Giurisdizione: è attribuita al giudice del luogo in cui il fatto causale originante il danno si è verificato

Ove in una procedura esecutiva avente ad oggetto un bene stabilito in un paese membro e quindi condotta all’estero, sia derivato, ad una società italiana, un danno da illecito extracontrattuale, per effetto dell’operato di un soggetto straniero, facente le veci dell’ufficiale giudiziario, la giurisdizione appartiene al paese straniero del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, intendendosi per tale quello in cui è sorto il danno.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3165, depositata in cancelleria il 1° febbraio 2019, sono state chiamate a pronunciarsi in materia di regolamento di giurisdizione. Il fatto. La vicenda è stata originata dal una richiesta di risarcimento danni, per illecito extracontrattuale, che una Banca Italiana, aveva introitato presso un Tribunale Italiano, in danno di una società britannica. La convenuta inglese, che nel suo paese si occupava di svolgere funzioni analoghe a quelle dell’ufficiale giudiziario, era accusata di aver pignorato, sulla scorta di due titoli esecutivi, e successivamente venduto un aeromobile, stazionante in Inghilterra, nonostante sullo stesso vi fosse iscritta un’ipoteca in favore della banca italiana. A seguito della vendita del bene, il prezzo del ricavato era stato distribuito ai creditori pignoranti, con restituzione del residuo al debitore pignorato. Questo il fatto generatore dell’illecito extracontrattuale. Le ragioni della convenuta posta a sostegno del difetto di giurisdizione. Nel corso del giudizio la convenuta aveva sollevato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per essere invece competente il giudice inglese, poiché essa avrebbe operato quale delegata del giudice inglese inoltre rilevava che, il Regolamento UE n. 1215/2012, in materia di responsabilità extracontrattuale, prevedeva che la causa potesse essere promossa dinanzi al giudice del paese dello stato membro in cui si era verificato l’evento generatore del danno, e quindi, nell’odierna vicenda, nel Regno Unito. La questione è così approdata alle Sezioni Unite della Cassazione chiamate a decidere a chi spetti la giurisdizione nell’ipotesi di danno derivante da procedura esecutiva relativa ad un bene stazionante nel Regno Unito. La Cassazione analizzava il caso facendo un excursus normativo sulla disciplina regolante la materia. In particolare evidenzia che il Regolamento di Bruxelles I è stato sostituito, con decorrenza dal 2015, dal regolamento UE n. 1215/2012. In questo contesto precisava che il Regolamento di Roma II, individuasse il giudice competente in quello del paese del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale. Il luogo del sorgere del danno quale criterio determinante per l’individuazione della giurisdizione. Pertanto, il luogo del sorgere del danno assurge ad elemento di collegamento diretto per la determinazione della legge applicabile. Nessun rilievo può quindi assumere ai fini dell’individuazione del Giudice competente il luogo in cui si verificheranno le conseguenze future delle lesioni subite dalla vittima, così come invece sosteneva la Banca Italiana nella propria linea difensiva. Il precedente. Già la Cassazione si era espressa a sezioni unite, in un caso analogo, precisando che nelle ipotesi di illeciti civili ove convenuto è un soggetto straniero, il luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso è quello in cui è sorto il danno, intendendosi per tale il luogo in cui il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi immediati nei confronti della vittima, ove con questa espressione deve considerarsi sia il luogo in cui l’evento di danno è intervenuto sia quello generatore del danno.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 15 gennario– 1 febbraio 2019, n. 3165 Presidente Cappabianca – Relatore Perrino Fatti di causa La s.p.a. Unicredit ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la LTD Shergroup Legal chiedendone la condanna al risarcimento del danno prodotto da errori che a essa, quale High Court Enforcement Officer una sorta di ufficiale giudiziario , imputava in seno a una procedura esecutiva svoltasi nel Regno Unito secondo la legge inglese. In particolare, la Unicredit ha riferito di essere titolare di un’ipoteca di primo grado su un aeromobile di proprietà della società italiana Negri Immobiliare s.a.s., iscritta nel certificato d’immatricolazione dell’aeromobile e che, ciononostante, la convenuta, che aveva pignorato l’aeromobile in base a due titoli esecutivi emessi in favore di altrettante società di diritto inglese, ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione del giudice competente di vendere il bene giacché, nella prospettazione dei fatti da essa fornita, aveva inutilmente compulsato la creditrice ipotecaria. Sicché, venduto il bene, la Shergroup ne ha assegnato il ricavato ai creditori sino a concorrenza del rispettivo credito e ha restituito il residuo alla debitrice esecutata. Nel corso del giudizio di primo grado la LTD Shergroup Legal ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che questa Corte dichiari che la giurisdizione in ordine alla controversia spetta al giudice inglese, e non a quello italiano, sia perché essa avrebbe operato quale delegata del Tribunale inglese, beneficiando dell’immunità che spetta allo Stato membro nell’interesse del quale ha compiuto gli atti esecutivi, sia perché, in base all’art. 7, n. 2, del Regolamento UE n. 1215 del 2012, la causa per responsabilità da illecito extracontrattuale può essere promossa dinanzi alle autorità dello Stato membro in cui si è verificato l’evento generatore del danno, nel caso in questione prodottosi nel Regno Unito. La s.p.a. Unicredit ha depositato controricorso con la quale ha sostenuto l’infondatezza del regolamento. Si è costituita altresì la s.r.l. Onif Finance, in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, col quale ha acquistato pro soluto dalla Unicredit crediti tra i quali si annovera anche quello di cui si discute. Unicredit s.p.a. e Onif Finance s.r.l. hanno altresì depositato memoria. Ragioni della decisione 1.