Notifica dell’atto di citazione e individuazione della residenza in caso di convenuto straniero

La notificazione di atti ad impulso processuale effettuata nei confronti di un cittadino straniero deve seguire le modalità di cui all’art. 142 c.p.c. laddove dalla documentazione in possesso del notificante risulti evidente la provenienza estera del destinatario.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2966/19, depositata il 31 gennaio torna sul tema della notificazione dell’atto di citazione nei confronti di un cittadino americano. La notificazione. La vicenda giudiziaria traeva origine dalla domanda di usucapione proposta nei confronti di un cittadino americano, domanda che veniva parzialmente accolta in primo grado nella contumacia del convenuto. Il soccombente, proponendo appello, in difetto delle idonee indagini che avrebbero consentito il corretto accertamento della sua residenza, deduceva la nullità della notifica dell’atto di citazione. La Corte d’Appello respingeva l’eccezione di nullità poiché ravvisava che la ricerca svolta dall’attore presso l’Ufficio anagrafe comunale era volta a integrare le indagini ex art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti . Secondo il soccombente, essendo cittadino americano, la notificazione dell’atto di citazione della sentenza di primo grado avrebbe dovuto rispettare le disposizioni ex art. 142 c.p.c. Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica e, dunque, ricorre in Cassazione. Il cittadino americano, la residenza estera ma conosciuta. Gli Ermellini ricordano che ove la notificazione dell’atto di citazione debba essere effettuata nei confronti di un cittadino straniero, le modalità da seguire si rinvengono nell’art. 142 c.p.c. e non dell’art. 143 c.p.c. giacché non si tratta di notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti . La Corte ribadisce che in presenza di evidenti informazioni circa la provenienza estera della persona destinataria della notifica, deve ritenersi rientrante nell’ordinaria diligenza, esigibile da parte del notificante quale espressione di lealtà processuale, un’attività di indagine coerente con l’informazione disponibile e che avrebbe dovuto essere svolta presso l’ufficio consolare in riferimento . Di conseguenza, non è idonea ad assolvere al minimun di diligenza esigibile, la mera ricerca effettuata dal notificante presso un ufficio anagrafico nazionale sprovvisto di qualsiasi correlazione soggettiva con il destinatario straniero. Nella specie, dalla documentazione in possesso dell’attore notificante e riguardante l’immobile oggetto della domanda di usucapione, emergeva la provenienza estera del convenuto. per tali ragioni la S.C. accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 19 aprile 2018 – 31 gennaio 2019, n. 2966 Presidente Correnti – Relatore Casadonte Rilevato Che - il presente giudizio trae origine dalla domanda di usucapione proposta da C.G. nei confronti A.P. e parzialmente accolta in primo grado nella contumacia del convenuto - proposto appello l’A. deduceva la nullità della notifica dell’atto di citazione effettuata mediante consegna di copia dell’atto al P.M., in difetto di idonee indagini che avrebbero consentito l’accertamento della sua residenza e nel merito il difetto dei presupposti sostanziali del possesso prolungato - la Corte d’appello di Perugia confermava la sentenza impugnata respingendo, in particolare, l’eccezione di nullità della notifica - ravvisava nella ricerca svolta dall’attore presso l’Ufficio anagrafe del Comune di Norcia, ove erano situati i beni immobili oggetto della domanda, l’adempimento idoneo ad integrare le indagini richieste dall’art. 143 c.p.c. per poter notificare mediante deposito di copia dell’atto al P.M. - la cassazione della sentenza d’appello depositata il 24 settembre 2013 è domandata dall’A. con ricorso notificato il 6 novembre 2014 ed articolato sulla base di un due motivi - non ha svolto attività difensiva parte intimata Considerato Che - con il primo motivo parte ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento per omessa notificazione al convenuto dell’atto di citazione del giudizio di primo grado nelle forme previste dall’art. 142 c.p.c., comma 2 anziché in quelle dell’art. 143 c.p.c. d per essere cittadino americano e, quindi, persona cui avrebbe dovuto applicarsi la previsione dell’art. 142 c.p.c., comma 1 salva l’applicazione delle convenzioni internazionali alle quali la legge italiana riconosce priorità assoluta ai sensi dell’art. 142 comma 2 c.p.c. - con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per omessa notificazione al convenuto dell’atto di citazione del giudizio di primo grado nelle forme previste dall’art. 143 c.p.c., ove ritenuto applicabile, per inosservanza delle regole poste alla base della procedura per la dichiarazione di irreperibilità - i due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché riguardano entrambi la notifica dell’atto di citazione e vanno accolti per quanto di seguito precisato - come infatti rilevato anche dal P.M., trattandosi di notificazione dell’atto di citazione a cittadino americano, nato a Detroit ed ivi residente dalla nascita, le modalità da seguire si rinvengono nell’art. 142 c.p.c. concernente la notificazione a persona non residente, né dimorante né domiciliata nel territorio della Repubblica e non nell’art. 143 c.p.c. poiché non si tratta di notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti - ciò in quanto dalla stessa documentazione in possesso dell’attore e concernente l’immobile oggetto della pretesa usucapione, emerge l’indicazione quale proprietario di un soggetto con codice fiscale omissis recante la sigla in cui l’estremo codice Z indica la provenienza estera dello stesso e l’ulteriore specificazione individua il paese Stati Uniti per il codice numerico finale - in presenza di tali informazioni circa l’origine estera della persona destinataria della notifica deve ritenersi rientrare nella ordinaria diligenza, esigibile da parte del notificante quale espressione di lealtà processuale, un’attività di indagine coerente con l’informazione disponibile e che avrebbe dovuto essere svolta presso l’ufficio consolare di riferimento di cui alla L. 27 ottobre 1988, n. 470, art. 6, per la verifica della nuova residenza cfr. Cass. Sez. Un. 6737/2002 id. 28695/2013 - viceversa non appare idonea ad assolvere al minimun di diligenza esigibile nel caso di specie, la ricerca effettuata dal notificante presso un ufficio anagrafico nazionale privo di qualsiasi correlazione soggettiva con il destinatario straniero, così privato della effettiva possibilità di conoscere l’atto di citazione - va, pertanto, accolta l’eccezione di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rimessione della causa al primo giudice, Tribunale di Spoleto in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3 che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette al Tribunale di Spoleto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.