Nulla la notificazione effettuata in luogo diverso dal nuovo domicilio eletto

Quando la notificazione dell’atto di appello avviene in luogo diverso rispetto al nuovo domicilio eletto nel corso del giudizio, si è in presenza di un’ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione stessa.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 26900/18 depositata il 24 ottobre pronunciandosi in un giudizio avente ad oggetto la contestazione della notificazione dell’atto d’appello. In particolare il difensore del ricorrente, nel corso dell’udienza, per il tramite del collega che lo sostituiva, aveva dichiarato nuovo domicilio rispetto al primo eletto e la notificazione dell’atto di appello era avvenuta, appunto, nel vecchio domicilio e il suo assistito giungeva a conoscenza dell’avvenuta pubblicazione della sentenza della Corte territoriale solo in altro procedimento. La notificazione. Nel caso in esame, il ricorrente si duole del fatto che, non essendo mai stata effettuata la notificazione dell’atto d’appello presso il nuovo domicilio eletto, la stessa Corte territoriale non avrebbe potuto dichiarare la sua contumacia. Come già affermato dalla Suprema Corte, con sentenza n. 807/2016, nel caso in cui si verifichi una variazione del domicilio eletto nel corso del giudizio, perché essa possa avere effetto ai fini della decorrenza dei termini per il gravame, è necessario che sia garantita alla controparte la legale conoscenza dell’atto, non sussistendo infatti prescrizioni particolari di legge quanto all’osservanza di formalità per il mutamento nel corso del giudizio del domicilio eletto . Nel caso in esame, non essendo avvenuta la notifica nel nuovo domicilio eletto, il gravame proposto risulta inammissibile e una tale inammissibilità è vista come conseguenza di una nullità della notificazione e non di un’inesistenza della stessa. Qualora, dunque, la notificazione dell’atto di appello, come nel caso in esame, avvenga in luogo diverso dal nuovo domicilio eletto, si è in presenza di un’ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione stessa, che impone alla Suprema Corte di cassare la sentenza con rinvio al giudice d’appello.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 11 dicembre 2017 – 24 ottobre 2018, n. 26900 Presidente Chiarini – Relatore Guizzi Fatti di causa 1. F.A. propone, sulla base di due motivi, ricorso per cassazione per l’annullamento della sentenza n. 159/14, pubblicata il 15 febbraio 2014, della Corte di Appello di L’Aquila, che - in parziale accoglimento del gravame proposto da B.L. , avverso la sentenza n. 63/06, del 9 febbraio 2006, del Tribunale di Chieti - nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal predetto B. , ha, invece, integralmente compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio. 2. Riferisce, in punto di fatto, il F. di essere stato convenuto in giudizio - unitamente alle ASL di omissis , nonché al collega medico G.L. - dal predetto B. , che proponeva domanda risarcitoria per presunta responsabilità medica. Deduce, altresì, l’odierno ricorrente di essersi costituito in giudizio con il ministero dell’Avv. Luigi Antonangeli, che elesse domicilio in omissis presso lo studio dell’Avv. Pier Luigi Ciammaichella come emerge dall’epigrafe della comparsa di risposta , salvo avere costui dichiarato a verbale - nel corso dell’udienza del 5 luglio 2000, per il tramite di una collega che lo sostituiva per l’incombente - un nuovo domicilio, in omissis . Rileva, infine, che la notificazione dell’atto di appello non è mai avvenuta presso il nuovo domicilio eletto, di talché esso F. apprendeva la notizia dell’avvenuta pubblicazione della sentenza della Corte aquilana - che confermava il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti - solo in altro procedimento che lo vedeva sempre opposto al B. , ove quel documento era stato prodotto. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il F. sulla base di due motivi. 3.1. Con il primo motivo, è dedotta - a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ. - nullità del procedimento e della sentenza . Il ricorrente si duole del fatto che, non essendo avvenuta la notificazione dell’atto di appello presso il nuovo domicilio eletto e, peraltro, presso quello vecchio in persona diversa dall’originario domiciliatario , la Corte di Appello non avrebbe potuto dichiarare la sua contumacia. Ricorrendo, pertanto, un’ipotesi che reputa di inesistenza della notificazione, l’esito del presente giudizio non potrà che consistere, a suo dire, nella cassazione della sentenza impugnata con riguardo al rapporto processuale F. -B. , dichiarando essere intervenuto tra le stesse parti il giudicato sulla sentenza di primo grado . 