Efficacia del titolo sospesa e intervento: no all'accantonamento, sì alla sospensione dell'esecuzione

Nel caso in cui venga sospesa l'efficacia del titolo esecutivo in base al quale il creditore interviene nell'esecuzione, non può darsi luogo all'accantonamento delle somme ai sensi dell'articolo 510, comma 3, c.p.c., non essendo tale ipotesi espressamente prevista dalla norma in esame, la quale è norma eccezionale e non può applicarsi per via analogica. Deve invece – senza alcuna discrezionalità in capo al giudice - disporsi la sospensione del giudizio di esecuzione ovvero della distribuzione , ai sensi dell'articolo 623 c.p.c., la quale segue automaticamente ad altra pregressa sospensione, interna o esterna al giudizio di esecuzione, e che si distingue da quella di cui all'articolo 512, comma 2, c.p.c., la quale è disposta solo nel caso in cui sorgano controversie nella fase satisfattiva.

Tale, in sintesi, il contenuto della decisione del Tribunale di Rovigo depositata il 13 giugno 2018. Il caso. Oggetto della decisione in commento è la richiesta - espressa dai creditori intervenuti in un giudizio di esecuzione nella nota di precisazione del credito – di accantonamento delle somme corrispondenti al credito da essi vantato, in attesa della decisione e suo passaggio in giudicato del giudizio nell'ambito del quale è stata sospesa l'efficacia del titolo esecutivo sotteso all'intervento medesimo. A tale richiesta si oppone il debitore esecutato rilevando per quanto qui interessa che la fattispecie per cui si chiede l'accantonamento non è prevista dalla norma regolatrice, contenuta nell'art. 510, comma 3, c.p.c. Il Tribunale, dopo avere rilevato l'assenza di precedenti di legittimità sul punto, dichiara che non può darsi luogo all'accantonamento ex art. 510 c.p.c., e che invece trova applicazione la sospensione del giudizio di esecuzione di cui all'art. 623 c.p.c. Analizziamo il percorso logico-giuridico eseguito dal giudicante. Se l'efficacia del titolo è sospesa non si posso accantonare le somme. La norma chiamata in ballo è, come detto, quella contenuta nell'art. 510, comma 3, c.p.c. Riportiamo per completezza il testo integrale dell'art. 510 c.p.c., intitolato Distribuzione della somma ricavata . I. Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese. II. In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore. III. L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo. IV. Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione . Come rilevato dal debitore, l'ipotesi de qua non rientra nella previsione dell'art. 510, comma 3, c.p.c. La questione dunque è se la norma predetta possa applicarsi anche in via analogica a fattispecie non ivi espressamente previste. L'applicazione in analogica è prevista dall'art. 12, comma 2, c.d. Preleggi, secondo cui, per quanto qui interessa se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe . Osserva il giudice, inoltre, che non esistono precedenti di legittimità in materia, mentre risulta una decisione di merito Tribunale di Padova, 13 febbraio 2007 la quale ha affermato l'applicabilità della norma in un caso di revoca del titolo in pendenza del procedimento esecutivo. In dottrina, invece, prosegue il giudice, l'applicazione in via analogica è ammessa da un orientamento, mentre è esclusa da un altro. Il primo orientamento ravvede la possibilità di disporre l'accantonamento in via analogica nella medesima ratio, mentre il secondo la esclude rilevando, oltre che la diversità ontologia delle varie fattispecie oggetto di esame, il carattere eccezionale della norma. Infatti, la norma eccezionale, cioè la norma che fa eccezione, appunto, alla norma generale, non può essere applicata in via analogica v. art. 14, c.d. Preleggi . Il tribunale di Rovigo, nella sentenza in commento, opta per la seconda ipotesi, rilevando - a parte la differenza delle due situazioni e dunque la non assimilabilità dell'ipotesi del creditore che è in attesa dell'accertamento a quello che tale accertamento se l'è visto negare – soprattutto, che il carattere eccezionale della norma non ne consente l'applicazione in via analogica. Come su ricordato, l'eccezionalità, contrapponendosi alla norma generale, non ammette l'applicazione in via analogica. E, nel caso in esame, osserva il giudice, il principio generale prevede che possano essere soddisfatti solo i creditori muniti di titolo esecutivo o il cui credito sia riconosciuto dal debitore. Se l'efficacia del titolo è sospesa deve sospendersi l'esecuzione. L'esclusione dell'applicazione dell'art. 510 c.p.c. non comporta però la restituzione delle somme al debitore se non è possibile accantonare le somme, è però possibile – anzi, sottolinea il Tribunale, doveroso per il giudice, non essendovi spazio per la discrezionalità - applicare quanto previsto dall'art. 623 c.p.c., che così dispone Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione . Ai sensi della citata norma, quindi, il giudice, senza alcun potere discrezionale, è tenuto, in via ricognitiva, a sospendere l'esecuzione ovvero, la distribuzione in conseguenza della sospensione del titolo su cui è fondata l'esecuzione dunque, anche l'intervento nell'esecuzione , fino a che non giunga la decisione, anche non definitiva. Non si tratta, rileva il Tribunale associandosi a parte della dottrina, della sospensione parziale della distribuzione del ricavato prevista dall'art. 512, comma 2, c.p.c., la quale attiene solo alle controversie sorte in sede di distribuzione ed è facoltativa, ma della conseguenza automatica di una sospensione che sia stata disposta dalla legge o dal giudice presso cui è impugnato il titolo una sospensione, dunque, esterna o interna, al processo esecutivo. In conclusione la sentenza dichiara esecutivo il progetto, come modificato ai sensi della motivazione, e ordina il pagamento ai creditori delle quote indicate, mentre sospende la procedura per la parte residua non attribuita nel progetto di distribuzione, con attribuzione al debitore o ai creditori intervenuti, in attesa dell'esito del giudizio ove l'esecutività del titolo è stata sospesa.

