Tempestività della rinnovazione della notifica del ricorso in Cassazione

La rinnovazione della notifica all’indirizzo errato del ricorso dovuta ad errore non imputabile al notificante dev’essere effettuata dalla parte, senza possibilità di ordine del giudice, nel termine di impugnazione ridotto alla metà trenta, nel caso di ricorso per cassazione , decorrente dall’attivazione del procedimento.

Questo il principio ri affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 26915, depositata il 24 ottobre 2018, che ora andiamo ad analizzare più da vicino. Prima però è opportuno richiamare altri due principi richiamati dalla Suprema Corte secondo cui la richiesta di risarcimento con danni alle cose derivanti da sinistro tra imbarcazioni, non rientrando nell’obbligo di assicurazione e dunque nella copertura assicurativa, non è soggetta ad azione diretta contro l’assicuratore né alla preventiva costituzione in mora nei confronti dello stesso ed inoltre, l’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., comportando una nullità di tipo relativo, e dunque essendo prevista nell’interesse della parte, va da questa rilevata subito dopo la prova, altrimenti dandosi per sanata ex art. 157 c.p.c., o, se respinta, in sede di precisazione delle conclusioni e nelle impugnazioni, dandosi altrimenti per rinunciata l’eccezione e dunque sanata la nullità per acquiescenza. I fatti di causa. Il giudizio trae origine dalla richiesta di risarcimento danni ad un’imbarcazione derivati da un sinistro nel corso di una gara sportiva, con chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice. In primo grado la domanda risarcitoria viene accolta, mentre viene respinta la domanda di garanzia con la motivazione che i danni causati in occasione di gare sono esclusi dalla copertura di polizza. Confermata in appello la sentenza di primo grado, il soccombente ricorre in Cassazione con quattro motivi, in sintesi attinenti a improponibilità della domanda nei confronti della sola compagnia assicuratrice rigetto per tardività della domanda di garanzia proposta verso la compagnia assicuratrice coordinamento dei principi del neminem laedere alle regole di regata ed ai principi in tema di rischio sportivo ove siano rispettate tutte le regole inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali dell’equipaggio, partecipe alla conduzione del mezzo. Tempestività della rinnovazione della notifica errata del ricorso per Cassazione. La prima parte della sentenza è focalizzata sulla mancata rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della compagnia assicuratrice e la conseguente inammissibilità dello stesso. Premettiamo che la norma la cui applicazione viene qui esclusa è quella di cui all’art. 291 comma 1, c.p.c., che prevede la rinnovazione della notifica nulla per ordine del giudice. Nel caso di specie, afferma la Corte, siamo dinanzi ad una notifica non nulla, ma inesistente, che, come tale, non può essere rinnovata cita sul punto Cass. SS UU n. 14916/2016 . Inoltre, osserva la Corte, non risulta perfezionato alcun successivo tentativo di notifica. Né oggi la rinnovazione è possibile essendo trascorso il termine per impugnare, sia che la mancata notifica sia imputabile oppure no ad un errore del notificante. La giurisprudenza infatti distingue, ai fini della individuazione della tempestività della rinnovazione, a seconda che si verta nella prima oppure nella seconda ipotesi. In particolare, si verte nel primo caso quando ad es. il notificante non si curi di verificare la correttezza dell’indirizzo del domicilio del procuratore da indicare come domicilio professionale” o sede dell’ufficio” esercente l’attività nella circoscrizione in assegnazione. Si verte invece nel secondo caso ove l’attività sia esercitata fuori dalla circoscrizione di assegnazione anche se il domiciliatario è iscritto nel locale albo professionale in tal caso, sta a chi elegge il domicilio comunicare eventuali mutamenti di indirizzo. Decorrenza per rinnovazione della notifica a seconda dell’imputabilità dell’errore. La differenza, ai fini della tempestività della rinnovazione è che nel primo caso, il termine per procedere alla rinnovazione coincide con il termine utile per impugnare la sentenza non ci sono cioè