- Si tratta di stabilire a chi spetti la giurisdizione nella controversia concernente la pretesa risarcitoria che si assume sia derivata dall’espletamento di una procedura esecutiva concernente un bene staggito nel Regno Unito. 2.- Sul piano normativo, per un verso il considerando 7 del regolamento CE n. 864/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali Roma II stabilisce che Il campo d’applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale GU 2001, L 12, pag. 1 in prosieguo il regolamento Bruxelles I , e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali per altro verso, i considerando 16 e 17 del regolamento sono così formulati 16 Norme uniformi dovrebbero migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. Il collegamento con il paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato lex loci damni determina un giusto equilibrio fra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa, oltre a corrispondere alla moderna concezione del diritto della responsabilità civile e all’evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva. 17 La legge applicabile dovrebbe essere determinata sulla base del luogo in cui si verifica il danno, a prescindere dal paese o dai paesi in cui potrebbero verificarsi le conseguenze indirette. Pertanto, in caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il paese in cui il danno si verifica dovrebbe essere il paese in cui è stata rispettivamente subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale . L’art. 2 del richiamato regolamento, intitolato Obbligazioni extracontrattuali , al suo paragrafo 1 così dispone Ai fini del presente regolamento, il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, negotiorum gestio o culpa in contrahendo . Sotto il capo II del regolamento Roma II, relativo ai fatti illeciti, figura l’articolo 4, intitolato Norma generale , che prevede quanto segue 1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto. 2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese. 3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest’altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione . In forza dell’art. 15, rispettivamente lettere c e f , del regolamento Roma II, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali disciplina l’esistenza, la natura e la valutazione del danno o l’indennizzo chiesto nonché i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito . 3.- Inoltre, il capo II del regolamento Bruxelles I, che illustra le regole per la determinazione del giudice competente, contiene una sezione 2, relativa alle competenze speciali . Sotto tale sezione figura l’art. 5 del citato regolamento, che al suo punto 3 prevede quanto segue La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro 3 in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire . Questo regolamento è stato sostituito, con effetto dal 10 gennaio 2015, dal regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale rifusione GU L 351, pag 21 , che comprende l’art. 7, punto 2, di contenuto identico a quello dell’art. 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I. 4.- La Corte di giustizia ha al riguardo avuto occasione di affermare in particolare con la sentenza 10 dicembre 2015, causa C350/14, Florin Lazar che, in caso di danni patrimoniali, il legislatore dell’Unione ha precisato, al considerando 17 del regolamento Roma II, che il paese del luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale. 4.1.- Sicché quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto il luogo di tale danno diretto sarà l’elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette che si siano prodotte o che si possano produrre. 5.- Queste sezioni unite hanno quindi chiarito che, in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al luogo dell’evento generatore del danno , ma anche al luogo in cui l’evento di danno è intervenuto Cass., sez. un., 26 ottobre 2018, n. 27164 . 5.1.- Non rileva, invece, contrariamente a quanto sostenuto da Unicredit, il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima, ossia, nella prospettazione offerta da Unicredit, quelle derivanti dall’impossibilità di azionare in Italia la garanzia ipotecaria e di ottenere i pagamenti presso la sede sociale o altra filiale italiana. Difatti, in un’ipotesi speculare, queste sezioni unite hanno escluso la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di risarcimento di danno extracontrattuale, se all’estero è avvenuta la condotta pregiudizievole costituita dall’indebita escussione di una garanzia, essendo irrilevante che in Italia abbia sede la vittima secondaria , danneggiata solo in via mediata per l’esercizio dell’azione di rivalsa Cass., sez. un., 28 aprile 2015, n. 8571 . 6. -Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Sussistono le condizioni di legge per disporre la compensazione tra le parti delle spese del regolamento. P.Q.M. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e compensa tra le parti le spese processuali.