Per la consegna della raccomandata informativa si applica la disciplina ordinaria

La notificazione della raccomandata c.d. informativa, poiché rappresenta un documento meramente enunciativo del deposito dell’atto giudiziale presso l’ufficio comunale, deve rispettare solo quanto disposto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria.

Sul tema la Suprema Corte con l’ordinanza n. 32201/18, depositata il 12 dicembre. I fatti. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale avente ad oggetto la domanda attorea di declaratoria di inefficacia di trasferimento immobiliare, accoglieva l’appello proposto dai convenuti soccombenti che, in primo grado, erano stati dichiarati contumaci. La Corte territoriale rilevava la nullità della notifica dell’atto di citazione del giudizio di prime cure la cartolina attestante l’avvenuta ricezione del medesimo atto di citazione per compiuta giacenza non aveva rispettato gli adempimenti di cui all’art. 140 c.p.c. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia . L’appellato ricorre in Cassazione. La notificazione. Gli Ermellini ribadiscono in primo luogo che per la notificazione della raccomandata c.d. informativa nei confronti di destinatario irreperibile ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non è necessario il rispetto degli adempimenti ex l. n. 890/1982, adempimenti a cui, invece, è sottoposta la notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e di comunicazioni connesse di cui all’art. 149 c.p.c La medesima Corte sottolinea che nella notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell’atto da notificare, ma contiene la semplice notizia” del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria . Per tali ragioni, la S.C. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 13 settembre – 12 dicembre 2018, n. 32201 Presidente Frasca – Relatore Scoditti Fatto e diritto Rilevato che l’avv. G.P. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli M.R. e R.G. chiedendo declaratoria di inefficacia di trasferimento immobiliare. I convenuti furono dichiarati contumaci. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello M.R. . Con sentenza di data 19 gennaio 2017 la Corte d’appello di Napoli accolse l’appello, dichiarando nulla la sentenza di primo grado e rimettendo la causa innanzi al Tribunale. Osservò la corte territoriale che la notifica dell’atto di citazione di primo grado ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. nei confronti di M.R. era nulla perché la cartolina attestante l’avvenuta ricezione dell’atto di citazione ancorché per compiuta giacenza non si appalesa completata in ordine alle modalità della mancata consegna del plico a domicilio non risulta barrata infatti alcuna delle caselle all’uopo predisposte nella cartolina e comunque nemmeno sottoscritta dall’addetto della notificazione . Ha proposto ricorso per cassazione l’avv. G.P. sulla base di un motivo e resiste con controricorso M.R. . Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. È stata presentata memoria. Considerato che con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 149 cod. proc. civ., 8 legge n. 890 del 1982, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ Osserva il ricorrente che gli adempimenti menzionati dalla decisione impugnata sarebbero stati esigibili nella diversa ipotesi di notifica a mezzo del servizio postale disciplinata dal combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 8 legge n. 890 del 1982 peraltro puntualmente eseguiti in sede di notifica a mezzo posta nei confronti dell’altro convenuto R.G. , ma non nella notifica nelle forme di cui all’art. 140, come avvenuto nel caso di specie, la quale è del tutto regolare. Il motivo è manifestamente fondato. Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo non della conoscenza effettiva, ma della conoscibilità dell’avviso stesso Cass. 27 febbraio 2012, n. 2959 . Nella notificazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell’atto da notificare, I ma contiene la semplice notizia del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria Cass. 18 dicembre 2014, n. 26864 . P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.