Errato applicare all’assegno circolare la disciplina dell’assegno bancario

Con la sentenza n. 11387 del 30 aprile 2019, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione torna ad occuparsi della disciplina dell’assegno circolare. La Suprema Corte, in ordine al termine di prescrizione per la richiesta di rimborso della provvista di cui all’assegno circolare, distingue il diritto del beneficiario, sottoposto al termine triennale di cui all’art. 84, comma 2, r.d. n. 1736/1933, da quello del richiedente l’emissione dell’assegno circolare, sottoposto invece all’ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c

Il caso. Tizio, portatore di n. 4 assegni circolari, chiedeva al Giudice di Pace di Roma la condanna della banca emittente alla liquidazione degli stessi. Il Giudice di Pace rigettava la richiesta di Tizio il quale impugnava la sentenza innanzi al Tribunale di Roma. Quest’ultimo confermava la pronuncia del primo giudice motivando che – ai sensi dell’art. 32 r.d. n. 1736/1933 c.d. Legge Assegni – la banca aveva correttamente declinato il pagamento in attesa di ricevere l’autorizzazione allo stesso, avendo Tizio portato i titoli all’incasso a quasi un anno di distanza dalla loro emissione. Ad avviso del Tribunale, infatti, secondo un principio di ragionevolezza e proporzionalità, il termine prescritto dalla richiamata norma in materia di assegni bancari era da ritenersi applicabile anche agli assegni circolari. Tizio propone ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro e per quel che qui rileva a la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 comma 2, legge Assegni in relazione all’obbligo immediato di pagamento dell’assegno circolare b l’errata applicazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità a fondamento del rigetto dell’appello c la violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 c.c. nonché 116 e 132 c.p.c. nella parte in cui il giudice del gravame ha motivato il rifiuto al pagamento da parte della banca sulla base su una circostanza non veritiera e comunque non provata e cioè che la banca attendesse di ricevere la relativa autorizzazione. Sebbene il Consigliere Relatore avesse proposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso formulati da Tizio. La disciplina dell’assegno circolare. Osservano in primo luogo i Giudici di legittimità che nel caso in cui un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della relativa provvista da parte del richiedente l’emissione del titolo si prescrive nell’ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni di cui all’art. 84 legge Assegni termine entro cui si prescrive l’azione del beneficiario dell’assegno contro l’istituto bancario emittente, come è confermato dall’art. 1, comma 345- ter , legge n. 26/2005 che prevede il versamento degli assegni circolari non riscossi al fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie, soltanto dopo che sia scaduto detto termine triennale. Ai sensi del richiamato art. 84, continua la Corte, l’azione contro l’emittente istituto bancario si prescrive nel termine di tre anni dall’emissione. Mentre con riferimento all’assegno bancario, l’art. 32 prevede il termine assai ristretto di otto giorni per la presentazione dello stesso all’incasso se pagabile nel medesimo Comune in cui è stato emesso trascorso tale termine l’intestatario dell’assegno può ordinare di non pagare la somma ed in mancanza di tale ordine l’assegno può comunque essere pagato anche successivamente ai sensi dell’art. 35. Procedendo con siffatta ricostruzione della disciplina di riferimento, ritengono pertanto gli Ermellini che l’assegno bancario si distingua nettamente da quello circolare – per struttura e caratteristiche – sicché deve escludersi l’applicazione analogica al secondo della disciplina di cui agli artt. 32 e 35 legge Assegni. Il Fondo per indennizzare i risparmiatori. Ricordano poi i Giudici di legittimità che ai sensi degli artt. 343-345 legge n. 266/2005 è stato istituito un apposito Fondo per indennizzare le vittime di frodi finanziarie alimentato, tra l’atro, dall’importo di conti correnti e rapporti bancari c.d. dormienti”. Segnatamente i ai sensi dell’art. 1, comma 343, della citata legge n. 266/2005 per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato” ii ai sensi dell’art. 1, comma 345 ter, della medesima Legge gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all’art. 84, secondo comma, regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 [i.e. tre anni dalla data della loro emissione n.d.r.], entro il 31 marzo di ogni anno sono comunicati dagli Istituti emittenti al Ministero dell’economia e delle finanze e versati al Fondo di cui al comma 343, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del Fondo il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo”. Il