La domanda di urgenza deve avere rapporto di strumentalità con la domanda svolta nel processo pendente

La pronuncia del Tribunale di Udine dell’11 febbraio scorso offre l’opportunità di analizzare i requisiti della domanda cautelare d’urgenza proposta ex articolo 700 c.p.c. da un Condominio che chiedeva di escludere e/o limitare l’utilizzo della reception per un’asserita violazione della normativa sulla tutela della privacy.

Il caso. Cinque condomini agivano avverso un altro soggetto che aveva locato il locale reception del condominio adibendolo a locale commerciale. In particolare, questo soggetto intendeva utilizzare il predetto locale o meglio parte dello stesso per la propria attività di showroom di affitto di posti barca e appartamenti, mentre per i condomini attori tali locali avrebbero potuto solamente essere utilizzati per le attività di portineria del condominio. Alla luce di un presunto contrasto con il regolamento, quindi, gli attori impugnavano le delibere assembleari contestandone il contenuto. Si costituiva in giudizio il condominio non formulando alcuna domanda nei confronti delle altre parti, ma solo rimettendosi al giudice per ottenere un’equa decisione. Separatamente, tuttavia, il condominio agiva depositando ricorso d’urgenza ex articolo 700 c.p.c. domandando di escludere e/o limitare alla parte locataria l’utilizzo della reception per un’asserita violazione della normativa sulla tutela della privacy. Vi era quindi un duplice giudizio il primo, intentato dai condomini, volto a ottenere la dichiarazione di nullità delle delibere assembleari che avevano costituito il rapporto locativo dei locali reception e la volontà di ottenere una dichiarazione da parte del giudice riguardante l’obbligo di utilizzo di detti locali solo ad uso reception condominiale processo nel quale il condominio si era costituito senza avanzare domande ed un secondo giudizio, di natura cautelare, con il quale il condominio stesso chiedeva di «adottare tutti gli opportuni provvedimenti per evitare al condominio il rischio di sanzioni previste dalla normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali, in particolare a causa della perdurante presenza nella predetta reception di personale della [] e quindi ordinare alla stessa di cessare immediatamente comportamenti che espongono il condominio a tali rischi, e specificamente, per esemplificare, di far cessare la presenza dell’impiegata nella reception, per svolgervi attività d’impresa, ovvero, in subordine, di trasferirla nell’open space seminterrato». Il ricorso d’urgenza ex articolo 700 c.p.c Al fine di analizzare la questione sopra tratteggiata occorre preliminarmente descrivere la fattispecie giuridica del ricorso d’urgenza. Il ricorso depositato dal condominio, difatti, è quello previsto dall’articolo 700 c.p.c. che afferma che «Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito». Questo provvedimento serve a garantire a tutti un mezzo atipico per agire quando la situazione renda necessario ottenere un ordine immediato di un giudice atto a impedire gravi danni dovuti al ritardo nei processi, e in attesa di un procedimento ordinario. Le caratteristiche sono infatti quelle della residualità, strumentalità e atipicità. Brevemente, si può quindi affermare che si possa agire con ricorso d’urgenza quando non esista nel codice di procedura civile altro mezzo idoneo a raggiungere il risultato voluto residualità , quando sia basato su una concreta questione da trattare successivamente con causa ordinaria strumentalità e quando vi sia necessità di un provvedimento sia questo anticipatorio o conservativo atipicità . Come in tutti i procedimenti cautelari, poi, al fine della concessione devono essere presenti gli elementi di fumus boni iuris ossia la sussistenza di un valido diritto da difendere e periculum in mora cioè la necessità di agire tempestivamente per evitare un danno grave e irreparabile . Nel caso in questione il condominio aveva depositato un ricorso con caratteristiche sia dell’articolo 700 c.p.c., che ex articolo 152, comma 1-bis, d.lgs.numero 196/2003 ricorso ex codice della privacy , con l’esito che si leggerà nel paragrafo seguente. La sentenza del Tribunale di Udine. Il