prolungamenti invece, nel secondo caso, il termine comincia a decorrere dalla data con cui si è attivato il procedimento. In tal caso, per la giurisprudenza, la rinnovazione è però tempestiva solo se rispetta determinate condizioni non deve essere disposta dal giudice ciò produrrebbe un allungamento dei tempi processuali e inoltre la valutazione del giudice non sarebbe utile a fornire una valutazione certa delle condizioni, avendo solo carattere preliminare e non decisorio e senza contraddittorio con la controparte interessata ma attivata dalla parte l’indirizzo è richiamato da ultimo da Cass. SS.UU. n. 14594/2016 . La parte non solo deve attivarsi autonomamente, ma deve farlo con estrema solerzia, restando peraltro a suo carico l’onere di dimostrare il momento in cui ha appreso dell’esito negativo della notifica. In tal caso, sempre la giurisprudenza ha affermato che i termini utili per rinnovare la notifica quelli prescritti dalla legge per impugnare all’art. 325 c.p.c., dunque quanto al ricorso in cassazione, trenta giorni cioè quelli previsti per compiere tutta l’attività necessaria a proporre il ricorso , ridotti della metà, salvo una rigorosa prova” di problemi ostativi. Nel caso de quo, dove l’errore della notifica non è imputabile al notificante, il ricorso è inammissibile essendo trascorso più di un anno dall’esito della prima notifica. Ed invero, l’avvocato presso cui la compagnia aveva eletto il domicilio, era iscritta ad un albo poi soppresso con la soppressione del tribunale della relativa circoscrizione soppressione prorogata ad un periodo successivo alla proposizione dell’appello e la costituzione nello stesso dell’appellata ne conseguiva che agli effetti dell’art. 82 r.d. n. 37/1934 Ordinamento della professione di avvocato , l’avvocato doveva considerarsi in esercizio fuori dalla circoscrizione del tribunale cui era assegnata Chiavari ed aveva l’onere di individuare un domiciliatario nella sede della corte d’appello Genova . L’elezione di domicilio per l’appello all’indirizzo dove era stato notificato il ricorso per cassazione, e poi risultato errato dell’avvocato con studio in Genova, doveva dunque ritenersi compiuta ai sensi dell’art. 82 cit. Conseguentemente, non era onere del notificante verificare la correttezza dell’indirizzo presso cui era stata effettuata la notifica ai sensi degli artt. 330 e 141 c.p.c., che in combinato disposto, regolano la notifica presso il domiciliatario dell’impugnazione. Essendo decorso il termine per impugnare nei confronti della compagnia, non necessita dell’integrazione ex art. 332 c.p.c. nei confronti degli altri litisconsorti regolante la notifica dell’impugnazione nelle cause scindibili , la cui funzione è solo quella di evitare che riguardo alla stessa sentenza si svolgano più giudizi. Resta così assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso, riguardante solo il rapporto con la compagnia. Motivi di ricorso. Il ricorso è dunque inammissibile nei confronti della compagnia assicuratrice, ma non lo è per quanto attiene alle altre controparti. Il primo motivo di ricorso è dichiarato infondato alla luce del quadro normativo di riferimento ratio temporis applicabile al sinistro, avvenuto nel 2003 art. 2, comma 1, l. n. 990/1969, art. 48, l. n. 50/1971, ora art. 41, comma 1, d. lgs. n. 171/2005, il Codice della nautica da Diporto, art. 3, l. n. 990/1969, ora art. 124, Cod. Ass. dalle norme si evince che l’art. 22 l. n. 669/1990, che subordina la domanda giudiziale alla preventiva costituzione in mora dell’assicurazione a prescindere che si trattasse di competizione sportiva trova applicazione ove si tratti di unità dotata di motore ausiliario e la richiesta risarcitoria riguardi i danni a persone. Condizioni che nella specie non risultano. Rammenta la Corte che la giurisprudenza ha pacificamente escluso la proponibilità diretta verso l’assicuratore prevista dall’art. 18, l. n. 669/1990 per i casi di danni a cose, non esistendo al riguardo obbligo di assicurazione e, quindi, mancando il rapporto diretto e immediato tra assicuratore e danneggiato. Conseguentemente, non è necessaria nemmeno la messa in mora dell’assicuratore di cui all’art. 22 cit., non potendosi considerare condizione di proponibilità