quadro normativo così tracciato, ad avviso della Corte, distingue dunque il diritto del beneficiario dell’assegno circolare a ottenere il rimborso della somma originariamente portata dal titolo, dal diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare a ottenere il suo rimborso. Mentre la richiesta di rimborso del beneficiario dell’assegno circolare è sottoposta al termine triennale di prescrizione previsto dall’art. 84, comma 2, R.D. n. 1736/1933, quella del richiedente l’emissione dell’assegno circolare è sottoposta, all’ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c In buona sostanza, chiariscono ancora i Giudici di legittimità, le caratteristiche dell’assegno circolare consentono di configurare il rapporto tra il titolare dell’assegno stesso richiedente e la banca emittente nei termini del mandato cfr. Cass. 11961/2003 . Conclude pertanto la Corte statuendo che ha errato il Tribunale di Roma nell’applicare all’assegno circolare le stesse regole dell’assegno bancario. Sul diritto al rimborso della provvista dell’assegno circolare. Cfr. Cass. 12 marzo 2018, n. 5889 , ove statuito che nel caso in cui un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l’emissione del titolo si prescrive nell’ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni previsto dall’art. 84 r.d. n. 1736/1934, entro cui si prescrive l’azione del beneficiario dell’assegno contro la banca emittente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 13 settembre 2018 – 30 aprile 2019, n. 11387 Presidente Frasca – Relatore Pellecchia Rilevato che 1. Nel 2009, L.M. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., e, assumendo di essere portatore di quattro assegni circolari da essa emessi per i quali era stata rifiutata la liquidazione, chiedeva che venisse condannata al pagamento della somma ad essi corrispondente, pari ad Euro 1.263,98, oltre ai danni e alle spese. Con ordinanza, il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza per valore e rimetteva il giudizio dinanzi al Giudice di Pace. Con sentenza 12348/2013, il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea. L.M. proponeva appello avverso la predetta sentenza, reiterando la domanda di condanna della Banca e lamentando l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha considerato che il comportamento della banca si apprezzerebbe come in violazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 82, a mente del quale l’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall’autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell’emissione, e pagabili a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall’emittente”. Con sentenza 18797/2017, pubblicata il 5/10/2017, il Tribunale di Roma rigettava l’appello, motivando ai sensi dell’art. 32, L. assegni, che la Banca avesse correttamente declinato il pagamento, in attesa di ricevere l’autorizzazione allo stesso, avendo l’appellante portato i titoli all’incasso a quasi un anno di distanza dalla loro emissione invero, ad avviso del Giudice del gravame, sebbene la legge prescriva un termine per i soli assegni bancari, la stessa previsione è da ritenersi applicabile anche per gli assegni circolari, secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità. 2. L.M. propone ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi. Banca Monte dei Paschi di Siena resiste con controricorso. 3. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, di non condividere la proposta del relatore. 5.1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta l’errata applicazione della L. assegni in relazione all’obbligo di immediato pagamento dell’assegno circolare violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 83 e art. 84, comma 2 . 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’errata applicazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, cui il Tribunale ha fatto espresso riferimento per rigettare la domanda dell’appellante. 5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole dell’errata affermazione di una circostanza mai verificatasi e comunque mai provata violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 116 e 132 c.p.c. , qual è la richiesta fatta dalla banca all’odierno ricorrente di un termine in attesa delle verifiche, in particolare in attesa di ricevere l’autorizzazione al pagamento. 5.4. Con il quarto motivo, il L. lamenta il difetto assoluto di motivazione in relazione ad una circostanza mai verificatasi omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio , non avendo la Banca mai provato di aver declinato il pagamento in attesa delle verifiche. Si duole che il giudice del merito ha posto a fondamento della decisione una circostanza non solo mai verificatasi, ma mai provata dalla banca convenuta. Il cambio degli assegni venne rifiutato. 