La notifica del ricorso in opposizione al decreto di liquidazione del compenso al CTU

L’omessa o la viziata notificazione dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti a soggetti che potrebbero essere tenuti al pagamento del compenso per rivalsa nel giudizio di merito, poiché indirizzata ai rispettivi difensori, non si risolve nell’improcedibilità del ricorso, in caso di mancata partecipazione dei convenuti alla procedura.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 31072/18, depositata il 30 novembre. Il caso. Il Tribunale liquidava a favore del CTU nominato, quale compenso per la consulenza disposta nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto un risarcimento danni. Ma il Tribunale stesso dichiarava l’improcedibilità del ricorso per irregolarità della notifica avvenuta a mani dei difensori delle parti costituite in giudizio e non nei confronti delle parti personalmente. Per la cassazione della sentenza il CT propone ricorso denunciando che la notifica deve essere considerata non inesistente ma nulla in quanto avvenuta nei confronti di un soggetto che ha in qualche modo contatto con il destinatario della notificazione e il Tribunale avrebbe dovuto ritenere sanata tale nullità per raggiungimento dello scopo della notifica stessa. La notificazione dell’atto. Per la Suprema Corte il ricorso è del tutto fondato dato che il Tribunale ha giustamente ritenuto che il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al CTU deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio con le parti processuali, osservando poi che vi è autonomia tra il giudizio de quo rispetto al procedimento presupposto. A tal proposito, l’omessa o viziata notificazione dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti ai soggetti che potrebbero essere tenuti al pagamento del compenso per rivalsa nel giudizio di merito in quanto indirizzata ai rispettivi difensori, non si risolve – in caso di mancata partecipazione dei convenuti alla procedura – nell’improcedibilità del ricorso . Il vizio invece integra una causa di nullità del successivo procedimento e della relativa pronuncia decisoria. Da ciò deriva che il Tribunale avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio con la rinnovazione della notifica del ricorso personalmente alle parti.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 24 maggio – 30 novembre 2018, n. 31072 Presidente Manna – Relatore D’Ascola Fatti di causa e ragioni della decisione 1 Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, con decreto del 2.12.2013, liquidava a favore del CTU nominato, B.G.P. , Euro 3.608,00, di cui 1000,00 per spese, quale compenso per la consulenza disposta nell’ambito del procedimento iscritto al n. 20028/2008 avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da F.R. . 2 Il consulente proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione. Il ricorso veniva notificato ai difensori delle parti costituite nel giudizio presupposto. In tale procedimento, si costituiva in giudizio solo F.R. , che eccepiva l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso. Rilevata la mancata costituzione degli altri convenuti, Fallimento della S.p.a. , Società Groupama s.p.a., D.T.C. , il consulente ricorrente e la sig.ra F. chiedevano al giudice l’assegnazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio. 2 Con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., depositata il 7.11.2014, il Tribunale di Napoli dichiarava l’improcedibilità del ricorso per irregolarità della notifica avvenuta a mani dei difensori delle parti costituite nel giudizio di merito e non nei confronti delle parti personalmente. 3 Per la cassazione dell’ordinanza, il CT, B.G.P. , ha proposto ricorso, con atto notificato il 14.01.2015, affidato ad un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto difese. Il relatore ha avviato la causa a trattazione con rito camerale davanti alla Sesta sezione civile, proponendo l’accoglimento. 5 Con l’unico mezzo parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 291, 156, 157, 102 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p. c. 6 Occorre premettere che avverso l’ordinanza de qua deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., in virtù del richiamo contenuto nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 2, al procedimento speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato, il quale si conclude con un’ordinanza dichiarata non impugnabile, ma avente carattere decisorio, in quanto incidente in via diretta sui diritti soggettivi delle parti, e definitivo, avendo l’attitudine a pregiudicare, con l’efficacia propria del giudicato, gli stessi diritti cfr. Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2005, n. 28266 . La doglianza dedotta si articola in una duplice censura. Per un verso, parte ricorrente lamenta che il Tribunale abbia dichiarato l’improcedibilità del ricorso sulla premessa erronea ed implicita che la notifica del ricorso in opposizione al decreto di liquidazione fosse inesistente. Il giudice a quo ha ritenuto che le procure, con le relative elezioni di domicilio, rilasciate ai difensori nel procedimento presupposto, avessero valenza solo endoprocessuale, senza poter esplicare effetti anche nel giudizio promosso avverso il decreto di liquidazione, stante l’inapplicabilità dell’art. 170 c.p.c Parte ricorrente sostiene che da ciò non poteva inferirsi l’inesistenza del ricorso. Deduce che la notifica andava considerata non già inesistente, ma nulla, in quanto avvenuta comunque nei confronti di una persona e in un luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della notificazione pag. 5 ricorso . Pertanto il Tribunale avrebbe dovuto ritenere sanata la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, giacché la conoscenza dell’opposizione da parte dei destinatari era avvenuta aliunde. Per altro verso, ritiene che il Tribunale non poteva negare al ricorrente la concessione di un termine per la rinotifica del ricorso, trattandosi di litisconsorzio necessario. 7 Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha correttamente ritenuto che il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al CTU deve svolgersi in contraddittorio necessario con le parti processuali che possono subire un pregiudizio Cass. 24786 del 2010 cfr anche Cass. 4739/11 23192/12 e 11455/2015 . Ha poi osservato che vi è autonomia tra il giudizio de quo rispetto al procedimento presupposto. Da questa seconda premessa ha tratto però una conclusione errata il giudice ha fatto discendere da essa l’improcedibilità del ricorso notificato ai difensori delle parti costituite nel primo giudizio. Al contrario, l’omessa o viziata notificazione dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti ai soggetti che potrebbero essere tenuti al pagamento del compenso per rivalsa nel giudizio di merito, in quanto indirizzata ai rispettivi difensori, non si risolve - in caso di mancata partecipazione dei convenuti alla procedura - nell’improcedibilità del ricorso. Ciò in quanto il tempestivo deposito dell’atto introduttivo di opposizione realizza reditio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale cfr. utilmente Cass., 12 maggio 1999, n. 4697 e con riferimento in genere a tutti i procedimenti camerali Cass. 16335/16 e Cass. 14731/16 . Il vizio integra invece una causa di nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, resi a contraddittorio non integro. Ne deriva che il Tribunale avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio con la rinnovazione della notifica del ricorso alle parti personalmente, come richiesto dal ricorrente Cass 17146/15 . Ciò vale, a maggior ragione, dopo i chiarimenti intervenuti in giurisprudenza SU 14016/16 circa la nozione di inesistenza della notificazione. Va aggiunto in ogni caso, che essendo stato notificato il ricorso alla F. , costituitasi nel procedimento di liquidazione, si imponeva la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ai litisconsorti necessari l’omessione dell’ordine di integrazione è di per sé causa di nullità del procedimento e della decisione, la quale va cassata con rinvio, per essere riesaminata previa integrazione del contraddittorio Cass. 29721/17 . Pertanto, il ricorso merita accoglimento anche sotto questo profilo. La causa deve essere rinviata al Tribunale di Napoli, che la deciderà in persona di diverso magistrato. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame ai Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.