Parcheggio a tempo: punita la mancata indicazione dell’orario di inizio della sosta

Confermata la multa per un avvocato, che aveva parcheggiato l’auto a poca distanza dal proprio studio, collocato in un condominio. Respinta l’obiezione riguardante la scelta del Comune di riservare alcuni parcheggi privati solo alle nuove costruzioni e non anche agli edifici oggetto di lavori di ristrutturazione.

Prevista la riserva dei parcheggi privati solo per le nuove costruzioni. Legittima la posizione assunta dal Comune. Inutili le contestazioni di un’automobilista – che svolge la propria attività professionale in un condominio – sorpresa ad aver lasciato la vettura in un’area regolamentata a tempo però senza indicare l’orario di inizio della sosta Corte di Cassazione, ordinanza n. 29889/18, depositata il 20 novembre . Sosta. Riflettori puntati sul comportamento tenuto da donna – un avvocato – il parcheggio da lei effettuato, a poca distanza dal proprio studio, viene ritenuto illegittimo e sanzionato dalla Polizia municipale. Centrale è la constatazione che ella ha parcheggiato la propria vettura in un’area regolamentata a tempo però senza indicare l’orario di inizio della sosta . La professionista contesta, ovviamente, la contravvenzione, sostenendo che essa sarebbe stata elevata sulla base di un provvedimento amministrativo nullo, perché in violazione delle norme urbanistiche statali e regionali in materia di parcheggi, giusta l’indisponibilità del numero dei parcheggi a servizio delle attività commerciali e direzionali del condominio, dove ella svolgeva la propria attività professionale, nella cui area l’auto era stata parcheggiata . Per il Giudice di Pace prima e per i Giudici del Tribunale poi, invece, la multa è assolutamente legittima, poiché elevata sulla base di due ordinanze sindacali, mai impugnate, disciplinanti la zona a disco orario negli stalli esistenti attorno al fabbricato condominiale sulla base degli articoli 6 e 7 del Codice della strada . Per quanto concerne poi la convenzione con cui è stata costituita una servitù di uso pubblico nelle aree circostanti il condominio , in Tribunale viene rilevato che da un lato, l’automobilista ha omesso di indicare la violazione degli standard urbanistici e dall’altro, il vincolo di riserva stabilito dalla legge urbanistica n. 1150/ 1942 si applicava alle nuove costruzioni, mentre, nella fattispecie, si trattava di un intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente , e quindi il Comune non era vincolato al rispetto dell’articolo 41 sexies della legge 1150 che stabilisce che nelle nuove costruzioni, e anche nelle aree di pertinenza, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi . Riserva. Ultima tappa della vicenda giudiziaria è la Cassazione. Nel contesto del Palazzaccio la legale lamenta la falsa applicazione di legge per erronea interpretazione del concetto di nuova costruzione , che, a suo parere, includerebbe anche il concetto di ristrutturazione edilizia, qualora vi siano degli interventi di demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio con diversa sagoma e volumetria . Allo stesso tempo, la legale contesta la decisione del Tribunale anche perché, sempre a suo dire, è stato erroneamente applicata la disciplina della ‘legge Tognoli’ ai parcheggi pubblici mentre la normativa riguarderebbe i parcheggi privati . Ogni obiezione si rivela però inutile. Anche i Giudici del Palazzaccio, difatti, confermano la legittimità della multa emessa dalla Polizia municipale. In primo luogo, i Magistrati osservano che l’automobilista non ha allegato l’insufficienza delle aree di parcheggio interno di cui gode il condominio, necessarie per la verifica della sussistenza della violazione degli standard urbanistici . Allo stesso tempo, viene evidenziato che ella non ha mai indicato gli standard urbanistici violati e gli effetti sul numero di parcheggi da riservare al condominio, considerati i parcheggi interni di cui esso gode . E comunque, secondo i Giudici, non può essere censurata la scelta presa dal Comune. Ciò perché si è appurato che la riserva per i parcheggi privati – di cui la legale non indica l’entità – riguarda le nuove costruzioni e non gli interventi di recupero del patrimonio esistente, trattandosi di ristrutturazioni edilizie di immobile ricadente in un ambito territoriale assoggettato a piano di recupero del patrimonio esistente . Di conseguenza, in tale ambito il Comune ha deliberato di creare altre aree di parcheggio intorno al condominio, a seguito della costituzione della servitù di uso pubblico e da ciò discende l’emissione delle ordinanze sindacali con cui sono state regolamentate le aree di sosta ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice della strada, anch’esse oggetto della scelta discrezionale della pubblica amministrazione .