Il processo d’appello proseguì nonostante la cancellazione volontaria dell’avvocato. Tutto da rifare

Richiamando un recente arresto giurisprudenziale, gli Ermellini cassano la sentenza d’appello pronunciata nonostante la cancellazione dell’avvocato dall’albo con evidente violazione del diritto al contraddittorio.

La vicenda. Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2665/19, depositata il 30 gennaio, pronunciandosi sull’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello di Firenze su un caso di incauto pagamento di un assegno bancario. Parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 301 c.p.c. Morte o impedimento del procuratore affermando che la cancellazione volontaria del difensore dall’Albo in pendenza del giudizio d’appello comporta, così come la sospensione, la radiazione o la morte, l’automatica interruzione del giudizio. Afferma inoltre che la notifica dell’ordinanza istruttoria, essendo avvenuta ad un indirizzo PEC orami non più attivo proprio per la cancellazione dell’avvocato dall’albo, doveva ritenersi nulla con conseguente rimessione in termini. Effetti della cancellazione volontaria dell’avvocato. La giurisprudenza di legittimità afferma che la cancellazione volontaria dell’avvocato dall’Albo comporta la contestuale rinuncia dello ius postulandi nei confronti del cliente. Le Sezioni Unite sono intervenute sul tema con la sentenza n. 3702/17 precisando che l’art. 301, comma 1, c.p.c. trova applicazione anche nel caso della cancellazione volontaria dell’avvocato in quanto ciò che rileva è la perdita dello status di avvocato legalmente esercente, non importa per quale causa, volontaria o autoritativa essa sia . In particolare con la pronuncia citata, il Supremo Collegio ha dichiarato la nullità della notifica dell’atto di impugnazione eseguita nei confronti del procuratore domiciliatario volontariamente cancellatosi dall’albo prima della notifica medesima, ma dopo il deposito della sentenza impugnata. La soluzione della nullità della notifica si basa sul fatto che la stessa è indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, perché ormai privo dello ius postulandi sia dal lato attivo che passivo. Tale nullità, laddove non sanata dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., si protrae all’intero procedimento ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado. Applicando tali principi al caso di specie, la Corte accoglie il ricorso precisando che la prosecuzione del giudizio nonostante la cancellazione volontaria del difensore di una delle parti, in pendenza del processo d’appello e senza la nomina di un nuovo difensore, ha leso il diritto al contraddittorio, con conseguente nullità di tutti gli atti processuali successivi e della sentenza medesima.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 28 novembre 2018 – 30 gennaio 2019, n. 2665 Presidente Bisogni – Relatore Iofrida Fatti di causa La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1268/2015, pronunciata in un giudizio promosso dalla Licosa spa, nei confronti della Unicredit Banca spa e della Unicredit spa interveniente , con la chiamata in causa dei terzi Ditta Euromen, in persona del titolare B.D. , e Computer Point Service srl, per sentire condannare la banca al risarcimento del danno conseguente all’incauto pagamento di un assegno, alterato nell’importo, a soggetto diverso da quello apparente, ha riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto le domande attoree nei confronti delle due banche convenute fusesi poi in unico istituto di credito e la domanda di rivalsa delle convenute nei riguardi della Ditta Euromen, che aveva incassato l’assegno. La Corte d’appello, in particolare, ha, preliminarmente, respinto la richiesta, formulata dai nuovi difensori dell’appellata Licosa, di interruzione del giudizio per effetto della cancellazione volontaria dall’Albo, avvenuta nel novembre 2012, dell’Avv.to Zavagli, all’epoca unico difensore di detta parte, e la richiesta di rinnovazione della prova orale e di concessione di nuovo termine per il deposito della documentazione richiesta con ordinanza collegiale del 21/11/2013 produzione dell’originale o di copia autentica dell’assegno asseritamente contraffatto e degli atti relativi ad un procedimento penale a carico del B. , regolarmente comunicata, il 13/12/2013, all’Avv.to Zavagli, il quale non aveva fatto pervenire all’ufficio alcuna comunicazione in ordine alla cancellazione suddetta e che doveva ritenersi ancora capace d ricevere le comunicazioni di cancelleria. Nel merito, la Corte distrettuale ha rilevato che, dall’istruttoria orale espletata, con l’escussione del teste F. , era emerso che l’assegno era stato emesso in pagamento di una fornitura di computer e monitor, richiesta dalla Licosa alla Computer Point, la quale non essendo in grado di fare fronte all’ordine, si era rivolta alla Ditta Euromen, in cui favore era stato emesso l’assegno per Euro 103.000,00 la Licosa veniva pertanto condannata a restituire ad Unicredit l’importo ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorato degli interessi legali e del risarcimento del maggior danno. Avverso la suddetta sentenza, la Licosa S. srl propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Ditta Euromen e della Unicredit spa che resistono con controricorsi . La controricorrente Unicredit ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 301 c.p.c., dovendo ritenersi che la cancellazione volontaria dall’Albo del difensore, al pari della sospensione, radiazione o morte, determini l’automatica interruzione del giudizio, stante l’identica impossibilità della parte di essere presente nel processo con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, poi, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la Corte d’appello avrebbe dovuto, considerato che l’ordinanza collegiale istruttoria del 2013 era stata notificata ad un indirizzo PEC non più attivo e che comunque, stante la cessazione dello ius postulandi in capo al difensore della Licata, cancellatosi volontariamente dall’Albo, era inesistente qualsiasi attività anche di ricezione posta in essere dal soggetto, ormai privo dello ius postulandi, dichiarare l’interruzione del giudizio ovvero rimettere in termini la Licosa ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., applicabile ratione temporis infine, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla comprovata alterazione dell’assegno, oggetto di causa. 