giudizio cautelare descritto nel primo paragrafo veniva deciso dal Tribunale di Udine con la sentenza in epigrafe con il rigetto del ricorso del condominio. In particolare il Tribunale, nella decisione in oggetto, rilevava come l’azione cautelare del palazzo fosse inammissibile in quanto sprovvista dei requisiti di legge. Dal punto di vista sostanziale, difatti, detta azione risultava del tutto carente di strumentalità rispetto al giudizio principale di merito intentato dai condomini avverso i locatari del locale reception e nel quale il condominio si era costituito senza avanzare difese. Dato l’oggetto del ricorso cautelare, ossia quello di impedire l’attività della società locatrice per evitare sanzioni dovute alla violazione della privacy, era infatti incongruo l’atteggiamento difensivo del condominio, il quale nel giudizio di merito non aveva sollevato alcuna domanda rilevando unicamente come «l’uso dell’area comune adibita a reception si debba svolgere nel rispetto della normativa sulla privacy anche nel caso in cui la domanda svolta nel giudizio di merito contro [] fosse respinta e l’uso fosse ritenuto legittimo». A parere del giudice di Udine, però, la domanda cautelare non aveva alcun riferimento nella domanda di merito in quanto non sussisteva tra le due azioni una inerenza tale da comprendere il giudizio ordinario anche un accertamento del diritto che il condominio intendeva azionare in via cautelare. E anzi il condominio stesso aveva dichiarato in giudizio come l’accertamento richiesto in via cautelare prescindesse dal giudizio ordinario, riguardante la legittimità o meno dell’occupazione della società dei muri locati, e fosse invece volto a stabilire se dal punto di vista tecnico fosse legittima la condivisione del locale a uso reception tra la società e il condominio. A parere del Tribunale, però, tale domanda non meritava accoglimento. La domanda cautelare di adottare tutti i possibili provvedimenti per consentire l’esperimento dell’attività nei locali della reception e garantire il rispetto della privacy nell’interesse dei condomini non aveva alcun rapporto di strumentalità con la domanda principale volto a verificare la validità o meno delle delibere assembleari impugnate . Il Tribunale adito quindi affermava che «non può in alcun modo identificarsi il giudizio ordinario tuttora pendente con la domanda cautelare svolta dal condominio» e che «la circostanza che in entrambi i procedimenti si discute dell’utilizzo del fabbricato ad uso reception, della legittimità o meno di una coabitazione nei medesimi locali tra il condominio e [] della legittimità o meno di quest’ultima di occupare i locali e di svolgervi la propria attività d’impresa rende i medesimi procedimenti semplicemente avvinti da una mera connessione, che ne potrebbe in caso di futura contemporanea pendenza, legittimare al più una riunione». Alla luce di quanto sopra il Tribunale rigettava il ricorso del condominio dichiarandolo inammissibile.

Tribunale di Udine, sez. I Civile, sentenza 11 febbraio 2019 GOP Fuser Fatto e diritto Il Giudice Designato, a scioglimento della riserva che precede, con riferimento all'eccezione di inammissibilità svolta da omissis del ricorso cautelare in corso di causa svolto dal Condominio, si osserva quanto segue. omissis ha esposto che - affinché un ricorso cautelare in corso di causa sia ammissibile occorre che vi sia identità di soggetti, di petitum e di causa petendi tra la domanda di merito del giudizio pendente e la domanda cautelare, non essendo sufficiente un mero rapporto di connessione oggettiva o soggettiva, in quanto tale rimedio ha solo funzione anticipatoria, in pendenza del giudizio di merito, degli effetti dell'accoglimento della domanda di merito in presenza di un pericolo di perdita o di danno irreparabile al diritto da tale parte fatto valere nel giudizio ordinario. - nel caso di specie, difetta tale identità in quanto il Condominio ricorrente è stato convenuto nel giudizio di merito avente ad oggetto le domande attoree di annullamento/revoca di delibere condominiali, che sono del tutto diverse rispetto alla domanda formulata dal Condominio di escludere e/o limitare alla stessa l'utilizzo dell'area