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 marzo– 20 novembre 2018, n. 29889 Presidente Petitti – Relatore Giannaccari Fatto Con ricorso depositato il 9.7.2009, Ma. Va. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale di Pieve di Cadore per violazione dell'articolo 157 CdS, per aver sostato in area regolamentata a tempo senza indicare l'orario di inizio della sosta. La Ma. lamentava che la contravvenzione sarebbe stata elevata sulla base di un provvedimento amministrativo nullo, perché in violazione delle norme urbanistiche statali e regionali in materia di parcheggi, giusta l'indisponibilità del numero dei parcheggi a servizio delle attività commerciali e direzionali del condominio, dove ella svolgeva la propria attività professionale, nella cui area l'auto era stata parcheggiata. Deduceva che la doglianza non aveva ad oggetto le ordinanze sindacali che disciplinavano la sosta a disco orario negli stalli esistenti attorno al fabbricato condominiale, ma la nullità della convenzione stipulata tra il Comune Pieve di Cadore e la Milano Antelao s.a.s. , proprietaria del fabbricato condominiale con cui era stata costituita una servitù di uso pubblico sulle aree destinate a parcheggio circostanti il fabbricato. Si costituiva in giudizio il Comune di Pieve di Cadore, chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di Pace di Pieve di Cadore rigettava l'opposizione la decisione veniva confermata dal Tribunale di Belluno in data 3.3.2016. Il giudice d'appello rilevava che il verbale di accertamento era stato elevato sulla base di due ordinanze sindacali, mai impugnate dalla Mariniello, disciplinanti la zona a disco orario negli stalli esistenti attorno al fabbricato condominiale ex Albergo Milano Antelao sulla base degli articolo 6 e 7 CdS, in conformità a quanto stabilito con l'atto negoziale stipulato in data 25.2.2004. Quanto alla convenzione, con cui era stata costituita una servitù di uso pubblico nelle aree circostanti il condominio, il Tribunale rilevava che, da un lato, la Mariniello aveva omesso di indicare la violazione degli standard urbanistici, dall'altro, il vincolo di riserva stabilito dalla L. 1150/42 si applicava alle nuove costruzioni, mentre, nella fattispecie, si trattava di un intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente. Il Comune non era, pertanto, vincolato al rispetto dell'articolo 41 sexies L. 1150/42 e, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali aveva realizzato aree di parcheggio attorno al condominio, dopo aver costituito la servitù di uso pubblico costituita con la citata convenzione. Per la cassazione della sentenza propone ricorso Ma. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso il Comune Pieve di Cadore. Diritto Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, che ha dedotto la nullità della notifica a mezzo PEC poiché nel messaggio di posta elettronica avrebbe dovuto indicare nell'oggetto notifica ai sensi della L. 53/94 e non invece la dicitura posta certificata ricorso in cassazione . L'eccezione non è fondata. L'articolo 3 bis prevede che il messaggio debba indicare nell'oggetto la dizione notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 . Trattasi, ad avviso del collegio di mera irregolarità, improduttiva di sanzioni processuali, tanto più che l'atto ha raggiunto gli effetti cui era destinato, con la costituzione del contro ricorrente. La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ritenere che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell'atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale