Esclusa la liquidazione delle spese di lite se la notifica della citazione in appello è una mera litis denuntiatio

Nel giudizio svoltosi con una pluralità di parti scindibili, in altre parole cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell’impugnazione assolve alla funzione di litis denuntiatio volta a far conoscere al destinatario l’esistenza di una impugnazione incidentale nello stesso processo. Ne consegue che la parte costituitasi, che non svolge impugnazione incidentale, non ha diritto alla condanna in suo favore delle spese di giudizio a norma dell’art. 91 codice di rito che richiede la qualità di parte.

Il Giudice di merito non ha l’obbligo di esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio potendo limitarsi a un mero richiamo di esse. Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 4352/19, depositata il 14 febbraio. La fattispecie. Nel caso in esame la parte soccombente aveva proposto ricorso in cassazione dolendosi di due motivi. Con il primo aveva censurato la condanna alle spese per la fase di gravame nonostante il Collegio avesse accertato, e dichiarato, che la notifica dell’atto di citazione in appello non costituiva una vocatio in ius ma una mera litis denutiatio . In secondo luogo ha lamentato il vizio della c.d. omessa motivazione essendosi, il Giudice di merito, limitato a richiamare le conclusioni formulate dall’ausiliare nominato senza spiegare esaustivamente come mai abbia deciso di aderire alle precitate. Le spese di lite e la qualifica di parte. A dire della Corte di legittimità la notifica dell’atto di citazione in appello alle parti, nell’ipotesi di cause scindibili cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, deve essere qualificata come una mera litis denuntiatio , che risponde a una mera funzione di economia processuale, onde consentire alle parti che ne hanno interesse di proporre una impugnazione incidentale nel medesimo processo. Ne consegue che la semplice costituzione non conferisce la qualità di parte e non dà diritto al rimborso delle spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., nell’ipotesi di soccombenza dell’appellante. Adesione alle conclusioni del CTU e non obbligo di motivazione. Il Giudice di merito, qualora intenda aderire alle conclusioni del nominato ausiliare, non è tenuto a esporre puntualmente e esaustivamente le proprie ragioni potendo limitarsi a richiamare le stesse senza incorrere nel vizio di carenza di motivazione. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di giudizio. Inoltre il ricorrente, che si dolga del motivo di insufficienza argomentativa per il mero richiamo alle conclusioni dell’ausiliare, deve dimostrare di aver rivolto dette critiche già dinnanzi al Collegio di gravame indicando precisamente quanto e dove sono state formulate e, infine, trascrivendo i punti salienti al fine di consentire alla Corte di legittimità una corretta valutazione in termini di rilevanza. Diversamente una semplice disamina dei passaggi dell’elaborato integra un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 3, ordinanza 8 maggio 2018 – 14 febbraio 2019, n. 4352 Presidente Amendola – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 20/4/2016 la Corte d’Appello di Catania ha rigettato il gravame in via principale interposto dalla sig.ra P.C.D. e dal sig. A.V. -la prima proprietaria del veicolo Fiat 500 condotto dal secondo nonché parzialmente accolto quello in via incidentale spiegato dalla società Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazione S.A. in relazione alla pronunzia Trib. Catania n. 138/2009, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti del sig. S.E.A. , della società Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazione S.A. e del Comune di Mascalucia di condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il 23/3/2003 a omissis . Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la P. e l’A. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Resistono con separati controricorsi la società Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazione S.A. e il Comune di Mascalucia. Motivi della decisione Va pregiudizialmente osservato che il Comune di Mascalucia ha prodotto memoria ex art. 378 c.p.c. pervenuta alla Cancelleria di questa Corte solo in data 7/5/2018, e pertanto tardivamente. Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 332 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune di Mascalucia nonostante avesse accertato e dichiarato che la notificazione dell’atto dall’appello a quest’ultimo effettuata non costituiva una vocatio in ius, bensì una semplice denuntiatio litis . Lamentano avere la corte di merito erroneamente interpretato l’art. 332 c.p.c. giacché, in ossequio al generale principio di economicità processuale , e versandosi, nella fattispecie in esame in ipotesi di cause scindibili, la notifica dell’appello e la sua conoscenza assolvono alla funzione di litis denuntiatio , non divenendo il destinatario dell’impugnazione parte in tale fase solo per il fatto di aver ricevuto la notifica dell’appello . Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in un giudizio svoltosi con una pluralità di parti in cause scindibili, e cioè in cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell’impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione di litis denuntiatio, volta a far conoscere al destinatario l’esistenza di un’impugnazione al fine di consentirgli di proporre impugnazione incidentale nello stesso processo ove non esclusa o preclusa, e garantire così la concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. A tale stregua, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione, non sussistendo pertanto i presupposti per la pronunzia in suo favore della condanna alle spese a norma dell’art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una vocatio in ius , e la soccombenza v. Cass. 21/3/2016, n. 5508 Cass. 16/2/2012, n. 2208 Cass., 16/4/2007, n. 9002 Cass., 23/4/2001, 5977 . Orbene, a fronte delle riportate doglianze del Comune di Mascalucia, il quale instava per l’inammissibilità del gravame a motivo della mancata impugnazione del capo di sentenza che aveva escluso qualsiasi responsabilità e comunque per il suo rigetto nel merito , dopo aver dato atto che non è stata censurata la pronunzia di primo grado nella parte in cui ha escluso la responsabilità del Comune di Mascalucia , la corte di merito ha, nell’impugnata sentenza, per altro verso sottolineato che la notifica dell’atto di appello va ricondotta alla cosiddetta denuntiatio prevista dall’art. 332 c.p.c. per cui va esclusa la temerarietà invocata dalla difesa del Comune, ma le spese processuali di questo grado si regoleranno secondo il principio di causalità . Ne consegue che nella specie non ricorrevano invero i presupposti per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite del grado di appello in favore del Comune di Mascalucia, non essendovi stata vocatio in ius di quest’ultimo, e conseguentemente soccombenza nei suoi confronti. Con il 2 motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si dolgono che, sotto l’apparenza di una motivazione che sembrerebbe rispettare i canoni di cui all’art. 132 c.p.c. , la corte di merito abbia in realtà consegnato delle ragioni apodittiche, prive di approfondimento del tema d’indagine, superficiali ed approssimative, riportandosi sic et simpliciter alle conclusioni del C.T.U, da intendersi integralmente richiamate, senza aver svolto alcun sillogismo e senza aver concretamente spiegato perché ha inteso condividere le valutazioni del C.T.U. che ha fondato le proprie deduzioni su un criterio probabilistico minore, e su protocolli obsoleti, anziché quelle del C.T.P., che invece, le ha fondate su un criterio probabilistico maggiore, riferendosi a protocolli e linee guida aggiornate e maggiormente accreditate dalla comunità scientifica, con riferimento ai metodi diagnostici da seguire . Lamentano essersi in presenza di una motivazione meramente apparente , avendo la corte di merito adottato una frase di stile che rappresenta un’incondizionata adesione alle risultanze peritali, alle risultanze cioè di un oggetto che, per quanto dotato di particolari cognizioni e competenze, è pur sempre esterno all’organizzazione giudiziaria e non può essere ad esso demandata la decisione della causa, sotto alcun profilo, perché è il magistrato che deve dovrebbe , valutare, interpretare ed analizzare i dati da lui forniti . Si dolgono che nell’aderire alle conclusioni del C.T.U., demandando di fatto ad esso la decisione su un punto centrale della causa questione , senza aver espresso alcun giudizio sui rilievi mossi dal consulente di parte, la Corte d’Appello è incorsa in un’anomalia motivazionale, un’omissione dell’esame del fatto ampiamente dibattuto, una non motivazione poiché il Giudice non ha espresso alcuna ragione del suo convincimento e non è dato cogliere il processo logico seguito, in quanto avrebbe dovuto indicare i dati obiettivi sui quali ha ritenuto di fondare la propria motivazione . Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Va anzitutto premesso che deve ribadirsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale il C.T.U., pur non esercitando funzioni giudiziarie in senso tipico svolge, nell’ambito del processo, una pubblica funzione quale ausiliare del giudice nell’interesse generale e superiore della giustizia, rispondendo penalmente, disciplinarmente e civilmente della prestata attività, con obbligo di risarcire il danno cagionato in violazione dei doveri connessi all’ufficio v. Cass., 18/9/2015, n. 18313 Cass., 5/8/2010, n. 18170 Cass., 8/5/2008, n. 11229. E già Cass., 25/5/1973, n. 1545 . Deve sotto altro profilo sottolinearsi che come questa Corte ha avuto ripetutamente modo di affermare il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione cfr. Cass., 11/05/2012, n. 7364 Cass., 4/5/2009, n. 10222 Cass., 20/5/2005, n. 10668 . Orbene, nel ravvisare infondata la doglianza degli odierni ricorrenti e allora appellanti alla luce delle analitiche e condivisibili conclusioni del C.T.U. -da intendersi qui integralmente richiamate e che non appaiono affatto affrettate e basate su flebili supporti scientifici come ritiene il CTP dell’appellante il quale ha escluso la sussistenza della prova del nesso di causalità tra l’infezione ossea e l’incidente stradale, stante, fra l’altro, il rilevante intervallo di tempo tra l’incidente e l’insorgenza dell’infezione , dei suindicati principi la Corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero sostanzialmente corretta applicazione. Ha infatti recepito per relationem le conclusioni e i passi salienti dell’espletata C.T.U. limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, disattendo le critiche dagli odierni ricorrenti e allora appellanti al riguardo mosse sulla base della CTP non appaiono affatto affrettate e basate su flebili supporti scientifici come ritiene il CTP dell’appellante , invero dai medesimi odiernamente quantomeno parzialmente riproposte nel ricorso incidentale, con particolare riferimento alla ravvisata esclusione della sussistenza della prova del nesso di causalità tra l’infezione ossea e l’incidente stradale, stante, fra l’altro, il rilevante intervallo di tempo tra l’incidente e l’insorgenza dell’infezione . Emerge invero evidente, a tale stregua, come, di là della formale intestazione del motivo, gli odierni ricorrenti in via incidentale in realtà inammissibilmente si dolgano dell’asseritamente erronea valutazione delle emergenze probatorie, nonché di insufficiente od omessa motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 , nel caso ratione temporis applicabile cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 . Senza sottacersi che già anteriormente alla modifica di tale articolo giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, indicandone quando e dove esse sono state formulate e trascrivendone in ossequio al requisito richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 almeno i punti salienti, al fine di consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, giacché, diversamente, una mera disamina come nella specie dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità v. Cass., 3/6/2016, n. 11482 . Alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto, dell’impugnata sentenza s’impone dunque -rigettato il 2 motivo la cassazione in relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito, disponendosi -ferme le altre statuizioni di cui all’impugnata sentenza-la compensazione tra gli appellanti e il Comune di Mascalucia delle spese di lite del grado. Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, così decide rigetta integralmente l’appello principale accoglie parzialmente l’appello incidentale, e per l’effetto, dichiara che i sigg. A.V. e S.E.A. sono responsabili del sinistro per cui è causa, il primo nella misura del 75 % il secondo nella misura del restante 25% condanna lo S. e la società Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazione S.A. al pagamento in solido in favore dell’A. , di Euro 3.481,00, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come determinati dal Tribunale condanna l’A. a restituire alla società Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazione S.A. s.p.a. la differenza rispetto a quanto riscosso a titolo di provvisionale, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo compensa tra le predette parti le spese del doppio grado di giudizio nella misura della metà e condanna gli appellanti principali al pagamento della restante metà, in favore della Helvetia, che liquida nella misura indicata dal Tribunale per il 1 grado ed in Euro 3.821,00, oltre 15% per spese forfetarie iva e cpa come per legge per il 2 grado pone le spese di c.t.u. a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà dispone la compensazione delle spese di lite nel grado di appello tra gli appellanti e il Comune di Mascalucia. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.