La nullità della notifica dell’appello all’avvocato della controparte defunta è sanabile

La notifica dell’atto di appello effettuata al procuratore della parte deceduta nel corso del giudizio di prime cure fatto noto al notificante e non agli eredi, è affetta da nullità sanabile con efficacia ex tunc per effetto della costituzione in giudizio degli eredi.

Lo ha precisato la Corte di legittimità con l’ordinanza n. 29900/18, depositata il 20 novembre. Il caso. La Corte d’Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dall’erede dell’originaria convenuta contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda attorea di regolamento di confini. La decisione era fondata sul fatto che la sentenza di primo grado era stata notificata dalle eredi dell’originario attore e dunque l’appellante avrebbe dovuto proporre nei loro confronti il gravame entro il termine breve. Inoltre doveva ritenersi non sanata la nullità della notifica fatta al difensore del defunto. L’appellante ricorre in Cassazione. Nullità della notifica. Tra le censure proposte, risulta dirimente la doglianza relativa al vizio della notifica eseguita al difensore del defunto che avrebbe dovuto ritenersi affetta da nullità e non inesistente con conseguente efficacia sanatoria per effetto della costituzione delle eredi. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che l’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione, è configurabile, secondo il principio della strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto. Ogni altra difformità dal modello legale dell’atto ricade nella fattispecie della nullità sanabile con efficacia ex tunc per il raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione in giudizio della parte intimata o in conseguenza della rinnovazione della notifica, effettuata spontaneamente o su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c Notifica al difensore della controparte defunta. Nel caso di specie, l’atto di appello era stato tempestivamente notificato dal ricorrente all’avvocato della parte defunta, che aveva però nel frattempo assunto la difesa anche delle eredi, costituendosi poi in giudizio in tale veste. In merito a tale specifica ipotesi, il Collegio ricorda che quando la notifica dell’atto di appello sia stata effettuata al procuratore della parte deceduta nel corso del giudizio di prime cure e non agli eredi, nonostante il notificante fosse a conoscenza dell’evento, la nullità dell’impugnazione è sanata con efficacia ex tunc per effetto della costituzione in giudizio degli eredi, avendo così l’atto raggiungo il suo scopo. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 7 giugno – 20 novembre 2018, n. 29900 Presidente Manna – Relatore Orilia Ritenuto in fatto La Corte d’Appello di Potenza con sentenza 15.11.2013 ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da N.R. erede dell’originaria convenuta S.G. contro la sentenza di primo grado Tribunale di Potenza n. 10284/2006 , che aveva accolto la domanda avanzata da S.N. contro la S. in un giudizio di regolamento di confini. La Corte di merito ha motivato rilevando che la sentenza di primo grado era stata notificata dalle eredi dell’originario attore S.N. frattanto deceduto e pertanto l’appellante N. avrebbe dovuto proporre il gravame nei confronti delle predette entro il termine breve, posto che nella relata di notifica della sentenza erano rinvenibili tutti gli elementi per la notificazione dell’impugnazione agli eredi. La Corte territoriale ha poi rilevato che la costituzione delle eredi S. era avvenuta oltre il termine breve di decadenza per la proposizione dell’impugnazione e quindi ha escluso l’operatività della sanatoria della nullità della notifica fatta al difensore della parte defunta. Contro tale decisione il N. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due censure. Resistono con controricorso le eredi dell’originario attore S.N. . Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto chiedendo l’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento del secondo. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto 1.1 Col primo motivo il ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 300, 330 comma 1 cpc, 1722 n. 4 cc, dolendosi della declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello e dell’errata valutazione della relazione di notifica della sentenza di primo grado. Rimprovera alla Corte d’Appello di non avere considerato che nella relata le S. si erano dichiarate eredi di S. Rocco, soggetto assolutamente estraneo al processo, sicché non era possibile desumere l’esistenza dell’evento interruttivo che aveva colpito l’originario attore S.N. . Richiama il principio dell’ultrattività del mandato rilasciato al difensore dalla parte successivamente defunta. 1.2 Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 285, 325, 327 e 164 cpc errata valutazione del documento n. 3 del fascicolo di parte appellata secondo il N. , dovendosi comunque escludere la inesistenza della notifica, si rientrerebbe nell’ipotesi di nullità con l’ulteriore conseguenza della sanatoria per effetto della costituzione delle eredi S. . 2 Il secondo motivo, da esaminare per ragioni di priorità logica, è fondato. In tema di ricorso per cassazione, le sezioni unite hanno affermato il seguente principio l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono a nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato b nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita , restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa v. S.U. n. 14916/2016 . Le sezioni unite hanno altresì precisato che la nullità dell’atto, come tale è sanabile, con efficacia ex tunc , o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità , o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. v. sentenza cit. . Il principio, di carattere generale, vale logicamente anche in caso di notifica dell’atto di appello e pertanto, trova applicazione nella fattispecie in esame in cui l’atto di gravame è stato notificato nei termini dal N. al difensore della parte defunta S.N. , cioè all’avv. Gianfranco Giuliani, il quale però aveva assunto la difesa anche delle eredi del S. , cioè S.A. , S. e C. e in tale ultima veste si era costituito in sede di gravame. Vale a questo punto la pena di richiamare il principio - proprio in termini con la fattispecie che ci riguarda - secondo cui qualora la notificazione dell’atto di appello sia stata effettuata nei confronti del procuratore della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado e non degli eredi, sebbene la controparte fosse a conoscenza dell’evento, la nullità dell’impugnazione per omissione del requisito di cui all’art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c., è sanata, con efficacia ex tunc , dalla costituzione in giudizio degli eredi, attesa l’applicabilità anche alle notificazioni del principio di sanatoria delle nullità processuali per il raggiungimento dello scopo dell’atto, sicché non si realizza il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. v. Sez. 2, Sentenza n. 4935 del 14/03/2016 Rv. 639355 Sez. 2, Sentenza n. 23522 del 19/11/2010 Rv. 614844 . Consegue inevitabilmente la cassazione della sentenza. Il giudice di appello, che si individua nella Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione, riesaminerà il gravame nel merito e regolerà anche le spese del presente giudizio. Resta così logicamente assorbito l’esame del primo motivo. P.Q.M. la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’Appello di Potenza.