della domanda. Il terzo ed il quarto motivo sono dichiarati inammissibili, in quanto, rileva la Corte, il richiamo alle regole di regata ed ai principi del rischio sportivo resta una dichiarazione di principio che non consente una rivalutazione in diritto della sentenza impugnata. Quanto alla valutazione delle prove necessarie al superamento della presunzione di responsabilità al 50% di cui all’art. 2054 c.c. , a parte la circostanza che trattasi di censure che attengono al merito, dunque non proponibili in sede di legittimità, la Corte rammenta, quanto alla testimonianza, che pur ammesso che i diversi componenti dell’equipaggio debbano considerarsi partecipi alla guida dell’imbarcazione, va in ogni caso esclusa l’ incapacità a testimoniare di cui all’art. 246 c.p.c., dal momento che per costante giurisprudenza il conducente del veicolo danneggiato non ha un interesse personale nel giudizio promosso dal proprietario, se non ha proposto domanda riconvenzionale. In ogni caso, rileva che per la giurisprudenza la nullità della testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell’art. 246 c.p.c., essendo prevista a tutela delle parti, è da qualificarsi come una nullità relativa, dunque da rilevarsi subito dopo l’assunzione della prova, restando altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157 c.p.c., co.2, c.p.c. e poi, ove respinta, da riproporsi in sede di precisazione delle conclusioni e negli atti di impugnazione, dovendosi altrimenti dare per rinunciata con conseguente sanatoria del vizio per acquiescenza.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 aprile – 24 ottobre 2018, n. 26915 Presidente Olivieri – Relatore Iannello Fatti di causa 1. B.A. e P.P. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Chiavari R.P. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati dalla loro imbarcazione a seguito del sinistro occorso in data 26/1/2003, nel corso della regata del campionato invernale di vela omissis , allorquando, mentre navigava di bolina mura a dritta , con diritto di precedenza rispetto alla imbarcazione proveniente dalla direzione opposta, veniva urtata sulla murata sinistra da altra barca partecipante alla regata, di proprietà del convenuto. Esteso il contraddittorio nei confronti della Generali Assicurazioni S.p.A., chiamata in garanzia, il tribunale, sulla scorta della espletata c.t.u., accoglieva la domanda e condannava il R. al pagamento dell’importo di Euro 19.962,74, oltre accessori e spese processuali rigettava invece la domanda di garanzia, ritenendo esclusi dalla copertura di polizza i danni cagionati nel corso di gare. 2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Genova che, con sentenza depositata in data 6/4/2016, ha rigettato il gravame interposto dal soccombente, condannandolo alle spese del grado. Avverso tale decisione R.P. propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi, cui resistono B.A. e Paolo Giorgio P. , depositando controricorso. Generali Assicurazioni S.p.A. non svolge difese nella presente sede. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso R.P. denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990, e dell’art. 3 legge 5 marzo 2001, n. 57, per avere la Corte d’appello rigettato la reiterata eccezione di improcedibilità recte improponibilità della domanda per il mancato previo invio della richiesta di risarcimento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’impresa di assicurazione, ritenendo che la stessa sia prescritta solo per l’azione diretta nei confronti della società assicuratrice. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 323, 329 e 343 cod. proc. civ. e, rispettivamente, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e omessa decisione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti , per avere la Corte di merito respinto anche i motivi di appello che investivano il rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in garanzia, rilevando la decadenza della chiamata medesima in quanto proposta con comparsa di risposta depositata tardivamente solo alla prima udienza. Lamenta la manifesta incomprensibilità di tale capo della sentenza posto che gli attori appellati non avevano proposto, con appello incidentale, alcuna eccezione di decadenza dalla chiamata di terzo, di tal che la Corte d’appello non poteva ritenersi investita del potere di decidere sulla questione. Assume pertanto che sul punto la sentenza è viziata da manifesta inesistenza della motivazione , censurabile come tale anche alla luce del nuovo testo dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ Rileva inoltre che - avendo il primo giudice esaminato nel merito la domanda, sia pur rigettandola - sull’ammissibilità della stessa, in mancanza di appello incidentale, doveva ritenersi formato il giudicato e precluso alla Corte d’appello il contrario rilievo ufficioso. 