La tempestiva richiesta di rinnovare la notificazione sana l’incertezza sulle generalità del destinatario

L’erronea indicazione del pronome del difensore della parte a cui è diretta la notificazione di un atto, non comporta la nullità della notificazione stessa se il notificante rilevando l’incertezza, richiede tempestivamente al giudice la rinnovazione del procedimento notificatorio.

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31136/18, depositata il 3 dicembre. L’incertezza del destinatario. All’interno di una controversia avente ad oggetto la destinazione di una somma di denaro, la Corte d’appello adita dalla parte soccombente in primo grado, rilevando l’erronea indicazione del pronome del destinatario nell’atto di citazione in appello, dichiarava inammissibile il gravame per l’inesistenza e/o nullità della notificazione di detto atto essendo incorso sia nella decadenza di cui all’art. 327 c.p.c. Decadenza dall’impugnazione , che nell’impossibilità di sanatoria ex art. 164 c.p.c. Nullità della citazione . Il soccombente ricorre in Cassazione sostenendo che l’incertezza nell’indicazione del nome del destinatario dell’atto, in questo caso del difensore di una delle parti, non poteva costituire motivo di nullità poiché, dal contesto dell’atto notificato risultava con sufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti per poter effettuare la corretta consegna dell’atto. Inoltre nel caso di specie, il ricorrente aveva provveduto a richiedere alla prima udienza la ripetizione del procedimento notificatorio così da eseguire – correttamente – l’attività di notificazione. La tempestività della richiesta. Gli Ermellini hanno ribadito che nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie . Nel caso di specie la notificazione, nonostante presentasse un errore circa le generalità del difensore ricevente, era idonea a raggiungere i fini ai quali tendeva e l’apparente vizio era da configurare come un mero errore materiale che poteva essere agevolmente percepito sia dal postino sia dall’effettivo destinatario . Per tali ragioni, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2 , ordinanza 21 marzo – 3 dicembre 2018, n. 31136 Presidente D’Ascola – Relatore Falaschi Fatti di causa e ragioni della decisione Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 555 del 2015, pubblicata in data 03.06.2015, rigettava la domanda proposta da P.U. nei confronti di K.R. quale proprietaria dell’azienda agricola , per la restituzione della somma di Euro 30.000,00, a suo dire versata a titolo di mutuo, condannandolo anche alla rifusione delle spese. La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 7637 del 2016, pubblicata l’11.05.2016, dichiarava inammissibile l’appello proposto da P.U. per l’inesistenza e/o nullità della notificazione dell’atto di citazione in appello essendo incorso nella decadenza di cui all’art. 327 c.p.c Avverso la sentenza della Corte distrettuale, P.U. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo di ricorso. L’intimata non ha svolto difese. Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5 , c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa. Atteso che - l’unico motivo di ricorso con il quale è dedotta la nullità della sentenza per vizio in procedendo, ex art. 360 comma 4 c.p.c è fondato. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per essere P. incorso nella decadenza di cui all’art. 327 c.p.c, ritenendo impossibile la sanatoria dell’atto di appello ex art. 164 c.p.c In particolare, la Corte di merito ha ritenuto la nullità della notifica della citazione in appello, in quanto la stessa conteneva l’erronea indicazione del prenome del destinatario con conseguente rinvio del plico al mittente , e ciò ne comportava la nullità e/o inesistenza. Secondo recente orientamento di questa Corte a Sezioni Unite sent. 20 luglio 2016 n. 14916 l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità tali elementi consistono a nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato b nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege , eseguita , restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Nella specie il giudice di merito ha accertato che l’atto di appello non è stato notificato per l’incertezza nell’indicazione del nome del difensore di una delle parti, avv. Roberto Cerboni, anziché avv. Alessandro Cerboni, come risulta dall’avviso di accertamento, che non può costituire motivo di nullità se dal contesto dell’atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti per poter effettuare la consegna dell’atto alle giuste parti. In tal caso, infatti, la notificazione era idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tendeva e l’apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che poteva essere agevolmente percepito sia dal postino sia dall’effettivo destinatario, interpellato dal primo come emerge dalla stessa annotazione riportata nella relata, da cui si evince che il plico inizialmente è stato consegnato alla dipendente dello studio Cerboni, M.E. , per essere poi ritirato dallo stesso postino che ha barrato l’indicazione, riportata, infine, la diversa voce per irreperibilità del destinatario . Ne consegue che l’esclusione dell’imputabilità di un errore a carico del ricorrente permetteva di passare all’esame della seconda questione, consistente nel verificare il comportamento tenuto dal P. dopo aver preso atto del fatto che, a causa dell’erroneità del prenome, la notifica richiesta non era andata a buon fine in tal senso, v. Cass., Sez. Un., n. 14594 del 2016 . Infatti questa Corte a Sezioni Unite sentenza 24 luglio 2009 n. 17352 ha fissato il seguente principio di diritto Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie . Nella specie è certo che il ricorrente ha provveduto a richiedere alla prima udienza il rinvio onde poter riprendere l’attività di notificazione, a suo dire appreso in quella circostanza l’esito negativo della prima richiesta, e dunque la Corte di merito, facendo applicazione dei criteri dell’immediatezza dell’iniziativa e della sollecita diligenza nello svolgimento delle conseguenti attività, avrebbe dovuto accertare la tempestività della richiesta alla luce dell’orientamento sopra richiamato cfr Cass. Sez. Un. n. 14594 del 2016 cit. , prima di adottare il provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 291 c.p.c., essendo mancata, per vero, ogni verifica in tal senso da parte del giudice dell’impugnazione. In conclusione, va accolto il ricorso principale, assorbito l’incidentale la sentenza impugnata va quindi cassata ed il giudizio rinviato, per nuovo esame della vicenda alla luce dei principi sopra illustrati, a diversa Sezione della Corte d’appello di Firenze, a cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese di legittimità. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa Sezione della Corte di appello di Firenze.