L’imputabilità della mancata notificazione di un atto processuale

In tema di notificazioni degli atti processuali, quando la mancata notifica non è imputabile alla parte che l’ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato nel momento in cui l’atto è stato spedito, purché la ripresa dello stesso sia effettuata entro un termine ragionevolmente contenuto.

È quanto stabilito dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 26296/18 depositata il 18 ottobre, la quale, ancora, sottolinea che l’indagine circa la non imputabilità del difetto di conclusione della prima notifica è volta a salvaguardia della parte che, senza responsabilità, non abbia potuto conseguire un tempestivo perfezionamento di essa, impedendo così che incorra in preclusioni e decadenze processuali. A riguardo, si ritiene imputabile il cattivo esito della notifica quando la parte notificante, in spregio all’ordinaria diligenza, ometta di verificare il corretto indirizzo del destinatario nei casi di notificazione da effettuarsi personalmente alla controparte per avvenuto decesso del procuratore. Il caso. Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda con cui A. Costruzioni S.r.l. già C. Costruzioni S.r.l. , subappaltatore della M. S.c.r.l., chiedeva la risoluzione del subappalto per inadempimento dell’appaltatrice, nonché la condanna al pagamento di indennizzi e danni. Il giudice di seconde cure adito dalla soccombente, con sentenza n. 759/2014 dichiarava inammissibile il gravame in quanto la notifica della citazione in appello da effettuarsi personalmente alla controparte avvenuta il 24 giugno risultava tardiva, evidenziando che la sentenza di primo grado non era stata notificata il termine lungo scadeva il giorno 19 giugno . La Corte d’Appello di Napoli, inoltre, non riteneva sussistente la scusabilità dell’errore nell’individuazione del luogo di notifica, in quanto dopo il tentativo della prima notifica il giorno 12 giugno i successivi tentativi non erano intervenuti in termini ragionevoli, né era stata richiesta l’urgenza all’ufficiale giudiziario. Avverso la sentenza de qua la A. Costruzioni S.r.l. ricorre per la cassazione della stessa, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e dei principi in tema di errore scusabile. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Quando la notificazione degli atti processuali non va a buon fine. Quando si parla di notifica degli atti giudiziari in ambito civile, ci si riferisce a quel procedimento articolato in tre fasi impulso, consegna e certificazione attraverso il quale si porta a conoscenza delle altre parti coinvolte in un processo civile gli atti relativi ad esso, in modo tale da evitare la perdita, l'estinzione o la consumazione di una facoltà processuale. A riguardo, la giurisprudenza sembra essersi ormai assestata sul principio in virtù del quale nel caso in cui la notificazione di un atto processuale, da compiersi entro un termine di tipo perentorio, non vada a buon fine per cause non imputabili al richiedente, quest’ultimo possa richiedere è sua facoltà ed onere la ripresa del procedimento notificatorio e la conseguente notificazione ai fini del rispetto del termine, è d’uopo precisare, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento , purché tale ripresa sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto ex multis SSUU n. 17352/2009 e SSUU n. 14594/2016 . Si necessita, quindi, della mancata imputabilità al richiedente del cattivo esito della notificazione, pena la decadenza da ogni altro successivo potere di compiere un atto processuale, dato l’infruttuoso decorso del termine perentorio di notifica. L’imputabilità della mancata conclusione della prima notifica. Ai sensi dell’art. 170 c.p.c., dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. In altri termini, in seguito alla costituzione in giudizio, è il procuratore della parte a divenire il destinatario di tutte quelle comunicazioni e notificazioni che sono dirette al proprio assistito, tranne nei casi in cui sia la stessa legge a prevedere una diversa disciplina. È il caso, ad esempio, delle notifiche che devono essere eseguite personalmente alla parte ci si riferisce, a titolo meramente chiarificatore, all'ordinanza che ammette il giuramento decisorio di cui all’art. 237 c.p.c. al ricorso ex art. 288 c.p.c. concernente la correzione della sentenza dopo un anno dalla sua pubblicazione nonché alla notificazione della sentenza nel caso in cui il procuratore sia deceduto ovvero vi sia un suo impedimento così come si evince dalla lettura in combinato disposto degli artt. 286 e 301 c.p.c. Nel caso di specie, data la morte del procuratore della M. S.c.r.l., il ricorrente, secondo l’ordinaria diligenza che avvince tutti