Marca temporale: data ed ora del documento informatico opponibili ai terzi

La marca temporale è un servizio volto ad associare data ed ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo di attribuirgli – ove apposta in conformità delle regole tecniche – una validazione temporale che sia opponibile ai terzi.

E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, con ordinanza n. 4251/19 depositata il 13 febbraio, decidendo in ordine al ricorso di un creditore avverso il decreto reiettivo dell’opposizione allo stato passivo di un fallimento. Il caso. In particolare, il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dall’attuale ricorrente contro la mancata ammissione al passivo del fallimento di una s.r.l., del proprio credito afferente ad un rapporto di lavoro intercorso con la medesima società. Secondo il Tribunale, in particolare, il dedotto rapporto lavorativo non poteva ritenersi provato, poiché la documentazione a tal fine prodotta risultava priva di data certa opponibile al fallimento. Il ricorrente, al contrario, deduceva di aver prodotto, in sede di opposizione, un documento informatico contenente in formato .pdf tutti i documenti relativi al rapporto di lavoro, con relativa stampa di certificazione in formato cartaceo dal quale emergeva l’apposizione di marca temporale in data anteriore a quella della dichiarazione di fallimento. Valore legale della marca temporale, opponibilità ai terzi. Orbene, risultando nella specie incontroversa la conformità dei suddetti documenti agli originali, il Supremo Collegio puntualizza che la marca temporale è un processo di generazione ed apposizione su documento informatico, ad opera di una parte terza fidata certificatore accreditato , di una firma digitale cui è associata l’informazione ad una data e ad un’ora certa. Trattasi dunque di una procedura informatica attestante il preciso momento in cui il documento è stato creato, trasmesso od archiviato. Il Codice dell’Amministrazione Digitale d.lgs. n. 82/2005 chiarisce ulteriormente come la marcatura temporale, laddove apposta in conformità delle relative regole tecniche, sia in grado di fornire un’indicazione su data ed ora di formazione del documento informatico, opponibile ai terzi. Alla luce di quanto esposto - conclude la Cassazione - pare evidente che il Tribunale, nel decreto impugnato, sia incorso nella violazione della normativa suindicata, negando la certezza della data anteriore al fallimento ai documenti prodotti in sede di opposizione, benché conformi agli originali e muniti di marcatura temporale apposta da un Ente Certificatore Accreditato come tale, opponibile ai terzi. Ciò premesso la Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 4 dicembre 2018 – 13 febbraio 2019, n. 4251 Presidente Didone – Relatore Campese Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. B.M. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Bergamo, depositato il 15 aprile 2014, reiettivo dell’opposizione L. Fall., ex art. 98 dal medesimo proposta contro la mancata ammissione al passivo del fallimento s.r.l., in via privilegiata ex art. 2751-bis c.p.c., n. 1, del proprio complessivo credito di Euro 21.689,83, per competenze invocate in relazione al rapporto di lavoro asseritamente intrattenuto con la menzionata società in bonis dall’1 settembre 2011 all’11 maggio 2012. La curatela fallimentare non ha svolto difese in questa sede. 1.1. Per quanto qui d’interesse, quel tribunale ritenne non provata l’esistenza del dedotto rapporto lavorativo perché la documentazione a tal fine prodotta dall’opponente era priva di data certa opponibile al fallimento e le sue istanze di prova orale erano generiche ed implicanti, quasi esclusivamente, valutazioni soggettive da parte di coloro che si chiedeva di escutere. 2. I formulati motivi denunciano, rispettivamente 1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 101 c.p.c., comma 2, artt. 156, 159 e 183 c.p.comma il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 , per violazione del principio del contraddittorio, avendo il tribunale rilevato d’ufficio una questione non sollevata da alcuna parte, senza disporne la relativa comunicazione a queste ultime per eventuali osservazioni e richieste 2 Violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2697 e 2704 c.comma e dell’art. 20, comma 3, del Codice dell’Amministrazione digitale il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , nonché dell’art. 111 Cost., L. Fall., art. 99, comma 11, artt. 115 e 116 c.p.c., e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 , per aver il decreto impugnato desunto la mancanza di data certa opponibile al fallimento dei documenti prodotti da un’erronea valutazione della certificazione informatica della data degli stessi. 3. Per il principio della ragione più liquida - che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine di trattazione delle questioni cui all’art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata cfr., ex multis, Cass. n. 15350 del 2017 Cass. n. 17214 del 2016 Cass. 12002 del 2014 Cass., SU. n. 9936 del 2014 - il ricorso deve essere accolto sulla base della qui ritenuta fondatezza del secondo motivo, con assorbimento del primo. 