comune ad uso reception per asserita violazione della normativa sulla tutela della privacy - il Condominio nel giudizio di merito non ha formulato, nemmeno in via riconvenzionale, analoga domanda nei confronti di omissis ed, anzi, più in generale, non ha formulato alcuna domanda nei confronti né degli attori, né di omissis , essendosi solo rimesso alla decisione del Giudice - non vi è, pertanto, alcuna identità di petitum tra la domanda cautelare e la domanda di merito del giudizio principale in quanto il Condominio, che agisce in via cautelare, non ha proposto alcuna domanda - non vi è, inoltre, nemmeno identità di causa petendi tra la domanda di merito che ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza o meno del diritto di di usare l'area comune ad uso reception in forza della delibera condominiale del 28.3.1993 e la domanda cautelare che ha ad oggetto l'asserita violazione della normativa comunitaria e/o nazionale in tema di tutela della privacy - è lo stesso Condominio ad affermare, a pag. 7 del ricorso, che l'uso dell'area comune adibita a reception si debba svolgere nel rispetto della normativa sulla privacy anche nel caso in cui la domanda svolta nel giudizio di merito contro omissis fosse respinta e tale uso fosse ritenuto legittimo. Il Condominio all'udienza del 18.12.2018 ha replicato alle contestazioni di omissis ribadendo che la tutela richiesta inerisce alla domanda di merito oggetto di causa, avente ad oggetto la cessazione del rapporto, latamente locativo, di utilizzo particolare del locale reception per lo svolgimento di attività commerciale con dislocazione di personale. Il Condominio, a tal proposito, ha citato Cass. Civ. numero 9740/1994 affermando che tale pronuncia ha ritenuto sussistere la inerenza attuale tra la domanda di provvedimento di urgenza e la lite in corso, nel senso che tale lite comprenda nel suo oggetto l'accertamento del diritto alla cui tutela tende, in via provvisoria, il provvedimento ex articolo 700 c.p.c , tra la richiesta del conduttore ad ottenere dal locatore, in via d'urgenza, provvedimenti sul riscaldamento, e la causa relativa alla domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dello stesso. Il Condominio ha, inoltre, fatto presente che in materia bancaria non si dubita della ammissibilità, in corso di causa di opposizione a ingiunzione, del ricorso ex articolo 700 c.p.c. avente ad oggetto la contestazione della segnalazione della sofferenza in centrale rischi per violazione della normativa sulla privacy. Il Condominio, infine ed in via subordinata, ha chiesto che sia disposta la separazione della domanda cautelare come ritenuto possibile dal Giudice del Tribunale di Udine, Dott. Zuliani, citando Tribunale di Milano ordinanza 7.4.1993, in Giust. civ. 1993, I, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici nel saggio La gestione dei procedimenti cautelari ed i rimedi cautelari esposizione di casi e questioni per la discussione , Scandicci, 4 luglio 2017 . Quanto agli attori, quest'ultimi si sono limitati ad aderire alla sola conclusione in via principale del Condominio ed hanno contestato le deduzioni di omissis ribadendo l'inerenza attuale tra la domanda del provvedimento d'urgenza e la lite in corso, avvalorando la fondatezza della pretesa del Condominio. Per poter valutare la fondatezza o meno dell'eccezione di inammissibilità occorre esaminare e raffrontare le causa petendi ed i petita della domanda di merito del giudizio in corso e della domanda cautelare al fine di accertare la sussistenza o meno di un rapporto di inerenza tra quest'ultima e la lite in corso. Ebbene, con l'atto di citazione del 19.3.2018 gli attori omissis e hanno chiesto i di accertare e dichiarare la nullità o l'annullabilità della delibera di cui al punto 2 dell'o.d.g. dell'assemblea del 29.4.2017 ii di inibire ad omissis ed a qualsiasi soggetto terzo di utilizzare la reception come ufficio affittanze/vendita posti barca nonché di svolgere al suo interno attività personale, affinché il locale sia utilizzato esclusivamente come reception condominiale al cui interno operi esclusivamente personale alle dipendenze del Condominio iii di dichiarare che detta unità immobiliare possa essere