i rapporti sostanziali e processuali fino al loro esaurimento, avrebbe dovuto controllare, mediante visura camerale, se la propria controparte avesse o meno mutato la propria sede si tratta, infatti, di un onere preliminare a carico del notificante. L’indicazione del luogo di consegna dell’atto, infatti, è essenziale e condicio sine qua non al buon esito della notifica. Era ben nota alla A. Costruzioni, a ben vedere, sia il decesso del procuratore, avvenuto nel corso del giudizio di primo grado, sia il trasferimento della sede della M. S.c.r.l., data la relata negativa della prima notifica attestante suddetta dislocazione, appresa ben prima della scadenza del termine lungo di notificazione. Inoltre, dagli atti processuali si rinviene che la visura camerale, anche se effettuata l’ultimo giorno utile per la comunicazione, ben poteva permettere di consegnare tempestivamente l’atto da notificare all’ufficiale giudiziario. È per tali ragioni che la Corte di Cassazione ritiene imputabile alla ricorrente il mancato buon esito della prima notifica e quindi, di conseguenza, la decadenza dall’impugnazione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 11 luglio – 18 ottobre 2018, numero 26296 Presidente Giancola – Relatore Sambito Fatti di causa Con sentenza del 4.5.2012, il Tribunale di Napoli rigettava le domande con cui la S.r.l. CA.DO.RA. Costruzioni ora ABM Costruzioni S.r.l. , capogruppo dell’ATI con la Società Tenax S.c.r.l. e subappaltatrice della Metrosud S.c.r.l. dei lavori relativi alla Stazione omissis , aveva chiesto la risoluzione del sub-appalto per inadempimento dell’appaltatrice, e la condanna al pagamento di indennizzi e danni. Con sentenza del 19.2.2014, la Corte d’Appello di Napoli dichiarava inammissibile il gravame della ABM Costruzioni, evidenziando che la sentenza di primo grado non era stata notificata, che il termine lungo, computato il periodo feriale, andava a scadere il 19.6.2013, sicché la citazione d’appello, notificata il successivo giorno 24, era tardiva. In particolare, la Corte ha rilevato che la scusabilità dell’errore nell’individuazione del luogo di notifica, a seguito della messa in liquidazione della Società appellata e del cambio di sede sociale, non era sussistente, in quanto la prima notifica era stata tentata il 12.6.2013 e la ripresa del procedimento notificatorio non era intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, avendo l’appellante provveduto a consegnare l’atto all’ufficiale giudiziario, solo, il 20.6.2013, senza neanche la richiesta di urgenza . Per la cassazione della sentenza, ricorre ABM Costruzioni S.r.l. con un mezzo, al quale Metrosud S.c.r.l. in liquidazione resiste con controricorso. Il PG ha depositato conclusioni scritte. Ragioni della decisione 1. Col proposto ricorso, si deduce che, nel dichiarare inammissibile l’appello, la Corte territoriale sia incorsa nella violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e dei principi in tema di errore scusabile. La ricorrente lamenta che la sentenza non ha tenuto conto che a la prima notifica era stata indirizzata, con dicitura urgente , alla parte personalmente nel luogo indicato in seno alla sentenza del Tribunale, in quanto il suo procuratore costituito, Avv. Paolo Minervini, era deceduto prima dell’interposizione del gravame b che la restituzione dell’atto, attestante la mancata consegna al destinatario, trasferitosi, risaliva al 19 giugno 2013 c che la ripresa del procedimento notificatorio, con la consegna all’Ufficiale giudiziario per la nuova notifica, anch’essa richiesta con urgenza, era avvenuta il 20 giugno a distanza di appena un giorno dalla scadenza del termine lungo, termine che non poteva non ritenersi ragionevolmente contenuto. Andava, in conseguenza applicata la giurisprudenza di legittimità Cass. numero 4842 del 2012 che considerava in simili casi tempestivo il gravame, con riferimento alla prima notifica, e, comunque, sussistente il suo errore scusabile. 2. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, adeguatamente specifico, lo stesso va rigettato, anche se va corretta la motivazione. 