3.1. Il B. , invero, ha premesso cfr. pag. 20 e ss. dell’odierno ricorso di aver prodotto, in sede di opposizione L. Fall., ex art. 98, un documento informatico in formato CD che conteneva, in formato.pdf i documenti prodotti in cartaceo sub docomma nn. 3, 5, 6 e 7 del fascicolo ivi depositato. Si trattava, in particolare, come emerge dalla parte espositiva del medesimo ricorso, della lettera di sua assunzione della lettera di sue dimissioni del riepilogo delle ore di lavoro da lui svolte del riconoscimento del debito, nei suoi confronti, da parte della società fallita , con relativa stampa di certificazione in formato cartaceo riprodotta alla pagina 21 del medesimo ricorso , dal quale emergeva, innegabilmente, che allo stesso era stata apposta la marca temporale in data 27 novembre 2012, alle ore 11 17 59 e, quindi, in data ben anteriore a quella della dichiarazione di fallimento di s.r.l., intervenuta il 14 maggio 2013 . Se, dunque, - ha, poi, proseguito - le copie di un documento docomma nn. 3, 5, 6 e 7 fascicolo dott. B. opposizione stato passivo verificate conformi agli originali da parte del Giudice Relatore all’udienza dell’8 aprile 2014 sono state munite di data certa il 27.11.2012 con marca temporale che, tra l’altro, assicura che il documento dall’apposizione della marca temporale non possa essere più modificato , nessun dubbio può nutrirsi sull’anteriorità all’apertura del concorso e quindi sull’opponibilità alla Curatela dei documenti in questione . 3.2. Orbene, nella specie risulta incontroversa la conformità agli originali dei documenti suddetti avendolo espressamente accertato, all’udienza dell’11 marzo 2014, nel corso del giudizio L. Fall., ex art. 98 - di cui alla pagina 13 dell’odierno ricorso è riportato il tenore letterale del relativo verbale - il giudice relatore designato , né la Curatela ha fornito idonea prova di cui, evidentemente, sarebbe stata onerata in ordine alla da essa meramente ipotizzata stando alla ricostruzione di pag. 13 del citato ricorso formazione di quei documenti mediante abusivo riempimento dei corrispondenti fogli da parte del B. . 3.3. Rileva, inoltre, il Collegio che la cd. marcatura temporale è il processo di generazione ed apposizione di una marca temporale su un documento informatico, digitale o elettronico, consistente nella generazione, ad opera di una terza parte fidata il Certificatore accreditato, nella vicenda oggi in esame si tratta di Aruba Posta Elettronica Certificata s.p.a., Gestore Certificato dal 12 ottobre 2006 ed Autorità di Certificazione dal 6 dicembre 2017, iscritta nell’Elenco Pubblico dei Certificatori accreditati da Digit PA , di una firma digitale del documento cui è associata l’informazione relativa ad una data e ad un’ora certa. L’apposizione della marca temporale consente, così, di stabilire l’esistenza di un documento informatico a partire da un certo istante e di garantirne la validità nel tempo. 3.3.1. In altri termini, la cd. marca temporale è un servizio specificamente volto ad associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo, quindi, di attribuirgli una validazione temporale opponibile a terzi cfr. D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 20, comma 3, cd. Codice dell’Amministrazione Digitale . Il servizio di marcatura temporale, peraltro, può essere utilizzato anche su files non firmati digitalmente, parimenti garantendone una collocazione temporale certa e legalmente valida. La marca temporale, dunque, attesta il preciso momento in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato. Infatti, quando l’utente, con il proprio software, avvia il processo di apposizione della marca temporale sul documento informatico, digitale o elettronico , automaticamente viene inviata una richiesta contenente una serie di informazioni all’Ente Certificatore Accreditato qui, come si è detto, individuato in Aruba , che verifica in maniera simultanea la correttezza della richiesta delle informazioni, genera la marca temporale e la restituisce all’utente. Questo processo automatico ed immediato garantisce la sicurezza e la validità del processo di marcatura. 3.4. Il Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82 del 2005 , infine, definisce la validazione temporale come il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi art. 1, comma 1, lett. bb , - lettera poi soppressa dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, art. 1, comma 1, lett. h , a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179 del 2016 - vigente ratione temporis , ed il suo successivo art. 20, comma 3, combinato con gli artt. 41 e da 47 a 54 del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 recante Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli art. 20, comma 3, art. 24, comma 4, art. 28, comma 3, art. 32, comma 3, lett. b , art. 35, comma 2, art. 36, comma 2, e art. 71 , chiariscono il valore legale della validazione suddetta sancendo, sostanzialmente, che la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi ove apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale. In particolare, l’art. 41 definisce i casi in cui riferimenti temporali sono opponibili a terzi, mentre gli artt. 47-54 definiscono le regole per la validazione temporale mediante marca temporale. 3.5. Alla stregua di quanto si è fin qui esposto, pertanto, appare evidente che il tribunale bergamasco, negando la certezza della data 27.11.2012, anteriore al fallimento della s.r.l., dichiarato solo il successivo 14 maggio 2013 ai già riportati documenti quelli sub docomma nn. 3, 5, 6 e 7 del fascicolo depositato dal B. in sede di opposizione L. Fall., ex art. 98 vale a dire la lettera di sua assunzione la lettera di sue dimissioni il riepilogo delle ore di lavoro da lui svolte il riconoscimento di debito, nei suoi confronti, da parte della società fallita , benché conformi agli originali oltre che rimasto sfornito di prova il loro ipotizzato abusivo riempimento e muniti, per il tramite dell’ulteriore docomma 11 in formato CD che conteneva, in formato.pdf i documenti prodotti in cartaceo sub docomma nn. 3, 5, 6 e 7 , di una marcatura temporale apposta da un Ente Certificatore Accreditato, e, come tale, opponibile ai terzi e, quindi, al curatore del fallimento, tale nei procedimenti volti alla formazione dello stato passivo , è incorso nella violazione della normativa descritta in precedenza. 4. Il ricorso va, quindi, accolto, in relazione al secondo motivo, assorbito il primo, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarandone assorbito il primo. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.