Cass. Civ., sez. UU, del 18/04/2016, n. 7665 Cassazione civile, sez. I, 31/08/2017, n. 20625 Cass. Civ., sez. LL, del 04/11/2016, n. 22479 Cass. Civ., sez. 06, del 07/10/2016, n. 20307 . Con il primo motivo di ricorso si allega la violazione dell'articolo 41 quinquies e 41 sexies L. 1150/42 per avere il giudice d'appello ritenuto che la riserva delle aree destinate a parcheggio fosse limitata alle nuove costruzioni e non agli interventi di ristrutturazione edilizia. Nell'ambito dello stesso motivo si deduce la falsa applicazione di legge per erronea interpretazione del concetto di nuova costruzione, nel quale rientrerebbe anche il concetto di ristrutturazione edilizia, qualora vi siano degli interventi di demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio con diversa sagoma e volumetria. Al concetto di nuova costruzione la ricorrente collega la censura della sentenza impugnata per falsa applicazione di legge nella valutazione dei documenti, ed in particolare della convenzione urbanistica, da cui risulterebbe che, una volta demolito il fabbricato, la nuova costruzione sarebbe stata diversa da quella preesistente. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione della L. 122/89 per avere il giudice d'appello applicato la disciplina della legge Tognoli ai parcheggi pubblici mentre la normativa riguarderebbe i parcheggi privati. Il motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati. La ricorrente, che svolge la sua attività professionale nel Condominio Milano Antelao s.a.s. , contesta che non siano state riservate a parcheggio, in favore del condominio, le aree esterne, sulle quali, in virtù di convenzione del 25.2.2004 tra il condominio e l’ Ex Albergo Milano Antelao è stata costituita una servitù di uso pubblico e regolamentato il parcheggio con disco orario. Il ricorso difetta, in primo luogo, di specificità perché la ricorrente non allega 'insufficienza delle aree di parcheggio interno di cui gode il condominio, necessaria per la verifica della sussistenza della violazione degli standard urbanistici. La Ma. lamenta che la contravvenzione sarebbe stata elevata sulla base di un provvedimento amministrativo nullo, perché in violazione delle norme urbanistiche statali e regionali in materia di parcheggi, giusta l'indisponibilità del numero dei parcheggi a servizio delle attività commerciali e direzionali del condominio, dove ella svolgeva la propria attività professionale. Tuttavia, mai, nel lungo excursus sulla legislazione e sulla giurisprudenza in materia di parcheggi, indica gli standard urbanistici violati e, come in concreto avrebbe inciso sul numero di parcheggi da riservare al condominio, considerati i parcheggi interni di cui esso gode, come risulta dalla sentenza impugnata. Né può essere dedotta la nullità della convenzione del 25.2.2004 tra il condominio e l’ Ex Albergo Milano Antelao con cui è stata costituita una servitù di uso pubblico sulle aree attorno al condominio destinate a parcheggio, trattandosi di scelta che rientra nei poteri della pubblica amministrazione. Il Tribunale, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, ha ritenuto che la riserva per i parcheggi privati, di cui la ricorrente, si ribadisce/ non indica l'entità, riguardi le nuove costruzioni e non gli interventi di recupero del patrimonio esistente, trattandosi di ristrutturazioni edilizie di immobile ricadente in un ambito territoriale assoggettato a piano di recupero del patrimonio esistente. In tale ambito il Comune, nell'ambito delle sue insindacabili scelte discrezionali ha deliberato di creare altre aree di parcheggio intorno al condominio, a seguito della costituzione della servitù di uso pubblico, stipulata con la Milano Antelao s.a.s. Da ciò discende l'emissione delle ordinanze sindacali con cui sono state regolamentate le aree di sosta ai sensi degli articolo 6 e 7 Cds, anch'esse oggetto della scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma I-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 900,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cap corner per legge. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma I-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione in data 5 marzo 2018.