utilizzata solo come reception condominiale ed ufficio per l'amministrazione dei beni comuni da parte dell'amministratore iv ordinare ad omissis di rilasciare il locale ad uso receptionumero Gli attori hanno, poi, affermato che il regolamento condominiale stabilisce che il fabbricato uso reception ed ufficio è un bene comune condominiale e che i condomini possono utilizzare le proprietà comuni esclusivamente per le destinazioni cui tali beni sono deputati, destinazioni che potranno essere modificate solo con il consenso unanime di tutti i proprietari. Sostengono, quindi, gli attori che tale fabbricato possa essere utilizzato solo per l'attività di amministrazione dei beni condominiali e non per l'attività di affitto di posti barca e di appartamenti. Su tali presupposti gli attori hanno, da un lato, affermato l'illegittimità della delibera del 29.4.2017, dall'altro, che l'utilizzo del suddetto bene comune da parte di un condomino al fine di svolgervi la propria attività commerciale con l'ausilio di una impiegata, non può legittimamente proseguire in quanto, in tal modo, verrebbe alterata la destinazione d'uso del bene comune e compromesso il diritto degli altri condomini al pari uso. Il Condominio convenuto, nel costituirsi, non ha aderito alle domande degli attori, né ha svolto domande riconvenzionali nei confronti di omissis , ma si è limitato a concludere chiedendo, sia per la domanda principale, sia per le ulteriori domande attoree, una decisione secondo giustizia. I provvedimenti di urgenza sono caratterizzati - com'è noto ed in generale salvo i provvedimenti cd. totalmente anticipatori di cui al novellato articolo 669 octies comma VI c.p.c. - dalla provvisorietà e dalla strumentalità, nel senso che essi sono volti ad evitare che la futura pronunzia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla Cass. Civ., sez. III, 10.8.2016 numero 16894, Cass. Civ., Sez. 3, numero 3473 del 9.4.1999 Cass. Civ., Sez. L, numero 15986 del 20.12.2000 Cass. Civ., Sez. I, numero 6785 del 24.5.2000 . Pertanto essi sono destinati a perdere ogni efficacia e vigore a seguito della decisione emessa nel successivo giudizio di merito nella quale rimangono assorbiti e caducati, con conseguente esaurimento della funzione cautelare che li caratterizza Cass. Sez. 2, Sentenza numero 4964 del 11/03/2004 . Ne consegue che colui che ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al Giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito cfr. l'articolo 700 c.p.c . E', altresì, noto che prima dell'inizio della causa di merito, la domanda cautelare si propone al giudice competente a conoscere del merito cfr. l'articolo 669 ter c.p.c , mentre quando vi è causa pendente per il merito, la domanda cautelare deve essere proposta al Giudice della stessa cfr. l'articolo 669 quater c.p.c . In ogni caso, perché possa parlarsi di causa pendente per il merito, e quindi di competenza del giudice davanti al quale il provvedimento di urgenza o cautelare ex articolo 700 c.p.c è stato proposto, occorre che sussista un rapporto di inerenza attuale tra una tale domanda e la lite in corso, nel senso che tale lite deve comprendere nel suo oggetto l'accertamento anche nel diritto alla cui tutela tende, in via provvisoria, il provvedimento cautelare Cass. Civ, Sez. III, numero 9740 del 17.11.1994 Cass. Civ., Sez. II, numero 2339 del 5.3.1987 . Con riferimento alla pronuncia del 1994 numero 9740 della Suprema Corte si rende necessaria una precisazione. Il Condominio all'udienza del 18.12.2018, richiamandosi al contenuto della suddetta pronuncia, ha così dedotto dimette Cass. numero 9740/1994, che ha ritenuto sussistere la inerenza attuale tra la domanda di provvedimento di urgenza e la lite in corso, nel senso che tale lite comprenda nel suo oggetto l'accertamento del diritto alla cui tutela tende, in via provvisoria, il provvedimento ex articolo 700 c.p.c , tra la richiesta del conduttore ad ottenere dal locatore, in via d'urgenza, provvedimenti sul riscaldamento, e la causa relativa alla domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dello stesso . In realtà la pronuncia ha stabilito che a/ fini di quanto dispone l'articolo 701 c.p.c., perché possa parlarsi