Tempestività del ricorso: il mancato deposito della relata di notifica è negligenza difensiva non giustificabile

In tema di giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata è stata notificata e il ricorrente ha depositato nei termini indicati dalla legge la sola copia autentica della stessa, priva della relata di notifica, si applica la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 24713/18 depositata l’8 ottobre. La vicenda. La Corte d’Appello, con apposita pronuncia, confermava la decisione del giudice di prime cure con cui si rigettava l’opposizione proposta dalla ricorrente avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale in favore di un’impresa. Avverso la sentenza di appello la ricorrente propone ricorso in Cassazione, ma a tal riguardo, viene rilevata preliminarmente l’improcedibilità del ricorso stesso. Il ricorso per cassazione. Innanzitutto, Il Supremo Collegio osserva che la ricorrente, dopo aver effettuato l’iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione, ha provveduto al deposito della copia notificata della sentenza impugnata oltre il termine di 20 giorni dopo il deposito stesso del ricorso, in violazione dell’art. 369 c.p.c., ai sensi del quale unitamente al deposito del ricorso nella Cancelleria della Corte di Cassazione nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, il ricorrente deve depositare, tra gli altri, nello stesso termine, anche la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione se questa è avvenuta . Infatti, il tema di giudizio di cassazione, l’applicazione della sanzione di improcedibilità, di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., deve escludersi nel caso in cui il ricorrente non abbia depositato, insieme al ricorso, la relata di notifica, qualora quest’ultima sia comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla controparte ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. Negli altri casi, quando la sentenza impugnata è stata notificata e il ricorrente ha depositato nei termini indicati dalla legge la sola copia autentica della stessa, priva della relata di notifica, si applica la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c Per questi motivi, la Suprema Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 18 luglio – 8 ottobre 2018, n. 24713 Presidente Frasca – Relatore Dell’Utri Fatto e diritto Rilevato che, con sentenza resa in data 11/5/2017, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione con la qualeil giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione proposta da P.S. avverso il decreto ingiuntivo emesso, nei relativi confronti, dal Tribunale di Ancona in favore dell’impresa B.V. che, con la stessa decisione, la corte territoriale ha inoltre rigettato ogni altra domanda proposta dalla P. nei confronti della stessa Impresa B.V. , ed ha altresì confermato la condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti della P. in favore di M.M. che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice in ordine alla riconosciuta insussistenza di alcun inadempimento dell’impresa edile di B.V. , né dell’ingegner M.M. , in relazione ai rapporti contrattuali, rispettivamente di appalto e di opera professionale, dagli stessi conclusi con la P. , evidenziando, per converso, le residue ragioni di credito delle ridette parti nei confronti della stessa P. che, avverso la sentenza d’appello, P.S. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione che nessuno intimato ha svolto difese in questa sede che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis la ricorrente ha presentato memoria considerato, che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 153, co. 2, c.p.c. art. 184-bis c.p.c. abrogato , nonché per conseguente violazione degli artt. 1176 e 2236 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , per avere la corte territoriale erroneamente respinto l’istanza di rimessione in termini formulata dall’odierna ricorrente ai fini della produzione di documentazione essenziale ai fini del giudizio, nonché per avere erroneamente respinto le domande di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni formulato nei confronti delle controparti che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1175, 1375, 2237, 1455 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. , per avere la corte territoriale erroneamente respinto la denuncia di illegittimità del recesso del M. dal contratto concluso tra le parti per assenza di giusta causa, e per aver conseguentemente omesso di ravvisare il relativo grave inadempimento al medesimo contratto che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. , per avere la corte territoriale omesso di procedere al doveroso vaglio critico delle risultanze probatorie acquisite in corso di causa, dettando una motivazione incongrua e illogica in relazione alle specifiche contestazioni formulate con l’atto d’appello che preliminarmente, dev’essere rilevata l’improcedibilità del ricorso che, al riguardo, osserva il Collegio come parte ricorrente, dopo aver proceduto all’iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione in data 26/7/2017, abbia provveduto al deposito della copia notificata della sentenza impugnata solo in data 18/9/2017, ossia oltre venti giorni dopo lo stesso deposito del ricorso notificato via p.e.c. alle controparti in data 12/7/2017 , in violazione del disposto di cui all’art. 369 c.p.c., ai sensi del quale, unitamente al deposito del ricorso nella Cancelleria della Corte di cassazione nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, il ricorrente deve depositare, tra gli altri, nello stesso termine, anche la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione se questa è avvenuta che, sul punto, secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di giudizio di cassazione, l’applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., deve escludersi con riguardo al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio Sez. U -, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945 - 01 che, peraltro, secondo quanto rilevabile dalla motivazione dalla decisione delle Sezioni unite richiamata, là dove come nel caso di specie l’adempimento omesso da una parte non risulti subito espletato dall’altra, nell’ambito della medesima fase iniziale dell’impugnazione , ovvero il documento non fosse già in possesso dell’ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello considerato che detta trasmissione dev’essere chiesta dalla parte ricorrente sempre ex art. 369 c.p.c., con la conseguente necessità che la stessa benefici dell’eventualità che il documento non autonomamente prodotto sia comunque in possesso del giudice grazie anche alla sua iniziativa cfr. Sez. U -, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, in motivazione , il ricorrente non può ottemperare alla mancanza del deposito tempestivo della copia notificata con un deposito successivo alla scadenza del termine di venti giorni che, infatti, la mancata produzione, nei termini, della sentenza impugnata o la mancata prova mediante la relata di notifica della tempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili, trattandosi di adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilità per attivare il compito del giudice in modo non trasandato” e conseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato che consentire il recupero dell’omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all’art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale che l’improcedibilità, infatti, a differenza di quanto previsto in altre situazioni procedurali” trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo che è stato insegnato anche che essa è compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevole compressione del diritto di difesa cfr., per una applicazione di quest’ultimo principio SU n. 1238/05 che, pertanto, la selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stai rispettati, salvo che i termini stessi e gli adempimenti prescritti risultino insignificanti cfr. Sez. U -, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, in motivazione che, al riguardo, varrà ulteriormente richiamare quanto più di recente sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato nei termini la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve comunque applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764 - 01 che, allo stesso modo, il deposito di un’ulteriore istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, avvenuto in data successiva alla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale non impedisce la menzionata sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, a tal fine, deve avvenire entro il termine perentorio di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. e, dall’altro, non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764 - 01, cit. che sulla base delle argomentazioni richiamate, il riscontrato deposito della sentenza impugnata in epoca posteriore allo spirare del termine di venti giorni decorrenti dall’ultima notificazione del ricorso in violazione del disposto dell’art. 369, co. 2, n. 2 , c.p.c., impone il rilievo dell’ Ndr testo originale non comprensibile del ricorso, tenuto altresì conto che, ai fini della c.d. prova di resistenza” cfr. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539 - 01 , la considerazione del termine trascorso tra la pubblicazione della sentenza 11/5/2017 e la notificazione del ricorso 12/7/2017 , nella specie superiore a sessanta giorni, non rendeva irrilevante il tempestivo deposito della copia notificata che non vi è luogo all’adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13.