Invalidità del provvedimento espulsivo se la documentazione informatica è priva dell’attestazione di conformità

In riferimento alla validità dell’atto espulsivo del Prefetto, la Suprema Corte ha affermato che sussiste il radicale vizio di nullità dell’espulsione ogniqualvolta all’espellendo venga consegnata tramite documenti informatici una mera copia libera o informale dell’atto in quanto non sottoscritta dal Prefetto ovvero non recante l’attestazione di conformità all’originale .

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32067/18, depositata il 12 dicembre. La vicenda. Il Prefetto di Livorno emetteva il provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino straniero, il quale tuttavia si rivolgeva al Giudice di Pace per sentirne dichiarare l’annullamento. Il GdP dichiarando la nullità del provvedimento prefettizio, accoglieva la domanda dello straniero ritenendo nulli il decreto ed il conseguente ordine di espulsione, documenti in formato digitale all’espellendo era stata comunicata una mera copia semplice e informale, ossia priva dell’attestazione di conformità all’originale. Il Ministero dell’Interno ricorre in Cassazione. È necessaria l’allegazione dell’attestazione di conformità. In riferimento al motivo di ricorso relativo alla violazione della disciplina contenuta nel codice dell’amministrazione digitale, gli Ermellini ricordano che in tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, il provvedimento prefettizio è nullo qualora all’espellendo ne venga consegnata una mera copia priva della necessaria attestazione di conformità all’originale . Tale orientamento sanziona dunque con la nullità il provvedimento prefettizio di espulsione in ragione del vizio della procedura comunicatoria poiché in tale ambito è comunque necessario il rispetto delle rigorose formalità comunicatorie. Per tali ragioni, poiché nel caso di specie il provvedimento prefettizio di espulsione risulta viziato, la S.C. rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 13 novembre – 12 dicembre 2018, n. 32067 Presidente Genovese – Relatore Sambito Fatti di causa Con ricorso depositato il 21.04.2016, N.M. adiva il Giudice di Pace di Livorno per sentir dichiarare l’annullamento del provvedimento di espulsione, emesso dal Prefetto di Livorno il 22.03.2016. Il Giudice adito accoglieva la domanda, ritenendo nulli il decreto ed il conseguente ordine di espulsione per essere stati entrambi notificati in copia semplice. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso il Ministero dell’Interno, denunciando a la violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 47 del D. Lgs. n. 82/2005 art. 1, comma 1, lett. i -bis e i -ter ed art. 22, comma 3, del D. Lgs. 82/2005 l’art. 21-octies della L. 241/1990 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. N.M. non ha depositato difese. Ragioni della decisione 1. Con il proposto ricorso, il Ministero dell’Interno contesta la pronuncia del Giudice di merito per aver violato la disciplina contenuta nel Codice dell’Amministrazione Digitale, in tema di trasmissione dei documenti informatici, e per non aver adeguatamente considerato la normativa in tema di validità dell’atto amministrativo, che esclude la notificazione dai vizi invalidanti lo stesso. 2. Il ricorso è infondato. 3. In tema di requisiti di validità dell’atto espulsivo del Prefetto, questa Corte ha più volte, condivisibilmente, affermato che sussiste il radicale vizio di nullità dell’espulsione, per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria, tutte le volte in cui all’espellendo venga comunicata, come accertato nella specie, una mera copia libera o informale dell’atto in quanto non sottoscritta dal Prefetto ovvero non recante attestazione di conformità all’originale. Anche recentemente questa Corte ha ribadito che in tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, il provvedimento prefettizio è nullo qualora all’espellendo ne venga consegnata una mera copia priva della necessaria attestazione di conformità all’originale Cass. n. 23171 del 12/11/2015 n. 13304 del 12/06/2014 n. 17569 del 27/07/2010 n. 28884 del 30/12/2005 . 4. Se, a tale stregua, la norma di cui all’art. 21-octies della L. 241/1990, in tema di vizi che comportano l’annullabilità degli atti amministrativi, non è richiamata a proposito, le disposizioni in tema di documenti trasmessi ad una p.A., di trasmissione di documenti tra distinte p.A., o relative alla validità delle copie informatiche di documenti formati su supporto analogico, a parte che muovono da un presupposto di fatto che non trova riscontro nel provvedimento impugnato, non sono nella specie rilevanti, in quanto il richiamato orientamento sanziona con la nullità il provvedimento prefettizio di espulsione, in ragione del vizio della procedura comunicatoria. 5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata, né per dare atto della sussistenza dell’obbligo del versamento del doppio contributo, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per essere l’Amministrazione ricorrente istituzionalmente esonerata, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito. P.Q.M. Rigetta il ricorso.