Impugnazione inammissibile se l’atto è notificato all’indirizzo errato per colpa del notificante

Se la notificazione dell’atto di impugnazione non va a buon fine per errore nell’indicazione dell’indirizzo del procuratore domiciliatario imputabile al notificante, allora l’impugnazione può essere considerata tempestiva solo se la notifica in rinnovazione perviene entro il termine per impugnare, non potendo fare retroagire gli effetti al tempo della prima – erronea – notifica.

Questo il principio espresso dalla sentenza della Cassazione, Sezione Terza, del 14 dicembre 2018, n. 32931. Il caso. L’ex socio di una società in nome collettivo agiva con decreto ingiuntivo domandando alla società e ai soci attuali di corrispondere una somma a titolo di canoni di locazione per la loro attività di ristorazione che veniva esercitata nei locali di proprietà del ricorrente. Facevano opposizione i soci, muovendo eccezioni in merito alla validità del contratto di locazione e alla genuinità della firma apposta in calce allo stesso. In primo grado il processo si concludeva con il rigetto dell’opposizione proposta. Il giudizio approdava, quindi, in grado d’appello e il giudice del riesame conferma l’esito del primo processo. Le parti soccombenti, quindi, incaricavano il loro legale di promuovere impugnazione in sede di Cassazione. Il ricorso in Cassazione veniva dichiarato inammissibile per tardività nella notificazione. Il ricorso, che conteneva contestazioni in merito a presunti errori da parte della Corte d’Appello in materia di valutazione del contratto di locazione e sulla perizia grafologica della firma del predetto documento, veniva contestato immediatamente dalla parte controricorrente. In particolare, secondo quest’ultima, il ricorso sarebbe stato inammissibile in quanto notificato oltre al termine breve” per impugnare. Il combinato disposto degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. comportano che il termine per impugnare una sentenza di appello in sede di Cassazione abbia un duplice termine un termine lungo” di 6 mesi, ridotto a soli 60 giorni in caso di notificazione della sentenza da parte della controparte è il cosiddetto termine breve” . La Cassazione, con la sentenza in commento, ometteva completamente qualsiasi giudizio sul merito del ricorso, riconoscendo la validità dell’eccezione della controricorrente e quindi l’inammissibilità dell’atto di impugnazione. Nel caso specifico, difatti, la parte impugnante aveva in prima battuta tentato di effettuare una notifica cartacea del ricorso al procuratore della controparte costituito in grado d’appello. Stante la circostanza dell’erronea indicazione dell’indirizzo dell’avvocato, però, la notifica non era andata a buon fine. La parte ricorrente, quindi, aveva provveduto alla notificazione del ricorso per mezzo di notifica telematica, questo sì andato a buon fine, ma in tempo successivo al termine breve per impugnare. Secondo la Cassazione l’errore nella prima notificazione sarebbe stato interamente imputabile alla parte notificante e – di conseguenza – non avrebbe consentito l’applicazione dell’art. 291 c.p.c Tale norma, infatti, prevede la possibilità di fare retroagire la notificazione tardiva in presenza di situazione nelle quali la tardività dell’azione non è dipesa da un comportamento colposo o doloso della parte notificante. Ciò in ragione della circostanza per cui, in caso di notifica puramente e semplicemente restituita al mittente per inesistenza dell’indirizzo, non si avrebbe una ipotesi di nullità della notifica, ma di inesistenza della stessa conformemente al principio già dettato da Cass., SS.UU., n. 14916/2016 . In caso di inesistenza della notifica, quindi, la giurisprudenza distingue per determinare la possibilità di fare salva la successiva notifica e farne retroagire gli effetti a seconda che l’errore sul domicilio del difensore domiciliatario sia imputabile o meno al notificante. Chiaramente, in caso di assenza di colpa da parte del notificante, gli effetti della notifica successiva verranno fatti retroagire a quella precedente. Casi esemplificativi di tale situazione sono quelli dell’omessa notifica al domiciliatario in conseguenza di mancato aggiornamento del domicilio all’albo professionale Cass. n. 6547/2008 , morte del procuratore indicato in sentenza Cass. n. 24702/2006 o erronea informazione del trasferimento fornita da un terzo all’ufficiale giudiziario Cass. n. 10216/2006 . Concludeva la Cassazione affermando che in caso di errore nell’indicazione dell’indirizzo esclusivamente imputabile al notificante l’impugnazione sarebbe stata ritualmente e tempestivamente proposta solo se la seconda notificazione fosse intervenuta entro i termini per impugnare, non essendo ammissibile alcun effetto retroattivo. Nel caso in questione, essendo l’errata notificazione stata causata esclusivamente da un errore imputabile al notificante, la Cassazione dichiarava il ricorso proposto tardivamente e quindi inammissibile, con totale soccombenza delle parti ricorrenti.