Tribunale di Rovigo, ordinanza 13 giugno 2018 Giudice Martinelli In data 3 maggio 2018 i creditori intervenuti D. F., C. B., G. F. e F. F. hanno depositato una nota di precisazione del credito - nell’esecuzione immobiliare promossa nei confronti di B. N. - nella quale hanno evidenziato che la Corte di Appello di Venezia con ordinanza del 14 settembre 2017 ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza n. 1073/2016 limitatamente alla metà delle somme liquidate a titolo di risarcimento danni, chiedendo al Giudice della esecuzione di disporre l’accantonamento della somma residua all’esito della distribuzione del ricavato tra i creditori pari ad Euro 53.370,97 , in attesa del deposito della sentenza della Corte d’Appello di Venezia con udienza di precisazione delle conclusioni fissata al 3 aprile 2019 e successivo passaggio in giudicato. In data 10 maggio 2018 il delegato ha comunicato alle parti il progetto di distribuzione, invitandole a provvedere al deposito di eventuali osservazioni. Il debitore esecutato - nelle proprie osservazioni del 21 maggio 2018- ha chiesto l’attribuzione di Euro 57.718,58, sull’assunto che 1 la richiesta di accantonamento di Euro 53.370,97 avanzata dai creditori intervenuti D. F., C. B., G. F. e F. F. non possa trovare accoglimento, in quanto la situazione giuridica dedotta ipotesi di intervento titolato divenuto parzialmente inefficace a seguito dell’ordinanza di sospensione parziale della Corte di Appello di Venezia non è contemplata dall’art. 510 c.p.c., il quale prevede che possa essere disposto l’accantonamento esclusivamente delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore” 2 la somma di Euro 996,00, attribuita nella bozza del progetto di distribuzione poi modificata ai creditori intervenuti D. F., C. B., G. F. e F. F., debba essere ridotta ad Euro514,84 in quanto ricomprendente anche le spese legali sostenute per promuovere due interventi rispettivamente del 3 giugno 2015 e dell’8 maggio 2017 , dichiarati improcedibili 3 la somma di Euro 3.447,93 attribuita nella bozza del progetto di distribuzione poi modificata alla creditrice procedente I. Z. debba essere ridotta ad Euro 2.937,24, in quanto comprensiva di spese sostenute per promuovere una procedura esecutiva risultata infruttuosa, posto che l’art. 95 c.p.c. – nel prevedere che le spese sostenute dal creditore procedente debbano essere poste a carico del debitore esecutato – non può trovare applicazione nell’ipotesi di pignoramento negativo e di mancato inizio dell’espropriazione forzata, rimanendo a carico dell’istante ex artt. 310 e 623, ultimo comma, c.p.c. cfr. Cass. 8298/2011 4 la somma da attribuirsi ai creditori intervenuti D. F., C. B., G. F. e F. F. debba essere ridotta ad Euro 54.963,25 in virtù della eliminazione delle spese legali maturate per l’intervento tardivo richieste per le fasi introduttiva ed istruttoria in base ai parametri medi per scaglione di riferimento ai sensi del D.M. 55/2014 All’udienza dell’8 giugno 2018, la creditrice procedente I. Z. e l’intervenuto avv. F. Z. hanno dichiarato di approvare il progetto di distribuzione come modificato dal delegato sulla base delle osservazioni del debitore chiedendo, in subordine, in caso di procedimento incidentale, il riparto delle voci di credito non contestate ed a questi spettanti i creditori intervenuti D. F., C. B., G. F. e F. F. hanno chiesto l’integrale accoglimento delle conclusioni assunte, insistendo altresì nella richiesta di accantonamento. In primo luogo, si evidenzia, per quanto concerne la somma attribuita alla creditrice procedente I. Z., che il delegato ha recepito fondatamente le osservazioni del debitore esecutato – rideterminando la somma spettante in Euro 2.937,24 – senza contestazioni ad opera della parte, la quale ha espressamente dichiarato di approvare il progetto di distribuzione parimenti, per quanto concerne la somma attribuita al creditore intervenuto avv. F. Z., questi ha dichiarato di approvare il progetto di distribuzione. In secondo luogo, quanto alle somme richieste dai creditori intervenuti D. F., C. B., G. F. e F. F. relativamente alle spese legali sostenute per l’intervento tardivo, si rileva che il delegato a seguito delle osservazioni del debitore esecutato ha erratamente detratto i compensi per la fase introduttiva e istruttoria/trattazione, posto che l’intervento è stato regolarmente proposto con partecipazione