Presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di ammissione al gratuito patrocinio

Secondo la I Sezione Civile, l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non preclude la dichiarazione di sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Così la sentenza n. 9660/19, depositata il 5 aprile. La vicenda. La Corte d’Appello di Napoli confermava la dichiarazione di inammissibilità per tardività del reclamo proposto nei confronti della decisione della Commissione territoriale di Caserta su una richiesta di protezione internazionale. La questione giunge dinanzi alla Corte di Cassazione. Raddoppio del contributo unificato. Il ricorso risulta inammissibile non avendo il ricorrente prodotto doglianze in relazione alla ratio decidendi della decisione impugnata. Ciò posto, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , d.P.R. n. 115/2002, a prescindere dalla circostanza che nella specie risulta dal ricorrente avanzata la semplice istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria . In tal senso infatti il Collegio si discosta dall’indirizzo interpretativo secondo cui in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il rigetto dell’impugnazione precluderebbe l’applicazione della norma citata. Si tratta infatti di un’obbligazione di natura tributaria che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione ovvero della dichiarazione di improcedibilità o inammissibilità. La norma esige dunque dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, a motivo di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione . Con la circolare 8-7-2015, il Ministero della Giustizia ha precisato che gli uffici giudiziari sono tenuti a dare esecuzione al provvedimento del giudice. Nei procedimenti con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ogni spese, anticipata o prenotata a debito deve inoltre essere annotata nei registri di cui all’art. 161 d.P.R. n. 115/2002, fermo restando che nessuna azione di recupero può essere mai esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio . Secondo la prassi ministeriale, i funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie devono curare l’annotazione delle spese e procedere al relativo controllo a fine di recupero, provvedendo poi alla chiusura con attestazione in calca della presenza o assenza di spese da recuperare. In conclusione, nel caso di parte ammessa al patrocinio dello Stato, il foglio notizie va semplicemente chiuso con la dicitura che non vi è titolo per il recupero, considerato che il recupero nei confronti della parte ammessa al patrocinio è esclusivamente previsto nelle ipotesi di revoca del patrocinio o nelle ipotesi normativamente previste di rivalsa art. 134 d.P.R. n. 115/2002 .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 7 marzo – 5 aprile 2019, n. 9660 Presidente Didone – Relatore Terrusi Fatti di causa La corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 13-12-2017, ha dichiarato inammissibile il gravame di H.S. contro l’ordinanza del tribunale della stessa città, che aveva dichiarato inammissibile per tardività il reclamo proposto nei confronti della decisione della commissione territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale. La corte d’appello ha motivato affermando che l’appellante non aveva formulato censure in ordine alla statuizione di inammissibilità, essendosi invece concentrato soltanto sulle questioni di merito. Per la cassazione della sentenza il predetto H.S. ha proposto quattro motivi di ricorso. Il ministero dell’Interno non ha svolto difese. Ragioni della decisione I. - Il ricorrente censura la sentenza deducendo i violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, per non avere il giudice del merito adeguatamente attivato il potere istruttorio officioso necessario a verificare la situazione socio-politica ed economica del paese di provenienza ii violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 11, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, per avere l’impugnata sentenza errato nel ritenere i fatti narrati dal richiedente inidonei a rappresentare una violazione grave dei diritti umani iii violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c , poiché la situazione del Bangladesh avrebbe dovuto ritenersi caratterizzata da conflitto interno armato iv violazione o falsa applicazione dell’art. 5 del t.u. imm., per avere il giudice del merito mancato di riconoscere l’esistenza dei presupposti della protezione umanitaria senza specifica motivazione. II. - Il ricorso è inammissibile. Le riferite doglianze difatti non pertengono all’unica ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che ha ritenuto inammissibile l’appello in virtù del giudicato interno sulla questione relativa alla tardività del gravame a suo tempo avanzato contro la decisione amministrativa della Commissione territoriale di Caserta. III. - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Ciò devesi fare a prescindere dalla circostanza che nella specie risulta