La Corte di Cassazione sulla proroga del trattenimento dello straniero presso il Cie

Il provvedimento di proroga del trattenimento presso il Cie può essere emesso solo attraverso un'apposita udienza di convalida e deve indicare le motivazioni che lo rendono necessario.

La proroga del trattenimento dello straniero, da parte del giudice di pace deve essere emessa in udienza a seguito dell'audizione dello straniero ed il provvedimento che ne dispone la proroga deve indicare nella propria motivazione le ragioni che la rendono necessaria pena la sua invalidità. Il fatto. Il prefetto della Provincia di Imperia ordinava l'espulsione di un cittadino di origine albanese con contestuale trattenimento presso il Cie. Il Giudice di Pace competente per territorio provvedeva alla convalida del decreto. Il trattenimento veniva ulteriormente prorogato da parte del medesimo organo giudiziario. Lo straniero ricorreva per Cassazione ritenendosi leso nei propri diritti al fine di ottenere la rimessione in libertà. Il difensore fondava la sua tesi su tre appositi motivi di ricorso, dai quali discende la nullità del provvedimento di proroga emesso dal Giudice di Pace e la necessità di rimettere rapidamente in libertà il suo assistito. I motivi del ricorso. Circa le modalità dell'operato del Giudice di Pace, ed in particolare sulla tecnica di emissione del provvedimento di proroga, osservava il difensore dello straniero come si fosse provveduto in difetto di audizione dello stesso, ledendo palesemente il suo diritto di difesa garantito dagli artt. 24 e 111 Cost Non solo, ma anche sotto un altro aspetto il provvedimento si presentava illegittimo, quello della motivazione, la quale si limitava, contrariamente alla normativa vigente, alla generica indicazione delle ragioni individuate al fine di trattenere lo straniero presso il Cie, omettendo totalmente la necessaria indicazione dei motivi che lo rendevano necessario. Da ultimo per corroborare ulteriormente la propria tesi difensiva, deduceva altresì che lo straniero trattenuto fosse comunque inespellibile, dato che egli conviveva con il fratello titolare di cittadinanza italiana configurandosi una situazione rilevante ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c , d.lgs. n. 286/1998. Proroga del trattenimento dello straniero. Gli Ermellini ritenevano fondati tutti e tre i motivi di ricorso rappresentati dal ricorrente, annullando il provvedimento del giudice di pace. Circa il primo di essi osservavano come la concreta modalità tramite la quale il Giudice di Pace aveva provveduto violava palesemente la normativa vigente che richiedeva l'espletamento di un’apposita udienza camerale durante la quale si sarebbe dovuto provvedere all'audizione dello straniero alla presenza del suo difensore. Non solo, ma la motivazione del provvedimento emesso dal Giudice di Pace si presentava come carente, dato che in maniera eccessivamente sintetica si limitava a richiamare le indicazioni dell'amministrazione quale presupposto per il trattenimento, omettendo totalmente di esplicitare i motivi che rendevano necessaria l'emissione del provvedimento relativo allo straniero. Inoltre il ricorrente non avrebbe ad ogni modo potuto essere espulso sulla base della considerazione della sua situazione di fatto ovvero del suo stato di convivenza con il fratello titolare di cittadinanza italiana. Con la conseguenza che diviene applicabile il divieto previsto dall'art. 19, comma 2, lett. c , d.lgs. n. 286/1998 il quale vieta l’espulsione dello straniero, nel caso in cui conviva con un parente entro il quarto grado come nel caso che riguardava il ricorrente. La Corte Suprema annullava pertanto il provvedimento del Giudice di Pace.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 16 gennaio – 28 febbraio 2019, n. 6066 Presidente Schirò – Relatore Federico Fatti di causa 1 Il Prefetto della Provincia di Imperia in data 21.10.2017 emetteva decreto di espulsione nei confronti del cittadino T.A. , con contestuale ordine di trattenimento presso il Centro omissis . Il giudice di pace di Torino, in data 23 ottobre 2017 convalidava il trattenimento. In data 17.11.2017 dinanzi al Giudice di Pace di Torino aveva luogo la prima udienza per la proroga del trattenimento per un periodo di trenta giorni cui seguiva, in data 18.12.2017 su richiesta della Questura di Torino, una nuova udienza per la proroga del trattenimento. Con decreto emesso in data 18.12.2017, il Giudice di Pace di Torino, ritenendo la sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, convalidava la richiesta del Questore prorogando il trattenimento presso il CPR di Torino per il periodo di trenta giorni. 