di causa pendente per il merito, e quindi di competenza del giudice davanti al quale il provvedimento di urgenza o cautelare ex articolo 700 c.p.c. è stato proposto, occorre che sussista un rapporto di inerenza attuale tra una tale domanda e la lite in corso, nel senso che tale lite deve comprendere nel suo oggetto l'accertamento anche nel diritto alla cui tutela tende, in via provvisoria, il provvedimento ex articolo 700 c.p.c. Un siffatto rapporto non è certo ravvisabile nel caso di specie, tra la causa pendente davanti al Pretore di Viterbo - concernente da un verso il mancato pagamento di oneri condominiali e dall'altro il mancato funzionamento dell'impianto del citofono, delle cassette postali e dell'ascensore - e la istanza ex articolo 700 c.p.c, concernente il preteso diritto antologicamente diverso del conduttore acchè la locatrice provveda in via di urgenza all'installazione di un impianto di riscaldamento o al ripristino del preesistente impianto centralizzato. Va, invece. ritenuto fondato, giuste le osservazioni e le richieste ai sensi degli articolo 31 e segg. c.p.c, il rilievo che una tale inerenza possa essere ravvisata in relazione ad altra causa di merito pendente, tra le stesse parti, davanti al Tribunale di Viterbo, relativa alla più ampia domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento. Nella fattispecie in esame il mero confronto della evidente diversità dell'oggetto della causa pendente e della domanda cautelare, rende fondata l'eccezione di rito in esame in quanto ed in sintesi la domanda cautelare di adottare tutti gli opportuni provvedimenti per evitare al Condominio il rischio di sanzioni previste dalla normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali, in particolare a causa della perdurante presenza nella predetta Reception di personale della omissis , e quindi ordinare alla stessa di cessare immediatamente comportamenti che espongono il Condominio a tali rischi, e specificamente, per esemplificare, di far cessare la presenza dell'impiegata nella Reception, per svolgervi attività d'impresa, ovvero, in subordine, di trasferirla nell'open space seminterrato è, nel caso di specie, oggettivamente strumentale alla futura instaurazione di un giudizio - da svolgersi con il rito del lavoro di cui agli articolo 152, comma 1 bis, del D.Lgs. 30.6.2003 numero 196 e 10 del D.Lgs. 1.9.2011 numero 150 - avente ad oggetto l'accertamento a cognizione piena della violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali per la coabitazione nel fabbricato e locale ad uso reception dell'attività amministrativa condominiale e dell'attività d'impresa svolta dal condomino omissis , nonché all'individuazione dei rimedi volti a consentire la suddetta coabitazione nell'ipotesi, rappresentata da omissis , in cui sia possibile adottare soluzioni tecniche idonee a consentire la suddivisione del locale in modo tale da consentire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ammissione dello stesso Condominio ricorrente, l'accertamento richiesto in via cautelare prescinde dall'accertamento da svolgersi nel giudizio pendente, riguardante la legittimità o meno del condomino omissis di occupare ed usufruire dei suddetti locali, in quanto, con riferimento alla violazione della normativa in materia di privacy, si tratta di stabilire dal punto di vista tecnico ed, infatti entrambe le parti hanno chiesto di darsi corso ad una consulenza tecnica se sia o meno possibile consentire ad omissis ed al Condominio di omissis continuare a condividere il locale ad uso receptionumero In caso affermativo i.e. di possibili soluzioni tecniche che consentono l'utilizzo dei locali a due soggetti diversi nel rispetto della normativa sulla privacy , le parti continueranno le proprie attività con gli accorgimenti tecnici che saranno stati individuati e ritenuti necessari, prescindendo da qualsiasi valutazione in merito alla legittimità o meno di omissis a continuare a occupare i locali in caso negativo i.e. di assenza di tali soluzioni tecniche , l'accertamento della violazione della normativa sulla privacy potrebbe essere utile a comprendere chi tra o il Condominio potrà continuare ad occupare i locali operando un bilanciamento