6. I quattro motivi congiuntamente esaminati sono fondati per quanto di ragione. Queste le ragioni. Ha errato il giudice dell’appello che ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 32 L. assegni, la Banca avesse correttamente, e in virtù di un principio di prudenza e ragionevolezza, declinato il pagamento in attesa di ricevere l’autorizzazione allo stesso avendo l’appellante portato i titoli all’incasso a quasi un anno di distanza dalla loro emissione. Al contrario di quanto affermato dal giudice del merito, nel caso in cui un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l’emissione del titolo si prescrive nell’ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni previsto dal R.D. n. 1736 del 1934, art. 84, entro cui si prescrive l’azione del beneficiario dell’assegno contro l’istituto bancario emittente, come è confermato dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 345 ter, che prevede il versamento degli assegni circolari non riscossi al Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie, soltanto dopo che sia scaduto il detto termine triennale. Infatti la disciplina dell’assegno, il R.D. n. 1736 del 1933, art. 84, comma 2, chiarisce che, riguardo agli assegni circolari, l’azione contro l’emittente istituto bancario si prescrive nel termine di tre anni dall’emissione. Mentre con riferimento all’assegno bancario, l’art. 32 prevede un termine assai stretto otto giorni per la presentazione dell’assegno stesso all’incasso, se pagabile nel medesimo comune in cui è stato emesso termini più ampi, anche se sempre assai limitati, se il Comune è differente dopo trascorso tale termine, l’intestatario dell’assegno può ordinare di non pagare la somma in mancanza di tale ordine, l’assegno può comunque essere pagato anche successivamente art. 35 . Per struttura e caratteri l’assegno bancario si distingue nettamente da quello circolare che costituisce un titolo di credito all’ordine, emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall’autorità competente, per un importo che sia disponibile presso di esso al momento della emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti indicati dall’emittente Cass. n. 5889/2018 . Deve dunque escludersi una applicazione analogica degli artt. 32 e 35 all’assegno circolare. Va ancora precisato che la L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 343 – 345, ha costituito un Fondo per indennizzare le vittime di frodi finanziarie, alimentato tra l’altro dall’importo di conti correnti e rapporti bancari dormienti . Assai significativamente l’art. 1, comma 345 ter, precisa che gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto di cui al R.D. n. 1736 del 1933, art. 84, comma 2, sono versati al Fondo entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Aggiunge che resta impregiudicato il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo. Proprio le caratteristiche suindicate dell’assegno circolare configurano il rapporto tra il titolare dell’assegno stesso e l’istituto bancario, come mandato al riguardo, Cass. N. 11961 del 2003 . È indubbio che il mandato sia sempre revocabile art. 1722 c.c. ss. e se revoca del mandato vi fosse, è da ritenere che il diritto alla restituzione potrebbe essere fatto valere, pur pendendo il termine triennale per l’azione cartolare del beneficiario e dalla revoca decorrerebbe la prescrizione decennale non vi è prova alcuna che sia stata disposta nel caso di specie tale revoca. Una volta trascorso il termine triennale, il beneficiario non può più ottenere il pagamento dell’assegno/e a quel punto il richiedente l’assegno stesso potrà ripetere la provvista senza necessità di revocare il mandato che è oggettivamente venuto meno . Dallo spirare del triennio decorre quindi la prescrizione del diritto. Pertanto ha errato nel caso di specie il giudice del merito che ha applicato all’assegno circolare le stesse regole dell’assegno bancario. 5.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l’errata mancata compensazione delle spese di lite violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. , non essendovi ragioni per non disporla. 5.6. Con l’ultimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’errata liquidazione delle spese di lite in misura di Euro 8.000, per un giudizio di valore pari a 1.200 violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 . Gli ultimi due motivi sono assorbiti dall’accoglimento dei precedenti. 6. Pertanto, la Corte accoglie il i primi quattro motivi di ricorso, dichiara assorbiti il quinto e il sesto, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Roma in diversa composizione. P.Q.M. la Corte accoglie il i primi quattro motivi di ricorso, dichiara assorbiti il quinto e il sesto, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Roma in diversa composizione.