Eccesso di velocità: non è sanabile il verbale privo degli estremi del decreto prefettizio

La mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa, insuscettibile di sanatoria nell’eventuale fase di opposizione. In altri termini, laddove il verbale risulti generico, questi non può più essere sanato, neanche nel corso della causa davanti al Giudice di Pace, non trattandosi di mera irregolarità formale.

È quanto si legge nella sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia n. 57/2019 depositata il 23 gennaio. Il caso. A.S. proponeva ricorso in opposizione avverso il verbale n. V/234°/2018 del 15.06.2018 con cui veniva contestata allo stesso la violazione di cui all’art. 142, comma 8, d.lgs. n. 285/1992 codice della strada per aver superato di 29,70 km/h la velocità consentita. Il ricorrente eccepiva la violazione del diritto di difesa in quanto nel verbale non risultava l’indicazione degli estremi del decreto del Prefetto di Reggio Emilia con il quale si autorizzava la rilevazione della velocità con mezzi elettronici nel luogo ove era stata accertata la opposta violazione. Veniva eccepita, altresì, la mancata prova della taratura e del corretto funzionamento dello strumento utilizzato, nonché la mancata segnalazione e visibilità del luogo e del modo di rilevazione, ed inoltre l’assenza di immediata contestazione della violazione. Si costituiva la resistente polizia allegando copia della avvenuta omologa e taratura dello strumento utilizzato denominato Scout Speed , asserendo la regolarità dell’accertamento esperito, dichiarando altresì la non necessità né dell’immediata contestazione né del preventivo avviso di controllo di velocità a mezzo di cartelli. Il Giudice di Pace, accogliendo la richiesta di A.S., annulla il verbale. I dispositivi per il rilevamento a distanza dell’eccesso di velocità. La velocità dei mezzi di trasporto costituisce un elemento importante nella circolazione stradale, soprattutto ai fini della sicurezza di e per tutti i soggetti che, in vario modo, utilizzano la strada. Per tale ragione il d.lgs. n. 285/1992 dedica al tema due articoli uno sulla moderazione della velocità art. 141 e l’altro sui limiti di velocità art. 142 . L’art. 4, d.lgs. n. 121/2002, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, sancisce che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2 lett. a e b del codice della strada, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 co. 1 del medesimo Codice, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico - di cui viene data informazione agli automobilisti - volti a rilevare a distanza le violazioni delle norme sulla circolazione stradale in tema di velocità. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade extraurbane secondarie e strade ad alto scorrimento art. 2, comma 2, lett. C e d codice della strada , ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto. Si precisa poi al comma 4 dell’art 4 sopra citato, che nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi summenzionati, può non esservi l'obbligo di contestazione immediata. Il caso di specie rientra perfettamente in questa disposizione ci troviamo di fronte ad un’infrazione rilevata su strada extraurbana secondaria ed il trasgressore non è stato fermato nell’immediatezza. Premesso ciò, bisogna però verificare se lo strumento utilizzato per rilevare la velocità rientri in quelli di cui all’articolo summenzionato, posto che nell’ambito delle postazioni di rilevamento della velocità, si distingue solamente tra postazioni fisse o permanenti, e mobili o temporanee. Lo Scout Speed , in particolare, è un dispositivo che viene installato a bordo dei veicoli di polizia. Esso permette di rilevare le violazioni del codice della strada sia se la pattuglia è in movimento, sia se questa stazioni in un dato punto, consentendo di documentare le infrazioni attraverso immagini fornite di tutte le informazioni necessarie per la successiva redazione del verbale. Lo strumento opera, quindi, come controllo dinamico della velocità sulle strade. La dinamicità di suddetto controllo, ossia della misurazione della velocità, non fa venir meno, tuttavia, la natura mobile dello strumento di cui si discute. In altri termini, la dinamicità non è un tertium genus rispetto alla permanenza o alla temporaneità delle postazioni per il rilevamento dei limiti massimi di velocità. La ragione più liquida della violazione del diritto di difesa. L’art. 4 d.l. n. 121/2002 statuisce, come visto, che i dispositivi di controllo possono essere utilizzati o installati anche su strade extraurbane secondarie, come nel caso di specie, o su singoli tratti di esse laddove sussista apposito decreto prefettizio. Il Prefetto, quindi, secondo una lettura in combinato disposto del comma 1 ultima parte e del comma 4 dell’art. 4 citato, può, tramite decreto, individuare determinate strade ove il trasgressore non deve necessariamente essere fermato. Suddetto decreto ha la funzione di indicare una serie di elementi, quali la tratta di chilometri in cui il dispositivo elettronico di controllo può essere posizionato, il senso di marcia da prendere in considerazione per il rilevamento della velocità, le motivazioni per cui il Prefetto ha emanato quel provvedimento. Al fine di verificare l’esattezza della contestazione, e di conseguenza per un effettivo esercizio del diritto di difesa, si necessita allora che il verbale venga corredato ed indichi gli estremi del decreto prefettizio che autorizza l’installazione del dispositivo. Con tale indicazione contenuta nel verbale, infatti, il trasgressore che si è visto recapitare la contravvenzione, è in grado di risalire all’atto e verificare se la rilevazione automatica della velocità sia avvenuta in modo legittimo. Gli atti della pubblica amministrazione, si ricordi, alla stregua del principio di trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. quale precipitato del buon andamento della stessa, e di cui all’art. 1, L. n. 241/1990, devono essere completi in ogni elemento al fine di rendere intellegibile all’esterno l’attività posta in essere. Da ciò consegue che la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa, insuscettibile di sanatoria nell’eventuale fase di opposizione. In altri termini, laddove il verbale risulti generico, questi non può più essere sanato, neanche nel corso della causa davanti al giudice di pace Cass. n. 24214/2018 e Cass. 26441/2016 , non trattandosi di mera irregolarità formale.

Giudice di Pace di Reggio Emilia, sez. I, sentenza 16 – 23 gennaio 2019, n. 57 Giudice di Pace Freddi