3. Con il quarto e il quinto recte terzo e quarto motivo il ricorrente infine denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., e, rispettivamente, dell’art. 47 legge 11 febbraio 1971, n. 50 e dell’art. 2054 cod. civ., e delle regole di regata applicabili alla manifestazione velica di specie emesse ogni quadriennio dall’Isaf, International Sailing Federation . Premessa l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2054 cod. civ., richiamato dall’art. 47 legge n. 50 del 1971 ora art. 40 d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto , sostiene che il regime giuridico applicabile alle regate in punto di risarcimento dei danni subiti dai concorrenti, dalle imbarcazioni e dalle attrezzature, richiede il coordinamento dei principi generali in tema di neminem laedere con le regole di regata e le decisioni emanate dalla Giuria sportiva, come richiesto dall’art. 30 del codice del diporto . Da ciò discende che, secondo principio affermato nella giurisprudenza di merito, in caso di sinistri, l’accertamento della relativa responsabilità, se devoluto all’autorità giudiziaria, deve essere effettuato in base alle regole di regata applicabili alla manifestazione velica di specie, restando esclusa l’applicabilità delle norme sulla responsabilità per danni da urto previste dall’art. 486 cod. nav., analogamente all’art. 10 della Convenzione di Bruxelles del 1910 in materia di urto di navi. Invoca inoltre i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di rischio sportivo, per affermare l’impossibilità di ricondurre il comportamento in regata ai canoni di diligenza del buon padre di famiglia, dovendosi questi sostituire con quelli del buon agonista o del velista agonista medio , la cui condotta andrà parametrata alle specifiche circostanze del caso. Deduce che, in applicazione di tali principi, lo sportivo deve considerarsi esente da responsabilità risarcitoria qualora abbia rispettato tutte le norme anche quelle non scritte di fair play previste dalla disciplina sportiva di settore, dovendosi in tal caso ricondurre gli eventuali danni conseguenti alla competizione nell’ambito del rischio consentito e consapevolmente accettato da tutti i partecipanti alle gare. Soggiunge che erroneamente i giudici d’appello hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni testimoniali dei componenti dell’equipaggio, sia perché per taluni aspetti discordanti, sia perché, secondo l’orientamento della giurisprudenza, la navigazione di una barca a vela in regata deve considerarsi a conduzione collettiva , in quanto tesa all’obiettivo di raggiungere la maggiore competitività rispetto agli avversari e ciò mediante, anzitutto, la collaborazione dell’equipaggio che in tal modo è partecipe della conduzione del mezzo. Rileva che, essendo rimasta oscura la dinamica del sinistro, onde superare la presunzione di colpa concorrente posta dall’art. 2054 cod. civ., non poteva considerarsi sufficiente attestare la condotta colposa del mezzo antagonista occorrendo anche la prova rigorosa che da parte del danneggiato è stato fatto tutto quanto possibile per evitare l’evento lesivo. 6. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto nei confronti di Generali Assicurazioni S.p.A Non si è infatti perfezionata la relativa notifica a mezzo posta, risultando il destinatario domiciliatario nel giudizio d’appello irreperibile all’indirizzo indicato, perché trasferito. 