Sul diniego del permesso di soggiorno umanitario a decidere è il giudice ordinario

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull’impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari anche nell’ipotesi speciale di permesso umanitario di cui al d.lgs. n. 109/2012.

Sul tema le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con ordinanza n. 2441/19, depositata il 29 gennaio. Il caso. La Corte d’Appello rigettava il gravame proposto da un cittadino senegalese avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo sulla domanda di questi volta ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari in relazione a casi di sfruttamento lavorativo. Per la Corte territoriale il riconoscimento o meno del permesso di soggiorno va valutato caso per caso circa la sussistenza di determinati presupposti. Avverso tale decisione il cittadino straniero propone ricorso per cassazione censurando la statuita giurisdizione del giudice amministrativo. La giurisdizione. A tal proposito la Suprema Corte ribadisce che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull’impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari e questo vale anche per l’ipotesi speciale di permesso umanitario di cui al d.lgs. n. 109/2012. Spetta poi al giudice ordinario verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del permesso di soggiorno. Sulla base di tali affermazioni, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione riconosce la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in esame pertanto la sentenza impugnata va cassata con rimessione della causa al Tribunale ordinario che procederà a nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 18 dicembre 2018 – 29 gennaio 2019, n. 2441 Presidente Di Cerbo – Relatore Scaldaferri Rilevato che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte leccese ha rigettato l’appello proposto dal signor B.D. , nato in , avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, sulla domanda del predetto volta ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari in relazione ad ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12-quater e art. 5, comma 6 T.U. IMM. la Corte di merito ha qualificato mero interesse legittimo la situazione soggettiva dello straniero richiedente il permesso di soggiorno nel caso regolato dall’art. 22, comma 12-quater, osservando come in tal caso il riconoscimento o il diniego presupponga una valutazione caso per caso circa la sussistenza di determinati presupposti aver denunciato penalmente il fatto e cooperare attivamente nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro denunciato , valutazione che, ancorché rimessa all’Autorità penale Pubblico Ministero diversa da quella amministrativa che deve poi rilasciare il permesso Questore , non è comunque attività vincolata bensì discrezionale avverso tale sentenza il signor B.D. ha proposto ricorso per cassazione, e l’intimato Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione fissata, ex art. 380 bis.1, adunanza camerale del giorno 18 dicembre 2018, è stata depositata requisitoria scritta dal P.M., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Considerato che con due motivi, da esaminare congiuntamente, il ricorrente censura la statuita giurisdizione del G.A., lamentando sotto più profili la violazione dell’art. 22, comma 12-quater, T.U. IMM. la censura è fondata, alla luce della più recente giurisprudenza di queste Sezioni unite cfr. sentenza n. 32044 del 11/12/2018 sentenza n. 30758 del 28/11/2018 in tema di permesso di soggiorno ai sensi della norma qui in esame in estrema sintesi, questa Corte, premesso che da tempo ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, T.U. IMM., in quanto al questore non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa circa la sussistenza dei presupposti sostanziali seri motivi di carattere umanitario indicati dalla norma stessa, osserva che non diversamente deve ritenersi nella ipotesi speciale di permesso umanitario prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2012, che ha introdotto il qui richiamato comma 12 quater, tenendo presente a che tale rapporto di genere a specie costituendo la condizione di particolare sfruttamento lavorativo uno dei possibili motivi umanitari trova ulteriore riscontro nell’espresso rinvio alla norma generale dell’art. 5, comma 6, contenuto nell’art. 22, comma 12 quater b che, anche nella ipotesi speciale di cui trattasi, il procedimento amministrativo per il rilascio del permesso da parte del Questore costituisce attività vincolata, in particolare al parere del pubblico ministero, atto necessario ma destinato ad esaurire la propria efficacia all’interno del procedimento amministrativo quale esercizio di discrezionalità tecnica, e quindi inidoneo ad incidere sull’ambito della cognizione del giudice ordinario, il quale è pur sempre tenuto alla verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del permesso di soggiorno senza essere subordinato alla valutazione svolta in sede amministrativa c anche le controversie concernenti l’ipotesi qui in esame sono state devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini della Unione Europea, istituite dal D.L. n. 220 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017, presso i tribunali ordinari del luogo dove hanno sede le Corti d’appello Ritenuto pertanto che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in esame la sentenza impugnata è cassata con rimessione della causa al Tribunale di Lecce, che procederà ad un nuovo esame e ad un nuovo regolamento delle spese del giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Lecce, anche per il regolamento delle spese di giudizio.