dal ricorrente avanzata la semplice istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria. Difatti il collegio reputa di doversi discostare da un indirizzo interpretativo e da una correlata prassi , ben vero non univoca anche se esistente presso la Corte, secondo cui nell’ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello stato il rigetto dell’impugnazione precluderebbe l’applicazione del disposto citato v. tra le moltissime Cass. n. 18532-14, Cass. n. 13935-17, Cass. n. 27699-18 . IV. - È rilievo preliminare che il versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, costituisce oggetto di un’ obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa. Con siffatta premessa questa Corte ha riconosciuto, del resto, che la condanna al relativo pagamento può essere legittimamente subordinata all’avveramento di una condizione, qual è quella della mancata prova dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato v. Cass. n. 16079-18 . La premessa è confacente alla natura tributaria dell’obbligazione, essendo da tempo invalsa, nella prevalente dottrina e in giurisprudenza, la concezione cd. dichiarativa di detta obbligazione, che sorge direttamente dalla legge al verificarsi del relativo presupposto, rispetto al quale il provvedimento possiede mera funzione ricognitiva cfr. già Cass. Sez. U n. 4779-87 e Cass. Sez. U n. 9201-90, con principio da lì in poi mai disatteso . Il presupposto, vale a dire il fatto al quale essa è correlata, è solo quello dianzi menzionato e risultante dalla norma, oltre che ovviamente l’elemento negativo rappresentato dal non essere la causa esente. La norma esige dunque dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, a motivo di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione. Qualora l’Amministrazione constati la prenotazione a debito come nel caso del patrocinio a spese dello Stato , le ulteriori deliberazioni rimangono di sua spettanza, tanto è vero che solo contro di esse può estrinsecarsi - se del caso - la reazione della parte, mediante i mezzi di tutela avverso l’eventuale illegittima pretesa di riscossione cfr. Cass. n. 13055-18 . Giustappunto simile dato corrobora la conclusione che ai fini dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 13, comma 1 quater, rileva il solo elemento oggettivo, costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, senza alcuna rilevanza delle condizioni soggettive della parte. V. - La bontà di tale conclusione emerge con chiarezza ove poi si considerino gli aspetti esecutivi succedanei al provvedimento giurisdizionale, oltre che l’aspetto pratico - non immune da significato nell’ottica del buon andamento di cui all’art. 97 Cost., e della effettiva durata del momento conclusivo del processo art. 111 Cost. , che potrebbe da ciò venir ritardato - secondo cui la persistenza della condizione soggettiva è per sua natura sempre incerta in cassazione, vista la possibilità, sottratta al controllo della Corte, della eventuale revoca del provvedimento ammissivo. Come evincesi dalla circolare 8-7-2015 appositamente emanata dal ministero della Giustizia, gli uffici giudiziari sono ovviamente tenuti a dare esecuzione al provvedimento del giudice che, nel definire il procedimento di impugnazione, abbia dato atto dell’obbligo di pagamento dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso. Nei procedimenti con la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ogni spesa, anticipata o prenotata a debito, va poi annotata nei registri previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 161, come individuati dal D.M. 28 maggio 2003, e nel correlato foglio notizie art. 280, del D.P.R. citato . Ciò stante, è da osservare che nessuna azione di recupero può essere mai esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio - il che è stato riconosciuto dallo stesso ministero della Giustizia con circolare del 7-22011. La prassi ministeriale postula, in questa prospettiva, che, alla definizione della causa, i funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie debbono curare l’annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo poi alla relativa chiusura e attestando in calce a essa la presenza o assenza di spese da recuperare. Invero la sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità . La conseguenza è che la cancelleria deve dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, limitando le attività alla mera annotazione dell’importo nel foglio notizie e nel registro. E tuttavia, dopo tale incombente, il foglio notizie, ove perdurino le condizioni che hanno dato origine all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, va semplicemente chiuso con la dicitura che non vi è titolo per il recupero, considerato che il recupero nei confronti della parte ammessa al patrocinio è esclusivamente previsto nelle ipotesi di revoca del patrocinio o nelle ipotesi normativamente previste di rivalsa D.P.R. n. 115 del 2002, art. 134 . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.