Corte di Cassazione, sez. III Civile - ordinanza 6 giugno – 20 dicembre 2018, numero 32931 Presidente Armano – Relatore Iannello Rilevato in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha confermato il rigetto delle opposizioni proposte da C.P. , P.N.M. , C.M. e F.M. , quali ex soci della cessata società Albergo Ristorante D. F.lli & amp C. s.numero c., avverso i decreti ingiuntivi nei loro confronti emessi, su ricorso di C.L. , per il pagamento dei canoni da questo pretesi, con riferimento alle annualità 2003/2004 e 2004/2005, per la locazione di immobile in comproprietà per pari quote indivise tra lo stesso e i germani C.P. , M. e Mi. in proporzione alla propria quota del 25%, in favore della società. Ha infatti ritenuto - autentica all’esito di rinnovata c.t.u. grafologica e riconducibile a C.P. , amministratore della s.numero c., la firma apposta sul contratto di locazione del 25/11/2003, posto a fondamento della pretesa - irrilevante la stipula di preesistente contratto di comodato, datato 9/2/1999, in relazione al medesimo immobile essendo stato questo concluso dal genitore, originario proprietario dell’immobile e dante causa dei fratelli C. , in favore della predetta società di cui lo stesso era al tempo amministratore, e risultando la stipula del successivo contratto di locazione giustificata dalle diverse esigenze maturate a seguito a del trasferimento della proprietà indivisa dell’immobile, per successione ereditaria, in capo ai predetti germani b della successiva uscita dalla compagine sociale di uno di essi, C.L. , per cessione della propria quota - l’idoneità del contratto a vincolare la società, sebbene sottoscritto da uno solo degli amministratori, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione. 2. Avverso tale decisione C.P. , P.N.M. , C.M. e F.M. propongono ricorso per cassazione, articolando tre motivi, cui resiste C.L. , depositando controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc.civ Considerato in diritto 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost Lamentano l’esistenza di varie irregolarità nello svolgimento della consulenza, la non imparzialità del consulente grafologo, l’irregolare acquisizione dei documenti da parte dello stesso. 2. Con il secondo motivo essi poi denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2257 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto vincolante ed efficace il contratto di locazione del 25/11/2003, sebbene sottoscritto da uno solo dei soci amministratori sostengono trattarsi di atto di straordinaria amministrazione, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza . 3. Con il terzo motivo infine deducono omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti, per non avere la Corte d’appello considerato le difese svolte circa i pregressi rapporti di comodato gratuito risalenti al 9/2/1999 ed al 24/5/2002 per avere valutato erroneamente il significato probatorio dell’assegno di conto corrente bancario numero OMISSIS per avere omesso di considerare le seguenti altre circostanze e argomenti illustrati nei motivi d’appello C.L. , avendo ceduto la propria quota sociale in data 8/5/2002, non aveva interesse a stipulare in data 24/5/2002 contratto di comodato gratuito per il godimento dell’immobile destinato ad attività alberghiera il modulo di registrazione del contratto di comodato gratuito del 24/5/2002 riportava dati anagrafici falsati del soggetto formalmente indicato quale richiedente l’assegno bancario intestato a S.D. risultava sfornito di luogo e data di emissione l’assegno numero omissis risultava incassato dall’azienda Mo-Be per una fornitura di bibite e non era quindi destinato a garantire il contratto di locazione invocato da C.L. . 4. Il controricorrente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto al di là del termine breve per impugnare. L’eccezione deve ritenersi fondata. Ed infatti a è documentato in atti che la sentenza è stata notificata, a mezzo p.e.c. agli odierni ricorrenti, nel domicilio eletto presso i difensori per essi costituiti in grado d’appello, in data 19 luglio 2016 la notifica deve considerarsi idonea a far decorrere il termine breve per impugnare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 170, 285 e 325 cod. proc. civ. questa Corte ha invero da gran tempo chiarito che, a tali fini, la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notifica al procuratore stesso ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., in quanto l’una e l’altra forma di notificazione sono in grado di soddisfare l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato ad esprimere un parere tecnico sulla opportunità e la convenienza della proposizione del gravame Cass. 13/07/1972, numero 2370 23/03/1977, numero 1128 08/03/1979, numero 1435 18/05/1981, numero 3267 23/05/1992, numero 6186 18/08/1998, numero 8143 e, tra le più recenti, Cass. 15/06/2004, numero 11257 08/05/2008, numero 11216 11/06/2009, numero 13546 18/09/2009, numero 20193 01/09/2014, numero 18493 b considerata anche la sospensione per il periodo feriale, detto termine breve per impugnare, pari a sessanta giorni art. 325, comma secondo, cod. proc. civ. , veniva a scadere il 18 ottobre 2016 c i ricorrenti, dopo un primo tentativo di notifica a mezzo posta del ricorso, in data 18 ottobre 2016, mediante consegna di copia dello stesso al domicilio eletto presso l’Avv. Giampiero Maffi nel suo studio in omissis , non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, hanno notificato il ricorso a mezzo p.e.c. in data 2 novembre 2016, data alla quale, per quanto appresso sarà detto, occorre aver riguardo ai fini della verifica della tempestività del ricorso. 5. Ciò posto in punto di fatto, è anzitutto da escludere che possa in questa sede venire in rilievo la previsione di cui all’art. 291 cod. proc. civ. circa gli effetti retroattivi della rinnovazione della notifica nulla. È evidente infatti che si è al cospetto non già di una mera nullità della notifica ma di una vera e propria inesistenza, ricorrendo uno dei pur ormai ristrettissimi casi in cui una tale ipotesi è configurabile secondo il dictum di Cass. Sez. U. numero 14916 del 20/07/2016, quello cioè in cui - per usare gli stessi termini del citato arresto - l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa , con conseguente impredicabilità di una rinnovazione iussu iudicis sanante con effetto ex tunc, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ Sono invece inconferenti nella specie i richiami giurisprudenziali indicati in memoria dai ricorrenti, in quanto tutti precedenti al detto arresto e relativi peraltro a fattispecie diverse nelle quali vengono in rilievo peculiarità proprie del processo tributario. 6. Detto dunque della inesistenza e non mera nullità della prima notifica, occorre valutare se e quali effetti possano riconoscersi alla sua successiva rinnovazione ossia alla seconda notifica del ricorso effettuata, con successo, a mezzo p.e.c., il 2 novembre 2016 . Al riguardo la giurisprudenza distingue a seconda che l’errore sul domicilio del difensore domiciliatario errore che ha determinato l’esito negativo della prima notifica sia o meno imputabile al notificante. 6.1. L’errore si considera imputabile ove sia richiesta all’ufficiale giudiziario la notifica dell’impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l’attività nell’ambito della circoscrizione di assegnazione in tal caso, ai fini dell’indicazione del luogo di consegna dell’atto, va indicato il domicilio professionale cfr. art. 17 del r.d.l. numero 27 novembre 1933, numero 1578 oppure la sede dell’ufficio art. 68 r.d. 22 gennaio 1934, numero 37 del procuratore e il previo accertamento dell’uno o dell’altra è a carico del notificante e va soddisfatto con il previo riscontro presso l’albo professionale. 6.2. Si considera, invece, non imputabile nel diverso caso in cui la notificazione dell’atto di impugnazione sia indirizzata a procuratore che, esercitando il proprio ufficio in un giudizio che si svolge in circoscrizione diversa da quella del tribunale al quale è assegnato, abbia eletto domicilio nell’ambito della detta circoscrizione in tal caso la notifica è correttamente indirizzata, da parte del notificante, in questo luogo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 330 e 141 cod. proc. civ., anche qualora il domiciliatario sia un avvocato iscritto al locale albo professionale, senza che sia necessario il previo riscontro presso questo albo a carico del notificante, essendo in tal caso infatti onere della parte che ha eletto domicilio indicare alla controparte eventuali mutamenti del domicilio eletto v. ex aliis Cass. Sez. U. 18/02/2009, numero 3818 Cass. Sez. U. 24/07/2009, numero 17352 13/02/2014, numero 3356 Cass. 18/11/2014, numero 24539 19/10/2017, numero 24660 . 