alla fase di trattazione. La circostanza che la durata del procedimento sia stata assai limitata non incide sul diritto al compenso anche alla luce della necessità di studio del fascicolo e predisposizione dell’atto, oltre che di discussione sui temi dell’odierna ordinanza , ma valorizza la necessità di una rideterminazione nei minimi previsti dal D.M. 55/2014, pari ad Euro 1.338,00, oltre accessori per complessivi Euro 1.952,31 . La somma complessivamente spettante ai creditori intervenuti va, pertanto, rideterminata in Euro 57.430,40. In terzo luogo, quanto alle somme attribuite a D. F., C. B., G. F. e F. F. relativamente alle spese legali sostenute per i due precedenti interventi del 3 giugno 2015 e dell’8 maggio 2017 , si condividono le osservazioni del debitore esecutato, recepite dal delegato il quale ha rideterminato la somma in Euro 514,84 , in quanto non possono gravare sul debitore le spese legali sostenute dal creditore per esperire un intervento dichiarato poi improcedibile, poiché non funzionali all’attività esecutiva. Quanto affermato è corroborato dalla constatazione che le spese dell’ultimo intervento riconosciute da questa autorità giudiziaria, seppur parzialmente rideterminate , non sarebbero mai state sostenute, né richieste se uno dei precedenti interventi non fosse stato dichiarato improcedibile. Ciò premesso, occorre rilevare che il nodo gordiano sottoposto all’attenzione dell’autorità giudicante non è oggetto di pronunce giurisprudenziali da parte della Suprema Corte. L’unico precedente di merito edito e rinvenuto Tribunale di Padova 13 febbraio 2007, reperibile in www.dejure ha affermato l’applicabilità dell’art. 510, III comma c.p.c. nell’ipotesi di intervento fondato su un titolo esecutivo revocato durante la pendenza del procedimento esecutivo. La dottrina appare divisa da un lato, i sostenitori della applicazione analogica dell’art. 510 c.p.c. alla ipotesi in esame rinvengono nella medesima ratio la possibilità di accantonare le somme oggetto di un titolo sospeso dall’altro, gli autori che non ritengono fondata la predetta applicazione muovono dalla eccezionalità della norma, oltre che dalla diversità ontologica delle situazioni esaminate. La tesi negativa appare più convincente non solo, infatti, non sembra condivisibile la assimilazione tra il creditore che ancora non ha potuto accertare giudizialmente il proprio diritto di credito a quello che tale accertamento si è visto negare in tutto o in parte , ma soprattutto la disposizione appare palesemente eccezionale – e pertanto non estensibile analogicamente – poiché deroga al principio generale secondo il quale possono soddisfarsi sul ricavato solo i creditori muniti di titolo esecutivo o il cui credito sia riconosciuto dal creditore. Ciò non determina, tuttavia, la possibilità di restituire al debitore le somme di denaro oggetto di accertamento e condanna cristallizzate in un titolo giudiziale successivamente sospeso l’art. 623 c.p.c., infatti, impone al Giudice – senza alcun potere di sindacato – di sospendere la esecuzione ovvero la distribuzione – in forma di atto ricognitivo - quale conseguenza della sospensione del titolo fondante la esecuzione fino alla decisione, anche non definitiva, sul titolo stesso . In altri termini - come acutamente sostenuto d autorevole dottrina – non si tratta di sospensione parziale della distribuzione ex art. 512, 2 co., che può essere disposta soltanto in pendenza di controversie sorte nella fase sattisfattiva, ma di effetto consequenziale ed automatico della pregressa sospensione, esterna o interna, del processo esecutivo”. P.Q.M. A DIC. esecutivo il progetto di distribuzione predisposto dal delegato e depositato il 23 maggio 2018, con le modifiche indicate in motivazione e per l’effetto attribuisce a a I. Z. Euro 8.559,10 b F. Z. Euro 22.259,23 c D. F., C. B., G. F. e F. F. Euro 57.430,40 d C. T. Euro 11.154,49 e L. C. e A. P. Euro 154,84 B DISPONE che il delegato provveda al pagamento delle somme sopra indicate C SOSPENDE la procedura, ai sensi dell’art. 623 c.p.c., limitatamente al residuo importo derivante dalla vendita immobiliare e non attribuito al capo A della presente ordinanza fino alla decisione della Corte di Appello di Venezia con attribuzione al debitore esecutato ovvero ai terzi intervenuti in base all’esito della predetta controversia ove l’esecutività del titolo è stata parzialmente sospesa .