronunciato su un’interessante e singolare questione processuale del processo esecutivo un pignoramento di somme già oggetto di una procedura esecutiva immobiliare sottoposte a conversione e rateizzazione come previsto dall’art. 495 c.p.c

Il caso deciso. Nel caso di specie era accaduto che, da un lato, vi era una procedura esecutiva immobiliare promossa da Tizia nei confronti di Caio che aveva chiesto la conversione del pignoramento. A quel punto Caio aveva iniziato, come previsto, a pagare le singole rate previste nel piano di conversione. Durante quel periodo, però, ad un certo punto, Alfa – a sua volta creditrice di Tizia in forza di una sentenza passata in giudicato – decide di procedere nei confronti di Tizia tramite un pignoramento di crediti e, più precisamente decise di pignorare il credito di Tizia nei confronti di Caio ancora non estinto in quanto Caio stava pagando le rate risultanti dalla conversione . L’opposizione all’esecuzione avverso sentenze. A seguito della notificazione dell’atto di pignoramento, Tizia propone opposizione all’esecuzione lamentando, come primo motivo di opposizione, di non aver mai ricevuto la notificazione dell’atto di citazione che aveva avviato il giudizio poi concluso con la sentenza di condanna azionata da Alfa. Secondo il Tribunale di Roma, però, del tutto correttamente, il primo motivo di opposizione non merita accoglimento. Ed infatti, il Tribunale ricorda che l’indirizzo assolutamente costante espresso sul punto dalla Suprema Corte e dai giudici di merito [è nel senso che] in sede di opposizione all’esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale la contestazione del diritto di procedere all’esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinato l’inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le eventuali ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto devono essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso”. Nessuno spazio, quindi, nel giudizio di opposizione all’esecuzione per l’esame degli asseriti vizi della sentenza azionata, potendo il giudice dell’esecuzione soltanto accertare la portata esecutiva del titolo oltre che, ovviamente, la persistente validità ed efficacia del titolo azionato. Il pignoramento delle rate ancora da scadere a seguito della conversione. Ma la questione processuale sicuramente più interessante e singolare correttamente affrontata dal Tribunale di Roma è quello che riguarda l’oggetto del pignoramento presso terzi. Ed infatti, il creditore Alfa aveva pignorato il credito che Tizia vantava nei confronti di Caio che aveva chiesto la conversione al giudice dell’esecuzione immobiliare contro di lui pendente. Tizia aveva, quindi, lamentato come secondo motivo di opposizione che le somme pignorate da Alfa erano da considerarsi impignorabili in quanto già oggetto di una procedura esecutiva immobiliare sottoposte a conversione e, quindi – sempre secondo la tesi dell’opponente – nella disponibilità del Tribunale e non anche della parte”. Senonché, secondo il Tribunale la circostanza che le somme siano oggetto di un’ordinanza di conversione non risulta impeditivo rispetto al versamento, in questa sede esecutiva, delle somme pignorate, ben potendo il terzo, debitore nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare, opporre il pagamento di quanto sin qui assegnato come circostanza estintiva sopravvenuta – rispetto all’ordinanza di conversione – del credito lì cristallizzato”. Conseguenze operative. Da quanto sin qui visto derivano le seguenti conseguenze operative. Il debitore che, nel corso di un pignoramento immobiliare nel corso del quale abbia chiesto la conversione e stia versando le rate previste, riceva la notifica di un pignoramento presso terzi ove lui è il terzo pignorato quale debitor debitoris dovrà a notiziare con un’apposita istanza il giudice dell’esecuzione e accantonare le somme da versare nella prima esecuzione rispetto al quale diviene custode inottemperanza all’obbligo discendente dalla notifica del pignoramento presso terzi” cfr. sul punto anche Trib. Roma, 7 febbraio 2019 b attendere la decisione del giudice dell’esecuzione e, cioè, quello del pignoramento presso terzi c a seguito dell’ordinanza di assegnazione versare le somme e d eccepire davanti al giudice dell’esecuzione immobiliare il pagamento effettuato che andrà computato alle rate da versare e il cui mancato pagamento, nelle more dell’ordinanza di assegnazione, non potrà portare ad una sua decadenza dal beneficio della conversione.