6.1. Ciò posto in punto di fatto, è anzitutto da escludere che possa in questa sede ordinarsi la rinnovazione della notifica ai sensi e per gli effetti l’art. 291, comma primo, cod. proc. civ È evidente infatti che si è al cospetto non già di una mera nullità della notifica ma di una vera e propria inesistenza, ricorrendo uno dei pur ormai ristrettissimi casi in cui una tale ipotesi è configurabile secondo il dictum di Cass. Sez. U. n. 14916 del 20/07/2016, quello cioè in cui - per usare gli stessi termini del citato arresto - l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa , con conseguente impredicabilità di una rinnovazione iussu iudicis sanante con effetto ex tunc, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ 6.2. Occorre poi prendere atto che non risulta perfezionato alcun successivo tentativo di notifica. Essendo ad oggi il termine per impugnare ampiamente decorso, non è più neppure ipotizzabile una utile rinnovazione della stessa. Ciò tanto nel caso che la mancata notifica a causa della irreperibilità del destinatario sia imputabile al notificante, quanto in quello che non lo sia. Converrà rammentare al riguardo che, circa gli effetti del mancato perfezionamento della notifica dell’impugnazione, al fine di valutare la tempestività della sua rinnovazione rispetto al termine per impugnare, la giurisprudenza distingue a seconda che l’errore sul domicilio del difensore domiciliatario sia o meno imputabile al notificante. L’errore si considera imputabile ove sia richiesta all’ufficiale giudiziario la notifica dell’impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l’attività nell’ambito della circoscrizione di assegnazione in tal caso, ai fini dell’indicazione del luogo di consegna dell’atto, va indicato il domicilio professionale cfr. art. 17 del r.d.l. n. 27 novembre 1933, n. 1578 oppure la sede dell’ufficio art. 68 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 del procuratore e il previo accertamento dell’uno o dell’altra è a carico del notificante e va soddisfatto con il previo riscontro presso l’albo professionale. Si considera, invece, non imputabile nel diverso caso in cui la notificazione dell’atto di impugnazione sia indirizzata a procuratore che, esercitando il proprio ufficio in un giudizio che si svolge in circoscrizione diversa da quella del tribunale al quale è assegnato, abbia eletto domicilio nell’ambito della detta circoscrizione in tal caso la notifica è correttamente indirizzata, da parte del notificante, in questo luogo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 330 e 141 cod. proc. civ., anche qualora il domiciliatario sia un avvocato iscritto al locale albo professionale, senza che sia necessario il previo riscontro presso questo albo a carico del notificante, essendo in tal caso infatti onere della parte che ha eletto domicilio indicare alla controparte eventuali mutamenti del domicilio eletto v. ex aliis Cass. Sez. U. 18/02/2009, n. 3818 Cass. Sez. U. 24/07/2009, n. 17352 13/02/2014, n. 3356 Cass. 18/11/2014, n. 24539 19/10/2017, n. 24660 . Si considera a fortiori non imputabile l’omessa notifica presso il domicilio effettivo conseguente al mancato aggiornamento dell’albo professionale Cass. 12/03/2008, n. 6547 alla morte del procuratore indicato in sentenza Cass. 21/11/2006, n. 24702 all’erronea informazione del trasferimento del domicilio fornita da un terzo all’ufficiale giudiziario Cass. 04/05/2006, n. 10216 . 6.2.1. Nel primo caso - errore nella indicazione dell’indirizzo del procuratore domiciliatario imputabile al notificante - l’impugnazione potrà ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica intervenga entro il termine per impugnare, non potendosi farne retroagire gli effetti fino al momento della prima notifica v. Cass. Sez. U. n. 3818 del 2009, cit. Cass. 21/06/2007, n. 14487 01/07/2005, n. 14033 . 