Notifica ad un indirizzo PEC non presente nel ReGIndE: può essere concessa la rimessione in termini?

Negata la rimessione in termine per la parte che aveva effettuato la notifica dell’atto processuale ad un indirizzo PEC non presente nel ReGIndE. Infatti solo ove l’esito negativo del processo notificatorio sia dipeso da un fatto oggettivo ed incolpevole, del quale la parte notificante deve offrire una puntuale e rigorosa dimostrazione, è possibile fissare un ulteriore termine per la notificazione.

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 287/19, depositata il 9 gennaio. La vicenda. Il Tribunale di Campobasso confermava il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale a fronte delle istanze avanzate da una cittadina straniera. La Corte d’Appello veniva successivamente adita dall’istante. La notifica dell’atto di citazione di appello veniva effettuata all’Avvocatura dello Stato ma ad un indirizzo PEC non presente nel ReGIndE, ossia veniva effettuata ad un indirizzo telematico riconducibile all’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Di conseguenza, i Giudici del riesame ritenevano nulla la notifica del ricorso poiché effettuata ad un indirizzo diverso da quello previsto per il processo telematico e dichiaravano l’estinzione del processo per inattività delle parti ex art. 307, commi 3 e 4 c.p.c Il ricorrente propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione della Corte d’Appello della rimessione in termine. La mancata dimostrazione dell’errore incolpevole. La S.C. ribadisce che la possibilità di un ulteriore termine per la notificazione, in deroga al principio generale ex art. 153 c.p.c. Improrogabilità dei termini perentori , è configurabile solo a condizione che l’esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da un fatto oggettivo ed incolpevole del quale la parte deve offrire puntuale e rigorosa dimostrazione . Dunque, non può essere invocata la rimessione in termini e la conseguente fissazione di un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione, rispetto a quello perentorio inutilmente scaduto in mancanza di errore incolpevole e giustificabile circa la notifica viziata. Nel caso di specie, la circostanza meramente allegata che in altri processi l’Avvocatura si era regolarmente costituita, nonostante la notifica fosse stata effettuata al medesimo indirizzo telematico riconducibile all’Avvocatura Distrettuale dello Stato non integra l’errore incolpevole e giustificabile. Dunque, la Corte d’Appello ha correttamente ritenuto nulla la notifica del ricorso poiché era stata effettuata ad un indirizzo differente da quello dell’Avvocatura dello Stato istituto per il processo telematico. Inoltre, la nullità in questione non era stata sanata dal raggiungimento dello scopo in quanto mancava la costituzione del Ministero dell’Interno. In conclusione la S.C. rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 24 ottobre 2018 – 9 gennaio 2019, n. 287 Presidente Giancola – Relatore Meloni Fatti di causa Il Tribunale di Campobasso sezione specializzata in materia di immigrazione, con decreto in data 4/2/2016, ha confermato il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Campobasso in ordine alle istanze avanzate da D.D. . La Corte di Appello di Campobasso con sentenza in data 1/2/2017, ha dichiarato l’estinzione del processo per inattività delle parti ex art. 307 c.p.c., commi 3 e 4, sul presupposto che la notifica dell’atto di citazione di appello era stata effettuata all’Avvocatura dello Stato ad un indirizzo pec non presente nel Reginde. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Campobasso il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione affidato ad un motivo. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese. Ragioni della decisione Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente D.D. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 52 del 1994, art. 11, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Campobasso erroneamente aveva dichiarato l’estinzione del processo per inattività delle parti ex art. 307 c.p.c., commi 3 e 4, sul presupposto che la notifica dell’atto di citazione di appello era stata effettuata all’Avvocatura dello Stato ad un indirizzo pec non presente nel Reginde e pertanto ha ritenuto nulla la notifica del ricorso perché effettuata all’Avvocatura dello Stato ad un indirizzo diverso da quello previsto per il processo telematico. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Correttamente la Corte di Appello di Campobasso ha ritenuto nulla la notifica del ricorso in quanto effettuata in sede di rinnovazione in luogo telematico pertinente alla corrispondenza istituzionale dell’Avvocatura Distrettuale e quindi ad un indirizzo diverso da quello dell’Avvocatura dello Stato istituito per il processo telematico. La nullità non era stata sanata dal raggiungimento dello scopo in quanto il Ministero dell’Interno non si era costituito. Il giudice di secondo grado ha diffusamente motivato esattamente affermando che l’assegnazione di un ulteriore termine per la notificazione, in deroga al principio generale di improrogabilità dei termini perentori ex art. 153 c.p.c., è possibile solo a condizione che l’esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da un fatto oggettivo ed incolpevole del quale la parte deve offrire puntuale e rigorosa dimostrazione mentre nella fattispecie la parte ricorrente non aveva dedotto sul punto alcuna giustificazione. A tal riguardo non appare in effetti integrare l’errore incolpevole e giustificabile la circostanza meramente allegata che in altri processi l’Avvocatura si era regolarmente costituita, nonostante la notifica fosse stata effettuata al medesimo indirizzo telematico riconducibile all’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Pertanto in mancanza di errore incolpevole e giustificabile non può essere invocata la rimessione in termini e conseguente fissazione di un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione rispetto a quello perentorio inutilmente scaduto Cass. nr. 11154/2018 e SU 14916/2016 . Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Nulla per le spese non avendo il Ministero svolto attività difensiva. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio a carico dello Stato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.