3. Premesso che la richiesta di notifica dell’atto d’appello alla parte personalmente i in ragione del decesso del procuratore costituito in prime cure per la Metrosud, è corretta la circostanza che, come specificato da detta parte, tale evento si sia verificato nel corso del giudizio di primo grado il 24.3.2009 non spiega effetti, in quanto la sentenza che lo ha definito, resa in pendenza del giudizio interrotto ex art. 301 c.p.c., avrebbe potuto esser dichiarata nulla ad istanza della sola medesima parte colpita dall’evento, che, vittoriosa, non l’ha avanzata , il diretto esame degli atti, consentito in ragione del vizio dedotto, ha consentito di appurare che l’atto d’appello è stato consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notifica urgente nei confronti della parte personalmente in data 11 giugno 2013, la relata negativa, attestante la mancata notifica per il trasferimento di sede dell’appellata risale al 12 giugno, mentre non è documentato quando l’appellante abbia appreso della mancata consegna, riferendosi a pag. 9, che ciò era avvenuto in occasione dell’iscrizione a ruolo con velina il giorno 18, ed, invece, a pag. 17, che la notizia era stata data il giorno 19, in occasione della restituzione dell’atto da parte dell’Ufficio notifiche. Consta che è stata quindi richiesta la notifica urgente il 20 giugno, andata a buon fine giorno 24. Considerato che la data di deposito della sentenza impugnata è del 4.5.2012, il termine lungo andava a scadere il giorno 19.6.2013, sicché, tenuto conto del principio, acquisito all’ordinamento, della scissione degli effetti del procedimento di notificazione degli atti processuali, l’impugnazione sarebbe tempestiva dando rilievo alla data del’11.2.2013 di originaria richiesta della notificazione, mentre sarebbe tardiva se si considerasse la data di richiesta di notificazione del 20 giugno. 4. Ora, la giurisprudenza di questa Corte, invocata dal ricorrente, ha affermato il condivisibile principio secondo cui In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie Cass. S.U. numero 17352 del 2009 Cass. numero 586 del 2010 numero 586 del 2010 numero 6846 del 2010 numero 21154 del 2010 numero 26518 del 2011 numero 4842 del 2012 numero 18174 del 2012 numero 20830 del 2013 , tempi che le SU di questa Corte, con sentenza numero 14594 del 2016 hanno precisato non poter superare il limite pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa Cass. numero 19059 del 2017 numero 11485 del 2018 . 5. A tale stregua, la questione da risolvere, a monte dell’indagine circa i tempi della ripresa del procedimento notificatorio, su cui si è soffermata la Corte territoriale, riguarda la sussistenza della non imputabilità alla ricorrente della mancata conclusione della prima notifica, in quanto tutta l’elaborazione giurisprudenziale anzidetta è volta, appunto, a salvaguardare solo la posizione delle parti che senza loro responsabilità non abbiano conseguito un tempestivo perfezionamento della notificazione ipotesi, questa, di notifica rimasta solo tentata e dunque mancata, diversa da quella di notifica viziata, di cui a Cass. SU numero 14916 del 2016 , diversamente operando la decadenza dall’impugnazione. 6. Tale indagine va risolta in senso negativo per la ricorrente, tenuto conto che, dato il decesso del procuratore e la necessità della notifica alla parte personalmente, l’appellante avrebbe dovuto controllare, mediante opportuna visura camerale ed usando la dovuta diligenza, se, decorso oltre un anno dal deposito della sentenza, la stessa avesse o meno mutato la propria sede, in quanto l’indicazione del luogo di consegna dell’atto, oltre che indispensabile al buon esito della notifica, concorre all’identificazione del destinatario di essa, ed il relativo accertamento costituisce un adempimento preliminare a carico del notificante la decadenza dall’impugnazione non può dunque, già in astratto, dirsi avvenuta per causa non imputabile alla parte, e la conclusione è comunque obbligata, in concreto, dato che la ricorrente non solo non ha precisato quando, in realtà, abbia appreso della mancata consegna - che è stata certificata ben sette giorni prima della scadenza del termine lungo - e dunque gli stessi presupposti fattuali che avrebbero impedito la tempestiva riattivazione del processo notificatorio, ma ha pure riferito che la visura camerale sarebbe stata effettuata il 19 giugno pag. 17 , e, cioè, in tempo per provvedere alla tempestiva consegna dell’atto all’Ufficio Notifiche. 7. Il richiamo all’errore scusabile del processo amministrativo artt. 36 del RD numero 1054 del 1924 34 L numero 1034 del 1971, ora 37 del d.lgs. numero 104 del 2010 non è effettuato a proposito dalla ricorrente, in quanto, secondo la consolidata elaborazione dei giudici amministrativi Cons. Stato numero 199 del 2017, 1965 del 2017 numero 3494 del 2016 numero 889 del 2015 numero 3964 del 2014 esso va identificato nei casi in cui sia dovuto ad oscurità e ambiguità della normativa applicabile, a cambiamento del quadro legislativo, a contrasti giurisprudenziali o ad attività macroscopicamente equivoche o contraddittorie poste in essere dall’amministrazione, evenienze qui non ravvisabili. 8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna alle spese, che si liquidano in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, dello stesso art. 13.