6.2.2. Nel secondo caso invece - errore non imputabile al notificante - si ammette che la ripresa del procedimento notificatorio abbia effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, restando pertanto irrilevante che essa abbia luogo dopo lo spirare del termine per impugnare. Quanto alle modalità e ai termini da osservarsi perché tale ripresa produca detto effetto la giurisprudenza ha però fissato dei criteri stringenti e tassativi. Anzitutto la ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte istante e deve escludersi la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, vuoi perché questa sub-procedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, vuoi perché non sarebbe neanche utile al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata precisazione questa operata, modificando precedente indirizzo, da Cass. Sez. U. 24/07/2009 n. 17352, richiamata da Cass. Sez. U. 15/07/2016, n. 14594 v. anche Cass. 11/09/2013, n. 20830 25/09/2015, n. 19060 . L’attività della parte interessata a completare la notificazione deve inoltre essere attivata con immediatezza appena appresa la notizia dell’esito negativo della notificazione - restando a carico della stessa l’onere di indicare e provare il momento in cui ha appreso dell’esito negativo della notifica Cass. Sez. U. n. 14594 del 2016, cit. Cass. n. 19060 del 2015 - e deve svolgersi con tempestività . Allo scopo di dare maggiore concretezza a tale ultimo requisito, le Sezioni Unite, come noto, hanno ritenuto di poter fissare il relativo termine in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’art. 325 c.p.c. e dunque, per il ricorso per cassazione, in trenta giorni , osservando che se questi termini sono ritenuti congrui dal legislatore per svolgere un ben più complesso e impegnativo insieme di attività necessario per concepire, redigere e notificare un atto di impugnazione a decorrere dal momento in cui si è stato pubblicato il provvedimento da impugnare, può ragionevolmente desumersi che lo spazio temporale relativo alla soluzione dei soli problemi derivanti da difficoltà nella notifica, non possa andare oltre la metà degli stessi, salvo una rigorosa prova in senso contrario ad esempio, relativa a difficoltà del tutto particolari nel reperire l’indirizzo del nuovo studio Cass. Sez. U. n. 14594 del 2016, motivazione § 30 . 6.3. Alla luce di tali premesse, è agevole osservare che, nel caso di specie ricorre la seconda della ipotesi sopra esaminate errore non imputabile al notificante , atteso che a il difensore dell’appellata Generali Assicurazioni S.p.A., Avv. Nicoletta Rebori, con studio in OMISSIS , e per tal motivo iscritto all’albo degli avvocati di Chiavari v. artt. 10, 26 e 31 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - albo bensì soppresso per effetto della soppressione del relativo tribunale disposta dall’art. 1 d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155 di riforma della geografia giudiziaria, con effetto però dal 1 gennaio 2015 e dunque ampiamente dopo la proposizione del giudizio d’appello e la costituzione in esso della predetta appellata , stante la proroga sino al 31 dicembre 2014 degli ordini esistenti disposta dall’art. 65 legge 31 dicembre 2012, n. 247 cfr. circ. min. 16/09/2014 - doveva in quanto tale considerarsi, agli effetti dell’art. 82 r.d. n. 37 del 1934, chiamata a esercitare il proprio ufficio in un giudizio svolgentesi fuori della circoscrizione del tribunale al quale era assegnata era infatti assegnata alla circoscrizione del Tribunale di Chiavari nel cui territorio non ricadeva la sede della Corte d’appello di Genova quindi, ai sensi dell’art. 82 cit. come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte v. Cass. Sez. U. 20/06/2012, n. 10143 e succ. conf. , tale procuratore aveva, nel giudizio d’appello, l’onere di eleggere domicilio nella sede dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procedeva Genova b l’elezione di domicilio, per il giudizio di appello, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Ricagno, in OMISSIS indirizzo cui è stata poi diretta la notifica del ricorso per cassazione e risultato erroneo per intervenuto trasferimento dello stesso , doveva dunque considerarsi effettuata ai sensi dell’art. 82 r.d. n. 37 del 1934 c in tale contesto la notifica del ricorso correttamente è stata indirizzata, da parte del notificante, in questo luogo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 330 e 141 cod. proc. civ., dovendosi in base a quanto sopra detto escludersi fosse necessario il previo riscontro presso questo albo a carico del notificante, essendo in tal caso infatti onere della parte che ha eletto domicilio indicare alla controparte eventuali mutamenti del domicilio eletto d nondimeno è pure da escludere che, nella specie, una eventuale rinnovazione della notifica possa ormai più produrre effetto sin dall’inizio del procedimento notificatorio non andato a buon fine pur trattandosi, infatti, di errore non imputabile al notificante, la rinnovazione della notifica non potrebbe ormai comunque sortire detto effetto, essendo decorso oltre un anno e mezzo dall’esito infruttuoso della prima notifica e, dunque, ben più dei trenta giorni da osservarsi, per quanto detto, perché una tale rinnovazione possa considerarsi, agli effetti indicati, tempestiva . 