Ordine di espulsione dello straniero sospeso se il permesso di soggiorno è in attesa di rinnovo

La mera pendenza della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ostacola l’efficacia del provvedimento di espulsione poiché, in tale caso, in capo al cittadino straniero permane una situazione di non espellibilità fino all’esito della richiesta di rinnovo.

Così il Supremo Collegio con l’ordinanza n. 5352/19, depositata il 22 febbraio. I fatti. Il Prefetto di Avellino emette un decreto di espulsione nei confronti di un cittadino pakistano. Il Prefetto, in particolare, ritiene che il cittadino straniero permanesse nel territorio italiano senza un regolare permesso di soggiorno. Lo straniero, sostenendo di aver presentato la richiesta di rinnovo del permesso suddetto, richiede la pronuncia del GdP. Reclamo che viene rigettato anche in quest’ultima sede. In particolare, secondo il Giudice l’istante non ha fornito alcuna prova circa l’accoglimento della richiesta di rinnovo, accoglimento essenziale per configurare una regolare permanenza sul territorio italiano. Al cittadino pakistano non resta che ricorrere in Cassazione lamentando l’erroneità della decisione impugnata poiché il GdP non avrebbe considerato che, al momento dell’emissione del decreto di espulsione, la richiesta di rinnovo del permesso soggiorno si trovava ancora pendente, pendenza che ostacolerebbe l’efficacia dell’ordine di espulsione medesimo. La pendenza. In primo luogo la S.C. ricorda che in base all’art. 13, comma 2, lett. b , d.lgs. n. 286/1998 l’espulsione dello straniero è consentita allorquando il permesso di soggiorno sia scaduto da più di 60 giorni senza che sia intervenuta richiesta di rinnovo . Infatti, ribadisce in secondo luogo la Corte, l’efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della protezione internazionale è sospesa allorquando il richiedente asilo propone ricorso avverso suddetto provvedimento. In caso di ricorso, dunque, il richiedente gode di una situazione di non espellibilità fino all’esito della decisione sul ricorso . In tal senso, rappresenta un ostacolo all’espulsione la mera pendenza della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in accoglimento del ricorso . Nel caso di specie, la S.C. sottolinea che il GdP non ha accertato se al momento dell’espulsione la richiesta di rinnovo fosse ancora pendente e quali ne fossero state le sorti essendo dunque irrilevante che l’istante non avesse fornito la prova dell’accoglimento della richiesta di rinnovo. Per tali ragioni il Collegio accoglie il ricorso con rinvio affinché il GdP, prima di decidere sull’espulsione dello straniero, accerti la pendenza del giudizio di impugnazione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 16 gennaio– 22 febbraio 2019, n. 5352 Presidente Schirò - Relatore Scalia 1. Il Giudice di Pace di Avellino con provvedimento in data 2 gennaio 2017 ha rigettato il ricorso in opposizione proposto da B.A. , cittadino omissis , avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Avellino nella ritenuta irregolarità della presenza del primo in Italia perché privo del permesso di soggiorno, in ragione dell’apprezzata infondatezza delle eccezioni difensive sull’ottenuto rinnovo del permesso sulla mancata traduzione del provvedimento in lingua nota dall’interessato sulla omessa valutazione dell’esigenza umanitaria e delle garanzie del diritto di difesa e di partecipazione nel giudizio di accertamento della protezione internazionale quali cause ostative all’espulsione. 2. Avverso l’indicato provvedimento il difensore di B.A. propone ricorso in cassazione articolando cinque motivi. 3. L’amministrazione intimata non si è costituita. Ragioni della decisione 1. Il Collegio autorizza l’adozione del modello della motivazione semplificata nella decisione del ricorso, nel rispetto del principio della ragionevole durata dei procedimenti civili di cui all’art. 111 Cost., comma 2, non sollecitando il proposto mezzo l’esercizio della funzione nomofilattica, ma ponendo questioni la cui soluzione comporta l’applicazione di principi già affermati in precedenza dalla Corte e dai quali questo Collegio non intende discostarsi Cass. 04/07/2012 n. 11199 . 2. Il ricorrente ha articolato cinque motivi di ricorso con cui fa valere a la violazione e falsa applicazione di legge nella parte in cui il Giudice di pace non aveva valutato la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno titolo abilitante la permanenza in territorio nazionale dello straniero b la violazione e falsa applicazione di legge e la nullità dell’ordinanza per violazione processuale in punto di valutazione della prova e per adozione di pronuncia esorbitante il richiesto, per avere il Giudice di pace consentito all’amministrazione resistente di integrare il provvedimento di espulsione con deduzioni e produzioni difensive curate in udienza, senza apprezzare le sorti del giudizio sul rinnovo del permesso di soggiorno e la sua incidenza sulla procedura di specie c la violazione e falsa applicazione di legge per mancata valutazione dello status di richiedente asilo con beneficio di accoglienza non revocato e dell’effetto sospensivo dell’istanza cautelare rivolata al giudice di appello d la violazione e falsa applicazione di legge per la mancata o insufficiente valutazione della causa umanitaria e la violazione e falsa applicazione di legge per mancata traduzione del provvedimento di espulsione in lingua nota allo straniero. 3. I primi tre motivi di ricorso, di cui va data congiunta trattazione in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, sono manifestamente fondati e consentono a questo Collegio di definire l’introdotta controversia in applicazione del criterio della cd. ragione più liquida, per le ragioni e nei termini di seguito precisati. 4. Nell’impugnato provvedimento il Giudice di Pace afferma che non vi è prova documentale che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dallo straniero il 3 ottobre 2016 sia stata accolta e che pertanto il primo si trovi regolarmente presente sul territorio nazionale. Per l’indicata affermazione il giudice di merito incorre in una manifesta violazione di legge come denunciato in ricorso. A mente del chiaro disposto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b , che viene in applicazione nella specie, l’espulsione dello straniero è consentita in caso di permesso scaduto da più di sessanta giorni senza che sia intervenuta richiesta di rinnovo. La proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende invero l’efficacia esecutiva di tale provvedimento, con l’effetto che non scatta l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di sua non espellibilità fino all’esito della decisione sul ricorso Cass. 30/11/2015 n. 24415 Cass. 31/10/2018 n. 28003 . Il Giudice di Pace nell’adottare l’impugnata ordinanza ha mancato di fare applicazione dell’indicato principio e per esso del sotteso disposto di legge non accertando se al momento dell’espulsione la richiesta di rinnovo fosse ancora pendente e quali ne fossero state le sorti, impropriamente spingendo, invece, il proprio accertamento alla mancanza di prova dell’accoglimento della richiesta. Ostando all’espulsione la mera pendenza della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in accoglimento del ricorso, in applicazione del principio e con assorbimento degli ulteriori motivi, il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al Giudice di Pace di Avellino. 5. Assorbiti gli ulteriori motivi e profili di ricorso, l’ordinanza impugnata va annullata in accoglimento del secondo motivo, nei termini sopra precisati. 6. Il Giudice di pace di Avellino si atterrà al principio enunciato previo accertamento della pendenza del giudizio di impugnazione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno al momento dell’espulsione. P.Q.M. Accoglie i primi tre motivi di ricorso congiuntamente esaminati e, assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.