Nulla la notifica non effettuata al domicilio digitale ma alla cancelleria dell’ufficio giudiziario

La regola del cosiddetto domicilio digitale” impone di eseguire le notificazioni e le comunicazioni esclusivamente all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 1411/19, depositata il 18 gennaio in merito ad un ricorso proposto e notificato in cancelleria ai sensi dell’art. 82 r.d. n. 37/1934. La notifica. In particolare, la Suprema Corte, con riferimento al ricorso in esame, considera la notificazione di quest’ultimo nulla dato che, vista l’introduzione del cosiddetto domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che l’avvocato deve necessariamente indicare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, la notificazione va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur se non indicato negli atti dal difensore risultante dal stesso. Dunque, è nulla la notifica effettuata presso la cancelleria dell’Ufficio giudiziario, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario . Per tali ragioni la Corte dichiara la nullità della notificazione del ricorso e dispone la sua rinnovazione entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza interlocutoria 13 dicembre 2018 – 18 gennaio 2019, n. 1411 Presidente Giancola – Relatore Terrusi Rilevato Che M.G. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Catanzaro depositata il 4-7-2017 l’intimata F.F. , costituita in appello a ministero di difensori e domiciliata presso di loro, non ha svolto difese il ricorso è stato peraltro notificato in cancelleria ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 in tal senso la notificazione è nulla giacché, a seguito dell’introduzione del cd. domicilio digitale , corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato deve indicare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, la notificazione va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo sicché giustappunto è nulla la notificazione effettuata - ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 - presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario Cass. n. 30139-17, Cass. n. 14914-18 difatti la regola del domicilio digitale , che impone di eseguire le notificazioni e le comunicazioni esclusivamente all’indirizzo PEC anzidetto, ha immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla vigenza del D.L. n. 90 del 2014, in applicazione del generale principio del tempus regit actum. P.Q.M. La Corte dichiara la nullità della notificazione del ricorso e ne dispone la rinnovazione assegnando, all’uopo, il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza rinvia la causa a nuovo ruolo.