2 Contro tale decreto ricorre con tre motivi T.A. . Il Ministero dell’interno non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, della Direttiva CE 2008/115, degli artt. 24 e 111 Cost. art. 6 par. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per non avere il Giudice di Pace disposto la partecipazione all’udienza dello straniero. Il motivo è fondato. Il provvedimento giurisdizionale di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un centro d’identificazione ed espulsione, previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, può essere assunto soltanto all’esito di un procedimento di natura camerale caratterizzato dall’audizione dell’interessato e dalla partecipazione necessaria del difensore. A tal fine, la richiesta di proroga e gli atti che la corredano devono pervenire all’ufficio del giudice di pace in tempo utile perché, previa convocazione dell’interessato e del difensore, possa tenersi l’udienza camerale ed essere assunto il decreto motivato, entro quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, ai sensi del comma 4 dell’art. 14, cit., ma prima della scadenza del termine assegnato a suo tempo con la convalida. Cass. 13767/2010 . Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi del D.Lgs. 29 gennaio 2008, n. 25, art. 21, comma 2, e art. 28, comma 2, nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 6, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, che sono previste dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, interpretato in modo costituzionalmente orientato, per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, cui gli artt. 21 e 28 rinviano. ex multis Cass. 13117/2011 Cass. 12709/2016 , senza che sia necessaria una richiesta dell’interessato di essere sentito Cass. 26919/2017 . con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 comma 4 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c , art. 15 parr. 3 e 6, Direttiva 2008/115/CE in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per non aver il Giudice di Pace verificato l’effettivo stato di convivenza dello straniero con il fratello, cittadino italiano. Il motivo è fondato. Il Giudice di Pace si è limitato a statuire in relazione alla mancata violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, lett. c alla luce delle allegazioni della difesa, senza procedere a verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti di convivenza, neppure procedendo all’audizione dello straniero, il quale anche per il tramite di tale via avrebbe potuto fornire la prova richiestagli. Invero, la convivenza dello straniero con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana, in presenza della quale il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. c , non consente l’espulsione amministrativa , è soggetta al regime probatorio ordinario, sicché lo straniero può fornirne la dimostrazione anche con prova orale, non avendo alcun rilievo ed alcuna incidenza, in proposito, l’obbligo della comunicazione scritta, alla autorità di P.S., di alloggio, ospitalità o lavoro, che l’art. 7 dello stesso testo unico pone a carico del soggetto ospitante , e la cui inosservanza è colpita da sanzione amministrativa. Cass. 7476/2004 Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4 e art. 19, comma 2, lett. c , art. 15 parr. 3 e 6, Direttiva 2008/115/CE in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per non aver il Giudice di Pace verificato la sussistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione dello straniero. Il motivo è fondato. Il Giudice di Pace non ha specificato quali fossero gli indici concreti dai quali ha desunto la sussistenza di elementi tali da far ritenere necessario il trattenimento dello straniero presso il Centro omissis , limitandosi ad accogliere la richiesta avanzata dalla Questura. In accoglimento del ricorso il decreto impugnato va cassato e, decidendo la causa nel merito, il provvedimento di proroga va annullato. Considerata la particolarità delle questioni trattate e le ragioni della decisione, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto di convalida e, decidendo la causa nel merito, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.