tra l'interesse del Condominio - e quindi di tutti i condomini - a veder tutelati i propri dati personali e l'interesse imprenditoriale del singolo condomino, ben sapendo che la violazione delle norme in materia di privacy potrebbe non costituire ed essere l'unica ed esclusiva ragione che determina l'impossibilità di mantenere tale coabitazione, potendosi addivenire a tale decisione anche sulla base di motivazioni e ragioni diverse, quali, ad esempio, la violazione del regolamento condominiale . L'accoglimento e l'adozione in via cautelare di tutti gli opportuni provvedimenti necessari a consentire il rispetto della normativa in materia di privacy e sul trattamento dei dati personali sarebbe strumentale alla tutela dell'interesse dei condomini ad evitare che perduri tale situazione di violazione della suddetta normativa, nonché ad evitare al Condominio il rischio di sanzioni, ivi previste, fino alla eventuale sentenza di merito che ne accertasse in futuro la illiceità e le modalità per porvi rimedio. Tale domanda cautelare non ha, però, alcun rapporto di strumentalità con la domanda principale del processo pendente svolta solo da cinque condomini, la quale in ragione dei petita e delle cause petendi ivi versate sfocerà nella diversa pronunzia della illiceità o meno della delibera assembleare del 29.4.2017 di cui al punto 2 dell'o.d.g. senza dimenticare che non possono costituire oggetto di impugnazione decisioni, come quella in esame, non prese dall'assemblea , nonché dell'inibizione per violazione del regolamento condominiale ad omissis di utilizzare il fabbricato ad uso reception e di svolgere al suo interno la propria attività commerciale, con la conseguente riconsegna del locale al Condominio, senza quindi alcuna statuizione in ordine alla violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. Non può, quindi, in alcun modo identificarsi il giudizio ordinario tuttora pendente con la domanda cautelare svolta dal Condomino. La circostanza che in entrambi i procedimenti si discute dell'utilizzo del fabbricato ad uso reception, della legittimità o meno di una coabitazione nei medesimi locali tra il Condominio ed omissis , della legittimità o meno di quest'ultima di occupare i locali e di svolgervi la propria attività d'impresa - ma al fine di fondare pretese giudiziali completamente diverse tra loro - rende i medesimi procedimenti semplicemente avvinti da una mera connessione, che ne potrebbe, in caso di futura contemporanea pendenza, legittimare al più una loro riunione. Ciò precisato, la domanda cautelare risulta, inoltre, inammissibile anche per un ulteriore ragione non avendo il Condominio ricorrente indicato la domanda di merito che intende coltivare nel giudizio principale già pendente analoga inammissibilità è stata dichiarata dal Tribunale in data 19.9.2016, Giudice Dott. Ca., cui si ritiene di dare continuità, in un caso di ricorso cautelare in corso di causa . Come sopra ricordato, si è evidenziato la circostanza che il Condominio - qui ricorrente ma convenuto, insieme ad omissis , nel giudizio ordinario pendente - in tale giudizio non ha svolto alcuna domanda né, ripetesi, in via adesiva, né in via autonoma ed anche nella richiesta di provvedimento ex articolo 700 c.p.c. non ha formulato, una domanda di merito correlata alla pretesa cautelare. Concludendo, per le ragioni sopra esposte dev'essere accolta l'eccezione di inammissibilità svolta da Le spese seguono la soccombenza anche con riferimento ai Signori e omissis per aver aderito alla domanda cautelare svolta dal Condominio. Atteso il valore indeterminabile della controversia, la liquidazione delle spese viene effettuata ex articolo 5, comma 6, del D.M. numero 55/2014 così come modificato dal D.M. numero 37/2018 considerando lo scaglione da Euro 26.000,00 ad Euro 52.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso ex articolo 152, comma 1 bis, del D.Lgs. 30.6.2003 numero 196, 10 del D.Lgs. 1.9.2011 numero 150 e 700 c.p.c condanna il Condominio omissis ed i Signori omissis e omissis alla rifusione delle spese di lite in favore della Società omissis , che liquida in complessivi Euro.3.000,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Si comunichi.