3.2. Il secondo motivo - proposto, per completezza e mero tuziorismo , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ. deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto , individuate negli artt. 91 e 92 cod. proc. civ La Corte di Appello - nel compensare le spese anche del primo grado di giudizio - sarebbe incorsa nel vizio lamentato, giacché non ha applicato il principio della soccombenza che è la regola generale , né ha tenuto conto della causalità della lite. Essa, inoltre, non avrebbe individuato, né tanto meno spiegato, quali ragioni definite dalla norma di legge, nel testo applicabile ratione temporis, gravi ed eccezionali suggerissero la compensazione. 4. Non ha resistito, con controricorso, il B. . Ragioni della decisione 6. Il ricorso è fondato, limitatamente al primo motivo. 6.1. Giova, infatti, evidenziare che nell’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, si sia verificata una variazione del domicilio eletto, perché tale variazione possa avere effetto ai fini della decorrenza dei termini per il gravame, è necessario che sia garantita alla controparte la legale conoscenza dell’atto , non sussistendo infatti prescrizioni particolari di legge quanto all’osservanza di formalità per il mutamento nel corso del giudizio del domicilio eletto cfr. Cass. Sez. 1, sent. 19 gennaio 2016, n. 807, Rv. 638495-01, in motivazione . Orbene, certamente idonea a garantire la conoscenza dell’avvenuta variazione del domicilio è la dichiarazione resa in udienza e raccolta nel relativo verbale, di talché, non essendo la notifica dell’atto di appello del B. , al F. , avvenuta presso il nuovo domicilio da costui eletto, il gravame allora proposto risultava inammissibile. 6.1.1. Nondimeno, siffatta inammissibilità non può ritenersi conseguenza - come assume, invece, il ricorrente - di una inesistenza della notificazione con conseguente necessità di cassare senza rinvio la sentenza affetta dal relativo vizio , bensì di una nullità della stessa. Sul punto, infatti, non si può prescindere da quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte cfr. Cass. Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916 , i cui dicta in materia di invalidità della notificazione del ricorso per cassazione presentano valenza, evidentemente, generale, riferibile alla notificazione degli atti di impugnazione in genere. 6.1.2. Ed invero, il Supremo Collegio muove dal rilievo che in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della inesistenza , ciò che deve indurre l’interprete a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione . Su tali basi, dunque, si è affermato che l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto . Siffatti elementi sono stati, in particolare, identificati a nell’attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l’attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato b nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita . Per contro, restano esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa . Orbene, la presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell’atto come notificazione essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l’attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge . Su tali basi, pertanto, le Sezioni Unite hanno ritenuto superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del collegamento o del riferimento tra il luogo della notificazione e il destinatario si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza - esse precisano - ricade, in base all’insieme delle considerazioni fin qui svolte, nell’ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell’intimato o la rinnovazione dell’atto, spontanea o su ordine del giudice . 6.1.3. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, dunque, la notificazione dell’atto di appello in luogo diverso dal nuovo domicilio eletto integra un’ipotesi di nullità e non di inesistenza, che impone di cassare la sentenza con rinvio al giudice di appello. 6.2. Il secondo motivo, invece, resta assorbito. 6.2.1. Trova, sul punto, applicazione il principio secondo cui la cassazione della sentenza di appello travolge la pronuncia sulle spese di secondo grado, perché in tal senso espressamente disposto dall’art. 336, comma 1, cod. proc. civ., sicché il giudice del rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell’esito finale della lite. Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2016, n. 4887, Rv. 639295-01 . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello de L’Aquila, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.