La mancata comparizione dell’opponente all’udienza non determina alcuna improcedibilità

Tale mancata comparizione della parte opponente, che si sia costituita nei termini, in udienza successiva alla prima, fissata dal Tribunale per l’ammissione di mezzi di prova, non dà luogo ad una pronuncia di improcedibilità dell’opposizione.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 10086/19, depositata il 10 aprile. Il caso. Una s.r.l. presentava domanda di insinuazione nel passivo fallimentare di una società cooperativa per crediti derivanti da lavori di miglioramento di alcune unità immobiliari. Nei primi due gradi di giudizio la domanda veniva rigettata. Così la s.r.l. propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge degli artt. 24 e 99 l.fall., in relazione all’art. 181 c.p.c In particolare la notifica del ricorso nei confronti del curatore del fallimento intimato è stata eseguita a mezzo posta, a mani del portiere dello stabile e non risulta l’invio della successiva raccomandata pertanto si riteneva la nullità della medesima notifica, disponendone la rinnovazione e la s.r.l. successivamente ha adempiuto all’incombente. La mancata comparizione in udienza. Sul punto è opportuno ribadire che, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la mancata partecipazione dell’opponente a un’udienza del relativo giudizio non viene a determinare alcuna improcedibilità infatti la mancata comparizione della parte opponente, che si sia costituita nei termini, in udienza successiva alla prima, fissata dal Tribunale per l’ammissione di mezzi di prova, non dà luogo ad una pronuncia di improcedibilità dell’opposizione. Ebbene, tale regola prevista per il tiro contenzioso civile ben può integrare quella dettata per il giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, secondo cui, in base al capo V della l. fall., si dispone che all’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, il giudice delegato a ciò decide su ciascuna domanda, anche in assenza delle parti. Per tali ragioni il ricorso va accolto il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al Tribunale per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 13 giugno 2018 – 10 aprile 2019, n. 10086 Presidente De Chiara – Relatore Dolmetta Fatto e diritto 1.- La s.r.l. omissis ha presentato domanda di insinuazione nel passivo fallimentare della soc. coop. omissis per crediti derivanti da lavori di miglioramento di certe unità immobiliari. Il giudice delegato ha parzialmente rigettato la domanda, ammettendola per una minor somma e senza riconoscimento di prededuzione o privilegi. omissis ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Napoli. Il Fallimento si è costituito, resistendo all’opposizione. Nel corso del procedimento si è svolta una CTU, in esito alla quale il giudice istruttore ha fissato udienza per l’1 ottobre 2013. A tale udienza la società opponente non è comparsa. Rilevato l’accaduto, il Tribunale di Napoli - ritenuto che nei provvedimenti camerali esclusi quelli ad impulso officioso tutto il procedimento e non solo il momento della presentazione della domanda sia improntato dalla necessità di una costante iniziativa di parte - ha dichiarato improcedibile il ricorso. 2.- Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso omissis , affidandosi a un motivo di cassazione. 3.- Chiamata la controversia all’udienza del 15 ottobre 2015, il Collegio - rilevato che la notifica del ricorso nei confronti del curatore del fallimento intimato è stata eseguita a mezzo posta, ai sensi della L. n. 53 del 1994, a mani del portiere dello stabile e che non risulta l’invio della successiva raccomandata ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c. - ha ritenuto la nullità della medesima, disponendone la rinnovazione. Successivamente, omissis ha adempiuto all’incombente. Il Fallimento non ha svolto difese. 4.- Il motivo di ricorso assume violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 24 L. Fall., in relazione all’art. 181 c.p.c. . In proposito, la società ricorrente rileva, in specie, che abrogando la L. Fall., art. 24, comma 2, il D.Lgs. n. 169 del 2007 ha escluso l’applicabilità alle cause che derivano dal fallimento delle norme che regolano il rito camerale . Riscontra, altresì, che comunque la disciplina generale dei procedimenti in camera di consiglio non regola in alcun modo gli effetti della mancata comparizione delle parti . Aggiunge, ancora, che deve escludersi che dalla mancata partecipazione a una sola udienza possa in qualche modo desumersi una sorta di rinuncia tacita all’impugnativa , posto se non altro il regime dettato in generale per l’appello dalla norma dell’art. 348 c.p.c., comma 2. 5.- Il ricorso merita di essere accolto. Secondo lo stabile orientamento della giurisprudenza di questa Corte, infatti, la mancata partecipazione dell’opponente a un’udienza del relativo giudizio non viene a determinare alcuna improcedibilità la mancata comparizione della parte opponente, la quale si sia costituita in termini, in udienza successiva alla prima, peraltro fissata dal tribunale per l’ammissione di mezzi di prova, non può dare luogo a pronuncia di improcedibilità dell’opposizione Cass., 26 gennaio 2016, n. 1342 Cass., 6 novembre 2012, n. 19145 . Una simile soluzione non risulta prevista dalla disciplina specificamente relativa della procedura di accertamento del passivo fallimentare, di cui al capo V della L. Fall., ché questa contiene anzi un’indicazione di segno propriamente opposto, là dove dispone che all’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, il giudice delegato decide su ciascuna domanda anche in assenza delle parti art. 95, comma 2 Neppure fra le norme del codice di rito disciplinanti, in primo e in secondo grado, tanto il processo a cognizione ordinaria quanto quello camerale , del resto, può rintracciarsi una disposizione che contempli una simile sanzione per il caso di mancata partecipazione di una parte all’udienza così Cass., 27 maggio 2014, n. 11813 . Nell’evenienza della mancata comparizione della parte in udienza, il giudice dell’opposizione provvederà piuttosto ai sensi dell’art. 309 c.p.c. e art. 181 c.p.c., comma 1, posto che la disciplina generale del rito contenzioso civile ben può venire a integrare - entro il limite della specifica compatibilità, ovviamente - quella dettata per il giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare. 6.- Di conseguenza, va cassato il provvedimento impugnato e la controversia rinviata al Tribunale di Napoli, che la esaminerà in diversa composizione collegiale. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Napoli, che la esaminerà in diversa composizione collegiale, anche quanto alle spese sul giudizio di legittimità.