2. La prima censura è fondata, con assorbimento delle restanti. Invero, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità indicata nella sentenza impugnata, secondo cui gli effetti della cancellazione volontaria dall’albo da parte dell’Avvocato comporta la rinuncia allo ius postulandi nei confronti del cliente, ma non produce effetti dal lato passivo del potere di rappresentanza, potendo egli ancora ricevere gli atti indirizzati alla parte rappresentata, è stata di recente sconfessata dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 3702 del 2017, emessa proprio a composizione del contrasto, hanno, tra l’altro, affermato il principio secondo cui la disposizione di cui all’art. 301 c.p.c., comma 1, si applica, anche, al caso della cancellazione volontaria, in quanto ciò che rileva è la perdita dello status di avvocato legalmente esercente, non importa per quale causa, volontaria od autoritativa, essa sia. Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto determinatosi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sulla questione se la notifica dell’atto di impugnazione eseguita nei confronti del procuratore domiciliatario volontariamente cancellatosi dall’albo prima della notifica medesima, ma dopo il deposito della sentenza impugnata, sia o non idonea ad instaurare validamente il contraddittorio e ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, hanno affermato la nullità di detta notificazione, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di ius postulandi, tanto nel lato attivo che in quello passivo , nullità che determina, ove non sanata retroattivamente dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo ex art. 291 c.p.c., comma 1, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, giacché un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 301 c.p.c., comma 1, porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo , riprendendo pertanto a decorrere il termine di impugnazione solo con il relativo suo venir meno o con la sostituzione del difensore si v. anche Sez. U, 21 novembre 1996, n. n. 10284 - con la quale la menzionata Sez. U n. 3702/2017 si pone in sostanziale continuità secondo cui La cancellazione dall’albo determina la decadenza dall’ufficio di procuratore e di avvocato e, facendo venir meno lo ius postulandi, implica la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e a ricevere atti processuali , e Sez. 2, 5 ottobre 2001, n. 12294 . In sintesi, le Sezioni Unite del 2017 hanno posto in rilievo che a il difensore non più iscritto all’albo è impossibilitato all’ulteriore esercizio della professione forense, esercizio ex se illegittimo e sanzionato anche sotto il profilo penale art. 348 c.p. b il difetto di iscrizione importa la perdita dello ius postulandi, come capacità di compiere o ricevere atti processuali c il venir meno dello ius postulandi consegue all’applicazione dell’art. 82 c.p.c., comma 3, secondo cui le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente , mentre risulta quanto meno problematica la riconduzione della cancellazione volontaria dall’albo all’art. 85 c.p.c., norma che va letta unitariamente non già scindendone gli effetti tra quelli che si producono nel lato passivo ed altri che si producono in quello attivo , essendo posta a tutela di entrambe le parti processuali d con riferimento al possibile rischio di abusi nella cancellazione volontaria, ove esclusivamente finalizzata a danneggiare l’altra parte che abbia ignorato l’altrui cancellazione dall’albo, non può farsi questione dell’applicazione dell’art. 157 c.p.c., u.c., secondo il quale la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, poiché la parte assistita dall’avvocato cancellatosi dall’albo non ha concorso a dare causa alla nullità, che si realizza in un momento in cui il professionista, a seguito della cancellazione, già non rappresenta più la parte precedentemente assistita e ciò che conta nell’ottica dell’art. 301 c.p.c., comma 1, non è la causa della perdita dello ius postulandi volontaria o non , ma il fatto che si tratti di causa che importi la perdita dello status di avvocato conf. Cass. 23319/2018 Cass. 27318/2018 . Questa Corte, sempre a Sezioni Unite, nell’ordinanza interlocutoria n. 26856/2017, ha affermato che in tema di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione di udienza nei confronti del difensore cancellatosi, anche volontariamente, dall’albo, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, perché privo di ius postulandi . Orbene, nella fattispecie, in riferimento a tali principi, la prosecuzione del giudizio malgrado la cancellazione volontaria del difensore della società Licosa, in pendenza del giudizio di appello, nel novembre 2012 allorché la causa, trattenuta in decisione, era stata rimessa sul ruolo, avendo uno dei componenti del collegio che l’aveva introitata, assunto servizio presso altra sezione della Corte , senza la nomina di altro difensore sino all’aprile 2015 allorché si è costituito nuovo difensore della suddetta parte , ne ha vulnerato il diritto al contraddittorio, con conseguente nullità degli atti successivi alla cancellazione ivi inclusa la comunicazione in via telematica dell’ordinanza istruttoria del 2013, peraltro avvenuta in via telematica ad un indirizzo PEC di avvocato cancellatosi volontariamente e quindi non più operativo, cfr., in motivazione, Cass. S.U. 3702 cit. e della sentenza. 3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.