6.3. Si considera a fortiori non imputabile l’omessa notifica presso il domicilio effettivo conseguente al mancato aggiornamento dell’albo professionale Cass. 12/03/2008, numero 6547 alla morte del procuratore indicato in sentenza Cass. 21/11/2006, numero 24702 all’erronea informazione del trasferimento del domicilio fornita da un terzo all’ufficiale giudiziario Cass. 04/05/2006, numero 10216 . 6.4. Nel primo caso - errore nella indicazione dell’indirizzo del procuratore domiciliatario imputabile al notificante - l’impugnazione potrà ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica intervenga entro il termine per impugnare, non potendosi farne retroagire gli effetti fino al momento della prima notifica v. Cass. Sez. U. numero 3818 del 2009, cit. Cass. 21/06/2007, numero 14487 01/07/2005, numero 14033 . 6.5. Nel secondo e nel terzo caso invece - errore non imputabile al notificante - si ammette che la ripresa del procedimento notificatorio abbia effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, restando pertanto irrilevante che essa abbia luogo dopo lo spirare del termine per impugnare ciò purché la ripresa del processo notificatorio sia attivata con immediatezza appena appresa la notizia dell’esito negativo della notificazione - restando a carico della stessa l’onere di indicare e provare il momento in cui ha appreso dell’esito negativo della notifica Cass. Sez. U. numero 14594 del 2016, cit. Cass. numero 19060 del 2015 - e sia svolta con tempestività e precisamente entro un termine che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto di poter fissare in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’art. 325 c.p.c. e dunque, per il ricorso per cassazione, in trenta giorni , salvo una rigorosa prova in senso contrario ad esempio, relativa a difficoltà del tutto particolari nel reperire l’indirizzo del nuovo studio Cass. Sez. U. numero 14594 del 2016, motivazione § 30 . 7. Alla luce di tali premesse è agevole osservare che, nel caso di specie, ricorre la prima della ipotesi sopra esaminate errore imputabile al notificante , atteso che a il difensore dell’appellato, Avv. Giampiero Maffi del Foro di Brescia, svolgeva la propria attività nell’ambito della circoscrizione di assegnazione b l’elezione di domicilio, per il giudizio di appello, presso il proprio studio in omissis , non poteva dunque considerarsi effettuata ai sensi dell’art. 82 r.d. numero 37 del 1934 c in tale contesto il ricorso andava indirizzato, ai sensi dell’art. 330, comma primo, cod. proc. civ., al procuratore costituito, previa verifica, a cura del notificante, dell’effettivo e attuale domicilio professionale d risulta che il procuratore destinatario della notifica avesse provveduto al tempestivo aggiornamento dell’albo professionale con l’indicazione del suo nuovo recapito dl al riguardo i ricorrenti si limitano invero ad obiettare, nella memoria illustrativa depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., che l’Avv. Giampiero Maffi avrebbe disdetto il domicilio dichiarato . appena dopo aver ricevuto comunicazione della sentenza numero 643/2016 della Corte d’appello di Brescia d2 l’allegazione è smentita dalla documentazione prodotta dal contro ricorrente che ha allegato comunicazione di mutamento del domicilio risalente già al 30 luglio 2014 v. all. 3 al controricorso ed è comunque inconferente atteso che, quand’anche il mutamento fosse intervenuto nella data indicata dai ricorrenti, ciò non varrebbe ad escludere l’imputabilità al notificante dell’esito negativo della prima notifica, a tal fine rilevando unicamente il dato, da considerarsi conseguentemente incontroverso, che al momento in cui la prima notifica è stata tentata 18/10/2016 - nettamente successiva a quella di comunicazione della sentenza - il notificante aveva comunque piena possibilità di avvedersi, attraverso la rapida consultazione dell’albo professionale, di quale fosse il domicilio o l’ufficio attuale del destinatario della notifica. È pertanto da escludere che la rinnovazione della notifica possa in tale contesto produrre effetto sin dall’inizio del procedimento notificatorio non andato a buon fine. 8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, restando assorbito l’esame dei motivi che ne sono posti a fondamento. Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, numero 228, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. numero 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.