Tribunale di Roma, sez. III Civile, ordinanza 27 marzo 2019 Rilevato che E.P. ha proposto opposizione avverso l’atto di pignoramento rubricato al R.G. omissis , notificato dalla T. S. C. srl in base alla sentenza del Tribunale di Roma n. 680/2017, pubblicata il 17.1.2017 con il quale il debitore è stato condannato al pagamento di euro 17.030,00, oltre interessi e spese. Con l’atto oppositivo il debitore ha lamentato a9 la mancata notifica dell’atto di citazione che ha originato il giudizio conclusosi con la sentenza azionata b l’impignorabilità delle somme in quanto già oggetto di una procedura esecutiva immobiliare, sottoposte a conversione e pertanto nella disponibilità del Tribunale e non anche della parte. In ragione di tali argomentazioni, ha chiesto pertanto disporre la sospensione dell’esecuzione, con vittoria di spese. Letta la comparsa di costruzione della creditrice con la quale, nell’opporsi all’avversa prospettazione, ha chiesto il rigetto dell’istanza, con vittoria di spese. All’udienza del 20.03.2019 il G.E. si è riservato. Motivi della decisione L’opposizione deve essere rigettata. Quanto al motivo sub a , emerge dalle stesse doglianze dell’opponente come i vizi denunciati attengono essenzialmente all’asserita illegittimità del titolo esecutivo in quanto asseritamente emesso in illegittima contumacia , contestazioni che la giurisprudenza esclude dal novero dei motivi legittimanti l’opposizione ex art. 615 c.p.c., in quanto da far con l’ordinario mezzo di impugnazione previsto dall’ordinamento, ove ancora possibile. Seguendo l’indirizzo assolutamente costante espresso sul punto dalla Suprema Corte e dai giudici di merito, in sede di opposizione all’esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale la contestazione del diritto di procedere all’esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l’inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le eventuali ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto essere fatte valere se, ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso fra le altre, Cass. N. 17903/2012 Cass n. 12911/2012 Cass n. 4504/2011 . Resta pertanto preclusa, per il debitore esecutato o precettato, la possibilità di contestare o di rivisitare in sede esecutiva il titolo esecutivo in forza del quale è stata intrapresa o minacciata l’azione esecutiva negando il fondamento, nell’an o nel quantum o comunque per qualsiasi altra ragione, del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi che dovrebbero o avrebbero dovuto far valere in sede di cognizione, spettando soltanto al giudice di quel procedimento vagliare la fondatezza delle doglianze di qualsivoglia natura prospettate dalla parte debitrice o intimata. In questi casi, il potere di cognizione del giudice dell’opposizione all’esecuzione è limitato all’accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell’esecuzione stessa, mentre eventuali ragioni di merito incidenti sula formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l’impugnazione del provvedimento che costituisce titolo medesimo. Orbene, sulla scorta dei consolidati principi appena enunciai, non v’è dubbio che nessun sindacato di merito compete al giudice dell’opposizione all’esecuzione, dovendo l’organo giudicante in sede esecutiva limitarsi a verificare la persistente validità ed efficacia, per an e quantum, di tale titolo e potendo invece gli opponenti formulare le contestazioni inerenti la debenza e legittimità delle somme soltanto in sede di cognizione, ovverosia con lo strumento dell’impugnazione appello avverso sentenza di primo grado . Quanto al motivo sub b , lo stesso si palesa ugualmente inaccoglibile. Invero, la circostanza che le somme siano oggetto di un’ordinanza di conversione non risulta impeditivo rispetto al versamento, in questa sede esecutiva, delle somme pignorate, ben potendo il terzo, debitore nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare, opporre il pagamento di quanto qui assegnato come circostanza estintiva sopravvenuta – rispetto all’ordinanza di conversione – del credito lì cristallizzato. L’istanza cautelare deve pertanto essere rigettata. Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. - rigetta l’istanza di sospensione della procedura esecutiva - condanna E.P. al pagamento delle spese di lite in favore di T. S. C. srl, che liquida in euro 2.10,00, oltre accessori di legge se dovuti - provvede all’assegnazione come da separata ordinanza - assegna fino al 30.5.2019 per l’introduzione del giudizio di merito.