La questione sull’astensione del giudice non rileva in termini di competenza

Avverso il provvedimento con cui il presidente del Tribunale abbia respinto l’istanza del giudice di autorizzazione ad astenersi, è inammissibile il regolamento di competenza proposto da una delle parti in causa.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11311/19, depositata il 26 aprile. La vicenda. Durante una causa dinanzi al Tribunale di Firenze, il Presidente respingeva l’istanza di autorizzazione ad astenersi proposta dal giudice e fondata sulla pendenza dinanzi ad altro Tribunale di una causa di querela di falso di un suo precedente verbale di udienza. Avverso tale provvedimento, una delle parti ha proposto ricorso per regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Astensione del giudice. I Supremi Giudici evidenziano subito l’inammissibilità del ricorso non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione del provvedimento che rigetta l’istanza di autorizzazione ad astenersi. L’art. 42 c.p.c. infatti prevede la possibilità di impugnare con istanza di regolamento di competenza l’ordinanza che, pronunciandosi sulla competenza, non decida il merito ed i provvedimenti che dichiarino la sospensione del processo ex art. 295, ipotesi dalle quali è escluso il provvedimento in oggetto nel caso di specie. Il Collegio, richiamando un consolidato principio giurisprudenziale, ricorda infatti che le questioni attinenti all'astensione del giudice, per obbligo o per opportunità, non vengono in rilievo nell'ordinamento processuale sotto il profilo della competenza, perché per i criteri di ripartizione di quest'ultima si deve fare riferimento soltanto all'ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste e non ai suoi rapporti con la lite o con i litiganti . Si tratta infatti di provvedimenti relativi all’organizzazione degli affari interni dell’ufficio privi di natura decisoria, con conseguente inammissibilità dell’eventuale istanza di regolamento di competenza o ricorso ex art. 111 Cost In conclusione, la Corte cristallizza il principio secondo cui è inammissibile il regolamento di competenza avverso qualunque provvedimento che provveda sull'istanza di astensione del giudice ed a maggior ragione ove, rigettandola, comporti la prosecuzione del processo, perché - fermo restando che un eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice o dall'omessa sospensione quando invece dovuta può convertirsi in motivo di nullità della sentenza, da far valere con gli ordinari mezzi di gravame avverso quest'ultima - un tale provvedimento non ha natura decisoria e perché le questioni attinenti all'astensione del giudice, per obbligo o per opportunità, non vengono in rilievo nell'ordinamento processuale sotto il profilo della competenza, dovendosi per i criteri di ripartizione di quest'ultima fare riferimento soltanto all'ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste e non ai suoi rapporti con la lite o con i litiganti .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 17 gennaio – 26 aprile 2019, n. 11311 Presidente Frasca – Relatore De Stefano Rilevato che A.A. ha proposto un motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Napoli che, rigettandone il gravame, ha confermato il diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria il Ministero dell’Interno non ha svolto difese. Considerato che il ricorrente, con l’unico mezzo, denunzia l’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, a proposito della valutazione attinente all’insussistenza dei presupposti delle forme di protezione invocate, sussidiaria e umanitaria sostiene che, in dispregio di quanto ritenuto dal giudice di precedenti gradi di giudizio , i detti presupposti sussistevano in base alla attuale situazione geopolitica del paese di provenienza , poiché il Pakistan, secondo gli analisti del Pentagono, sarebbe tuttora centro nevralgico di Al-Qaeda e centro di interessi e di conflitti strategici, geopolitici ed economici di vasta portata, in tensione tra democrazia e struttura feudale e tra lobby militari e forze islamiste sennonché va osservato che la corte d’appello ha preso in esame il racconto del ricorrente, posto al fondo della domanda di protezione, facente riferimento a una vicenda personale di povertà a fronte di debiti contratti ha ritenuto attendibile la narrazione ma ha affermato che la vicenda non poteva dar luogo a nessuna forma di protezione, neppure sussidiaria, visto che la zona di provenienza, in base ai più recenti report internazionali appositamente richiamati , non poteva dirsi caratterizzata da un conflitto armato interno ha infine considerato inesistente anche il profilo invocato a sostegno del permesso per motivi umanitari secondo la versione normativa antecedente al D.L. n. 113 del 2018 , rilevando che il ricorrente non poteva considerarsi come soggetto vulnerabile in riferimento per quanto interessa a condizioni personali di discriminazione o di persecuzione ovvero di inserimento lavorativo in Italia il ricorrente si limita a contrapporre a siffatta disamina distinti e generici asserti, tesi a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti, limitatamente, peraltro, alle condizioni generali del Pakistan in particolare non si capisce a quali precedenti gradi di giudizio il ricorrente intenda alludere, visto che la sua opposizione al provvedimento amministrativo risulta esser stata rigettata anche dal tribunale la censura in ogni caso postula un diverso esame sul merito della valutazione in ordine al solo aspetto della situazione geopolitica del Pakistan tanto consente di decidere la causa con declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione non deve farsi applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, stante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato il difensore ha da ultimo richiesto direttamente a questa Corte di liquidare il compenso per l’attività prestata nel procedimento l’istanza è inammissibile poiché non questa Corte, ma il giudice a quo, deve provvedere al riguardo v. Cass. n. 13806-18 . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.