6.4. Generali Assicurazioni S.p.A., destinataria della notifica non andata a buon fine, è litisconsorte facoltativo e, in quanto tale, la sua citazione in appello ha dato luogo a cumulo di cause scindibili ne discende che, essendo ormai ampiamente decorso il termine per impugnare, non si pone nemmeno la necessità di ordinare, ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ., la notifica dell’impugnazione validamente proposta nei confronti degli altri litisconsorti. Come è noto infatti, scopo della norma, in ipotesi di cause scindibili, non è quello di riprodurre nella fase di impugnazione la causa nella sua integrità soggettiva, ma solo quello di evitare che nei confronti della stessa sentenza si svolgano diversi giudizi di impugnazione tale esigenza evidentemente non può porsi rispetto a una parte nei confronti della quale l’impugnazione è ormai preclusa o esclusa ed è per questo che la norma prevede che sia ordinata la notifica dell’impugnazione nei confronti dei litisconsorti che non ne siano destinatari solo se in confronto di esse l’impugnazione non è preclusa o esclusa . 7. Resta conseguentemente assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso, in quanto involgente esclusivamente il rapporto nei confronti di detta parte, da ritenersi ormai definito con efficacia di giudicato per effetto della rilevata inammissibilità del ricorso nei suoi confronti proposto. 8. Venendo quindi all’esame dei restanti motivi di ricorso, va anzitutto rilevata l’infondatezza del primo di essi. Il quadro normativo cui far riferimento è composto dalle seguenti disposizioni applicabili ratione temporis, trattandosi, lo si ricorda, di sinistro occorso nel 2003 - art. 2, comma primo, legge 24 dicembre 1969, n. 990, a mente del quale i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore entro o fuoribordo di potenza superiore ai 3 HP, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dalla assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone - art. 48, comma primo, legge 11 febbraio 1971, n. 50 v. ora art. 41, comma 1, d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da Diporto , il quale estende l’applicazione della disciplina della assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti alle unità da diporto definite dall’art. 1, comma 3, lett. a , della stessa legge e ora dall’art. 3, comma 1, lett. a , del D.Lgs. n. 171 del 2005 come ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto con esclusione soltanto delle unità a remi od a vela non dotate di motore ausiliario - art. 3 legge n. 990 del 1969 v. ora art. 124 cod. ass. in forza del quale l’obbligo di assicurazione sussiste anche quando il veicolo ovvero, per la suddetta estensione e nei limiti della stessa il natante sia destinato a svolgere gare o competizioni sportive . Se ne deduce che, nel caso di specie, irrilevante essendo che si trattasse di competizione sportiva, l’applicabilità dell’art. 22 legge n. 990 del 1969 è da ritenersi subordinata alle seguenti condizioni a che si tratti di unità dotata di motore ausiliario b che il risarcimento venga richiesto per danni alle persone. Né l’una né l’altra di tali condizioni sussistono. Quanto alla prima, essa non risulta oggetto di accertamento nella sentenza impugnata, né il ricorrente, che ne aveva interesse, ne fa allegazione, risultando sotto tale profilo la censura anche aspecifica e non autosufficiente. Quanto alla seconda ne è invece certa la mancanza nel caso di specie, riferendosi in sentenza ed essendo pacifico in causa che ad oggetto della pretesa risarcitoria fossero solo danni a cose all’imbarcazione . Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte, proprio argomentando dal citato art. 2, comma primo, legge n. 990 del 1969, è ferma nell’escludere la proponibilità dell’azione diretta contro l’assicuratore di cui all’art. 18 legge n. 990/69 per i natanti in caso di danni a cose, non sussistendo per essi obbligo di assicurazione, talché deve trovare applicazione la regola generale secondo cui, non sussistendo alcun rapporto immediato e diretto fra assicuratore e danneggiato, questo ultimo non ha azione diretta contro l’assicuratore Cass. del 28/11/1994, n. 10156 v. anche Cass. 18/06/2002, n. 8816 . Ne discende anche la non necessità della previa messa in mora, la quale in tale ipotesi di danni solo a cose qual è quella di specie non può dunque considerarsi come condizione di proponibilità della domanda. Non è pertanto soggetta a cassazione, sul punto, la decisione della Corte territoriale, sebbene, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., ne vada corretta, nei sensi sopra esposti, la motivazione, risultando quella espressa in sentenza quanto meno equivoca laddove sembra diretta a negare tout court erroneamente la necessità della messa in mora ex art. 22 legge cit. in caso di azione diretta contro il solo responsabile. 7. Sono poi inammissibili i motivi terzo e quarto per errore materiale numerati in ricorso come quarto e quinto . Non viene in alcun modo illustrato come e perché le regole di regata ed i principi in tema di rischio sportivo dovrebbero nella specie condurre a una diversa decisione in punto di responsabilità del sinistro. Quelle esposte sono mere considerazioni astratte e di principio, che non si vede perché debbano ritenersi eluse o violate dalla decisione di merito. Le restanti censure in punto di valutazione delle prove, superamento della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 cod. civ. pongono questioni prettamente di merito e non sono scrutinabili nel giudizio di legittimità. Mette conto solo rimarcare che - pur accedendo alla tesi secondo cui, trattandosi di competizione velica sportiva, tutti i componenti dell’equipaggio devono considerarsi partecipi della conduzione del mezzo, non ne potrebbe comunque discendere la dedotta incapacità a testimoniare, valendo al riguardo il principio, incontrastato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il conducente del veicolo danneggiato in seguito ad un sinistro stradale non ha un interesse personale, concreto ed attuale ad intervenire nel giudizio promosso dal proprietario del veicolo nei confronti del danneggiante se quest’ultimo non ha proposto domanda riconvenzionale, e non può essere, conseguentemente, considerato incapace a deporre come teste in tale giudizio, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ. Cass. 25/05/1993, n. 5858 18/01/1962, n. 71 - peraltro, la nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell’interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l’assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. qualora detta eccezione venga respinta, l’interessato ha l’onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo Cass. Sez. U. del 23/09/2013, n. 21670 nella specie la Corte di merito ha motivato anche sul punto rilevando che l’incapacità a testimoniare non era stata comunque nemmeno tempestivamente eccepita e tale ulteriore autonoma ratio decidendi non è stata fatta segno di alcuna specifica censura - l’affermazione poi secondo cui sarebbe rimasta oscura la dinamica dell’incidente e non sarebbe stata pertanto superata la presunzione di pari concorso di colpa contrasta con il diverso accertamento di fatto contenuto in sentenza, secondo cui l’imbarcazione attorea ha tentato senza riuscirvi di evitare lo scontro, provocato dall’errore di manovra di quella del convenuto e si risolve pertanto nella mera sollecitazione ad una rivisitazione anche sul punto del materiale istruttorio, non consentita nel giudizio di legittimità. 8. Il ricorso pertanto, in quanto proposto nei confronti di B.A. e P.P.G. va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento nei loro confronti delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. Ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso in quanto proposto nei confronti di Generali Assicurazioni S.p.A. lo rigetta in quanto proposto nei confronti di B.A. e P.P.G. . Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.