Limite di velocità superato di poco: condotta comunque colpevole

Ribaltate in Cassazione le valutazioni compiute prima dal Giudice di Pace e poi dai Giudici del Tribunale, valutazioni che avevano ridimensionato la violazione compiuta dall’automobilista. Vacilla l’ipotesi della assenza di colpa”, nonostante i Giudici di merito abbiano ritenuto minima l’eccedenza rispetto al limite e abbiano sottolineato che il conducente non può tenere sempre sotto controllo il tachimetro.

Legittima la sanzione per l’automobilista colpevole di eccesso di velocità. Irrilevante il fatto che abbia superato il limite di soli 17 chilometri orari. Da respingere, quindi, la tesi secondo cui una violazione così contenuta è da valutare come incolpevole Cassazione, ordinanza n. 3698/19, sez. VI Civile - 2, depositata oggi . Limite. Scenario della vicenda è una strada di un paesino in provincia di Isernia, percorsa a una rilevante velocità da una vettura. Un rapido controllo permette di registrare il superamento del limite previsto su quel tratto stradale, e così l’automobilista finisce sotto processo. A sorpresa, però, prima il Giudice di Pace e poi i Giudici del Tribunale parlano di condotta incolpevole . Ciò alla luce, innanzitutto, del fatto che la vettura aveva superato il limite di velocità di soli 17 chilometri orari, eccedenza veramente minima , secondo i Giudici. E poi, viene ancora osservato, non si può pretendere che il conducente debba tenere il tachimetro sott’occhio costantemente, anzi non deve farlo . Colpa. Le valutazioni che hanno spinto i Giudici di merito a ritenere fondata l’opposizione dell’automobilista al verbale di contestazione comminatogli per eccesso di velocità vengono però messe in discussione dai Magistrati della Cassazione. Dal Palazzaccio tengono a sottolineare che l’accertamento dell’assenza di colpa deve poggiare su una verifica in concreto e non su affermazioni generiche , soprattutto tenendo presente l’esistenza della presunzione di colpa . Allargando l’orizzonte, poi, i Giudici specificano che l’ignoranza giustificata vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive di inferiorità , condizioni che mancano in questa vicenda poiché ci si trova di fronte a un’attività che necessita di specifiche cognizioni , mentre l’ignoranza non può coprire omissioni di controllo, indifferenze dei soggetti, la cui condizione sociale e tecnica rende esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di conoscere le leggi . Alla luce di questi paletti è quindi necessario un nuovo giudizio in Tribunale per decidere sulla legittimità della sanzione nei confronti dell’automobilista, la cui posizione pare farsi sempre meno difendibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 16 gennaio – 7 febbraio 2019, numero 3698 Presidente Lombardo – Relatore Correnti Fatto e diritto Il comune di Sesto Campano propone ricorso per cassazione contro Co. Vi., che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Isernia del 14.4.2017 che ha rigettato l'appello a sentenza del GP che aveva accolto l'opposizione a verbale di contestazione ex art. 142 cds. Il Giudice di appello ha statuito che l'opponente aveva superato il limite di velocità di soli Km/h 17, eccedenza veramente minima sia in senso assoluto che relativo né si poteva pretendere che il conducente debba tenere il tachimetro sott'occhio costantemente, anzi non deve farlo, per cui si trattava di condotta incolpevole. Il Comune denunzia violazione degli artt. 2697 c.c., 4 D.L. 121/2002, 2 D.M. 15.8.2007, 83 r.e. cds, 3 L. 689/81, omessa motivazione su punto decisivo. La censura è fondata perché la sentenza apoditticamente esclude la colpa pur ammettendo la violazione. L'accertamento della assenza di colpa necessita di una verifica in concreto e non di affermazioni generiche, sussistendo la presunzione di colpa. E' consolidata la giurisprudenza nel senso che grava sul trasgressore l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza Cass. 18.4.2018 numero 9546, Cass.11.6.2007 numero 13610 . Come questa Corte ha più volte evidenziato, in tema di illecito amministrativo e di coscienza e volontà della violazione, anche l'interpretazione di norme può ingenerare in astratto incolpevole errore sul fatto, quando verta sui presupposti della violazione, ma esso, che non è mai individuabile quando attinga la sola interpretazione giuridica dei precetti, può rilevare soltanto in presenza di un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia idoneo ad ingenerare nello stesso inesperto autore l'incolpevole opinione di liceità del proprio agire la stessa Corte costituzionale ha precisato con sentenza numero 364/88 come debba tenersi presente che l'ignoranza vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d'inferiorità , come non può ritenersi nella specie trattandosi di attività che necessita di specifiche cognizioni , mentre non può coprire omissioni di controllo , indifferenze di soggetti , la cui condizione sociale e tecnica rende esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di conoscere le leggi. Donde l'accoglimento del ricorso con cassazione e rinvio anche per le spese. Per queste ragioni La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Isernia, in persona di altro Magistrato, anche per le spese.